Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3598/2018 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27/11/2024 senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
a Gaeta (LT), in Lungomare Giovanni Caboto n. 196, presso lo Studio di Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Ciufo e Giacomo Pollino giusta procura a
[...] margine della citazione introduttiva del giudizio
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale a Formia Controparte_2 P.IVA_1
(LT), in Via Vitruvio n. 190, elettivamente domiciliato a Roma, in Piazzale Delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Paglietti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/11/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30/7/2018 il NO ha agito nei confronti del Parte_1 CP_2
per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in un incidente avvenuto il 30/4/2017
[...] all'interno del cimitero cittadino. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle 12.00 era intento a percorrere il tracciato pedonale posto alle spalle dei servizi igienici della struttura, quando, giunto nello spazio antistante alla Cappella gentilizia della famiglia , perse l'equilibrio e cadde a terra a CP_3 causa di una buca non segnalata né visibile in conseguenza della folta ricrescita del manto erboso. Ha dedotto, nello stesso tempo, che nessuna autorità pubblica era intervenuta a constatare l'accaduto poiché
l'utenza telefonica della Polizia Municipale di , chiamata da alcuni passanti, non aveva dato risposta. CP_2
Tanto premesso in punto di fatto, il NO ha evidenziato che all'infortunio avevano fatto seguito il Pt_1 trasporto presso L'Ospedale di , dove gli fu diagnosticato un trauma distorsivo alla caviglia destra, CP_2
e che nell'ambito di successivi accertamenti sarebbe emersa anche la lesione del legamento peroneo astralgico. A detta dell'attore i trattamenti sanitari ricevuti dopo la caduta non si sarebbero rivelati del tutto risolutivi, essendo dipese dall'evento un'impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane e una diminuzione permanente dell'integrità fisica;
la responsabilità dei relativi pregiudizi, ai sensi dell'art. 2051
c.c. andrebbe ascritta all'amministrazione comunale, proprietario dell'area e tenuto, in tale veste, a garantirne la vigilanza, il controllo e la manutenzione. Sulla scorta di quanto precede il NO ha Pt_1 chiesto la condanna della controparte al versamento delle somme dovute in base alle risultanze istruttorie, al rimborso delle spese affrontate per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da uno studio specializzato in materia infortunistica e al pagamento di tutti gli oneri processuali, da distrare ai due difensori antistatari.
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Costituito con comparsa del 13/11/2018, il ha eccepito che anche ad ammettere la Controparte_2 veridicità delle vicende narrate nell'atto introduttivo, l'infortunio, avvenuto in pieno giorno, in condizioni di
in subordine, ha chiesto la riduzione del risarcimento che dovesse essere attribuito all'istante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; pure in questa ipotesi con vittoria di spese, competenze e onorari.
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Dopo l'espletamento delle prove orali il dr. è stato nominato consulente tecnico d'ufficio Persona_1 per una valutazione, sotto il profilo medico-legale, delle lesioni fisiche lamentate dal NO . Pt_1
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della perizia, il 27/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
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Delineati in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, sull'inquadramento giuridico della fattispecie bisogna premettere che dell'obbligo di gestione di strade ed edifici pubblici discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di luoghi o manufatti potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2051 c.c. (tra le altre v. Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne desume che nei confronti degli enti pubblici è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (v. Cass. 1/2/2018, n. 2477). Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo su beni oggetto di fruizione generalizzata degli utenti. Perché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, quindi, che esista un nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi l'osservanza, da parte del custode, di eventuali obblighi di diligenza.
Da questo punto di vista è ininfluente ogni considerazione sull'imperizia mostrata dal custode nella manutenzione dei luoghi teatro del sinistro. Stando al dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno solo se l'ente onerato della custodia dimostri l'esistenza di fatti integranti il caso fortuito.
In tale nozione, peraltro, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti di terzi e anche dell'infortunato, se si sia reso protagonista di atti imprudenti, negligenti o imperiti (Cass. 1/2/2018, n. 2480; Cass. 3/4/2019, n. 9315: “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi si richiede] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
I medesimi principi operano in relazione ai cimiteri comunali, definiti dall'art. 824 c.c. come beni demaniali.
*** Secondo questa impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare soltanto il presupposto della custodia e il collegamento causale esistente tra la situazione del bene e la verificazione del danno. Detto altrimenti, all'attore compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre, ai correlati pregiudizi); per liberarsi dai correlati oneri risarcitori la parte convenuta è tenuta a dare la dimostrazione del fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere siffatto collegamento nei termini visti.
Tra gli elementi dei quali è necessario tenere conto ai fini della configurazione dell'esimente riveste particolare importanza, nella più ampia categoria degli elementi sintomatici dell'imputabilità del sinistro alla condotta colposa della vittima, la consapevolezza, da parte degli interessati, dello stato di degrado che caratterizzava i luoghi al momento dell'evento (Cass. 14/6/2016, n. 12174 e Cass. 29/3/2019, n. 877: “la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia, tanto da ritenere che la presenza di una insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente
e diligente;
in caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito”).
***
In coerenza con i principi appena passati in rassegna, da cui non vi è ragione di discostarsi, il Tribunale è dell'avviso che il NO abbia dimostrato l'ascrivibilità del fatto illecito al . Pt_1 Controparte_2
Il nesso causale tra il danno lamentato dall'attore e l'incidente del 30/4/2017 trova conferma nelle dichiarazioni del NO detto sentito come testimone nel corso dell'istruttoria. Testimone_1 Tes_2
Dalla deposizione si evince che l'uomo, nell'occasione assieme al NO , suo conoscente, vide Pt_1
l'istante cadere a terra dopo aver messo il piede in una buca profonda circa trenta o quaranta centimetri.
Del medesimo tenore si sono rivelate le dichiarazioni della NOa , altra testimone escussa, Testimone_3 la quale ha riferito di aver notato l'attore, di cui all'epoca era compagna, barcollare e cadere a terra dopo essere inciampato in una buca ricoperta di erba. La testimone ha aggiunto di aver chiamato il Comando dei Vigili Urbani del per gi accertamenti del caso senza aver ottenuto alcuna risposta. Controparte_2
Nessun elemento lascia intendere che il NO sia stata disattento o abbia dato luogo a Pt_1 comportamenti imperiti o imprudenti. Deve escludersi, allo stesso modo, che l'istante fosse (o dovesse essere) conscio dell'esistenza delle insidie della pavimentazione del complesso cimiteriale di . CP_2
Anche a voler presumere un'adeguata la conoscenza della zona in capo all'attore, residente nella vicina
Gaeta (LT), non è pensabile che l'interessato fosse in grado di ricordare la posizione di ogni singola buca.
I soggetti tenuti alla custodia delle aree pubbliche non possono pretendere, d'altro canto, che i consociati mantengano un livello di attenzione e di prudenza superiore a quello normalmente esigibile, elevando a fatto notorio – il pessimo stato di manutenzione delle vie e delle relative pertinenze - una conseguenza dell'incapacità di badare alla loro cura. Il contegno del NO , in definitiva, non appare connotato Pt_1 da alcun anomalo affidamento atto a interrompere il collegamento tra la cosa in custodia e le lesioni patite.
E' escluso che nella vicenda in esame siano integrati il caso fortuito di cui fa menzione l'art. 2051 c.c. o altri fattori in grado di ridimensionare l'entità del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c..
L'appartenenza al patrimonio del dei luoghi di causa si desume, come anticipato, Controparte_2 dall'attribuzione del carattere della demanialità sancita per ii cimiteri comunali dall'art. 824 c.c.
A fronte di un simile quadro, l'ente è chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli del sinistro.
*** Il dr. ha appurato che il NO manifesta postumi di una distorsione della caviglia destra Per_1 Pt_1 associata alla lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le cure che gli sarebbero stata praticate non hanno eliminato le conseguenze dell'infortunio, denotando l'istante limitazioni nell'impiego dell'arto offeso, difficoltà nell'attività deambulatoria e una propensione a restare vittima di distorsioni simili.
Per il consulente tecnico si tratta di patologie compatibili con l'incidente avvenuto la mattina del 30/4/2017.
La documentazione medica allegata all'atto di citazione conforta le considerazioni del professionista.
Visti gli esiti dell'istruttoria, non vi è motivo di supporre che le lesioni siano dipese da un evento diverso.
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Le conclusioni del dr. sono adeguatamente motivate e del tutto condivisibili pure rispetto alla Per_1 valutazione medico-legale delle ripercussioni del sinistro. Secondo le indicazioni dell'esperto al NO
possono essere riconosciuti un danno da inabilità temporanea assoluta di quindici giorni e un danno Pt_1 da inabilità temporanea parziale, quantificabile nel 50%, di ulteriori trenta giorni. La caduta ha arrecato all'infortunato, in aggiunta, una riduzione permanente dell'integrità fisica stimabile in misura pari al 2%.
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Ai fini della liquidazione si osserva che per gli ultimi indirizzi giurisprudenziali le tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano un punto di riferimento tuttora affidabile (tra le altre Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892 in materia di infortunistica stradale).
In una pronuncia ugualmente recente la Corte di Cassazione ha precisato, nondimeno, che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così testualmente si esprime Cass. 3/3/2023, n. 6444).
In questa prospettiva è necessario muovere dai valori minimi previsti dal sistema tabellare per il 2024.
Con riferimento a lesioni assimilabili a quelle subite dal NO gli indicatori milanesi quantificano in Pt_1
€ 1.480,36 il punto base di invalidità. La somma relativa a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidata nella misura forfetaria minima di € 115,00. In virtù dei postumi accertati dal dr. , del Per_1 valore del richiamato punto di invalidità e dell'età dell'infortunato (sessantanove anni all'epoca della caduta) il danno permanente alla salute patito dall'attore può liquidarsi, ai valori minimi, in € 1.954,00.
Per l'inabilità temporanea vanno accordati € 3.450,00 [(€ 115,00 x 15 gg) + (€ 115,00 x 30 gg x 50%)].
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Non vi è prova che le lesioni riportate dal NO a causa dell'incidente abbiano provocato Pt_1 ripercussioni di carattere morale o psicologico tali da giustificare il riconoscimento di somme aggiuntive.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore, perciò, ammonta a € 5.404,00 (€ 1.954,00 + € 3.450,00).
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L'istante ha diritto a ricevere anche il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento, giudicate congrue dal dr. in misura di € 180,00 (€ 213,48 per effetto della rivalutazione monetaria). Per_1
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L'entità dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali occorsi al NO , ai valori attuali, equivale Pt_1 all'importo omnicomprensivo di € 5.617,48 (€ 5.404,00 + € 213,48).
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L'appartenenza delle obbligazioni di risarcimento insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che sulle singole poste creditorie - già commisurate, si ribadisce, all'attualità – vadano applicati gli interessi legali dalla data di verificazione dell'illecito (coincidente con quella dell'infortunio) secondo il sistema di calcolo prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Sulla somma risultante maturano altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
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Secondo soccombenza il è tenuto al pagamento degli oneri processuali, stimabili in virtù Controparte_2 dei parametri contemplati dal D.M. 55/2014 e della non particolare complessità delle questioni affrontate in € 3.664,00 (€ 264,00 per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
1.300,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai difensori dichiaratisi antistatari.
Stante l'esito del giudizio, restano a carico del soccombente i compensi dovuti al consulente tecnico.
Sebbene con riferimento all'infortunistica stradale la giurisprudenza di legittimità in un arresto del 2023 ha ribadito che “le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario” (v. Cass. 30/5/2023, n. 15265; ante Cass. S.U. 10/7/2017, n. 16990; tra le pronunce conformi Cass. 2/2/2018, n. 2644; Cass. 26/11/2019, n. 30732; Cass. 4/11/2020, n. 24481).
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tali poste risarcitorie, in virtù di tali peculiari connotati, soggiacciono alle preclusioni del codice di procedura civile (Cass. S.U. 10/7/2017, n. 16990, ad avviso della quale “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali).
Nella citazione introduttiva, non seguita dal deposito della prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., al riguardo si fa riferimento a una non meglio identificata “attività espletata in fase stragiudiziale” dallo
[...]
e a un'altrettanto generica applicazione, nel calcolo della relativa parcella, Controparte_4 delle “tariffe depositate presso la Camera di Commercio di Latina ed approvate dal Comune di Gaeta”.
Per i motivi visti le istanze di condanna formulate a tale titolo dall'attore non possono che essere disattese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3598/2018 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in accoglimento della domanda proposta da , dichiara la responsabilità del Parte_1 [...] per l'incidente verificatosi il 30/4/2017 a Formia (LT), all'interno del cimitero cittadino;
CP_5
➢ condanna il al pagamento in favore di dell'importo di € 5.617,48 Controparte_5 Parte_1
(oltre a interessi nella misura indicata in motivazione) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'incidente oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna il al pagamento in favore di degli oneri processuali, Controparte_5 Parte_1 stimabili in € 3.664,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge, da distrarre ai difensori dichiaratisi antistatari;
➢ pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica. Controparte_5
Cassino, 13/1/2025
il giudice Virgilio Notari