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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 11795/2024, promossa dai signori nato a Parte_1
Quattordio il 29/1/1951, in proprio e quale procuratore del sig. Parte_2
nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Parte_3
elettivamente domiciliati in Genova, Via U. Rela 1/10, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Gatto, che li rappresenta e difende per mandato in atti ricorrenti
contro il sig. nato a [...] l'[...] Controparte_1
resistente contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 23/10/2025, da intendersi qui richiamato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29/11/2024, i signori
[...]
sia in proprio che in qualità di procuratore del sig. e Pt_1 Parte_2
agivano nei confronti del sig. chiedendo Parte_3 Controparte_1
che fosse dichiarato l'acquisto in proprio favore del diritto di proprietà - per intervenuta usucapione – della quota di un terzo dell'immobile sito in Genova,
Via Chiappori civ. 7 int. 1, così catastalmente identificato: Sez. SEP, Foglio 57,
Particella 192, Sub. 4.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti, dichiaratisi eredi del sig.
[...]
rilevavano tra l'altro: Per_1
- che il 25/10/1982 era deceduta la sig.ra proprietaria in Persona_2
via esclusiva dell'unità abitativa di Via Chiappori 7/1 – Genova;
- che il coniuge della sig.ra sig. aveva continuato a CP_1 Persona_1
vivere nell'appartamento fino alla data della sua morte, avvenuta il
27/4/2024;
- che la sig.ra aveva lasciato (ab intestato) quali chiamati Persona_2
all'eredità il predetto sig. ed il proprio fratello sig. Persona_1
Controparte_1
- di essere chiamati all'eredità (ab intestato) del proprio fratello, sig.
[...]
Per_1
- che il resistente, titolare dell'immobile per la quota di un terzo, non aveva mai accettato l'eredità della sorella, a differenza del coniuge che aveva posseduto l'unità abitativa in questione in modo esclusivo, pacifico e pubblico fin dal 1982;
- che la predetta condotta del sig. integrava gli estremi Persona_1
dell'accettazione tacita dell'eredità della moglie;
2 - che essi ricorrenti, quali eredi del fratello, intendevano avvalersi del possesso ultraventennale da quest'ultimo esercitato sul bene oggetto di causa.
Concludevano, pertanto, nel senso riportato alle pagine 4 e 5 dell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio - svoltosi nella contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica - venivano assunte le prove orali ammesse con ordinanza del 29/3/2025, dopo di che si procedeva agli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, le domande dei signori non appaiono fondate, dato Per_1
che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, non può ritenersi dimostrata l'avvenuta accettazione presunta dell'eredità della sig.ra Per_2
da parte del sig.
[...] Persona_1
Sotto tale profilo, giova infatti evidenziare come, ai fini che qui interessano, non sia sufficiente la sola circostanza per cui il coniuge superstite abbia continuato ad abitare nella casa adibita a residenza familiare, atteso che la S.C. ha affermato che “La permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili.
Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.” (Cass. n. 23046/2015).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha altresì precisato che “… il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c., è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato “ex lege”” (Cass. n.
8400/2019), con la conseguenza che il diritto in questione, attribuito ex lege, potrebbe essere conservato anche nel caso di rinuncia all'eredità.
Alla luce di quanto esposto, deve considerarsi ininfluente ai fini della presente causa la prod. n. 7 dei ricorrenti, dato che, anche se si volesse ritenere che con il pagamento delle spese di straordinaria manutenzione al tetto (spese a
3 carico del proprietario – cfr. Cass. n. 9920/2017) vi sia stata accettazione tacita dell'eredità della sig.ra da parte del coniuge, non sarebbe Persona_2
comunque maturato il possesso ventennale di cui all'art. 1158 c.c., stante la data (18/2/2009) del sopra indicato pagamento.
Del pari, non può valere a dimostrare il contrario il doc. n. 6, posto che la residenza anagrafica può essere considerata un mero indizio della volontà di accettare l'eredità, indizio che, tuttavia, si deve accompagnare ad atti gestori o dispositivi sul bene, ovvero a significative attività ed azioni che rivelino il chiaro interesse dell'erede a subentrare nell'asse ereditario;
senza contare, in ogni caso, che la residenza nell'unità immobiliare che qui interessa è ricollegabile –
a decorrere dal 25/10/1982 - al diritto spettante al sig. ai sensi Persona_1
dell'art. 540 c.c..
Anche a prescindere da quanto in precedenza illustrato, occorre comunque sottolineare che gli odierni ricorrenti, nonostante il relativo onere a loro carico, non hanno provato di essere fratelli del sig. né, di conseguenza, Persona_1
la loro qualità di eredi;
ne deriva che non sono ravvisabili, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1146 c.c..
Il ricorso va, pertanto, respinto, senza che vi sia luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. dai signori in Parte_1
proprio e quale procuratore del sig. e per le Parte_2 Parte_3
ragioni esposte in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Genova, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia
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