Art. 6.
Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per il diritto al conseguimento della indennita' una volta tanto, e' ridotto ad anno compiuto di servizio utile.
Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per il diritto al conseguimento della indennita' una volta tanto, e' ridotto ad anno compiuto di servizio utile.