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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10484/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 01/01/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASTALDO FILIPPO, dall'Avv. MICHELE FRANCESCO
SORRENTINO e dall'AVV. PIERLORENZO CATALANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. CP_1
21, C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Falso e Agostino P.IVA_1
Di Feo
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/08/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di
, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito CP_2 sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 L. 104/92; in subordine, il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile fin dalla data della domanda amministrativa, avendo il CTU nominato nella prima fase riconosciuto il requisito sanitario dell'assegno di
1 invalidità solo con decorrenza dal 26/05/2023 (così confermando la data di decorrenza CP_ riconosciuta dalla Commissione medica ). Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con condanna CP_ dell al pagamento delle prestazioni in esame. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_1 dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.9.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, sulle note di trattazione di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa del 21.7.2020 e fino al 31.12.2024 mentre sussiste il requisito sanitario della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento, nonché la condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3
L. 104/92 solo con decorrenza dal 01.01.2025 (v. CTU – “Invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 74% (settantaquattro) e portatore di handicap non in situazione di gravità dal 21.07.2020 al 31.12.2024. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, con necessità di assistenza continua,
2 non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. A seguito della modifica della L. 104/92: Persona con disabilità con necessita di sostegno intensivo di livello elevato. Decorrenza per entrambe: dal 01.01.2025. Revisione per entrambe: a luglio 2026”).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al 74%
(settantaquattro) e portatore di handicap non in situazione di gravità dal 21.07.2020 al
31.12.2024. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, con accompagnamento e in condizione di disabilità grave con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal 1.1.2025, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019), con conseguente inammissibilità della domanda in parte qua.
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere per 2/3 compensate in ragione della decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario delle prestazioni della inabilità civile, dell'accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.
104/92 in epoca successiva alla domanda amministrativa e al presente ricorso in opposizione;
le restanti spese nella misura di 1/3 seguono la regola della soccombenza CP_ prevalente dell' – stante il riconoscimento del requisito dell'assegno di invalidità civile fin dalla data della domanda amministrativa e vanno liquidate, in tale misura ridotta, come da dispositivo.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
3 CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1
invalido al 74% (settantaquattro) e portatore di handicap non in
[...] situazione di gravità dal 21.07.2020 al 31.12.2024. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, con accompagnamento e in condizione di disabilità grave con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal
1.1.2025;
b) dichiara inammissibile la restante parte del ricorso;
CP_ c) Condanna l al pagamento di 1/3 delle spese di lite che liquida – in tale misura ridotta – in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione;
d) compensa le restanti spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 26/09/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10484/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 01/01/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASTALDO FILIPPO, dall'Avv. MICHELE FRANCESCO
SORRENTINO e dall'AVV. PIERLORENZO CATALANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. CP_1
21, C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Falso e Agostino P.IVA_1
Di Feo
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/08/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di
, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito CP_2 sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 L. 104/92; in subordine, il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile fin dalla data della domanda amministrativa, avendo il CTU nominato nella prima fase riconosciuto il requisito sanitario dell'assegno di
1 invalidità solo con decorrenza dal 26/05/2023 (così confermando la data di decorrenza CP_ riconosciuta dalla Commissione medica ). Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con condanna CP_ dell al pagamento delle prestazioni in esame. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_1 dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.9.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, sulle note di trattazione di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa del 21.7.2020 e fino al 31.12.2024 mentre sussiste il requisito sanitario della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento, nonché la condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3
L. 104/92 solo con decorrenza dal 01.01.2025 (v. CTU – “Invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 74% (settantaquattro) e portatore di handicap non in situazione di gravità dal 21.07.2020 al 31.12.2024. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, con necessità di assistenza continua,
2 non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. A seguito della modifica della L. 104/92: Persona con disabilità con necessita di sostegno intensivo di livello elevato. Decorrenza per entrambe: dal 01.01.2025. Revisione per entrambe: a luglio 2026”).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al 74%
(settantaquattro) e portatore di handicap non in situazione di gravità dal 21.07.2020 al
31.12.2024. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, con accompagnamento e in condizione di disabilità grave con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal 1.1.2025, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019), con conseguente inammissibilità della domanda in parte qua.
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere per 2/3 compensate in ragione della decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario delle prestazioni della inabilità civile, dell'accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.
104/92 in epoca successiva alla domanda amministrativa e al presente ricorso in opposizione;
le restanti spese nella misura di 1/3 seguono la regola della soccombenza CP_ prevalente dell' – stante il riconoscimento del requisito dell'assegno di invalidità civile fin dalla data della domanda amministrativa e vanno liquidate, in tale misura ridotta, come da dispositivo.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
3 CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1
invalido al 74% (settantaquattro) e portatore di handicap non in
[...] situazione di gravità dal 21.07.2020 al 31.12.2024. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, con accompagnamento e in condizione di disabilità grave con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal
1.1.2025;
b) dichiara inammissibile la restante parte del ricorso;
CP_ c) Condanna l al pagamento di 1/3 delle spese di lite che liquida – in tale misura ridotta – in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione;
d) compensa le restanti spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 26/09/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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