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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3942/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000828515 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003820512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nel merito acclarata la decadenza in cui è incorso l'Ente impositore sia il Concessionario annullare sia l' intimazione di pagamento, sia i presunti crediti inerenti la stessa per un importo pari ad Euro 323,19 == , in quanto si tratta di crediti oramai prescritti, nonché non noti cato nessun avviso di accertamento delle sanzioni, ed avviso di pagamento e cartella di pagamento sottesa. Acclarata la fondatezza di tutti motivi esposti in premessa dichiarare l'estinzione della pretesa di controparte e dell'obbligo della ricorrente di pagare la somma della intimazione di pagamento sovraindicata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario. In subordine voglia L'On. le CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI SAlERnO nella denegata ipotesi in cui il presente ricorso non dovesse essere accolto, ridurre la sanzione al minimo o nella misura equa. Con ogni più ampia riserva sia istruttoria sia di merito.
Resistente: Rigettare il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 ut supra identificata, rappresentata e difesa avverso l' intimazione di pagamento n 10020259000828515/000. Con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27 giugno 2025, alla controparte via posta elettronica certificata, la ricorrente signora Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento numero 10020259000828515000 per un importo complessivo di euro 323,19, notificata in data 28 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, ufficio provinciale di Salerno, relativa alla cartella di pagamento numero
10020240003820512000, notificata il 2 aprile 2024, concernente la tassa automobilistica per l'anno 2018 relativa al veicolo con targa Targa_1, comprensiva di interessi, sanzioni e oneri accessori per euro 317,64 oltre diritti di notifica per euro 5,88, derivante dal ruolo numero 2024001340 emesso dalla Regione Campania,
UOD Tasse Automobilistiche Regionali, reso esecutivo in data 21 dicembre 2023.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
Primo, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e della cartella di pagamento;
secondo, la prescrizione o la decadenza del credito;
terzo, il difetto di motivazione e di chiarezza dell'intimazione di pagamento in violazione dell'articolo 3 della legge numero 241 del 1990 e dello Statuto del Contribuente.
In giudizio ha prodotto l'intimazione di pagamento e la documentazione comprovante l'avvenuta consegna in data 28 aprile 2025.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni. Ha contestato preliminarmente la tempestività del ricorso per omessa produzione della prova della notifica dell'intimazione di pagamento, eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e per definitività della cartella di pagamento pregressa e incontestata. Ha prodotto la cartella di pagamento numero
10020240003820512000 e la relativa relata di notifica del 2 aprile 2024. Ha ribadito che l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del
1992, negando la prescrizione limitata al periodo intercorrente tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, e il difetto di motivazione in quanto conforme al modello ministeriale.
All'udienza del 23 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tempestivo, atteso che la ricorrente ha prodotto in giudizio la prova della ricezione dell'intimazione di pagamento, in data 28 aprile 2025, e la notifica del ricorso è intervenuta entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992. L'eccezione di intempestività sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è pertanto infondata.
Nel merito, il ricorso è infondato. La cartella di pagamento numero 10020240003820512000 costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del
1973, emessa su ruolo regolare della Regione Campania numero 2024001340, con notifica perfezionata il
2 aprile 2024 come da relata prodotta dall'Agenzia, e dettaglio analitico degli importi (tassa automobilistica euro 218,40; interessi euro 21,84; sanzione euro 65,52; oneri euro 6,00; diritti di notifica euro 5,88), riferiti all'avviso di accertamento presupposto numero 834188433556, divenuto definitivo per omessa impugnazione entro i termini.
L'intimazione di pagamento impugnata incorpora legittimamente gli estremi del ruolo e della cartella precedentemente notificata, ed è impugnabile esclusivamente per vizi propri ex articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, non estensibili agli atti presupposti. la Cassazione ha più volte affermato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione n. 22108 del 2024
Nessuna prescrizione è configurabile: il termine triennale art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.
l. 2/86 convertito nella legge 60/86, decorre dalla notifica della cartella (2 aprile 2024), e l'intimazione, notificata meno di un anno dopo (28 aprile 2025), interrompe ulteriore decorrenza ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.
Infondato altresì il dedotto difetto di chiarezza e motivazione: l'intimazione è conforme al modello ministeriale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, indica con precisione gli estremi della cartella (numero e data di notifica), il ruolo sottostante, gli importi analitici per voci e l'ente emittente, assolvendo adeguatamente la funzione precettizia e ingiuntiva senza necessità di allegazione della cartella medesima.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre oneri di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3942/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000828515 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003820512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nel merito acclarata la decadenza in cui è incorso l'Ente impositore sia il Concessionario annullare sia l' intimazione di pagamento, sia i presunti crediti inerenti la stessa per un importo pari ad Euro 323,19 == , in quanto si tratta di crediti oramai prescritti, nonché non noti cato nessun avviso di accertamento delle sanzioni, ed avviso di pagamento e cartella di pagamento sottesa. Acclarata la fondatezza di tutti motivi esposti in premessa dichiarare l'estinzione della pretesa di controparte e dell'obbligo della ricorrente di pagare la somma della intimazione di pagamento sovraindicata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario. In subordine voglia L'On. le CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI SAlERnO nella denegata ipotesi in cui il presente ricorso non dovesse essere accolto, ridurre la sanzione al minimo o nella misura equa. Con ogni più ampia riserva sia istruttoria sia di merito.
Resistente: Rigettare il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 ut supra identificata, rappresentata e difesa avverso l' intimazione di pagamento n 10020259000828515/000. Con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27 giugno 2025, alla controparte via posta elettronica certificata, la ricorrente signora Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento numero 10020259000828515000 per un importo complessivo di euro 323,19, notificata in data 28 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, ufficio provinciale di Salerno, relativa alla cartella di pagamento numero
10020240003820512000, notificata il 2 aprile 2024, concernente la tassa automobilistica per l'anno 2018 relativa al veicolo con targa Targa_1, comprensiva di interessi, sanzioni e oneri accessori per euro 317,64 oltre diritti di notifica per euro 5,88, derivante dal ruolo numero 2024001340 emesso dalla Regione Campania,
UOD Tasse Automobilistiche Regionali, reso esecutivo in data 21 dicembre 2023.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
Primo, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e della cartella di pagamento;
secondo, la prescrizione o la decadenza del credito;
terzo, il difetto di motivazione e di chiarezza dell'intimazione di pagamento in violazione dell'articolo 3 della legge numero 241 del 1990 e dello Statuto del Contribuente.
In giudizio ha prodotto l'intimazione di pagamento e la documentazione comprovante l'avvenuta consegna in data 28 aprile 2025.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni. Ha contestato preliminarmente la tempestività del ricorso per omessa produzione della prova della notifica dell'intimazione di pagamento, eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e per definitività della cartella di pagamento pregressa e incontestata. Ha prodotto la cartella di pagamento numero
10020240003820512000 e la relativa relata di notifica del 2 aprile 2024. Ha ribadito che l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del
1992, negando la prescrizione limitata al periodo intercorrente tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, e il difetto di motivazione in quanto conforme al modello ministeriale.
All'udienza del 23 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tempestivo, atteso che la ricorrente ha prodotto in giudizio la prova della ricezione dell'intimazione di pagamento, in data 28 aprile 2025, e la notifica del ricorso è intervenuta entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992. L'eccezione di intempestività sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è pertanto infondata.
Nel merito, il ricorso è infondato. La cartella di pagamento numero 10020240003820512000 costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del
1973, emessa su ruolo regolare della Regione Campania numero 2024001340, con notifica perfezionata il
2 aprile 2024 come da relata prodotta dall'Agenzia, e dettaglio analitico degli importi (tassa automobilistica euro 218,40; interessi euro 21,84; sanzione euro 65,52; oneri euro 6,00; diritti di notifica euro 5,88), riferiti all'avviso di accertamento presupposto numero 834188433556, divenuto definitivo per omessa impugnazione entro i termini.
L'intimazione di pagamento impugnata incorpora legittimamente gli estremi del ruolo e della cartella precedentemente notificata, ed è impugnabile esclusivamente per vizi propri ex articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, non estensibili agli atti presupposti. la Cassazione ha più volte affermato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione n. 22108 del 2024
Nessuna prescrizione è configurabile: il termine triennale art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.
l. 2/86 convertito nella legge 60/86, decorre dalla notifica della cartella (2 aprile 2024), e l'intimazione, notificata meno di un anno dopo (28 aprile 2025), interrompe ulteriore decorrenza ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.
Infondato altresì il dedotto difetto di chiarezza e motivazione: l'intimazione è conforme al modello ministeriale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, indica con precisione gli estremi della cartella (numero e data di notifica), il ruolo sottostante, gli importi analitici per voci e l'ente emittente, assolvendo adeguatamente la funzione precettizia e ingiuntiva senza necessità di allegazione della cartella medesima.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre oneri di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.