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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
IO MA, TO
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1938/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di LI - Sede 80100 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da Resistente_2 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1063/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011392602000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011392602000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011392602000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011392602000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5897/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugna, nei confronti dell'avv. Resistente_2 e della Direzione Provinciale I di LI Ufficio Territoriale di LI 1, del Comune di LI e della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di LI, la sentenza della Corte di giustizia di I Grado di LI, 14 sezione, n.
1063/2025, pubblicata il 22.1.2025, non notificata, in causa tra le parti inerente l'intimazione di pagamento n. 07120249011392602000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 07120220117850247000 (IRPEF
2017 di € 1226,08)- cartella n. 07120220117850348000 ( C.u. anno 2019 di € 384,38 e TARI 2018 per
€ 895,55) e cartella n. 07120220155977419000 (IVA 2018 per € 26587,25) per un totale di € 28.780,66.
A sostegno del proprio ricorso introduttivo l'odierno appellante deduceva: 1) la pendenza di un giudizio esecutivo già in corso avente ad oggetto le medesime cartelle;
2) l'omessa indicazione dei calcoli degli interessi e delle sanzioni;
3) la prescrizione quinquennale degli interessi richiesti e concludeva chiedendo, previa sospensione: a) accogliere integralmente il ricorso dichiarando nullo, invalido, illegittimo, inefficace e non produttivo di effetti l'atto di intimazione impugnato nonché tutti gli atti connessi e conseguenti o quanto meno annullarla o revocarla per insussistenza della pretesa tributaria;
b) con condanna degli Enti impositori e del concessionario in solido alle spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi il contraddittorio, la Corte accoglieva il ricorso, ritenendo le pretese relative ad atti già definiti od in corso di definizione e le sanzioni prescritte, compensando le spese del giudizio.
A sostegno del proprio appello ADER deduce che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto dell'assenza di provvedimenti di sospensione della riscossione, dell'avvenuto rigetto di ricorso avverso la cartella a titolo di contributo unificato, del mancato perfezionamento della rottamazione e della prescrizione decennale delle sanzioni. In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Ecc.ma Corte di giustizia di II grado della Campania, accogliere l'appello e riformare totalmente la sentenza n. 1063/25 emessa dalla Corte di giustizia di I grado di LI, Sez. 14 nell'ambito del procedimento recante n. R.G.
6254/24 condannare il ricorrente alle spese di primo e secondo grado per i motivi ampiamente esposti nella narrativa. Con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al sottoscritto difensore». Si è costituito in giudizio l'appellato Difensore_2, il quale contesta i motivi di appello, deduce l'inammissibilità ed infondatezza dello stesso, ribadisce la legittimità della sentenza di prime cure e chiede volersi rigettare l'impugnazione, con vittoria di spese e distrazione.
Si è altresì costituita in giudizio la DP LI I la quale aderisce ai motivi dell'appello proposto da ADER e ne chiede l'accoglimento.
Si è in ultimo costituita la CGT di I grado di LI la quale aderisce all'appello dell'ADER e, con appello incidentale, chiede volersi riformare la sentenza nella parte in cui afferma non essere stata provata la notifica degli atti presupposti.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere disatteso.
Nella sentenza di primo grado correttamente era stata annullata la sola intimazione di pagamento e non già le sottostanti cartelle;
ciò, evidentemente, previa condivisibile interpretazione, da parte del giudice di prime cure, del ricorso della parte contribuente, che non contestava in assoluto la debenza della pretesa, ma lamentava «Che la intimazione di pagamento contiene cartelle esattoriali per importi non dovuti ed in ogni caso già sottoposti a procedura esecutiva, e pertanto, è palesemente infondata, inesistente, invalida, nulla, inefficace».
Il ricorrente, dunque, contestava solo il diritto di procedere ad una seconda esecuzione in costanza della prima, come emerge chiaramente dalla lettura del primo motivo di ricorso, con il quale si deduce «PENDENZA
DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO PER LE MEDESIME CARTELLE OGGETTO DELLA INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO» e viene paventata l'«eventualità di una doppia procedura esecutiva nei propri confronti, per la evidente duplicazione della procedura inerente le medesime cartelle e, quindi, le stesse presunte voci di addebito a suo carico. Oltre alla ingiusta esposizione del proprio patrimonio, il contribuente in tale paradossale ipotesi, si vede costretto a subire ingiustificatamente l'onere della doppia difesa con grave lesione dei propri diritti».
Anche gli altri motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado afferiscono, invero, a vizi dell'intimazione e non già delle sottostanti cartelle di pagamento, la cui effettiva debenza non era negata da parte ricorrente;
egli, difatti, evidenziava o la pendenza, relativamente alla n. 07120220117850247000, di un separato ricorso;
oppure l'avvenuta rottamazione (n. 07120220117850348000) della cartella;
addirittura, in relazione alla pretesa di maggiore rilevanza quantitativa (IVA 2018 recata dalla cartella n.
07120220155977419000), l'originaria ricorrente non contestava alcunché !
Dall'esame del fascicolo di prime cure, dunque, emerge incontrovertibilmente che la parte contestava non già le pretese sottostanti, ma solo l'intimazione di pagamento e che, essendo in corso per le stesse pretese un procedimento espropriativo presso terzi, la lagnanza era ritenuta fondata dal giudice di prime cure.
L'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 statuisce, difatti, che «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Ne discende che nella fattispecie, essendo già in corso una espropriazione mediante lo strumento del pignoramento presso terzi, sulla cui capienza nessuna valutazione veniva esperita dall'ADER, ed avendo il ricorrente provveduto alla rottamazione di una delle cartelle, effettivamente la notificazione dell'ulteriore intimazione appariva illegittima e, comunque, giustificava l'interesse processuale del ricorrente ad ottenerne l'annullamento.
Pertanto, accertato che la sentenza impugnata ha proceduto all'annullamento della sola intimazione di pagamento, senza incidere in alcun modo sulla legittimità, attualità e fondatezza delle sottostanti cartelle di pagamento e del relativo credito, oggetto di separati procedimenti ordinari, tributari od amministrativi, l'appello delle parti pubbliche, che inerisce invece essenzialmente la legittimità di tali atti presupposti, deve essere rigettato.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
IO MA, TO
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1938/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di LI - Sede 80100 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da Resistente_2 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1063/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011392602000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011392602000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011392602000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011392602000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5897/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugna, nei confronti dell'avv. Resistente_2 e della Direzione Provinciale I di LI Ufficio Territoriale di LI 1, del Comune di LI e della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di LI, la sentenza della Corte di giustizia di I Grado di LI, 14 sezione, n.
1063/2025, pubblicata il 22.1.2025, non notificata, in causa tra le parti inerente l'intimazione di pagamento n. 07120249011392602000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 07120220117850247000 (IRPEF
2017 di € 1226,08)- cartella n. 07120220117850348000 ( C.u. anno 2019 di € 384,38 e TARI 2018 per
€ 895,55) e cartella n. 07120220155977419000 (IVA 2018 per € 26587,25) per un totale di € 28.780,66.
A sostegno del proprio ricorso introduttivo l'odierno appellante deduceva: 1) la pendenza di un giudizio esecutivo già in corso avente ad oggetto le medesime cartelle;
2) l'omessa indicazione dei calcoli degli interessi e delle sanzioni;
3) la prescrizione quinquennale degli interessi richiesti e concludeva chiedendo, previa sospensione: a) accogliere integralmente il ricorso dichiarando nullo, invalido, illegittimo, inefficace e non produttivo di effetti l'atto di intimazione impugnato nonché tutti gli atti connessi e conseguenti o quanto meno annullarla o revocarla per insussistenza della pretesa tributaria;
b) con condanna degli Enti impositori e del concessionario in solido alle spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi il contraddittorio, la Corte accoglieva il ricorso, ritenendo le pretese relative ad atti già definiti od in corso di definizione e le sanzioni prescritte, compensando le spese del giudizio.
A sostegno del proprio appello ADER deduce che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto dell'assenza di provvedimenti di sospensione della riscossione, dell'avvenuto rigetto di ricorso avverso la cartella a titolo di contributo unificato, del mancato perfezionamento della rottamazione e della prescrizione decennale delle sanzioni. In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Ecc.ma Corte di giustizia di II grado della Campania, accogliere l'appello e riformare totalmente la sentenza n. 1063/25 emessa dalla Corte di giustizia di I grado di LI, Sez. 14 nell'ambito del procedimento recante n. R.G.
6254/24 condannare il ricorrente alle spese di primo e secondo grado per i motivi ampiamente esposti nella narrativa. Con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al sottoscritto difensore». Si è costituito in giudizio l'appellato Difensore_2, il quale contesta i motivi di appello, deduce l'inammissibilità ed infondatezza dello stesso, ribadisce la legittimità della sentenza di prime cure e chiede volersi rigettare l'impugnazione, con vittoria di spese e distrazione.
Si è altresì costituita in giudizio la DP LI I la quale aderisce ai motivi dell'appello proposto da ADER e ne chiede l'accoglimento.
Si è in ultimo costituita la CGT di I grado di LI la quale aderisce all'appello dell'ADER e, con appello incidentale, chiede volersi riformare la sentenza nella parte in cui afferma non essere stata provata la notifica degli atti presupposti.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere disatteso.
Nella sentenza di primo grado correttamente era stata annullata la sola intimazione di pagamento e non già le sottostanti cartelle;
ciò, evidentemente, previa condivisibile interpretazione, da parte del giudice di prime cure, del ricorso della parte contribuente, che non contestava in assoluto la debenza della pretesa, ma lamentava «Che la intimazione di pagamento contiene cartelle esattoriali per importi non dovuti ed in ogni caso già sottoposti a procedura esecutiva, e pertanto, è palesemente infondata, inesistente, invalida, nulla, inefficace».
Il ricorrente, dunque, contestava solo il diritto di procedere ad una seconda esecuzione in costanza della prima, come emerge chiaramente dalla lettura del primo motivo di ricorso, con il quale si deduce «PENDENZA
DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO PER LE MEDESIME CARTELLE OGGETTO DELLA INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO» e viene paventata l'«eventualità di una doppia procedura esecutiva nei propri confronti, per la evidente duplicazione della procedura inerente le medesime cartelle e, quindi, le stesse presunte voci di addebito a suo carico. Oltre alla ingiusta esposizione del proprio patrimonio, il contribuente in tale paradossale ipotesi, si vede costretto a subire ingiustificatamente l'onere della doppia difesa con grave lesione dei propri diritti».
Anche gli altri motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado afferiscono, invero, a vizi dell'intimazione e non già delle sottostanti cartelle di pagamento, la cui effettiva debenza non era negata da parte ricorrente;
egli, difatti, evidenziava o la pendenza, relativamente alla n. 07120220117850247000, di un separato ricorso;
oppure l'avvenuta rottamazione (n. 07120220117850348000) della cartella;
addirittura, in relazione alla pretesa di maggiore rilevanza quantitativa (IVA 2018 recata dalla cartella n.
07120220155977419000), l'originaria ricorrente non contestava alcunché !
Dall'esame del fascicolo di prime cure, dunque, emerge incontrovertibilmente che la parte contestava non già le pretese sottostanti, ma solo l'intimazione di pagamento e che, essendo in corso per le stesse pretese un procedimento espropriativo presso terzi, la lagnanza era ritenuta fondata dal giudice di prime cure.
L'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 statuisce, difatti, che «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Ne discende che nella fattispecie, essendo già in corso una espropriazione mediante lo strumento del pignoramento presso terzi, sulla cui capienza nessuna valutazione veniva esperita dall'ADER, ed avendo il ricorrente provveduto alla rottamazione di una delle cartelle, effettivamente la notificazione dell'ulteriore intimazione appariva illegittima e, comunque, giustificava l'interesse processuale del ricorrente ad ottenerne l'annullamento.
Pertanto, accertato che la sentenza impugnata ha proceduto all'annullamento della sola intimazione di pagamento, senza incidere in alcun modo sulla legittimità, attualità e fondatezza delle sottostanti cartelle di pagamento e del relativo credito, oggetto di separati procedimenti ordinari, tributari od amministrativi, l'appello delle parti pubbliche, che inerisce invece essenzialmente la legittimità di tali atti presupposti, deve essere rigettato.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.