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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22004/2022 promossa da:
difeso dall'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in LARGO MIGLIARA, 16 10143 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. GROSSO ANDREA Controparte_1
CLEMENTE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO GALILEO FERRARIS, 43
10128 TORINO
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del sig. CP_2
, conducente e proprietario del veicolo BMW X2, targato FZ667VS, conseguentemente
[...]
1 condannare, la (P. IVA , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, e il sig. , al risarcimento, in favore del sig. CP_2 Parte_1
, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 18.005,50, a titolo di danni fisici dal
[...]
medesimo subiti, comprensiva dell'importo dovuto a titolo di personalizzazione, spese di visita medico- legale (pari a 400,00), nonché a corrispondere in favore del sig. , l'importo di € Parte_1
769,00, per i danni materiali patiti dal motociclo Honda 450 CRF, oltre alla somma di € 53.095,00 per
i danni economici patiti a causa dei mancati incassi per il tempo in cui il sig. si è dovuto Pt_1 astenere dal lavoro per convalescenza o per sottoporsi a visite e/o terapie, oltre € 1.000,00 a titolo di spese legali stragiudiziali, e così per un totale complessivo di € 73.269,50.
O nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre a spese di CTU e CTP ove richieste, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, dei quali si chiede sin da ora la distrazione.
Per parte convenuta: richiamate le istanze istruttorie
Respingere, perché infondate, le domande risarcitorie proposte dall'attore. in subordine all'esito dell'istruttoria dichiarare quale sia il corretto risarcimento del danno spettante all'attore per l'evento di cui in narrativa.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 31.10.2022 ha citato in giudizio la Parte_1
società e , rappresentando i seguenti fatti. Controparte_1 CP_2
• In data 21.08.2021, il sig. , alla guida del motociclo Honda 450 CRF (privo di Parte_1
targa), di sua proprietà, si trovava in Trofarello (TO), strada Sabbioni, sulla pista del Circuito
“Trofarello Circuit”, presso cui svolgeva l'attività di istruttore di motocross;
• terminati gli allenamenti, si allontanava dalla pista di gara e, giunto in prossimità della zona in cui sono ubicati i servizi igienici del circuito, a poca distanza dalla biglietteria del circuito,
2 veniva urtato dal veicolo BMW X2, targato FZ667VS di proprietà e condotto dal sig. CP_2
il quale, con un'incauta e repentina manovra di retromarcia, usciva dal parcheggio;
[...]
• Il nulla poteva fare per evitare la collisione, attesa la repentinità e imprevedibilità Pt_1 dell'accaduto.
• Le parti sottoscrivevano il modulo CAI in cui barrava la casella n. 4 (“usciva da CP_2 un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale”) e riportava nelle osservazioni:
“Uscivo dal parcheggio e urtavo il veicolo A con torto”.
• Nell'incidente, motociclo Honda 450 CRF attoreo riportava danni materiali quantificati in complessivi € 769,00.
• Il riportava fratture multiple dell'arco posteriore dalla II alla VIII costa a destra con Pt_1 interessamento anche dell'arco anteriore della IV e V costa, con piccole bolle di enfisema sottocutaneo peri fratturativo, falda di PNX e multipli focolai contusivi disventilativi del parenchima polmonare sia a livello del lobo medio sia in sede postero-basale bilateralmente.
Veniva ricoverato presso la chirurgia generale del medesimo nosocomio dove veniva dimesso in data 31.08.2021 con giorni 30 di prognosi e indicazione di evitare sport di contatto per tre mesi.
• Con lettera PEC del 3.9.2021, l'attore inviava formale richiesta di risarcimento danni materiali e fisici. Aperto il sinistro (n. 007990021021145), la compagnia convenuta non provvedeva al risarcimento dei danni.
• Chiedeva quindi accertarsi la esclusiva responsabilità di e condannare le CP_2
convenute al risarcimento del danno che così quantificava:
Per danno non patrimoniale:
Danno biologico permanente € 13.227,86 per invalidità nella misura del 8/9%
Invalidità temporanea totale € 507,90
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.142,78
Invalidità temporanea parziale al 50% € 761,85
Invalidità temporanea parziale al 25% € 380,93
Totale danno biologico temporaneo € 2.793,46
Danno morale (15%) € 1.984,18
TOTALE: € 18.005,50, oltre personalizzazione in ragione del 15% sul danno permanente.
Per danno patrimoniale:
€ 400 per spese mediche
€ 769,00 per danni alla moto
3 € 53.095,00 per danno patrimoniale per assenza dal lavoro e mancati incassi
Oltre rivalutazione, interessi e spese di assistenza stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio la che ha svolto le seguenti difese. Controparte_4
• Non sussiste la prova che l'incidente si sia svolto con le modalità descritte nella CAI, dove non sono menzionati i testimoni poi successivamente indicati;
non è chiarita la ragione della presenza del nell'area del circuito;
il perito non ha potuto visionare il veicolo BMW X2 Pt_1
perché radiato, nonostante avesse riportato danni molto esigui;
• È contestata l'entità e la quantificazione dei danni non patrimoniali e del danno patrimoniale per mancata produzione di reddito dopo il sinistro;
• non sono dovute le spese stragiudiziali.
Nessuno si è costituito per che è stato dichiarato contumace. CP_2
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e trattenuta in decisione con ordinanza del 22.1.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
********
Sulla dinamica del sinistro
Nel proprio atto introduttivo parte attrice ha così descritto la dinamica del sinistro: il veicolo
BMWX2, targato FZ667VS di proprietà e condotto dal sig. , in manovra di retromarcia CP_2
per uscire dal parcheggio, senza curarsi dei mezzi in transito, urtava il motociclo Honda 450 CRF di proprietà e condotto dal sig. il quale veniva sbalzato dalla sella ad alcuni metri di Parte_1 distanza dal luogo dell'impatto, facendolo rovinare a terra.
Parte convenuta ha espressamente contestato tale dinamica, ritenendo che vi fossero fatti ed
Parte indizi che smentivano l'efficacia probatoria della
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che il non abbia assolto al suo onere probatorio in Pt_1
merito alla dinamica del sinistro come descritta, per i motivi che seguono.
• Parte attrice ha prodotto in atti il modulo CAI in cui nello spazio relativo a si CP_2 legge “Uscivo dal parcheggio e urtavo il veicolo A con torto” (doc.1).
• L'art. 143 cod. ass. priv. stabilisce che, in caso di sinistro tra veicoli a motore, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima.
4 … Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
L' art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità
e le conseguenze indicate su quel modulo (Cassazione civile, sez. III, 03/06/2024, n. 15431).
• Nel caso che ci occupa, la dinamica del sinistro non è stata confermata dai testi escussi:
- Il teste che si trovava a 500 metri dal sinistro ha riferito di non aver visto la Testimone_1
dinamica del sinistro ma di aver visto solo un assembramento di persone, perciò aveva capito che era accaduto qualcosa: giunto sul posto ha visto il a terra dolorante. Pt_1
Questa deposizione non collima con quanto il teste aveva scritto nella dichiarazione prodotta in atti e redatta a settembre del 2021 (doc. 2), in cui raccontava di aver visto il sinistro e lo ricostruiva come descritto dall'attore, pur evidentemente non avendovi assistito, come chiarito in udienza.
- Il teste ha raccontato nella sua dichiarazione scritta, anch'essa rilasciata a Testimone_2
settembre 2021, di aver visto il sinistro ricostruendone la dinamica come descritta da parte attrice nel proprio atto introduttivo. Tuttavia, escusso in udienza il teste ha riferito: il sig.
stava uscendo dalla pista e passava davanti alla mia struttura, ci siamo saluti e più Pt_1
avanti, circa 10-15 metri da dentro un furgone è uscita una macchina, un BMW dorato che facendo retromarcia lo ha preso. Io ho visto tutto perché ero lì e stavo guardando nella sua direzione. Il teste cioè riferisce una circostanza del tutto nuova e contrastante con la dinamica descritta dall'attore: la BMW non usciva in retromarcia da un parcheggio, come pure rappresentato graficamente sul CAI e commentato dal , ma scendeva da un CP_2 furgone. Si tratta di un particolare tutt'altro che irrilevante nella dinamica del sinistro, difficilmente dimenticabile o confondibile. Dunque, il teste ha raccontato un versione dei fatti differente da quella descritta da parte attrice e lo ha fatto dopo aver dichiarato un fatto diverso a settembre 2021, cosa che rende la deposizione del teste non attendibile.
• Nella CAI sottoscritta dalle parti, si da atto che sono presenti testimoni, ma non viene indicato né il numero di persone presenti al fatto, né soprattutto i loro nominativi;
circostanza questa che pare sospetta se si considera che i due testi comparsi in udienza sono entrambe persone che in allora lavoravano nel circuito, l'uno perché si occupava del noleggio dei mezzi, l'altro della vendita dei biglietti di ingresso, ed evidentemente conoscevano l'attore, frequentatore abituale.
5 Pare dunque che ove questi fossero stati effettivamente presenti all'accaduto, avrebbe potuto Parte senz'altro essere individuati ed identificati nella
• Non è stata scattata alcuna foto nell'imminenza del sinistro, né dalle parti, né da chi era presente al fatto, nonostante pare sia stato subito evidente che il avesse riportato danni fisici non Pt_1
trascurabili e che la moto fosse stata danneggiata.
Non è stata scattata alcuna fotografia neanche in un momento successivo per comprovare i danni alla moto ed i danni alla BMW, in fase di riparazione.
Parte attrice non ha spiegato perché la domanda sia assolutamente carente di documentazione fotografica.
• I due mezzi non sono mai stati messi a disposizione dell'assicurazione che quindi non ha potuto periziare il danno e la sua compatibilità rispetto alla dinamica del sinistro.
Anche in questo caso l'attore non ha spiegato perché volendo chiedere il risarcimento del danno all'assicurazione del veicolo antagonista, abbia ritenuto di non sottoporre il mezzo perché fosse periziato.
• I due mezzi sono stati subito sottratti ad ogni possibile valutazione: la moto è stata riparata e poi venduta;
la BMW è stata radiata e quindi eliminata.
• Non sono chiarite le circostanze di tempo e luogo in cui la CAI è stata redatta. Non viene spiegato se la CAI è stata redatta nell'imminenza del fatto, quando il era ferito e Pt_1
dolorante; oppure in un momento successivo. Sarebbe stato opportuno evidenziare questo particolare, anche al fine di capire perché non erano stati individuati i testimoni.
Sono molte le circostanze sopra evidenziate che, unitamente considerate, fanno ritenere che la presunzione di prova offerta da parte attrice con il CAI debba essere superata poichè ne mettono in dubbio la genuinità.
La domanda va quindi respinta.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 260.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
6 € 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 5.670,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 14.103,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
ontro e ,
[...] Controparte_1 CP_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1
favore di , liquidandole in € 14.103,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 5/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22004/2022 promossa da:
difeso dall'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in LARGO MIGLIARA, 16 10143 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. GROSSO ANDREA Controparte_1
CLEMENTE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO GALILEO FERRARIS, 43
10128 TORINO
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del sig. CP_2
, conducente e proprietario del veicolo BMW X2, targato FZ667VS, conseguentemente
[...]
1 condannare, la (P. IVA , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, e il sig. , al risarcimento, in favore del sig. CP_2 Parte_1
, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 18.005,50, a titolo di danni fisici dal
[...]
medesimo subiti, comprensiva dell'importo dovuto a titolo di personalizzazione, spese di visita medico- legale (pari a 400,00), nonché a corrispondere in favore del sig. , l'importo di € Parte_1
769,00, per i danni materiali patiti dal motociclo Honda 450 CRF, oltre alla somma di € 53.095,00 per
i danni economici patiti a causa dei mancati incassi per il tempo in cui il sig. si è dovuto Pt_1 astenere dal lavoro per convalescenza o per sottoporsi a visite e/o terapie, oltre € 1.000,00 a titolo di spese legali stragiudiziali, e così per un totale complessivo di € 73.269,50.
O nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre a spese di CTU e CTP ove richieste, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, dei quali si chiede sin da ora la distrazione.
Per parte convenuta: richiamate le istanze istruttorie
Respingere, perché infondate, le domande risarcitorie proposte dall'attore. in subordine all'esito dell'istruttoria dichiarare quale sia il corretto risarcimento del danno spettante all'attore per l'evento di cui in narrativa.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 31.10.2022 ha citato in giudizio la Parte_1
società e , rappresentando i seguenti fatti. Controparte_1 CP_2
• In data 21.08.2021, il sig. , alla guida del motociclo Honda 450 CRF (privo di Parte_1
targa), di sua proprietà, si trovava in Trofarello (TO), strada Sabbioni, sulla pista del Circuito
“Trofarello Circuit”, presso cui svolgeva l'attività di istruttore di motocross;
• terminati gli allenamenti, si allontanava dalla pista di gara e, giunto in prossimità della zona in cui sono ubicati i servizi igienici del circuito, a poca distanza dalla biglietteria del circuito,
2 veniva urtato dal veicolo BMW X2, targato FZ667VS di proprietà e condotto dal sig. CP_2
il quale, con un'incauta e repentina manovra di retromarcia, usciva dal parcheggio;
[...]
• Il nulla poteva fare per evitare la collisione, attesa la repentinità e imprevedibilità Pt_1 dell'accaduto.
• Le parti sottoscrivevano il modulo CAI in cui barrava la casella n. 4 (“usciva da CP_2 un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale”) e riportava nelle osservazioni:
“Uscivo dal parcheggio e urtavo il veicolo A con torto”.
• Nell'incidente, motociclo Honda 450 CRF attoreo riportava danni materiali quantificati in complessivi € 769,00.
• Il riportava fratture multiple dell'arco posteriore dalla II alla VIII costa a destra con Pt_1 interessamento anche dell'arco anteriore della IV e V costa, con piccole bolle di enfisema sottocutaneo peri fratturativo, falda di PNX e multipli focolai contusivi disventilativi del parenchima polmonare sia a livello del lobo medio sia in sede postero-basale bilateralmente.
Veniva ricoverato presso la chirurgia generale del medesimo nosocomio dove veniva dimesso in data 31.08.2021 con giorni 30 di prognosi e indicazione di evitare sport di contatto per tre mesi.
• Con lettera PEC del 3.9.2021, l'attore inviava formale richiesta di risarcimento danni materiali e fisici. Aperto il sinistro (n. 007990021021145), la compagnia convenuta non provvedeva al risarcimento dei danni.
• Chiedeva quindi accertarsi la esclusiva responsabilità di e condannare le CP_2
convenute al risarcimento del danno che così quantificava:
Per danno non patrimoniale:
Danno biologico permanente € 13.227,86 per invalidità nella misura del 8/9%
Invalidità temporanea totale € 507,90
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.142,78
Invalidità temporanea parziale al 50% € 761,85
Invalidità temporanea parziale al 25% € 380,93
Totale danno biologico temporaneo € 2.793,46
Danno morale (15%) € 1.984,18
TOTALE: € 18.005,50, oltre personalizzazione in ragione del 15% sul danno permanente.
Per danno patrimoniale:
€ 400 per spese mediche
€ 769,00 per danni alla moto
3 € 53.095,00 per danno patrimoniale per assenza dal lavoro e mancati incassi
Oltre rivalutazione, interessi e spese di assistenza stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio la che ha svolto le seguenti difese. Controparte_4
• Non sussiste la prova che l'incidente si sia svolto con le modalità descritte nella CAI, dove non sono menzionati i testimoni poi successivamente indicati;
non è chiarita la ragione della presenza del nell'area del circuito;
il perito non ha potuto visionare il veicolo BMW X2 Pt_1
perché radiato, nonostante avesse riportato danni molto esigui;
• È contestata l'entità e la quantificazione dei danni non patrimoniali e del danno patrimoniale per mancata produzione di reddito dopo il sinistro;
• non sono dovute le spese stragiudiziali.
Nessuno si è costituito per che è stato dichiarato contumace. CP_2
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e trattenuta in decisione con ordinanza del 22.1.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
********
Sulla dinamica del sinistro
Nel proprio atto introduttivo parte attrice ha così descritto la dinamica del sinistro: il veicolo
BMWX2, targato FZ667VS di proprietà e condotto dal sig. , in manovra di retromarcia CP_2
per uscire dal parcheggio, senza curarsi dei mezzi in transito, urtava il motociclo Honda 450 CRF di proprietà e condotto dal sig. il quale veniva sbalzato dalla sella ad alcuni metri di Parte_1 distanza dal luogo dell'impatto, facendolo rovinare a terra.
Parte convenuta ha espressamente contestato tale dinamica, ritenendo che vi fossero fatti ed
Parte indizi che smentivano l'efficacia probatoria della
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che il non abbia assolto al suo onere probatorio in Pt_1
merito alla dinamica del sinistro come descritta, per i motivi che seguono.
• Parte attrice ha prodotto in atti il modulo CAI in cui nello spazio relativo a si CP_2 legge “Uscivo dal parcheggio e urtavo il veicolo A con torto” (doc.1).
• L'art. 143 cod. ass. priv. stabilisce che, in caso di sinistro tra veicoli a motore, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima.
4 … Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
L' art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità
e le conseguenze indicate su quel modulo (Cassazione civile, sez. III, 03/06/2024, n. 15431).
• Nel caso che ci occupa, la dinamica del sinistro non è stata confermata dai testi escussi:
- Il teste che si trovava a 500 metri dal sinistro ha riferito di non aver visto la Testimone_1
dinamica del sinistro ma di aver visto solo un assembramento di persone, perciò aveva capito che era accaduto qualcosa: giunto sul posto ha visto il a terra dolorante. Pt_1
Questa deposizione non collima con quanto il teste aveva scritto nella dichiarazione prodotta in atti e redatta a settembre del 2021 (doc. 2), in cui raccontava di aver visto il sinistro e lo ricostruiva come descritto dall'attore, pur evidentemente non avendovi assistito, come chiarito in udienza.
- Il teste ha raccontato nella sua dichiarazione scritta, anch'essa rilasciata a Testimone_2
settembre 2021, di aver visto il sinistro ricostruendone la dinamica come descritta da parte attrice nel proprio atto introduttivo. Tuttavia, escusso in udienza il teste ha riferito: il sig.
stava uscendo dalla pista e passava davanti alla mia struttura, ci siamo saluti e più Pt_1
avanti, circa 10-15 metri da dentro un furgone è uscita una macchina, un BMW dorato che facendo retromarcia lo ha preso. Io ho visto tutto perché ero lì e stavo guardando nella sua direzione. Il teste cioè riferisce una circostanza del tutto nuova e contrastante con la dinamica descritta dall'attore: la BMW non usciva in retromarcia da un parcheggio, come pure rappresentato graficamente sul CAI e commentato dal , ma scendeva da un CP_2 furgone. Si tratta di un particolare tutt'altro che irrilevante nella dinamica del sinistro, difficilmente dimenticabile o confondibile. Dunque, il teste ha raccontato un versione dei fatti differente da quella descritta da parte attrice e lo ha fatto dopo aver dichiarato un fatto diverso a settembre 2021, cosa che rende la deposizione del teste non attendibile.
• Nella CAI sottoscritta dalle parti, si da atto che sono presenti testimoni, ma non viene indicato né il numero di persone presenti al fatto, né soprattutto i loro nominativi;
circostanza questa che pare sospetta se si considera che i due testi comparsi in udienza sono entrambe persone che in allora lavoravano nel circuito, l'uno perché si occupava del noleggio dei mezzi, l'altro della vendita dei biglietti di ingresso, ed evidentemente conoscevano l'attore, frequentatore abituale.
5 Pare dunque che ove questi fossero stati effettivamente presenti all'accaduto, avrebbe potuto Parte senz'altro essere individuati ed identificati nella
• Non è stata scattata alcuna foto nell'imminenza del sinistro, né dalle parti, né da chi era presente al fatto, nonostante pare sia stato subito evidente che il avesse riportato danni fisici non Pt_1
trascurabili e che la moto fosse stata danneggiata.
Non è stata scattata alcuna fotografia neanche in un momento successivo per comprovare i danni alla moto ed i danni alla BMW, in fase di riparazione.
Parte attrice non ha spiegato perché la domanda sia assolutamente carente di documentazione fotografica.
• I due mezzi non sono mai stati messi a disposizione dell'assicurazione che quindi non ha potuto periziare il danno e la sua compatibilità rispetto alla dinamica del sinistro.
Anche in questo caso l'attore non ha spiegato perché volendo chiedere il risarcimento del danno all'assicurazione del veicolo antagonista, abbia ritenuto di non sottoporre il mezzo perché fosse periziato.
• I due mezzi sono stati subito sottratti ad ogni possibile valutazione: la moto è stata riparata e poi venduta;
la BMW è stata radiata e quindi eliminata.
• Non sono chiarite le circostanze di tempo e luogo in cui la CAI è stata redatta. Non viene spiegato se la CAI è stata redatta nell'imminenza del fatto, quando il era ferito e Pt_1
dolorante; oppure in un momento successivo. Sarebbe stato opportuno evidenziare questo particolare, anche al fine di capire perché non erano stati individuati i testimoni.
Sono molte le circostanze sopra evidenziate che, unitamente considerate, fanno ritenere che la presunzione di prova offerta da parte attrice con il CAI debba essere superata poichè ne mettono in dubbio la genuinità.
La domanda va quindi respinta.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 260.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
6 € 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 5.670,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 14.103,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
ontro e ,
[...] Controparte_1 CP_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1
favore di , liquidandole in € 14.103,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 5/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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