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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4906/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.11.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti DIANI CLAUDIO e VISIGALLI GIULIA e con domicilio eletto presso il loro studio professionale sito in Pavia, Via Cavallini n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LACCHIARELLA, in data
29/06/2019, (atto n. 3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
separati consensualmente con sentenza n. 178/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 27.9.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“DISPOSIZIONI DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI
1. Affidare i figli e congiuntamente ai due genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre che resterà a vivere nell'attuale casa coniugale, assegnata alla stessa, sita in Lacchiarella (MI), Via Alcide De Gasperi n. 4.
pag. 1 di 4
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni alla settimana quando il fine settimana è di sua competenza e tre giorni alla settimana quando il fine settimana è di competenza della madre;
i figli, dopo aver cenato con il padre, salvo diverso accordo, pernotteranno poi dalla madre.
3. Nei fine settimana i genitori si alterneranno per stare con i figli dal venerdì alla domenica sera oppure sino al lunedì successivo, qualora vi fosse la possibilità del pernottamento, per poi essere riaccompagnati a scuola.
4. Il periodo delle Vacanze di Natale sarà diviso tra i due genitori in modo che entrambi possano trascorrere con ed lo stesso numero di giorni;
per l'anno 2024 Per_1 Per_2
i ricorrenti si erano accordati affinchè il giorno 24 dicembre 2024 i figli stessero con la madre mentre il giorno 25 dicembre 2024 lo avrebbero trascorso con il padre;
a quest'ultimo viene assegnato il primo periodo di vacanza, mentre il secondo sarà di competenza della madre;
l'anno successivo i due periodi saranno invertiti dando vita ad un criterio di alternanza.
5. Anche il periodo delle Vacanze di Pasqua sarà diviso in modo equo tra i due genitori affinchè gli stessi possano trascorre con i figli lo stesso numero di giorni.
6. Per i c.d. “ponti festivi”, che cadranno nei giorni feriali, sin d'ora i due genitori concordano di voler dar vita ad un criterio di alternanza nella loro assegnazione.
7. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli almeno 15 giorni consecutivi;
i genitori dovranno comunicarsi, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo prescelto;
qualora i due periodi designati dovessero sovrapporsi i genitori daranno vita ad un criterio di alternanza per l'assegnazione del periodo di vacanza da trascorrere con i figli.
DISPOSIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE RELATIVE AI FIGLI
Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad euro 150,00 per ogni figlio.
Le spese relative alla retta dell'asilo dei due figli saranno sostenute integralmente dalla
Signora mentre le spese straordinarie, definite dal Protocollo adottato dal Pt_1
Tribunale di Pavia, saranno sostenute dai due genitori nella misura del 50% per ciascuno
pag. 2 di 4 di loro. Pertanto, alla fine di ogni mese, il genitore che ha sostenuto la spesa trasmetterà all'altro relativa pezza giustificativa chiedendo il rimborso della quota.
Gli assegni unici saranno attribuiti ai due genitori nella misura del 50% ed i figli saranno fiscalmente a carico dei due genitori nella misura del 50%.
DISPOSIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE TRA I CONIUGI
Dopo aver proceduto alla stima della casa coniugale sita in Lacchiarella (MI), Via Alcide
De Gasperi n. 4, la Signora si impegna a corrispondere al Signor il Pt_1 Parte_2
50% del suo valore.
I finanziamenti accessi ed intestati al Signor per far fronte alle spese ed ai Parte_2 bisogni del nucleo familiare saranno da questo estinti senza che la Signora debba Pt_1 contribuire in alcun modo al loro pagamento.
La vettura targata EK 176 JK, diversamente da quanto concordato con atto di separazione, resta di proprietà del Signor che l'ha in uso. Parte_2
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 178/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 27.9.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio come sopra indicate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
pag. 3 di 4 Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in LACCHIARELLA, in data
[...] Parte_2
29/06/2019, (atto n. 3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4906/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.11.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti DIANI CLAUDIO e VISIGALLI GIULIA e con domicilio eletto presso il loro studio professionale sito in Pavia, Via Cavallini n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LACCHIARELLA, in data
29/06/2019, (atto n. 3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
separati consensualmente con sentenza n. 178/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 27.9.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“DISPOSIZIONI DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI
1. Affidare i figli e congiuntamente ai due genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre che resterà a vivere nell'attuale casa coniugale, assegnata alla stessa, sita in Lacchiarella (MI), Via Alcide De Gasperi n. 4.
pag. 1 di 4
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni alla settimana quando il fine settimana è di sua competenza e tre giorni alla settimana quando il fine settimana è di competenza della madre;
i figli, dopo aver cenato con il padre, salvo diverso accordo, pernotteranno poi dalla madre.
3. Nei fine settimana i genitori si alterneranno per stare con i figli dal venerdì alla domenica sera oppure sino al lunedì successivo, qualora vi fosse la possibilità del pernottamento, per poi essere riaccompagnati a scuola.
4. Il periodo delle Vacanze di Natale sarà diviso tra i due genitori in modo che entrambi possano trascorrere con ed lo stesso numero di giorni;
per l'anno 2024 Per_1 Per_2
i ricorrenti si erano accordati affinchè il giorno 24 dicembre 2024 i figli stessero con la madre mentre il giorno 25 dicembre 2024 lo avrebbero trascorso con il padre;
a quest'ultimo viene assegnato il primo periodo di vacanza, mentre il secondo sarà di competenza della madre;
l'anno successivo i due periodi saranno invertiti dando vita ad un criterio di alternanza.
5. Anche il periodo delle Vacanze di Pasqua sarà diviso in modo equo tra i due genitori affinchè gli stessi possano trascorre con i figli lo stesso numero di giorni.
6. Per i c.d. “ponti festivi”, che cadranno nei giorni feriali, sin d'ora i due genitori concordano di voler dar vita ad un criterio di alternanza nella loro assegnazione.
7. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli almeno 15 giorni consecutivi;
i genitori dovranno comunicarsi, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo prescelto;
qualora i due periodi designati dovessero sovrapporsi i genitori daranno vita ad un criterio di alternanza per l'assegnazione del periodo di vacanza da trascorrere con i figli.
DISPOSIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE RELATIVE AI FIGLI
Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad euro 150,00 per ogni figlio.
Le spese relative alla retta dell'asilo dei due figli saranno sostenute integralmente dalla
Signora mentre le spese straordinarie, definite dal Protocollo adottato dal Pt_1
Tribunale di Pavia, saranno sostenute dai due genitori nella misura del 50% per ciascuno
pag. 2 di 4 di loro. Pertanto, alla fine di ogni mese, il genitore che ha sostenuto la spesa trasmetterà all'altro relativa pezza giustificativa chiedendo il rimborso della quota.
Gli assegni unici saranno attribuiti ai due genitori nella misura del 50% ed i figli saranno fiscalmente a carico dei due genitori nella misura del 50%.
DISPOSIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE TRA I CONIUGI
Dopo aver proceduto alla stima della casa coniugale sita in Lacchiarella (MI), Via Alcide
De Gasperi n. 4, la Signora si impegna a corrispondere al Signor il Pt_1 Parte_2
50% del suo valore.
I finanziamenti accessi ed intestati al Signor per far fronte alle spese ed ai Parte_2 bisogni del nucleo familiare saranno da questo estinti senza che la Signora debba Pt_1 contribuire in alcun modo al loro pagamento.
La vettura targata EK 176 JK, diversamente da quanto concordato con atto di separazione, resta di proprietà del Signor che l'ha in uso. Parte_2
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 178/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 27.9.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio come sopra indicate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
pag. 3 di 4 Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in LACCHIARELLA, in data
[...] Parte_2
29/06/2019, (atto n. 3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4