Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2079 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. con il proc. dom. avv.to Maria Parte_1 C.F._1
Grazia Montera, delega in atti
-attore- contro
(c.f. ) con i proc. dom. avv.ti Francesco Controparte_1 C.F._2
Ruggiero e Alfonso Berritto, delega in atti
-convenuto – all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva di essere proprietario di due locali ad uso deposito (uno terraneo identificato la f. 9, numero 618/6 ed un altro identificato al f. 9 numero 1773/3) siti nel
Comune di Baronissi e pervenutigli a seguito di donazione nel novembre 2013.
Lamentava l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di Pt_1
pagina 1 di 7
Costituitosi, il convenuto negava la detenzione od occupazione dei locali di proprietà attorea sostenendo di detenere solo il vano della consistenza di 5,00 mq, attiguo al locale deposito (part. n. 618 sub n.6 sito al piano terra i mq 48) di proprietà attorea nel quale erano ospitati i contatori della sua abitazione.
Deduceva pertanto che la sua proprietà godeva, ai sensi dell'art. 1062 c.c., di una servitù sul predetto vano di mq 5 destinato dalla precedente proprietaria, rispettivamente nonna e madre delle parti, ad ospitare i contatori delle utenze dell'intero fabbricato.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea e per l'accertamento della esistenza di una servitù del bene di 5,00 mq attiguo al locale deposito di mq 48, quest'ultimo di proprietà dell'attore, in favore dell'immobile di proprietà del convenuto.
Instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa con scambio di note, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
16.1.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Giova in primo luogo premettere che mancando nell'atto introduttivo ogni riferimento ad una trasmissione di possesso o detenzione in virtù di un titolo di natura obbligatoria, l'azione de qua non può essere qualificata come di natura personale.
Al riguardo è noto, infatti, che la domanda con cui un soggetto chiede al giudice di accertare l'illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio del bene e al risarcimento dei relativi danni, va qualificata come azione di natura reale nel caso in cui l'attore non ricolleghi la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che potesse giustificare la consegna del bene e la relazione di fatto tra la res e il convenuto
(cfr. Cassazione SS.UU. n. 7305/14).
pagina 2 di 7 Ebbene, l'azione di rivendica disciplinata dall'articolo 948 c.c. può essere proposta da parte del proprietario nei confronti di chiunque possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà e possesso: è azione petitoria di carattere generale, natura reale e esperibile erga omnes. Così come prevista dall'ordinamento, presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e allo stesso tempo tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
Legittimato passivo dell'azione di rivendica è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e possa perciò procedere alla sua restituzione: e prima ancora di procedere all'indagine sulla effettiva proprietà del bene da parte del rivendicante, è indispensabile innanzitutto provare il possesso o la detenzione del bene in capo al convenuto (e ciò in particolare nel caso in cui questi neghi di avere il possesso o la detenzione della cosa rivendicata); in mancanza di tale prova la domanda va rigettata senza che il giudice abbia la necessità di procedere oltre al vaglio sulla titolarità del diritto dominicale.
Diversamente, grava poi sull'attore, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta,
l'onere della cosiddetta probatio diabolica. Tale rigoroso onere probatorio può essere assolto da parte di colui che agisce in giudizio o dimostrando l'acquisto del bene a titolo derivativo e la titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, oppure provando l'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore, unendo il proprio possesso al possesso dei propri danti causa fino al raggiungimento del tempo necessario ad usucapire il bene
(Cassazione n. 2334/95).
Ciò chiarito, nel caso in esame, deve prendersi atto dell'assenza di ogni contestazione da parte del convenuto circa la proprietà in capo a dei locali Parte_1
identificati al catasto dei fabbricati del Comune di Baronissi al foglio 9, numero 618/6 ed al foglio 9 numero 1773/3, giusto atto di donazione in notar del Persona_1
18.11.2013 espressamente richiamato in citazione e contenente l'indicazione dei titoli pagina 3 di 7 di provenienza della dante causa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'attore deve ritenersi sollevato dall'onere probatorio sullo stesso incombente (in tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo
l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa, cfr.
Cassazione n. 32820/2023).
Ciò posto, dalla consulenza espletata in corso di causa (cfr. relazione ing. Per_2
del 21.7.2021), è emerso quanto segue.
[...]
Gli immobili di cui è causa sono ubicati a Baronissi alla via Domenico Cirillo n° 54 e non al civico 3 come riportato sia nell'atto di citazione e sia nella comparsa di costituzione e risposta.
Dall'ingresso si entra in un ampio cortile pavimentato con schegge di lastre di marmo e sul lato ovest di questo cortile è ubicato l'immobile di cui è causa il cui accesso presenta una porta in ferro;
il locale ha una zona inferiore di altezza 2.10 m ed una zona superiore (ammezzato) alta
1.50 m separate da un solaio di interpiano con la zona inferiore dotata di infisso di chiusura mentre quella superiore è aperta.
L'immobile allo stato funge da deposito di masserizie di vario genere e le chiavi del locale a piano terra sono nel possesso esclusivo del convenuto sig. l'accesso al piano Controparte_1
ammezzato è possibile solo con una scala a pioli per superare il dislivello di oltre 2.00 m rappresentato dal locale al piano terra.
Dalla planimetria catastale della particella 618 sub 6 del Foglio 9 del Comune di Baronissi relativa ai locali situati al piano terra ed a quello ammezzato di proprietà dell'attore Parte_1
si evince che il vano di 5,00 mq di cui è causa fa parte di detta particella 618 sub 6 del
[...]
Foglio 9; in questa planimetria sono riportati sia il locale di cui è causa di superficie pari a 5,00 mq (precisamente pari a 3,98 mq al netto dei muri perimetrali) e sia il locale ammezzato sovrastante e della stessa superficie di quello inferiore.
Dall'atto di donazione della signora al nipote ex filio - Controparte_2 Parte_1
pagina 4 di 7 attore nella presente controversia- si desume che i beni immobili oggetto di causa sono stati trasferiti in data 18.11.2013 con atto del notaio rep. 82333 racc. 17076 regi-strato Per_1
presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 12.12.2013 e tale atto è allegato al fascicolo dell'avv. Maria Grazia Montera.
Concludendo il vano di 5,00 mq di cui è causa fa parte del deposito di 48 mq e riportato in catasto al Foglio 9 particella 618 sub 6 del Comune di Baronissi in testa all'attore Parte_1
[...]
All'esterno del locale terraneo di cui è causa e sulla parte bassa del lato sinistro di chi accede è ubicato un contatore idrico con chiave di arresto da cui si diparte una tubazione di adduzione di acqua potabile che passa sottotraccia sulla muratura del locale stesso e si biforca nei pressi della saracinesca di chiusura di colore rosso posizionata sulla parete ovest frontale all'ingresso; una derivazione va nell'appartamento al piano primo di proprietà del convenuto CP_1
attraversando il piano ammezzato del locale di cui è causa ed identificata dal tubo con
[...]
guaina bianca e saracinesca gialla ed un'altra passa sotto l'intonaco e va ad alimentare la tubazione presente a vista sul lato nord del locale stesso a piano terra.
Oltre al contatore idrico testé descritto non vi è presenza nell'immobile di cui è causa di ulteriori contatori.
Sul lato ovest del locale attoreo a piano terra vi è uno scarico in pvc arancione del vano cucina del primo piano del convenuto e dei cavi elettrici relativi al punto luce del locale che provengono dal primo piano del convenuto;
all'esterno del locale terraneo adiacente a quello di cui è causa, sul lato nord ed a destra della porta in legno, vi è una cassetta di derivazione con due tubazioni del gas con chiave di arre-sto di cui la prima a destra adduce il gas al piano superiore e la seconda a sinistra passa prima nel piano ammezzato del locale di cui è causa per poi convogliare il gas all'appartamento al primo piano del convenuto.
Il contatore idrico e tutte le tubazioni a servizio dei vari impianti ed i fili elettrici presenti nel locale terraneo e nel locale ammezzato di proprietà dell'attore sono stati realizzati negli anni
'90 del secolo scorso ben prima che i locali fossero oggetto di donazione dalla precedente proprietaria al nipote ex filio Controparte_2 Parte_1
pagina 5 di 7 Nessuna delle parti ha formulato osservazioni alla relazione del consulente.
In definitiva, quindi, va accolta la domanda attorea essendovi prova della occupazione sine titulo da parte del convenuto, che ne detiene le chiavi in via esclusiva, del vano facente parte del deposito di 48 mq e riportato in catasto al Foglio 9 particella 618 sub
6 del Comune di Baronissi intestato a Parte_1
A Durante Carmine va perciò ordinato l'immediato rilascio in favore dell'attore del vano de quo, libero da persone o cose anche interposte.
Al contrario, l'accertamento che il contatore idrico e la cassetta di derivazione con due tubazioni del gas si trovano all'esterno del deposito sopra citato (f. 9 numero 618/6) non consente alcun vaglio della domanda di accertamento di una servitù a carico del vano medesimo ed in favore dell'immobile di proprietà del convenuto (la regolare costituzione di tale servitù risiede proprio nell'originaria destinazione del predetto vano ad ospitare i contatori delle utenze dell'intero fabbricato, cfr. fogli 5 e 6 comparsa di risposta) che va pertanto rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: ordina a l'immediato rilascio in favore dell'attore del vano di 5,00 Controparte_1
mq facente parte del deposito di 48 mq riportato in catasto al Foglio 9 particella 618 sub 6 del Comune di Baronissi, e di proprietà di libero da persone Parte_1
o cose anche interposte;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari di ctu liquidati con decreto del 25.11.2021.
pagina 6 di 7 Così deciso in Salerno, lì 6.2.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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