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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/10/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa DR Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 276/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rinaldi, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, CP_1
-contumace-
Oggetto: mansioni superiori
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.01.2025, l'odierna ricorrente - premesso di lavorare alle dipendenze del con inquadramento nella categoria C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali - CP_1 chiede accertarsi lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo professionale di Responsabile del Servizio Gestione economica (categoria D1) e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta alla corresponsione, in suo favore, dell'importo pari a 8.249,31 euro a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio il , del CP_1 quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. _____________________
Va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione, 4 ottobre 2013, n. 22738; Cassazione, 9 febbraio 2012, n. 1878).
In particolare, si osserva che, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 1984, n. 1677), secondo cui
“nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche
e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.”.
Segnatamente, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2003, n. 8025), “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì esplicitamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”; in altre parole, “occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (…). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Va ulteriormente evidenziato che la speciale disciplina dello jus variandi contenuta nell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 costituisce uno dei tratti di permanente specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, giustificata dalla necessità di garantire un tendenziale controllo dell'amministrazione nell'accesso alle qualifiche superiori attraverso l'utilizzo di procedure selettive o concorsuali, nonché il controllo sulla spesa pubblica;
detta norma preclude il superiore inquadramento pur nel caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori (a differenza della disciplina privatistica posta dall'art. 2103 c.c.), essendo ormai pacifico nell'esegesi giurisprudenziale il diritto del dipendente che abbia svolto di fatto le mansioni superiori ad ottenere dalla pubblica amministrazione il pagamento del corrispondente trattamento economico.
Va al riguardo ancora osservato che l'art. 52 espressamente delimita la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui dette mansioni - corrispondenti al superiore livello retributivo - siano state svolte in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale;
è altresì necessario che, in relazione ai compiti espletati, il lavoratore abbia assunto la relativa responsabilità e che detta connotazione quantitativa e qualitativa, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis suddetta, venga specificatamente dimostrata dal lavoratore
(cfr. sin da Cass. civ., sez. lav., n. 10027/2007).
Pertanto, non soltanto parte ricorrente ha l'onere di dimostrare che le mansioni svolte appartengano alla superiore qualifica a mente della contrattazione collettiva di riferimento, ma anche che tali mansioni superiori siano state espletate con continuità e prevalenza e che delle stesse le fosse attribuita la piena responsabilità.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi come la mancata indicazione in ricorso delle caratteristiche in concreto delle mansioni svolte e i pertinenti testi della normativa contrattuale (avuto riguardo tanto al livello contrattuale di partenza quanto a quello di cui si chiede il riconoscimento) non possa che condurre al rigetto della domanda di superiore inquadramento – e delle connesse domande di differenze retributive – per difetto di allegazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
La contumacia della parte convenuta esime dal pronunciamento sulle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Agrigento, il 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
DR Di AL
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa DR Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 276/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rinaldi, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, CP_1
-contumace-
Oggetto: mansioni superiori
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.01.2025, l'odierna ricorrente - premesso di lavorare alle dipendenze del con inquadramento nella categoria C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali - CP_1 chiede accertarsi lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo professionale di Responsabile del Servizio Gestione economica (categoria D1) e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta alla corresponsione, in suo favore, dell'importo pari a 8.249,31 euro a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio il , del CP_1 quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. _____________________
Va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione, 4 ottobre 2013, n. 22738; Cassazione, 9 febbraio 2012, n. 1878).
In particolare, si osserva che, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 1984, n. 1677), secondo cui
“nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche
e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.”.
Segnatamente, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2003, n. 8025), “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì esplicitamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”; in altre parole, “occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (…). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Va ulteriormente evidenziato che la speciale disciplina dello jus variandi contenuta nell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 costituisce uno dei tratti di permanente specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, giustificata dalla necessità di garantire un tendenziale controllo dell'amministrazione nell'accesso alle qualifiche superiori attraverso l'utilizzo di procedure selettive o concorsuali, nonché il controllo sulla spesa pubblica;
detta norma preclude il superiore inquadramento pur nel caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori (a differenza della disciplina privatistica posta dall'art. 2103 c.c.), essendo ormai pacifico nell'esegesi giurisprudenziale il diritto del dipendente che abbia svolto di fatto le mansioni superiori ad ottenere dalla pubblica amministrazione il pagamento del corrispondente trattamento economico.
Va al riguardo ancora osservato che l'art. 52 espressamente delimita la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui dette mansioni - corrispondenti al superiore livello retributivo - siano state svolte in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale;
è altresì necessario che, in relazione ai compiti espletati, il lavoratore abbia assunto la relativa responsabilità e che detta connotazione quantitativa e qualitativa, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis suddetta, venga specificatamente dimostrata dal lavoratore
(cfr. sin da Cass. civ., sez. lav., n. 10027/2007).
Pertanto, non soltanto parte ricorrente ha l'onere di dimostrare che le mansioni svolte appartengano alla superiore qualifica a mente della contrattazione collettiva di riferimento, ma anche che tali mansioni superiori siano state espletate con continuità e prevalenza e che delle stesse le fosse attribuita la piena responsabilità.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi come la mancata indicazione in ricorso delle caratteristiche in concreto delle mansioni svolte e i pertinenti testi della normativa contrattuale (avuto riguardo tanto al livello contrattuale di partenza quanto a quello di cui si chiede il riconoscimento) non possa che condurre al rigetto della domanda di superiore inquadramento – e delle connesse domande di differenze retributive – per difetto di allegazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
La contumacia della parte convenuta esime dal pronunciamento sulle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Agrigento, il 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
DR Di AL