CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente Corte Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa AR LL Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.80/2025 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 27/2/24, munita del decreto di esecutività dello stesso Tribunale in data 19/7/2024 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
prot.n.57859/25 EC dell' 1 luglio 2025
SU RICORSO CONGIUNTO DI
n. ad Eboli (SA) il 2/5/94 e n. a Salerno CP_1 CP_2
l'8/12/91
1 rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Iannone con domicilio eletto presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Olevano n.20
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato il
4/8/23 presso la parrocchiale SS.Annunziata in Capaccio UM, CP_3
conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge
2 Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme
3 concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e ss cpc.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
4 stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Capaccio
UM (SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
Va evidenziato a priori che è intervenuta in data 11/10/23 sentenza di separazione tra le stesse parti di questo procedimento.
La sentenza di nullità è stata emessa per esclusione del matrimonio e del vincolo di indissolubilità del matrimonio da parte dell'attrice.
Va premesso che i coniugi hanno iniziato congiuntamente il giudizio ecclesiastico con libello presentato il 20/9/2023.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda di coniugi nei seguenti termini:
il fidanzamento era iniziato nel 2013 ed era durato dieci anni;
nel 2018 la andava a vivere dal fidanzato a Palermo, nella città CP_1
dove il che era un militare, era stato trasferito;
CP_2
nel 2020 la parte attrice scopriva di essere affetta da una malattia cronica intestinale e si era trovata a vivere tale esperienza da sola sia per la missione in Afganistan del fidanzato che per la pandemia;
5 nonostante il progressivo distacco della coppia i due fidanzati decidevano di sposarsi, ma la ricorrente acconsentiva solo per assecondare il fidanzato e per far contente le famiglie;
la non credeva nel sacramento del matrimonio, ritenendosi CP_1
atea, accettava di sposarsi in chiesa solo per accontentare il fidanzato, a cui riferiva prima del matrimonio di non voler più celebrare il matrimonio in quanto aveva molti dubbi, di non voler avere figli che avrebbero potuto ereditare la sua malattia e di non escludere di divorziare nel caso che le cose non fossero andate bene;
a conferma di tanto il matrimonio non veniva consumato e subito dopo il rientro dal viaggio di nozze ciascuno degli sposi era tornato presso i propri genitori.
La ricostruzione di tali fatti è stata effettuata sulla base della confessione della ricorrente, di quanto riferito dal resistente e da alcuni testi che sono stati escussi.
In particolare sono stati sentiti la madre della parte attrice Pt_1
e la sorella e il cognato del convenuto e
[...] Testimone_1 [...]
. Tes_2
6 Tutti hanno confermato quanto confessato dalla e in più hanno CP_1
riferito che nei preparativi del matrimonio non vi era emozione ed allegria e che la nubenda era triste ed apatica, mentre lo sposo era pensieroso.
In sostanza mediante l'attività istruttoria è emerso la volontà
escludente il matrimonio da parte dell'attrice, la causa simulandi nella mentalità laica, nelle convinzioni atee della e nei suoi dubbi relativi CP_1
al fidanzamento sorti a seguito alla scoperta della malattia intestinale e la causa contrahendi individuabile nella pressione delle famiglie e dello stesso sposo al fine della celebrazione di un matrimonio canonico.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Non rileva nel caso di specie il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole
(sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019),
atteso che il giudizio ecclesiastico è iniziato su iniziativa congiunta dei coniugi. Neppure può porsi una questione di perdurante convivenza
(cfr.sent. Cass. sez. un. n.6380/2014), atteso che il matrimonio, che non è
stato neanche consumato, è durato quanto il viaggio di nozze.
7 Non è ostativa alla delibazione richiesta l'emissione di una sentenza di separazione intercorsa tra le parti in quanto il riconoscimento degli
effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario
pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva
instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi
dinanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di
separazione personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze
giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che
dichiara la nullità del matrimonio (cfr. sent. Cass.3378/2012).
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent.
Cass. n. 3709/2008) e in quanto le dichiarazioni della madre della CP_1
sono state confermate dai testi di parte convenuta.
8 Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot. n.57859/25 EC dell'1 luglio 2025.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite in considerazione del ricorso congiunto delle parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Capaccio UM (SA) il 4 agosto
2023 presso la parrocchia SS.Annunziata tra n. ad Eboli CP_1
(SA) il 2/5/94 e n. a Salerno l'8 dicembre 1991 e registrato al CP_2
n.70 parte II S. A Vol.1 Uff.1 anno 2023 del Registro degli atti di matrimonio del comune di Capaccio UM(SA), sentenza canonica emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 27/2/24,
resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 19/7/2024 e munita di esecutività
con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot.
9 n.57859/25 EC dell'1 luglio 2025;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Capaccio
UM (SA) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa AR LL dr.Paolo Sordi
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 marzo 1985 n. 12.
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente Corte Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa AR LL Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.80/2025 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 27/2/24, munita del decreto di esecutività dello stesso Tribunale in data 19/7/2024 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
prot.n.57859/25 EC dell' 1 luglio 2025
SU RICORSO CONGIUNTO DI
n. ad Eboli (SA) il 2/5/94 e n. a Salerno CP_1 CP_2
l'8/12/91
1 rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Iannone con domicilio eletto presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Olevano n.20
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato il
4/8/23 presso la parrocchiale SS.Annunziata in Capaccio UM, CP_3
conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge
2 Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme
3 concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e ss cpc.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
4 stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Capaccio
UM (SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
Va evidenziato a priori che è intervenuta in data 11/10/23 sentenza di separazione tra le stesse parti di questo procedimento.
La sentenza di nullità è stata emessa per esclusione del matrimonio e del vincolo di indissolubilità del matrimonio da parte dell'attrice.
Va premesso che i coniugi hanno iniziato congiuntamente il giudizio ecclesiastico con libello presentato il 20/9/2023.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda di coniugi nei seguenti termini:
il fidanzamento era iniziato nel 2013 ed era durato dieci anni;
nel 2018 la andava a vivere dal fidanzato a Palermo, nella città CP_1
dove il che era un militare, era stato trasferito;
CP_2
nel 2020 la parte attrice scopriva di essere affetta da una malattia cronica intestinale e si era trovata a vivere tale esperienza da sola sia per la missione in Afganistan del fidanzato che per la pandemia;
5 nonostante il progressivo distacco della coppia i due fidanzati decidevano di sposarsi, ma la ricorrente acconsentiva solo per assecondare il fidanzato e per far contente le famiglie;
la non credeva nel sacramento del matrimonio, ritenendosi CP_1
atea, accettava di sposarsi in chiesa solo per accontentare il fidanzato, a cui riferiva prima del matrimonio di non voler più celebrare il matrimonio in quanto aveva molti dubbi, di non voler avere figli che avrebbero potuto ereditare la sua malattia e di non escludere di divorziare nel caso che le cose non fossero andate bene;
a conferma di tanto il matrimonio non veniva consumato e subito dopo il rientro dal viaggio di nozze ciascuno degli sposi era tornato presso i propri genitori.
La ricostruzione di tali fatti è stata effettuata sulla base della confessione della ricorrente, di quanto riferito dal resistente e da alcuni testi che sono stati escussi.
In particolare sono stati sentiti la madre della parte attrice Pt_1
e la sorella e il cognato del convenuto e
[...] Testimone_1 [...]
. Tes_2
6 Tutti hanno confermato quanto confessato dalla e in più hanno CP_1
riferito che nei preparativi del matrimonio non vi era emozione ed allegria e che la nubenda era triste ed apatica, mentre lo sposo era pensieroso.
In sostanza mediante l'attività istruttoria è emerso la volontà
escludente il matrimonio da parte dell'attrice, la causa simulandi nella mentalità laica, nelle convinzioni atee della e nei suoi dubbi relativi CP_1
al fidanzamento sorti a seguito alla scoperta della malattia intestinale e la causa contrahendi individuabile nella pressione delle famiglie e dello stesso sposo al fine della celebrazione di un matrimonio canonico.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Non rileva nel caso di specie il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole
(sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019),
atteso che il giudizio ecclesiastico è iniziato su iniziativa congiunta dei coniugi. Neppure può porsi una questione di perdurante convivenza
(cfr.sent. Cass. sez. un. n.6380/2014), atteso che il matrimonio, che non è
stato neanche consumato, è durato quanto il viaggio di nozze.
7 Non è ostativa alla delibazione richiesta l'emissione di una sentenza di separazione intercorsa tra le parti in quanto il riconoscimento degli
effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario
pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva
instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi
dinanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di
separazione personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze
giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che
dichiara la nullità del matrimonio (cfr. sent. Cass.3378/2012).
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent.
Cass. n. 3709/2008) e in quanto le dichiarazioni della madre della CP_1
sono state confermate dai testi di parte convenuta.
8 Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot. n.57859/25 EC dell'1 luglio 2025.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite in considerazione del ricorso congiunto delle parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Capaccio UM (SA) il 4 agosto
2023 presso la parrocchia SS.Annunziata tra n. ad Eboli CP_1
(SA) il 2/5/94 e n. a Salerno l'8 dicembre 1991 e registrato al CP_2
n.70 parte II S. A Vol.1 Uff.1 anno 2023 del Registro degli atti di matrimonio del comune di Capaccio UM(SA), sentenza canonica emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 27/2/24,
resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 19/7/2024 e munita di esecutività
con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot.
9 n.57859/25 EC dell'1 luglio 2025;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Capaccio
UM (SA) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa AR LL dr.Paolo Sordi
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 marzo 1985 n. 12.