Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/02/2026, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11376/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11376 del 2025, proposto da
NA FO, FO LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Del Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 1776/2025 pubblicata in data 11/02/2025, RG n. 18684/2024 presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine;
1) in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. FO PACELLA, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo di euro 564,00, oltre accessori, come quantificato nel preavviso di fattura (all. 8);
2) ordinare all'amministrazione intimata di dare esecuzione alla Sent. n. 1776/2025 pubbl. il 11/02/2025, RG n. 18684/2024 presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
3) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AN LL SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 2 ottobre 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1776/2025 pubblicata in data 11 febbraio 2025 nel ricorso RG n. 18684/2024, notificata in data 17 febbraio 2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “- accoglie il ricorso e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - ES, EE e UN - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente nei limiti individuati, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell’importo di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994; - condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 564,00, di cui € 49,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione ”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 11 febbraio 2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND OM, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
AN LL SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL SB | ND OM |
IL SEGRETARIO