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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1315/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARILARI ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
OGGETTO: Opposizione ad avvisi di addebito – cancellazione da elenchi lavoratori agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2019, la signora ha proposto Parte_1
opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 43920001900008007016000 e n.
4392000190000140485000, notificati dall' , contestando il disconoscimento dei CP_1
rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2010 e 2011, instaurati con la ditta Petrolo
Gerolamo. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per mancanza di motivazione e per violazione del diritto di difesa, chiedendo la riammissione negli elenchi medesimi e il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola.
1 Si è costituito l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_1 tardività rispetto al termine di 40 giorni previsto per l'opposizione agli avvisi di addebito e, in subordine, la decadenza dell'azione per mancata impugnazione della cancellazione operata con il quarto elenco trimestrale 2017, pubblicato sul sito internet dell'Istituto dal 10 marzo 2018 al 25 marzo 2019.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esaminata l'ammissibilità del ricorso.
1.1 Gli avvisi di addebito impugnati dalla ricorrente costituiscono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e l'opposizione agli stessi va proposta nei termini e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. n. 46/1999, ovvero entro 40 giorni dalla notifica.
1.2 Nel caso di specie, non è stato allegato o provato dalla parte ricorrente l'effettivo dies a quo della notifica degli avvisi di addebito;
tuttavia, considerando la data di iscrizione a ruolo (9 luglio 2019), il ricorso risulterebbe astrattamente ammissibile qualora la notifica fosse avvenuta in data successiva al 30 maggio 2019. In assenza di prova contraria fornita dall' circa la notifica in epoca anteriore, il ricorso deve CP_1
ritenersi ammissibile sotto il profilo temporale.
2. Passando al merito, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
2.1 Il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2010 è stato formalizzato mediante cancellazione dal quarto elenco trimestrale 2017 del Comune di
Filandari, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nel periodo dal 10 marzo 2018 al 25 marzo 2019, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della L. n. 111/2011. L'art. 38 citato prevede che contro la variazione degli elenchi può essere proposto ricorso entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
2.2 Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto in data 9 luglio 2019, quindi oltre il termine decadenziale sopra indicato. Pertanto, la cancellazione dai suddetti elenchi è
2 divenuta definitiva e non più contestabile, con conseguente legittimità del disconoscimento e degli avvisi di addebito emessi in conseguenza.
2.3 La mancata impugnazione nei termini della cancellazione determina la decadenza dal diritto a contestare l'esclusione dagli elenchi e, per l'effetto, anche dal diritto alle prestazioni collegate.
3 Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato.
4 Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della peculiarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,
- Rigetta il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1
- Compensa le spese di lite
Così deciso, 08/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1315/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARILARI ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
OGGETTO: Opposizione ad avvisi di addebito – cancellazione da elenchi lavoratori agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2019, la signora ha proposto Parte_1
opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 43920001900008007016000 e n.
4392000190000140485000, notificati dall' , contestando il disconoscimento dei CP_1
rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2010 e 2011, instaurati con la ditta Petrolo
Gerolamo. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per mancanza di motivazione e per violazione del diritto di difesa, chiedendo la riammissione negli elenchi medesimi e il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola.
1 Si è costituito l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_1 tardività rispetto al termine di 40 giorni previsto per l'opposizione agli avvisi di addebito e, in subordine, la decadenza dell'azione per mancata impugnazione della cancellazione operata con il quarto elenco trimestrale 2017, pubblicato sul sito internet dell'Istituto dal 10 marzo 2018 al 25 marzo 2019.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esaminata l'ammissibilità del ricorso.
1.1 Gli avvisi di addebito impugnati dalla ricorrente costituiscono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e l'opposizione agli stessi va proposta nei termini e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. n. 46/1999, ovvero entro 40 giorni dalla notifica.
1.2 Nel caso di specie, non è stato allegato o provato dalla parte ricorrente l'effettivo dies a quo della notifica degli avvisi di addebito;
tuttavia, considerando la data di iscrizione a ruolo (9 luglio 2019), il ricorso risulterebbe astrattamente ammissibile qualora la notifica fosse avvenuta in data successiva al 30 maggio 2019. In assenza di prova contraria fornita dall' circa la notifica in epoca anteriore, il ricorso deve CP_1
ritenersi ammissibile sotto il profilo temporale.
2. Passando al merito, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
2.1 Il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2010 è stato formalizzato mediante cancellazione dal quarto elenco trimestrale 2017 del Comune di
Filandari, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nel periodo dal 10 marzo 2018 al 25 marzo 2019, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della L. n. 111/2011. L'art. 38 citato prevede che contro la variazione degli elenchi può essere proposto ricorso entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
2.2 Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto in data 9 luglio 2019, quindi oltre il termine decadenziale sopra indicato. Pertanto, la cancellazione dai suddetti elenchi è
2 divenuta definitiva e non più contestabile, con conseguente legittimità del disconoscimento e degli avvisi di addebito emessi in conseguenza.
2.3 La mancata impugnazione nei termini della cancellazione determina la decadenza dal diritto a contestare l'esclusione dagli elenchi e, per l'effetto, anche dal diritto alle prestazioni collegate.
3 Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato.
4 Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della peculiarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,
- Rigetta il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1
- Compensa le spese di lite
Così deciso, 08/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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