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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. TO RT RA Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. GI De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 971 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Damiani Domenico
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Prato Andrea Giovanni
Appellata appellante incidentale
P. IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
(cod. fisc.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore
Appellate contumaci
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 330/2020, resa il 14 maggio 2020, il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti di Controparte_1
e per le lesioni patite a seguito Parte_1 Controparte_2
di caduta occorsa il 29 luglio 2014, allorquando si trovava nei pressi dell'anfiteatro sito all'interno del sito turistico – alberghiero “ ”, in località San Vito Lo Capo (TP). Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2020, la contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_1
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese già in prime cure.
costituendosi, ha contestato le doglianze, contestualmente proponendo Controparte_1
appello incidentale.
Disattesa l'istanza di ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante principale, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2025, le parti hanno così concluso: appellante: “conclude reiterando le conclusioni già formulate a pagina 10 dell'atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione.”; appellata e appellante incidentale: “conclude come da comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale, depositata in data 26/11/2020 e chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ante Riforma
Cartabia) per il deposito degli scritti conclusivi”.
Indi, con ordinanza del 27 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame principale sollevata dall' appellata, poiché detto consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto dall'art. 342 c.p.c., contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Venendo al merito, l'appello proposto da si incentra, col primo motivo, Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 sulla mancata integrazione del contraddittorio per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
Nel dettaglio, l'appellante sostiene che avrebbe dovuto convenire nel giudizio di CP_1
primo grado la piuttosto che la Controparte_4 Controparte_2
in quanto il contratto di affitto di azienda della struttura turistica – alberghiera (la cui
[...]
esclusiva responsabilità invoca, per quanto si dirà meglio oltre) sarebbe stato stipulato proprio tra la e la società Parte_1 Controparte_4
Secondo quanto esposto dall'appellante, sebbene si tratti di un'eccezione nuova, il siudice di prime cure avrebbe errato nel non disporre l'integrazione del contraddittorio, invocando perciò la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 comma 1 c.p.c. per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
Ebbene, il primo motivo di gravame risulta infondato, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e, pertanto, nessuna violazione del contradditorio processuale.
Invero, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., nell'eventualità in cui l'illecito civile sia imputabile a più soggetti, questi saranno responsabili in via solidale nei confronti del soggetto che ha patito il danno. Conseguentemente, il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dell'intero danno a ciascuno dei corresponsabili. Tale norma risulta ispirata ad un evidente favor creditoris, poiché consente al danneggiato di scegliere contro chi agire tra i diversi corresponsabili.
Al contempo, ulteriore fondamento della regola di riparto della responsabilità può rinvenirsi nel c.d. principio di equivalenza causale. Quest'ultimo sta ad indicare come, in forza della teoria causale condizionale, ogni fatto che si ponga come “condicio sine qua non” di un determinato evento di danno assurge, in sé e per sé considerato, al rango di causa di tale evento, con conseguente possibilità di addossare all'autore di tale fatto, quantomeno nei rapporti esterni con il danneggiato, l'intera responsabilità dell'illecito. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2055, co. 1, cod. civ., dunque, sarà sufficiente che l'azione di ciascuno costituisca un presupposto necessario della verificazione del pregiudizio non occorrendo alcun collegamento delle condotte verificatesi dal punto di vista psicologico.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Nei rapporti interni, invece, il soggetto che avrà risarcito il danno potrà poi agire in via di regresso nei confronti degli altri, nella misura determinata in base alla gravità della colpa e alle conseguenze che ne sono derivate.
In altri termini, la previsione della solidarietà passiva fa ricadere direttamente in capo all'autore dell'illecito (e non anche a carico del danneggiato) il rischio dell'insolvenza di uno o più coautori della condotta antigiuridica.
Nel caso di specie, in assenza di un'obiettiva interrelazione tra le distinte posizioni degli eventuali coobbligati, la solidarietà passiva comporta come conseguenza processuale la ricorrenza di un mero litisconsorzio facoltativo, con conseguente scindibilità delle cause afferenti ai singoli debitori.
Peraltro, occorre rilevare che (contumace in Controparte_2
primo grado) non ha proposto gravame contro la sentenza di primo grado, per cui ciò ha determinato il passaggio in giudicato della stessa nei suoi confronti.
In definitiva, la ricorrenza della solidarietà passiva in uno al giudicato formatosi nei confronti della a.r.l. impedisce all'odierna appellante, Controparte_2
di dolersi della già prospettata violazione dell'integrità del Parte_1
contraddittorio processuale, essendo del tutto irrilevante, se non nei meri rapporti interni tra coobbligati solidali ai fini dell'azione di regresso, come detto, l'identità dell'affittuario ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della Parte_1
Anche il secondo motivo di appello proposto dalla risulta infondato: Parte_1
nessun dubbio residua circa la titolarità della legittimazione passiva della Parte_1
Nel caso de quo, infatti, ha introdotto il giudizio di responsabilità per i danni patiti a CP_1
seguito della rovinosa caduta sia contro il proprietario (anzi, piuttosto, uno dei comproprietari, ossia proprio la del sito turistico- alberghiero, che nei Parte_1
confronti del gestore dello stesso. Nella qualità di comproprietaria, dunque, la Parte_1
risulta essere titolare della potestà di resistere in giudizio. Si tratta, infatti, di un
[...]
soggetto non estraneo alla controversia in atto, in difetto di prova, non fornita appunto, in ordine a una totale carenza di potere sulla 'cosa' rispetto alla quale è invocata la custodia e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 la correlata responsabilità.
Per quel che concerne in dettaglio il merito, la vicenda processuale è sorta a seguito della rovinosa caduta di mentre, il 29 luglio 2014, si trovava nei pressi dell'anfiteatro sito CP_1
all'interno del sito turistico – alberghiero “ ”, in località San Vito Lo Capo (TP). Parte_1
Nel dettaglio, costei, in qualità di socia della multiproprietà azionaria e, dunque, titolare del diritto di godimento per due settimane l'anno (settimane cod. 8 e cod. 9) dell'appartamento n. 1032, nell'apprestarsi a prendere posizione nell'anfiteatro per assistere allo spettacolo in programma, era caduta da uno dei gradoni dell'anfiteatro, rovinando a terra e riportando “frattura scomposta epifisi distale radio sn, frattura composta epifisi distale radio ds, trauma cranio facciale”.
A seguito dell'evento lesivo, l'infortunata ha sofferto ulteriori malesseri, soprattutto neurologici, e per tale ragione si è sottoposta, ad intervento chirurgico di “sintesi dell'epifisi distale del radio sx con placca e viti + immobilizzazione con valva gessata”.
Quindi, ha agito in giudizio contro la e la CP_1 Parte_1 [...]
ritenendole solidalmente responsabili dei danni patiti, poiché la Controparte_2
rovinosa caduta si sarebbe verificata in ragione della totale assenza di illuminazione della struttura e della mancata predisposizione di misure di sicurezza idonee a salvaguardare l'incolumità personale di tutti gli avventori. Segnatamente, ha addotto che i gradini per accedere all'anfiteatro si presentavano allo stato grezzo e in cattivo stato di manutenzione.
L'appellante richiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga esclusa la responsabilità riconosciuta a suo carico, in quanto, avendo stipulato un contratto di affitto di azienda, la si sarebbe spogliata del potere di custodia e, dunque, non Parte_1
potrebbe essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto, occorre rammentare che affinché possa trovare applicazione il dettato di cui all'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia prodotto direttamente dalla cosa, in assenza dell'agire umano, e la norma imputa la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, ovverosia in capo al soggetto che di fatto controlla le modalità di uso e conservazione della stessa ed ha, pertanto, la possibilità di “governare” la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 res.
Si tratta, dunque, di una responsabilità che si fonda sul mero riscontro positivo della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa causativa del giudizio e l'evento dannoso, a prescindere dall'eventuale comportamento colpevole del custode stesso. È proprio la relazione di custodia che intercorre tra il custode e la cosa dannosa a fondare tale tipo di responsabilità: grava, pertanto, sulla parte che assume di essere danneggiata l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (cfr., ex multis, Cass. civ. n.
2660/2013). Al fine di liberarsi dalla responsabilità predetta, invece, sarà onere del convenuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della danneggiata e degli esiti dell'istruttoria svolta in seno al giudizio di primo grado (esame dei testi e consulenza tecnica d'ufficio), può ritenersi provato non solo il fatto storico, ma anche la sussistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno: gli elementi rappresentati sia dalla che dai CP_1
testimoni convergono verso questo esito. Invero, la scalinata e i gradoni costituenti le sedute dell'anfiteatro versavano in una situazione di grave irregolarità: allo stato di fatto esistente in uno alla condizione di totale oscurità è riconducibile, dunque, l'evento di danno patito.
Da ciò discende l'acclarata (co)responsabilità di contrariamente a Parte_1
quanto sostenuto dall'odierna appellante, la serie causale di cui sopra non può ricondursi esclusivamente alla affittuaria, ossia alla a.r.l. Difatti, Controparte_2
come già anticipato continua a gravare in capo al proprietario di una struttura turistica un obbligo di manutenzione direttamente discendente dal generale obbligo di custodia, anche nell'eventualità in cui il bene dovesse divenire oggetto di un contratto di affitto o di locazione, a meno che non si dimostri la radicale insussistenza di rapporti con la cosa.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “può essere qualificato custode della cosa, per i fini di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 cui all'art. 2051 c.c., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta dalla però dalla disponibilità giuridica di essa. È da considerarsi, perciò, custode […] sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato.” (cfr. Cass. civ. n.
24530/2009).
In particolare, è stato precisato che “l'obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi danneggiati non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, essendo la temporanea sottrazione della cosa alla sua disponibilità compatibile con la permanenza di un effettivo potere fisico di controllo sulle unità immobiliari, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza delle strutture edilizie e degli impianti” (cfr. Cass. civ. n. 6407/1987).
Per quanto si evince dalla documentazione versata, aveva la concreta Parte_1
possibilità di controllare lo stato manutentivo dell'anfiteatro e delle vie di accesso allo stesso, trattandosi di una delle strutture murarie del sito turistico – alberghiero. Si tratta, peraltro, di un aspetto noto alla proprietaria in quanto nel contratto di affitto si è fatta espressa menzione dello stato dei luoghi, ritenendo, al contempo, assolutamente necessari e non procrastinabili interventi manutentivi e conservativi.
Emerge, in sintesi, un evento dannoso direttamente connesso alla struttura e non anche ad una scelta organizzativa arbitraria ed unilaterale della affittuaria, di cui il proprietario poteva legittimamente essere all'oscuro e di, conseguenza, non esserne chiamato a rispondere. In altri termini, all'epoca dei fatti, sulla gravava un obbligo Parte_1
di vigilanza e di controllo sulla struttura turistica, che avrebbe dovuto essere concretamente attuato al fine di impedire che la cosa potesse arrecare danni a terzi.
Le sopraesposte considerazioni impongono, in definitiva, di confermare sul punto la statuizione del Giudice di primo grado.
Passando alla disamina dell'appello incidentale, infondato risulta il primo motivo, che si incentra sul riconosciuto concorso di colpa della danneggiata con conseguente riduzione della responsabilità in capo alle società nella misura del50 %.
Devesi sul punto osservare che dalle emergenze processuali può dirsi che era a CP_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 conoscenza dei luoghi e del relativo stato, essendo una frequentatrice abituale del sito turistico.
Giova evidenziare che recentemente la Suprema Corte si è soffermata sul concorso colposo del danneggiato nelle ipotesi di responsabilità per custodia (cfr. sul punto Cass. civ. n. 27724/2018) e ha chiarito che potrebbero venire in rilievo due scenari: condotta colposa del danneggiato costituente concausa del danno e condotta colposa del danneggiato integrante unica causa del fatto.
Nella prima ipotesi, se la condotta colposa del danneggiato dovesse costituire una concausa del danno, ma senza essere connotata da imprevedibilità secondo un criterio di regolarità causale, essa potrà rileverà ai sensi dell'art. 1227 cod. cod. con conseguente limitazione del danno risarcibile.
Nella seconda ipotesi, invece, se la condotta della vittima dovesse essere causa efficiente in via esclusiva alla causazione del fatto ma anche imprevedibile secondo un criterio di regolarità causale, essa sarà idonea ad escludere il nesso eziologico e a far venir meno la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Nel caso di specie, alla luce degli esiti istruttori, deve ritenersi che la danneggiata avrebbe dovuto aumentare il proprio livello di prudenza nell'accingersi a percorrere la scalinata nelle condizioni spazio-temporali già ampiamente descritte, anche alla luce del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2
Cost. Conseguente che la condotta della rappresenta una concausa dell'evento, CP_1
valutabile ai fini della graduazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Deve quindi confermarsi la diminuzione della responsabilità dei danneggianti nella misura, che risulta congrua, del 50%, alla luce della concreta gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze.
Deve invece essere accolto il secondo motivo del gravame incidentale: emerge infatti il mero errore materiale o di calcolo nella statuizione di prime cure. Segnatamente, il
Tribunale nel ridurre al 50 % il danno non patrimoniale complessivo patito dalla , CP_1
accertato in euro 20.953,12 (al netto delle spese sanitarie computate a parte), ha computato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 il danno risarcibile in € 10.240,00 anziché in € 10.476,56 (pari al 50% di euro 20.953,12).
In questi soli termini, cioè, rideterminandosi in € 10.476,56 l'ammontare per cui è condanna, va quindi riformata la sentenza impugnata, confermandosi nel resto.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, l'esito della lite (che vede l'appellata solo in parte vittoriosa) giustifica la compensazione in ragione di due terzi, CP_1
dovendosi per l'effetto porre a carico della il restante terzo;
esse vengono Parte_1
liquidate nell'intero (in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m.
147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) in € 3.397,00, - di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva e € 1.701,00 per la fase decisionale – oltre esborsi anticipati, C.P.A. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 6 luglio Parte_1
2020 avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 330/2020 del 14/5/2020; in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 10.476,56 la posta per cui è condanna in solido di e di in Parte_1 Controparte_2
favore di oltre interessi al tasso legale dalla data della pronuncia di Controparte_1
primo grado fino al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento di un terzo delle spese di lite del presente grado Parte_1
di giudizio in favore di compensando i restanti due terzi, liquidate Controparte_1
nell'intero in € 3.397,00, oltre esborsi anticipati, C.P.A. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 23 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
GI De RE TO RT RA
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. TO RT RA Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. GI De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 971 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Damiani Domenico
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Prato Andrea Giovanni
Appellata appellante incidentale
P. IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
(cod. fisc.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore
Appellate contumaci
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 330/2020, resa il 14 maggio 2020, il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti di Controparte_1
e per le lesioni patite a seguito Parte_1 Controparte_2
di caduta occorsa il 29 luglio 2014, allorquando si trovava nei pressi dell'anfiteatro sito all'interno del sito turistico – alberghiero “ ”, in località San Vito Lo Capo (TP). Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2020, la contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_1
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese già in prime cure.
costituendosi, ha contestato le doglianze, contestualmente proponendo Controparte_1
appello incidentale.
Disattesa l'istanza di ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante principale, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2025, le parti hanno così concluso: appellante: “conclude reiterando le conclusioni già formulate a pagina 10 dell'atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione.”; appellata e appellante incidentale: “conclude come da comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale, depositata in data 26/11/2020 e chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ante Riforma
Cartabia) per il deposito degli scritti conclusivi”.
Indi, con ordinanza del 27 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame principale sollevata dall' appellata, poiché detto consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto dall'art. 342 c.p.c., contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Venendo al merito, l'appello proposto da si incentra, col primo motivo, Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 sulla mancata integrazione del contraddittorio per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
Nel dettaglio, l'appellante sostiene che avrebbe dovuto convenire nel giudizio di CP_1
primo grado la piuttosto che la Controparte_4 Controparte_2
in quanto il contratto di affitto di azienda della struttura turistica – alberghiera (la cui
[...]
esclusiva responsabilità invoca, per quanto si dirà meglio oltre) sarebbe stato stipulato proprio tra la e la società Parte_1 Controparte_4
Secondo quanto esposto dall'appellante, sebbene si tratti di un'eccezione nuova, il siudice di prime cure avrebbe errato nel non disporre l'integrazione del contraddittorio, invocando perciò la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 comma 1 c.p.c. per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
Ebbene, il primo motivo di gravame risulta infondato, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e, pertanto, nessuna violazione del contradditorio processuale.
Invero, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., nell'eventualità in cui l'illecito civile sia imputabile a più soggetti, questi saranno responsabili in via solidale nei confronti del soggetto che ha patito il danno. Conseguentemente, il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dell'intero danno a ciascuno dei corresponsabili. Tale norma risulta ispirata ad un evidente favor creditoris, poiché consente al danneggiato di scegliere contro chi agire tra i diversi corresponsabili.
Al contempo, ulteriore fondamento della regola di riparto della responsabilità può rinvenirsi nel c.d. principio di equivalenza causale. Quest'ultimo sta ad indicare come, in forza della teoria causale condizionale, ogni fatto che si ponga come “condicio sine qua non” di un determinato evento di danno assurge, in sé e per sé considerato, al rango di causa di tale evento, con conseguente possibilità di addossare all'autore di tale fatto, quantomeno nei rapporti esterni con il danneggiato, l'intera responsabilità dell'illecito. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2055, co. 1, cod. civ., dunque, sarà sufficiente che l'azione di ciascuno costituisca un presupposto necessario della verificazione del pregiudizio non occorrendo alcun collegamento delle condotte verificatesi dal punto di vista psicologico.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Nei rapporti interni, invece, il soggetto che avrà risarcito il danno potrà poi agire in via di regresso nei confronti degli altri, nella misura determinata in base alla gravità della colpa e alle conseguenze che ne sono derivate.
In altri termini, la previsione della solidarietà passiva fa ricadere direttamente in capo all'autore dell'illecito (e non anche a carico del danneggiato) il rischio dell'insolvenza di uno o più coautori della condotta antigiuridica.
Nel caso di specie, in assenza di un'obiettiva interrelazione tra le distinte posizioni degli eventuali coobbligati, la solidarietà passiva comporta come conseguenza processuale la ricorrenza di un mero litisconsorzio facoltativo, con conseguente scindibilità delle cause afferenti ai singoli debitori.
Peraltro, occorre rilevare che (contumace in Controparte_2
primo grado) non ha proposto gravame contro la sentenza di primo grado, per cui ciò ha determinato il passaggio in giudicato della stessa nei suoi confronti.
In definitiva, la ricorrenza della solidarietà passiva in uno al giudicato formatosi nei confronti della a.r.l. impedisce all'odierna appellante, Controparte_2
di dolersi della già prospettata violazione dell'integrità del Parte_1
contraddittorio processuale, essendo del tutto irrilevante, se non nei meri rapporti interni tra coobbligati solidali ai fini dell'azione di regresso, come detto, l'identità dell'affittuario ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della Parte_1
Anche il secondo motivo di appello proposto dalla risulta infondato: Parte_1
nessun dubbio residua circa la titolarità della legittimazione passiva della Parte_1
Nel caso de quo, infatti, ha introdotto il giudizio di responsabilità per i danni patiti a CP_1
seguito della rovinosa caduta sia contro il proprietario (anzi, piuttosto, uno dei comproprietari, ossia proprio la del sito turistico- alberghiero, che nei Parte_1
confronti del gestore dello stesso. Nella qualità di comproprietaria, dunque, la Parte_1
risulta essere titolare della potestà di resistere in giudizio. Si tratta, infatti, di un
[...]
soggetto non estraneo alla controversia in atto, in difetto di prova, non fornita appunto, in ordine a una totale carenza di potere sulla 'cosa' rispetto alla quale è invocata la custodia e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 la correlata responsabilità.
Per quel che concerne in dettaglio il merito, la vicenda processuale è sorta a seguito della rovinosa caduta di mentre, il 29 luglio 2014, si trovava nei pressi dell'anfiteatro sito CP_1
all'interno del sito turistico – alberghiero “ ”, in località San Vito Lo Capo (TP). Parte_1
Nel dettaglio, costei, in qualità di socia della multiproprietà azionaria e, dunque, titolare del diritto di godimento per due settimane l'anno (settimane cod. 8 e cod. 9) dell'appartamento n. 1032, nell'apprestarsi a prendere posizione nell'anfiteatro per assistere allo spettacolo in programma, era caduta da uno dei gradoni dell'anfiteatro, rovinando a terra e riportando “frattura scomposta epifisi distale radio sn, frattura composta epifisi distale radio ds, trauma cranio facciale”.
A seguito dell'evento lesivo, l'infortunata ha sofferto ulteriori malesseri, soprattutto neurologici, e per tale ragione si è sottoposta, ad intervento chirurgico di “sintesi dell'epifisi distale del radio sx con placca e viti + immobilizzazione con valva gessata”.
Quindi, ha agito in giudizio contro la e la CP_1 Parte_1 [...]
ritenendole solidalmente responsabili dei danni patiti, poiché la Controparte_2
rovinosa caduta si sarebbe verificata in ragione della totale assenza di illuminazione della struttura e della mancata predisposizione di misure di sicurezza idonee a salvaguardare l'incolumità personale di tutti gli avventori. Segnatamente, ha addotto che i gradini per accedere all'anfiteatro si presentavano allo stato grezzo e in cattivo stato di manutenzione.
L'appellante richiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga esclusa la responsabilità riconosciuta a suo carico, in quanto, avendo stipulato un contratto di affitto di azienda, la si sarebbe spogliata del potere di custodia e, dunque, non Parte_1
potrebbe essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto, occorre rammentare che affinché possa trovare applicazione il dettato di cui all'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia prodotto direttamente dalla cosa, in assenza dell'agire umano, e la norma imputa la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, ovverosia in capo al soggetto che di fatto controlla le modalità di uso e conservazione della stessa ed ha, pertanto, la possibilità di “governare” la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 res.
Si tratta, dunque, di una responsabilità che si fonda sul mero riscontro positivo della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa causativa del giudizio e l'evento dannoso, a prescindere dall'eventuale comportamento colpevole del custode stesso. È proprio la relazione di custodia che intercorre tra il custode e la cosa dannosa a fondare tale tipo di responsabilità: grava, pertanto, sulla parte che assume di essere danneggiata l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (cfr., ex multis, Cass. civ. n.
2660/2013). Al fine di liberarsi dalla responsabilità predetta, invece, sarà onere del convenuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della danneggiata e degli esiti dell'istruttoria svolta in seno al giudizio di primo grado (esame dei testi e consulenza tecnica d'ufficio), può ritenersi provato non solo il fatto storico, ma anche la sussistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno: gli elementi rappresentati sia dalla che dai CP_1
testimoni convergono verso questo esito. Invero, la scalinata e i gradoni costituenti le sedute dell'anfiteatro versavano in una situazione di grave irregolarità: allo stato di fatto esistente in uno alla condizione di totale oscurità è riconducibile, dunque, l'evento di danno patito.
Da ciò discende l'acclarata (co)responsabilità di contrariamente a Parte_1
quanto sostenuto dall'odierna appellante, la serie causale di cui sopra non può ricondursi esclusivamente alla affittuaria, ossia alla a.r.l. Difatti, Controparte_2
come già anticipato continua a gravare in capo al proprietario di una struttura turistica un obbligo di manutenzione direttamente discendente dal generale obbligo di custodia, anche nell'eventualità in cui il bene dovesse divenire oggetto di un contratto di affitto o di locazione, a meno che non si dimostri la radicale insussistenza di rapporti con la cosa.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “può essere qualificato custode della cosa, per i fini di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 cui all'art. 2051 c.c., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta dalla però dalla disponibilità giuridica di essa. È da considerarsi, perciò, custode […] sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato.” (cfr. Cass. civ. n.
24530/2009).
In particolare, è stato precisato che “l'obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi danneggiati non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, essendo la temporanea sottrazione della cosa alla sua disponibilità compatibile con la permanenza di un effettivo potere fisico di controllo sulle unità immobiliari, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza delle strutture edilizie e degli impianti” (cfr. Cass. civ. n. 6407/1987).
Per quanto si evince dalla documentazione versata, aveva la concreta Parte_1
possibilità di controllare lo stato manutentivo dell'anfiteatro e delle vie di accesso allo stesso, trattandosi di una delle strutture murarie del sito turistico – alberghiero. Si tratta, peraltro, di un aspetto noto alla proprietaria in quanto nel contratto di affitto si è fatta espressa menzione dello stato dei luoghi, ritenendo, al contempo, assolutamente necessari e non procrastinabili interventi manutentivi e conservativi.
Emerge, in sintesi, un evento dannoso direttamente connesso alla struttura e non anche ad una scelta organizzativa arbitraria ed unilaterale della affittuaria, di cui il proprietario poteva legittimamente essere all'oscuro e di, conseguenza, non esserne chiamato a rispondere. In altri termini, all'epoca dei fatti, sulla gravava un obbligo Parte_1
di vigilanza e di controllo sulla struttura turistica, che avrebbe dovuto essere concretamente attuato al fine di impedire che la cosa potesse arrecare danni a terzi.
Le sopraesposte considerazioni impongono, in definitiva, di confermare sul punto la statuizione del Giudice di primo grado.
Passando alla disamina dell'appello incidentale, infondato risulta il primo motivo, che si incentra sul riconosciuto concorso di colpa della danneggiata con conseguente riduzione della responsabilità in capo alle società nella misura del50 %.
Devesi sul punto osservare che dalle emergenze processuali può dirsi che era a CP_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 conoscenza dei luoghi e del relativo stato, essendo una frequentatrice abituale del sito turistico.
Giova evidenziare che recentemente la Suprema Corte si è soffermata sul concorso colposo del danneggiato nelle ipotesi di responsabilità per custodia (cfr. sul punto Cass. civ. n. 27724/2018) e ha chiarito che potrebbero venire in rilievo due scenari: condotta colposa del danneggiato costituente concausa del danno e condotta colposa del danneggiato integrante unica causa del fatto.
Nella prima ipotesi, se la condotta colposa del danneggiato dovesse costituire una concausa del danno, ma senza essere connotata da imprevedibilità secondo un criterio di regolarità causale, essa potrà rileverà ai sensi dell'art. 1227 cod. cod. con conseguente limitazione del danno risarcibile.
Nella seconda ipotesi, invece, se la condotta della vittima dovesse essere causa efficiente in via esclusiva alla causazione del fatto ma anche imprevedibile secondo un criterio di regolarità causale, essa sarà idonea ad escludere il nesso eziologico e a far venir meno la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Nel caso di specie, alla luce degli esiti istruttori, deve ritenersi che la danneggiata avrebbe dovuto aumentare il proprio livello di prudenza nell'accingersi a percorrere la scalinata nelle condizioni spazio-temporali già ampiamente descritte, anche alla luce del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2
Cost. Conseguente che la condotta della rappresenta una concausa dell'evento, CP_1
valutabile ai fini della graduazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Deve quindi confermarsi la diminuzione della responsabilità dei danneggianti nella misura, che risulta congrua, del 50%, alla luce della concreta gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze.
Deve invece essere accolto il secondo motivo del gravame incidentale: emerge infatti il mero errore materiale o di calcolo nella statuizione di prime cure. Segnatamente, il
Tribunale nel ridurre al 50 % il danno non patrimoniale complessivo patito dalla , CP_1
accertato in euro 20.953,12 (al netto delle spese sanitarie computate a parte), ha computato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 il danno risarcibile in € 10.240,00 anziché in € 10.476,56 (pari al 50% di euro 20.953,12).
In questi soli termini, cioè, rideterminandosi in € 10.476,56 l'ammontare per cui è condanna, va quindi riformata la sentenza impugnata, confermandosi nel resto.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, l'esito della lite (che vede l'appellata solo in parte vittoriosa) giustifica la compensazione in ragione di due terzi, CP_1
dovendosi per l'effetto porre a carico della il restante terzo;
esse vengono Parte_1
liquidate nell'intero (in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m.
147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) in € 3.397,00, - di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva e € 1.701,00 per la fase decisionale – oltre esborsi anticipati, C.P.A. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 6 luglio Parte_1
2020 avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 330/2020 del 14/5/2020; in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 10.476,56 la posta per cui è condanna in solido di e di in Parte_1 Controparte_2
favore di oltre interessi al tasso legale dalla data della pronuncia di Controparte_1
primo grado fino al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento di un terzo delle spese di lite del presente grado Parte_1
di giudizio in favore di compensando i restanti due terzi, liquidate Controparte_1
nell'intero in € 3.397,00, oltre esborsi anticipati, C.P.A. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 23 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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