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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.C.
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 94/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ,) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in VIA C. ROCCATAGLIATA CECCARDI, N. C.F._2
2/8, GENOVA, presso lo studio degli Avv.ti LUIGI TACCOGNA e VINCENZO IUPPA, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti;
PARTI APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A.: ), e per essa, quale procuratrice e servicer, Controparte_1 P.IVA_1 in forza di procura notarile, (C.F.: Controparte_2
e P. I.V.A.: ) che, a sua volta, agisce per il tramite della mandataria P.IVA_2 P.IVA_3
(C.F.: e P. I.V.A.: ), in persona del Parte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_3
N. 9/10, ROMA, presso lo studio degli Avv.ti ANDREA FIORETTI e RICCARDO
[...]
SA AM che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA
E CONTRO 1 C.F. e P. I.V.A.: ; Controparte_4 P.IVA_6
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in integrale riforma della sentenza n. 3048/2023 del Tribunale di Genova, resa in data 5 dicembre 2023 nel procedimento RG
n. 9968/2022, depositata in data 5 dicembre 2023, notificata il 21 dicembre 2023, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, per le ragioni tutte esposte in difese e per quelle meglio viste e ritenute dal Collegio, previa valutazione positiva di ammissibilità del gravame, così giudicare:
- in via istruttoria, premesso ogni opportuno provvedimento, occorrendo anche in rinnovazione dell'elaborato peritale già depositato, ammettere CTU contabile sul rapporto di mutuo per cui è causa modificando e/o estendendo e/o integrando il quesito peritale come indicato nelle osservazioni del Dott. di cui alla nota del 31 dicembre 2024 e alle osservazioni del 15 Per_1 febbraio 2025;
- nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di Controparte_1
- in ogni caso, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, premessa anche in via incidentale ogni pronuncia accertativa e/o dichiarativa anche in ordine alle eccezioni di nullità
e/o di inefficacia della fideiussione, revocare e comunque dichiarare di nessun effetto e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 2487/2022, emesso in data 14 settembre
2022 nel procedimento RG 7567/2022 perché illegittimo per i motivi svolti e, per l'effetto ed in ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla appellata-convenuta opposta nei confronti degli odierni appellanti-attori opponenti, accertando e dichiarando che nulla è da quest'ultimi dovuto;
- con il favore delle spese, anche di CTU e CTP, di entrambi i gradi di giudizio.”;
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi di quanto disposto dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto di cui al punto A.1.; rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata per i motivi meglio esposti al punto A.2;
- nel merito: rigettare l'appello proposto con atto di citazione del 22.01.2024 dai Sig.ri Parte_1
, perché infondato in fatto ed illegittimo in diritto, per le ragioni
[...] Parte_2
2 esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 3048/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Genova in data 5.12.2023, pubblicata in pari data.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”.
MOTIVAZIONE
1. Su ricorso di il Tribunale di Genova pronunciava, in data Controparte_4
14/09/2022, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2487/2022, con il quale intimava a e in solido con la società Iure S.r.l. in liquidazione, il Parte_1 Parte_2 pagamento, a favore della ricorrente, della somma di € 234.659,92, oltre interessi e spese del procedimento.
A sostegno della domanda monitoria, aveva dedotto che: Controparte_4
- in data 3/05/2005, aveva stipulato con l'allora Iure S.r.l. un mutuo ipotecario dell'importo originario di € 450.000,00, rispetto al quale si erano costituiti fideiussori e Parte_1 fino alla concorrenza della somma di € 900.000,00; Parte_2
- considerato l'inadempimento della mutuataria, in data 11/11/2015, Controparte_4 aveva contestato la decadenza dal beneficio del termine, e, conseguentemente aveva agito in
[...] executivis (R.G.E.: 886/2017 Tribunale di Genova) aggredendo l'immobile posto a garanzia del credito e ottenendo, all'esito della procedura esecutiva, la somma complessiva di € 78.911,66, rimanendo creditrice della somma di € 234.659,92 per capitale e interessi moratori alla data del
15/07/2022.
2. Con atto di citazione notificato il 4/11/2022, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, eccependo: Controparte_4
- la nullità parziale della fideiussione e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., per violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a) l. n. 287/1990, in quanto il contratto riportava i contenuti delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I., dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/05/2005;
- la nullità di tale clausola per violazione della disciplina consumeristica, data la qualità di consumatori degli opponenti;
- la decadenza ex art. 1957 c.c. per decorso del termine semestrale, considerato che controparte aveva contestato l'inadempimento a Iure S.r.l. l'11/11/2015, agendo in executivis nei confronti di quest'ultima solo nel 2017.
Pertanto, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, quindi il rigetto della pretesa creditoria avversaria.
3 3. Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando la Controparte_4 fondatezza delle eccezioni avversarie e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
4. Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., gli opponenti eccepivano ulteriormente:
- la nullità delle clausole relative agli interessi del contratto di mutuo per usurarietà derivante dal superamento del tasso soglia da parte della somma degli interessi convenzionali e moratori, con conseguente gratuità del mutuo;
- la nullità di tali clausole per usurarietà derivante dal superamento del tasso soglia da parte della previsione della penale di estinzione anticipata dell'1%, che doveva essere considerata per la verifica dell'usurarietà del T.A.E.G.;
- la carenza di prova dell'esistenza del credito azionato e della sua quantificazione;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'illegittimità della previsione dell'ammortamento “alla francese”, con conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché della delibera C.I.C.R. del 9/02/2000 e dell'art. 117 T.U.B., siccome la banca aveva applicato un tasso di interesse superiore a quello effettivamente concordato, avuto riguardo al fatto che il tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto non teneva conto della capitalizzazione, da ritenersi implicita nel pagamento in rate mensili con la modalità dell'ammortamento “alla francese”, come, invece, previsto dall'art. 6 della citata delibera;
- la nullità delle clausole inerenti agli interessi corrispettivi per illegittimità del tasso IB, da ritenersi quale parametro illecito, perché in frode dei mutuatari, quantomeno per il periodo dal 2005 al 2009.
Pertanto, chiedevano al Tribunale di licenziare C.T.U. contabile, al fine di verificare la validità del contratto di mutuo.
5. Con sentenza n. 3048 del 5/12/2023, il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
Controparte_4
Il Tribunale rilevava che:
- la fideiussione pattuita doveva essere qualificata come specifica e non omnibus, in quanto relativa al singolo rapporto di mutuo stipulato tra e Iure S.r.l.; Controparte_4
- considerato che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005 relativo alla nullità dello schema negoziale A.B.I. era riferibile solo alle fideiussioni omnibus, non era fondata l'eccezione di nullità della fideiussione di causa formulata dagli opponenti, in quanto fideiussione specifica;
4 - conseguentemente, non era possibile affermare che la fideiussione de qua fosse attuativa di un'intesa a monte restrittiva della concorrenza uniforme allo schema A.B.I., considerato altresì che spettava agli opponenti fornire la prova della convergenza su tale schema delle fideiussioni specifiche stipulate dalle banche e che quella oggetto di causa rientrava tra di esse, non essendo, a tal fine sufficiente, la produzione di alcune fideiussioni specifiche stipulate da Banca Intesa San
AO e Cassa di Risparmio di Asti, in quanto aventi tutte la medesima data e per oggetto lo stesso tipo di rapporto;
- inoltre, la clausola derogatoria dell'art. 1957 non era considerabile vessatoria ai sensi della disciplina posta a tutela dei consumatori, in quanto gli opponenti non avevano stipulato la garanzia in quanto consumatori, bensì quali soci della Iure S.r.l. e peraltro ne risultava essere Parte_2 anche amministratore unico;
- era inammissibile, perché tardiva, la contestazione del quantum del credito azionato, siccome effettuata solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. e non con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- era infondata l'eccezione di nullità della clausola del contratto di mutuo inerente agli interessi per usurarietà del cumulo tra quelli convenzionali e quelli moratori, in quanto l'usurarietà non può essere verificata mediante la semplice somma degli stessi e, in ogni caso, gli opponenti non avevano argomentato rispetto ai criteri di calcolo;
- nemmeno era fondata l'eccezione di usurarietà del mutuo in ragione della previsione della penale di estinzione anticipata pari all'1%, in quanto era prevista solo per il caso di risoluzione del contratto per volontà del mutuatario e quindi non poteva costituire un compenso per la prestazione del credito computabile nel T.A.E.G. per la verifica dell'usura;
- l'oggetto del mutuo non era indeterminato in forza della previsione del piano di ammortamento
“alla francese”, in quanto nessuna clausola prevedeva la capitalizzazione degli interessi, non rilevando, in tal senso, gli effetti di riduzione progressiva del montante eventualmente causati dalle dinamiche del rimborso del capitale, neanche sotto il profilo dell'anatocismo;
- infine, il riferimento all'indice IB per la determinazione del tasso variabile di interesse del mutuo non comportava la nullità del contratto, bensì l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito. Tutt'al più gli opponenti avrebbero potuto lamentare un danno nel caso di eventuali illeciti compiuti dalle banche facenti parte del “panel” per la rilevazione dell'IB viziato.
6. In data 22/01/2024, e proponevano appello avverso detta Parte_1 Parte_2 sentenza, formulando nove motivi di impugnazione e istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283 c.p.c.
5 6.1 Con il primo e il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto, considerato che il contratto ricalcava le clausole nn. 2,6 e 8 dello schema A.B.I., doveva essere considerato parzialmente nullo per essere un contratto “a valle” di uno schema dichiarato illecito, perché anticoncorrenziale, a prescindere dalla natura di fideiussione specifica, ovvero omnibus, dell'accordo. In ogni caso, secondo gli appellanti, la fideiussione oggetto di causa doveva essere qualificata come fideiussione omnibus, atteso che essa risultava estesa a obbligazioni aventi fonte giuridica diversa dal contratto di mutuo stipulato con Iure S.r.l., quindi rientrante nel campo di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, con conseguente nullità parziale della stessa, in quanto conforme allo schema A.B.I.
6.2 Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione del principio dell'onere della prova, da parte del Tribunale, nella parte in cui ha onerato gli odierni appellanti di fornire la prova della sussistenza di un'intesa a monte del contratto restrittiva della concorrenza e della natura applicativa di tale intesa della fideiussione di causa, in quanto, per il principio di vicinanza della prova, tale onere spettava, invece, alla creditrice opposta. Inoltre, gli appellanti assumono di aver dato sufficiente prova della nullità della fideiussione stipulata per essere la stessa qualificabile come contratto “a valle” di un'intesa vietata tra istituti di credito, mediante la produzione di altre fideiussioni del tutto sovrapponibili a quella oggetto di causa.
6.3 Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del
Tribunale nella parte in cui ha escluso la vessatorietà delle clausole della fideiussione che prevedevano limitazioni alla possibilità per il garante di opporre eccezioni, anche a fronte dell'art. 9
c. 2 del contratto di mutuo, non riconoscendo la qualità di consumatori agli odierni appellanti.
6.4 Con il quinto motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura usuraria della pattuizione degli interessi nel contratto di mutuo, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'usurarietà doveva verificarsi attraverso la somma degli interessi convenzionali con quelli moratori, in ragione del fatto che questi ultimi costituiscono un debito per il soggetto finanziato. In ogni caso, secondo gli appellanti, il Tribunale aveva errato a non licenziare C.T.U. contabile al riguardo.
6.5 Con il sesto motivo di censura, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'usurarietà dell'art. 5 del contratto di mutuo relativo alla penale di estinzione anticipata, in quanto anche tale voce doveva essere calcolata per la determinazione del
6 T.A.E.G. quale elemento fondamentale per la verifica dell'usura. Anche in tal caso, gli appellanti denunciato il mancato espletamento della C.T.U. contabile richiesta in primo grado.
6.6 Con il settimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del
Tribunale nella parte in cui ha negato l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse e l'illegittimità della previsione di ammortamento alla francese. Secondo gli appellanti, le clausole inerenti agli interessi erano state pattuite in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., della delibera
C.I.C.R del 9/02/2000 e dell'art. 117 T.U.B., in quanto risultava applicato un tasso di interesse superiore a quello effettivamente concordato, in ragione del fatto che il tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto non teneva conto della capitalizzazione, dovuta alla previsione di un piano di ammortamento alla francese, contrariamente all'art. 6 della delibera C.I.C.R. Anche per tale profilo, gli appellanti ritengono essenziale il licenziamento di una C.T.U. contabile.
6.7 Con l'ottavo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato l'invalidità della clausola del contratto di mutuo che rinviava all'indice IB per la determinazione del tasso variabile degli interessi corrispettivi, in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte della manipolazione di tale indice indiscutibilmente avvenuta nel periodo 2005-2009, le clausole sugli interessi dei mutui pattuiti in tale arco temporale erano da considerarsi nulle. Inoltre, gli appellanti osservano che la sostituzione del tasso vincolato all'IB con quello legale, derivante dalla nullità della pattuizione anche solo limitata al periodo indicato, doveva, in realtà, operare in maniera integrale anche per la quota fissa del tasso di interesse, atteso che il tasso pattuito non potrebbe essere arbitrariamente frazionabile.
Ancora, gli appellanti evidenziano la necessità di disporre una C.T.U. contabile, già richiesta in primo grado anche per tale questione.
6.8 Con il nono motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto tardiva ed inammissibile la contestazione del quantum del credito azionato per mancata produzione, da parte della banca, del conteggio dell'ammontare dovuto, in quanto gli odierni appellanti avevano, di fatto, contestato tale profilo già con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, doveva considerarsi rituale e non lesiva del contraddittorio, la sollevazione della questione con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.
7. Si costituiva in giudizio in qualità di successore a titolo particolare della Controparte_1
a fronte della cessione di crediti di quest'ultima in proprio Controparte_4 favore del 16/01/2024, pubblicata nella G.U. n. 12 del 30/01/2024, tra i quali era ricompreso quello oggetto di causa, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado, deducendo che:
7 - l'appello è inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- le clausole inserite nella fideiussione de qua non erano conformi a quelle presenti nello schema
A.B.I.;
- la giurisprudenza maggioritaria di legittimità riconosce la nullità per conformità allo schema
A.B.I. delle clausole solo alle fideiussioni omnibus, non anche a quelle specifiche, come quella di causa;
- il Codice del consumo non è applicabile al presente caso in quanto entrato in vigore dopo la stipula della fideiussione e, comunque, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non rientra tra quelle vessatorie ex art. 1469 bis c.c. (applicabile ratione temporis) e, in ogni caso, gli appellanti non rivestivano, rispetto alla fideiussione, la qualifica di consumatori, in quanto soci unici al 50% della
Iure S.r.l. in liquidazione e, nello specifico, era, a quel tempo, amministratore unico Parte_2 della società e successivamente liquidatore della stessa;
- L'art. 9, c. 2 del contratto di mutuo riguarda le sole clausole contrattuali che prevedono limitazioni alla facoltà di prova, di allegare mezzi di prova e di opporre eccezioni, non la rinuncia al termine di liberazione ex art. 1957 c.c., quale clausola limitativa della responsabilità del fideiussore;
- in ogni caso, all'art. 9, c. 1 del contratto di mutuo, gli appellanti avevano dichiarato di approvare specificamente la clausola relativa alla deroga all'art. 1957 c.c.;
- spettava agli appellanti fornire la prova della conformità allo schema A.B.I. delle clausole della fideiussione, dell'esistenza di un accorto anticoncorrenziale a monte e del fatto che la fideiussione aveva concretamente leso la loro sfera di libertà economica;
- l'eccezione di nullità per usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo era inammissibile, perché tardiva, siccome formulata solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., e, in ogni caso, infondata, in quanto il superamento del tasso soglia non può essere determinato con una mera addizione di tassi pattuiti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità;
- come ribadito dalla giurisprudenza, la penale per l'estinzione anticipata non deve essere computata ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, in quanto rappresenta un corrispettivo omnicomprensivo per l'esercizio della facoltà di recesso anticipato, quindi un compenso eventuale rispetto agli interessi;
- tutte le condizioni relative all'erogazione del finanziamento erano state analiticamente indicate nel contratto di mutuo e nei relativi allegati, nel rispetto del T.U.B. e non potevano dirsi indeterminate;
- la previsione di un piano di ammortamento “alla francese” era legittima e non determinava la capitalizzazione degli interessi;
8 - il riferimento all'indice IB era legittimo ed era onere di controparte provare la responsabilità diretta della banca nella manipolazione di tale indice, cosa non avvenuta;
- gli appellanti non avevano tempestivamente contestato il quantum debeatur, in quanto l'eccezione della mancata allegazione da parte della banca del conteggio dell'ammontare dovuto era stata svolta tardivamente solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.;
- la richiesta di C.T.U. contabile degli appellanti doveva ritenersi inammissibile, in quanto volta ad ottenere il licenziamento di una consulenza esplorativa.
8. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza, gli appellanti eccepivano la carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo a Controparte_1 assumendo l'assenza di prova dell'intervenuta cessione di crediti da parte di Controparte_4
[...]
9. non si costituiva in giudizio e, verificata la regolarità della Controparte_4 notifica dell'appello nei suoi confronti, era dichiarata contumace.
10. La Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. e licenziava C.T.U. contabile, al fine di determinare l'ammontare del credito della banca in ragione delle eccezioni svolte dagli appellanti con riguardo all'applicazione dei tassi di interesse.
11. All'udienza del 20/11/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
12. L'appello, pur non essendo inammissibile ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. alla luce del tenore delle censure svolte, è comunque meritevole di rigetto, per le seguenti ragioni.
13. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo a formulata dagli appellanti, che è infondata. Controparte_1
13.1 Invero, ha prodotto in giudizio l'avviso di pubblicazione della cessione pro Controparte_1 soluto dei crediti da parte di intervenuta il 16/01/2024, sulla Controparte_4
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 12 del 30/01/2024. In tale avviso si legge quanto segue:
(la “Cessionaria”), rende noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il Controparte_1
“Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 16 gennaio 2024, con efficacia economica dal 30 settembre 2023 e con efficacia giuridica al 16 gennaio 2024, si è resa cessionaria, a titolo oneroso
e pro soluto, di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza”, non in blocco di titolarità di
(la “Cedente”) elencati nel Contratto di Cessione. I suddetti Controparte_4 crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per
9 gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione e traggono origine da rapporti bancari di varia natura sorti tra il 1963 ed il 2022.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'articolo 58, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'articolo 4 e dall'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione,
i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
. Email_1
Dalla lettura di tale avviso, si evince che il credito oggetto di causa rientra nei parametri indicati e, quindi, tra quelli ceduti a Controparte_1
13.2 Inoltre, ha prodotto una lettera della cedente Controparte_1 Controparte_4 del 12/02/2024, avente ad oggetto “NDG 301225304 – Nominativo IURE SRL Rapporto
[...]
70692721001 – Ex Rapporto CF 000000000000114794”, con la quale quest'ultima ha dichiarato alla cessionaria che “Con la presente dichiariamo che il credito vantato nei confronti del nominativo in oggetto, e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella cessione di crediti pro-soluto - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 - perfezionata in data 16 gennaio
2024 in favore di (con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1, Controparte_1
Codice Fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Treviso - Belluno n. ). P.IVA_1
Della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 12 del 30/01/2024 alla quale espressamente ci richiamiamo e vi rimandiamo.
Ad oggi la predetta è titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni Controparte_1 di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito.”.
13.3 Pertanto, tali circostanze, unitamente al fatto che non si è Controparte_4 costituita nel giudizio di appello, rimanendo contumace, dimostrano l'avvenuta cessione pro soluto del credito oggetto di causa, in capo a Controparte_1
10 14. Tanto premesso, i primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminati insieme, in ragione della loro connessione, e sono infondati.
14.1 In primo luogo, deve ritenersi che con il contratto del 3/05/2005 le parti hanno stipulato una fideiussione specifica e non omnibus, in quanto la garanzia, prestata dagli odierni appellanti nel medesimo contratto di mutuo del 3/5/2005, ai sensi dell'art. 6 bis, risulta essere relativa e limitata, entro l'importo di € 900.000,00, alle obbligazioni “per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla mutuataria con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse … in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto”.
Si tratta quindi di garanzia prestata unicamente in relazione al rapporto di mutuo intercorso tra e Iure S.r.l. e non anche ad altri diversi debiti contratti da Controparte_4 quest'ultima anche nei confronti di terzi.
14.2 Tanto considerato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera conformità di alcune clausole di una fideiussione specifica allo schema A.B.I. non determina la presunzione di illiceità – quindi, di nullità parziale – della stessa, dovendo la parte che intende far valere la sua nullità per violazione delle norme anticoncorrenziali dimostrare che la fideiussione specifica era attuazione di un'intesa anticoncorrenziale vietata, dal momento che il provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 riguarda solo le fideiussioni omnibus. Infatti, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Nell'impugnata sentenza che la corte territoriale ha espressamente rilevato che la polizza oggetto di causa individua sia un massimale garantito sia un concreto potenziale debito, al sorgere del quale la garanzia può essere escussa dal beneficiario;
pertanto la polizza è valida ed efficace in quanto riferita ad uno specifico affare, del quale viene individuato l'ammontare e la causale. Così motivando, la corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi che, a contrario, si desumono dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 41994/2021. Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
11 delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.” (Cass. Civ., sent. n.
10689/2024).
14.3 Pertanto, nel caso di specie, era onere degli odierni appellanti fornire la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto la stipulazione della tipologia di fideiussioni specifiche come quella di specie e che tale intesa si sarebbe riflessa anche sulla validità di quella a loro rilasciata. Tale onere non è stato assolto dagli odierni appellanti, in quanto le fideiussioni specifiche prodotte non consentono di accertare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale siffatta, né che quella oggetto di causa costituisse, comunque, attuazione di un accordo vietato dalla normativa antitrust.
15. Il quarto motivo di appello è infondato.
15.1 Deve essere esclusa la qualità di consumatori degli odierni appellanti rispetto alla stipula della fideiussione oggetto di causa, perché, dalla documentazione prodotta (tra cui la visura camerale storica di Iure S.r.l.), emerge che e sono gli unici soci al Parte_2 Parte_1
50% della società Iure S.r.l. e, in particolare, è stato amministratore e della stessa e Parte_2 successivamente liquidatore.
15.2 Inoltre, considerato che il mutuo era stato rilasciato da a Controparte_4
Iure S.r.l., l'assunzione della garanzia da parte degli appellanti aveva l'evidente finalità di garantire l'assolvimento dell'obbligo di restituzione delle rate di un finanziamento contratto per ragioni d'impresa.
15.3 Pertanto, esclusa la qualità di consumatore in capo agli appellanti, non si pone il problema di vessatorietà delle clausole della fideiussione prospettato.
16. Il quinto motivo di censura è infondato.
16.1 La Corte ha licenziato C.T.U. al fine di verificare l'usurarietà del contratto di mutuo, formulando i seguenti quesiti per il consulente:
“verifichi il CTU, sulla base della documentazione in atti, la misura degli interessi corrispettivi stipulati ed effettivamente applicati sul mutuo di cui è causa, con i seguenti criteri:
I. accerti – alla data di stipula del contratto – se sussista il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi corrispettivi stipulati e
12 praticati in concreto, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996;
II. al fine della valutazione del superamento del tasso soglia il CTU terrà conto delle istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie. In particolare:
a. del punto C4 (Trattamento degli oneri e delle spese) secondo cui: <<ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte tasse, collegate all'erogazione credito. in particolare, sono inclusi:< i>
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento”>>.
III. in caso di accertamento del superamento del tasso soglia sia al momento della stipula che in conseguenza dell'effettiva applicazione degli interessi corrispettivi in violazione della normativa antiusura determini la somma indebitamente pagata dal mutuatario a titolo di interessi corrispettivi;
IV. indichi, tenuto conto della somma indebitamente versata a titolo di interessi corrispettivi (in quanto non dovuti ex art. 1815 c.c), la somma capitale residua dovuta dal mutuatario”;
V. quanto agli interessi moratori: verifichi se al momento della pattuizione essi erano superiori al c.d. tasso soglia secondo le due ipotesi:
13 a. considerando a tal fine le mere istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M.
(tasso effettivo globale medio);
b. secondo rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora da parte della Banca di Italia applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996
(+2,1%)”.
Con riferimento alla parte del quesito inerente agli interessi corrispettivi (p.ti I-IV), il C.T.U. ha verificato l'eventuale sussistenza di un'usura pattizia e di un'usura sopravvenuta, compiendo, rispetto alla prima, le seguenti verifiche:
“i. verifica delle Istruzioni di Vigilanza diramate dalla Banca di Italia, per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario (di seguito anche solo Istruzioni), in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo oggetto di causa;
ii. individuazione del TEG di riferimento relativo al contratto di mutuo oggetto di causa, alla data di stipula del contratto, sulla base di quanto disposto dalle 'Istruzioni';
iii. individuazione del rispettivo 'Tasso di Soglia' di riferimento, da porre a confronto con il TEG calcolato al precedente punto ii); iv. verifica in merito all'eventuale superamento da parte del TEG del contratto di mutuo del rispettivo 'Tasso di Soglia' di riferimento ed eventuale calcolo dell'indebito.” (pag. 32 della
C.T.U.).
Sia con riferimento alla verifica dell'usura originaria, sia rispetto alla verifica dell'usura sopravvenuta, il C.T.U. ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni, anche rispondendo alle osservazioni delle parti, concludendo che “Nello specifico, a seguito del lavoro svolto con riferimento a tale parte del quesito, lo scrivente ha verificato che nel contratto di oggetto CP_5 di causa:
• non si è verificata la fattispecie dell'usura 'pattizia';
• non si è verificata la fattispecie dell'usura 'sopravvenuta'.” (pag. 66 della C.T.U.).
“Nello specifico, a seguito del lavoro svolto con riferimento a tale parte del quesito, lo scrivente ha verificato che nel contratto di MUTUO oggetto di causa non si è ravvisata la presenza di usura con riferimento agli interessi moratori, secondo le n. 2 ipotesi previste dalla presente parte del quesito.”.
Con riferimento alla parte del quesito inerente agli interessi moratori, il C.T.U. ha verificato l'eventuale usurarietà, sulla base delle due ipotesi richieste dal quesito:
“Ipotesi a) – confronto con il Tasso Soglia considerando 'le mere istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM'
14 Alla luce dell'aspetto letterale / testuale del quesito, secondo tale ipotesi, il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di MUTUO deve essere posto a confronto con il Tasso Soglia, riferito alla specifica categoria di operazione di finanziamento in oggetto, esistente alla data di stipula del contratto.
Tale Tasso Soglia, come indicato alla pagina precedente, coincide con il tasso di mora pattuito in contratto (art. 4).
Tale tasso di interesse di mora, come già evidenziato, è pari al 5,805%; valore che coincide esattamente con il Tasso Soglia calcolato, 'considerando' le mere istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM'
In considerazione di quanto sopra, il tasso di interesse di mora pattuito in contratto, pari al
5,805%, non è superiore al Tasso Soglia, così per come calcolato sulla base dell'ipotesi oggetto di descrizione.
>.<
Ipotesi b) – confronto con il Tasso Soglia calcolato 'secondo rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora da parte della Banca d'Italia applicando a tale valore la maggiorazione del
2,1%'
Secondo tale ipotesi, il tasso di interesse di mora potenzialmente pattuito nel contratto di MUTUO deve essere posto a confronto con il Tasso Soglia, riferito alla specifica categoria di operazione di finanziamento in oggetto, esistente alla data di stipula del contratto, ricalcolato considerando una maggiorazione del 2,1%.
In particolare, il Tasso Soglia in oggetto risulta differente rispetto a quello di cui alla precedente
Ipotesi a), in quanto ricomprende una 'maggiorazione', che nel quesito è individuata in ragione a
2,1 punti percentuali.
Seguendo i principi di diritto di cui alla Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597 /
2020, il calcolo del Tasso Soglia previsto dalla presente ipotesi deve essere effettuato come segue:
15 In considerazione di quanto sopra, il tasso di interesse di mora pattuito in contratto, pari al
5,805%, non è superiore al Tasso Soglia, così per come calcolato sulla base dell'ipotesi oggetto di descrizione.
*.*.*
A conclusione della presente parte n. 2, il sottoscritto può pertanto affermare che in ciascuna delle due ipotesi prospettate nel quesito formulato dalla Corte non vi sia stata la pattuizione di interessi moratori 'superiori al c.d. tasso soglia'.” (pagg. 60 e 61 C.T.U.).
16.2 Anche rispetto a tale parte del quesito, il C.T.U. ha motivato le proprie conclusioni in maniera adeguata, rispondendo puntualmente alle osservazioni delle parti, accertando, pertanto, la legittimità delle pattuizioni contrattuali in punto interessi.
17. Il sesto motivo di gravame è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, non deve tenersi conto della penale di estinzione anticipata, in quanto non direttamente connessa all'erogazione del credito. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza in modo univoco e conforme, cui questa corte aderisce e che condivide, ha stabilito che:
- “Ai fini della verifica del carattere usurario del contratto di mutuo gli interessi non possono sommarsi ad altre poste, quali la commissione di estinzione anticipata, che ha propriamente natura di clausola penale di recesso, pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata ed al contempo per compensare il venir meno dei vantaggi che il mutuante aveva previsto. Proprio tale natura comporta che si tratta di una voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.” (C.d.A. Civ., Ancora, Sez. II, 11/03/2024, n. 420);
- “La commissione di estinzione anticipata è una penale di recesso, pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il creditore aveva previsto accordando il prestito;
gli interessi moratori, invece, costituiscono una clausola penale di natura risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro;
la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che essa si configura come una voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso.” (C.d.A. Civ., Torino, Sez. I, 01/07/2022, n. 746);
- “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce,
16 infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente””
(Cass. Civ., Sez. III, 14/03/2022, n. 8109).
18. Il settimo motivo di appello è infondato.
18.1 La previsione di un piano di ammortamento alla francese nel contratto di mutuo oggetto di causa non comporta l'indeterminatezza della pattuizione in punto interessi, né anatocismo e capitalizzazione illegittima, dal momento che, in tal modo, gli interessi dovuti sono calcolati solo sul capitale che residua di volta in volta. In altri termini, la previsione di un simile piano di ammortamento, a capitalizzazione composta, non può comportare il pagamento, in concreto, di una somma a titolo di interessi maggiore di quella pattuita sotto il profilo di una capitalizzazione implicita degli interessi, anche nell'ipotesi di tasso variabile (come nel caso di specie), perché tale metodo di restituzione del denaro prestato non determina la maturazione di interessi su interessi, ma solo di interessi sul capitale residuo.
18.2 Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- “Il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (sia a tasso fisso, che variabile) non comporta capitalizzazione degli interessi anatocistici: infatti in tale modello di ammortamento gli interessi sono calcolati solo sul capitale via via residuo, escludendo così che possa prodursi un fenomeno di
“interessi su interessi”” (Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2025, n. 8322);
- “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta
l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
17 composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto.” (Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2025, n .18835).
19. L'ottavo motivo di impugnazione è infondato.
19.1 Preliminarmente, deve premettersi che, rispetto al problema delle conseguenze sui contratti di mutuo, in essere nel periodo 2005-2008, aventi un tasso di interesse ancorato all'indice IB, con l'ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 19/07/2024, ord. n. 19900, sono state rimesse alle Sezioni Unite della
Corte di cassazione le seguenti questioni:
“- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice IB costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione
Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
- se la alterazione dell'IB a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.”.
Le Sezioni Unite, rilevato che la Corte d'appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia
UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di
Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'IB oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza», hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti.
Tuttavia, occorre dare evidenza degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione relativa alle conseguenze e rimedi rispetto al contratto di mutuo che fa rinvio all'IB alterato per la determinazione del tasso di interesse, nell'ipotesi in cui un simile contratto sia da ritenersi attuativo dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” che ha portato all'alterazione del citato indice: è stata
18 infatti, da un lato, prospettata la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto della clausola che rinvia all'IB per la determinazione del tasso di interesse, da un altro lato,
l'annullabilità del contratto di mutuo e da altro ancora la sola possibilità del risarcimento del danno come rimedio.
In ogni caso, tutte le ricostruzioni offerte dalla giurisprudenza presuppongono la prova che la banca mutuante abbia partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza, ovvero che, pur non avendo preso parte all'accordo, se ne sia consapevolmente giovata mediante la stipula del contratto di mutuo.
19.2 Tanto premesso, nel caso di specie, considerato che il mutuo è stato stipulato il 3/05/2005 e che è stato accertato che l'indice IB è stato alterato solo a partire dal 29/09/2005 e fino al
30/05/2008, deve essere esclusa la sussistenza di un vizio di invalidità (nullità o annullabilità) del contratto, in quanto vizi inerenti, per natura, alla fase genetica dell'accordo.
19.3 In ogni caso, deve rilevarsi che gli appellanti si sono limitati a dedurre che il contratto di mutuo era stato stipulato ed eseguito in un periodo in cui era stata accertata l'illegittima alterazione dell'indice IB, senza fornire alcuna allegazione e prova circa il coinvolgimento di
[...] nella formazione dell'intesa vietata, ovvero della volontà di Controparte_4 quest'ultima di profittarne, mancando altresì di fornire allegazione e prova dei danni concretamente patiti in conseguenza dell'alterazione del citato indice nel periodo 29/09/2005-30/05/2008.
20. Il nono motivo di censura è infondato.
20.1 Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non contiene alcuna contestazione sulla quantificazione del credito vantato
(originariamente) da la quale ha prodotto il contratto e il piano CP_4 Controparte_4 di ammortamento.
20.2 In proposito, si osserva che, avuto riguardo al ruolo di convenuto sostanziale degli opponenti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, questi avevano l'onere di prendere posizione su tutti i fatti costitutivi dedotti da con la domanda monitoria, attraverso Controparte_4 una contestazione specifica.
20.3 Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato che la mancata contestazione del quantum debeatur da parte degli odierni appellanti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. relativamente alla quantificazione del credito oggetto di causa.
20.4 Invero, non può rilevare in senso contrario l'asserita contestazione del quantum della pretesa compiuta dagli odierni appellanti solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., in quanto
19 successiva allo scambio degli atti introduttivi e, non derivando da un'esigenza difensiva insorta solo a seguito della comparsa di costituzione e risposta di è da Controparte_4 ritenersi tardiva.
20.5 Peraltro, in tale memoria, e si sono limitati a contestare Parte_1 Parte_2 genericamente la sussistenza del credito vantato nei loro confronti.
Infatti, a pag. 8 della memoria, si legge quanto segue:
“SULL'OMESSA PROVA DEL CREDITO.
Si evidenzia in tale contesto che la controparte ha omesso di fornire la prova del proprio credito.
Infatti il contratto di mutuo risulta privo della specificità necessaria per consentire alla parte mutuante di fornire la prova certa del credito.
Non sussiste in atti un piano di ammortamento ritualmente sviluppato sulla base dei dati necessari atti a fornire al cliente la certezza del credito contratto.”.
Va peraltro osservato, che in sede di gravame questa Corte ha disposto CTU da cui è risultata la correttezza del credito azionato dalla banca.
21. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
22. Le spese legali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, per il presente grado di giudizio, in € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 5.103,00 per la fase di decisione, in base ai parametri medi ex D.M.
147/2022), oltre 15% spese generali C.P.A. e I.V.A.
23. Di conseguenza, le spese della C.T.U., liquidate come da provvedimento del 27/06/2025, devono essere poste definitivamente e integralmente a carico degli appellanti soccombenti, in solido.
24. Si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
3048 del 5/12/2023 del Tribunale di Genova che conferma;
2) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio in favore di e per essa, quale procuratrice e servicer, Controparte_1 che, a sua volta, ha agito nel presente grado di giudizio per Controparte_2
20 il tramite della mandataria in persona del rappresentante legale pro tempore, che Parte_3 liquida in € 14.317,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
3) pone definitivamente a carico di e in solido, le spese di Parte_1 Parte_2
C.T.U. liquidate in corso di causa come da provvedimento del 27/06/2025;
4) dichiara che l'appello è stato integralmente rigettato, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Genova, 26 novembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
21
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 94/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ,) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in VIA C. ROCCATAGLIATA CECCARDI, N. C.F._2
2/8, GENOVA, presso lo studio degli Avv.ti LUIGI TACCOGNA e VINCENZO IUPPA, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti;
PARTI APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A.: ), e per essa, quale procuratrice e servicer, Controparte_1 P.IVA_1 in forza di procura notarile, (C.F.: Controparte_2
e P. I.V.A.: ) che, a sua volta, agisce per il tramite della mandataria P.IVA_2 P.IVA_3
(C.F.: e P. I.V.A.: ), in persona del Parte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_3
N. 9/10, ROMA, presso lo studio degli Avv.ti ANDREA FIORETTI e RICCARDO
[...]
SA AM che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA
E CONTRO 1 C.F. e P. I.V.A.: ; Controparte_4 P.IVA_6
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in integrale riforma della sentenza n. 3048/2023 del Tribunale di Genova, resa in data 5 dicembre 2023 nel procedimento RG
n. 9968/2022, depositata in data 5 dicembre 2023, notificata il 21 dicembre 2023, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, per le ragioni tutte esposte in difese e per quelle meglio viste e ritenute dal Collegio, previa valutazione positiva di ammissibilità del gravame, così giudicare:
- in via istruttoria, premesso ogni opportuno provvedimento, occorrendo anche in rinnovazione dell'elaborato peritale già depositato, ammettere CTU contabile sul rapporto di mutuo per cui è causa modificando e/o estendendo e/o integrando il quesito peritale come indicato nelle osservazioni del Dott. di cui alla nota del 31 dicembre 2024 e alle osservazioni del 15 Per_1 febbraio 2025;
- nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di Controparte_1
- in ogni caso, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, premessa anche in via incidentale ogni pronuncia accertativa e/o dichiarativa anche in ordine alle eccezioni di nullità
e/o di inefficacia della fideiussione, revocare e comunque dichiarare di nessun effetto e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 2487/2022, emesso in data 14 settembre
2022 nel procedimento RG 7567/2022 perché illegittimo per i motivi svolti e, per l'effetto ed in ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla appellata-convenuta opposta nei confronti degli odierni appellanti-attori opponenti, accertando e dichiarando che nulla è da quest'ultimi dovuto;
- con il favore delle spese, anche di CTU e CTP, di entrambi i gradi di giudizio.”;
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi di quanto disposto dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto di cui al punto A.1.; rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata per i motivi meglio esposti al punto A.2;
- nel merito: rigettare l'appello proposto con atto di citazione del 22.01.2024 dai Sig.ri Parte_1
, perché infondato in fatto ed illegittimo in diritto, per le ragioni
[...] Parte_2
2 esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 3048/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Genova in data 5.12.2023, pubblicata in pari data.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”.
MOTIVAZIONE
1. Su ricorso di il Tribunale di Genova pronunciava, in data Controparte_4
14/09/2022, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2487/2022, con il quale intimava a e in solido con la società Iure S.r.l. in liquidazione, il Parte_1 Parte_2 pagamento, a favore della ricorrente, della somma di € 234.659,92, oltre interessi e spese del procedimento.
A sostegno della domanda monitoria, aveva dedotto che: Controparte_4
- in data 3/05/2005, aveva stipulato con l'allora Iure S.r.l. un mutuo ipotecario dell'importo originario di € 450.000,00, rispetto al quale si erano costituiti fideiussori e Parte_1 fino alla concorrenza della somma di € 900.000,00; Parte_2
- considerato l'inadempimento della mutuataria, in data 11/11/2015, Controparte_4 aveva contestato la decadenza dal beneficio del termine, e, conseguentemente aveva agito in
[...] executivis (R.G.E.: 886/2017 Tribunale di Genova) aggredendo l'immobile posto a garanzia del credito e ottenendo, all'esito della procedura esecutiva, la somma complessiva di € 78.911,66, rimanendo creditrice della somma di € 234.659,92 per capitale e interessi moratori alla data del
15/07/2022.
2. Con atto di citazione notificato il 4/11/2022, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, eccependo: Controparte_4
- la nullità parziale della fideiussione e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., per violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a) l. n. 287/1990, in quanto il contratto riportava i contenuti delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I., dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/05/2005;
- la nullità di tale clausola per violazione della disciplina consumeristica, data la qualità di consumatori degli opponenti;
- la decadenza ex art. 1957 c.c. per decorso del termine semestrale, considerato che controparte aveva contestato l'inadempimento a Iure S.r.l. l'11/11/2015, agendo in executivis nei confronti di quest'ultima solo nel 2017.
Pertanto, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, quindi il rigetto della pretesa creditoria avversaria.
3 3. Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando la Controparte_4 fondatezza delle eccezioni avversarie e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
4. Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., gli opponenti eccepivano ulteriormente:
- la nullità delle clausole relative agli interessi del contratto di mutuo per usurarietà derivante dal superamento del tasso soglia da parte della somma degli interessi convenzionali e moratori, con conseguente gratuità del mutuo;
- la nullità di tali clausole per usurarietà derivante dal superamento del tasso soglia da parte della previsione della penale di estinzione anticipata dell'1%, che doveva essere considerata per la verifica dell'usurarietà del T.A.E.G.;
- la carenza di prova dell'esistenza del credito azionato e della sua quantificazione;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'illegittimità della previsione dell'ammortamento “alla francese”, con conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché della delibera C.I.C.R. del 9/02/2000 e dell'art. 117 T.U.B., siccome la banca aveva applicato un tasso di interesse superiore a quello effettivamente concordato, avuto riguardo al fatto che il tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto non teneva conto della capitalizzazione, da ritenersi implicita nel pagamento in rate mensili con la modalità dell'ammortamento “alla francese”, come, invece, previsto dall'art. 6 della citata delibera;
- la nullità delle clausole inerenti agli interessi corrispettivi per illegittimità del tasso IB, da ritenersi quale parametro illecito, perché in frode dei mutuatari, quantomeno per il periodo dal 2005 al 2009.
Pertanto, chiedevano al Tribunale di licenziare C.T.U. contabile, al fine di verificare la validità del contratto di mutuo.
5. Con sentenza n. 3048 del 5/12/2023, il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
Controparte_4
Il Tribunale rilevava che:
- la fideiussione pattuita doveva essere qualificata come specifica e non omnibus, in quanto relativa al singolo rapporto di mutuo stipulato tra e Iure S.r.l.; Controparte_4
- considerato che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005 relativo alla nullità dello schema negoziale A.B.I. era riferibile solo alle fideiussioni omnibus, non era fondata l'eccezione di nullità della fideiussione di causa formulata dagli opponenti, in quanto fideiussione specifica;
4 - conseguentemente, non era possibile affermare che la fideiussione de qua fosse attuativa di un'intesa a monte restrittiva della concorrenza uniforme allo schema A.B.I., considerato altresì che spettava agli opponenti fornire la prova della convergenza su tale schema delle fideiussioni specifiche stipulate dalle banche e che quella oggetto di causa rientrava tra di esse, non essendo, a tal fine sufficiente, la produzione di alcune fideiussioni specifiche stipulate da Banca Intesa San
AO e Cassa di Risparmio di Asti, in quanto aventi tutte la medesima data e per oggetto lo stesso tipo di rapporto;
- inoltre, la clausola derogatoria dell'art. 1957 non era considerabile vessatoria ai sensi della disciplina posta a tutela dei consumatori, in quanto gli opponenti non avevano stipulato la garanzia in quanto consumatori, bensì quali soci della Iure S.r.l. e peraltro ne risultava essere Parte_2 anche amministratore unico;
- era inammissibile, perché tardiva, la contestazione del quantum del credito azionato, siccome effettuata solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. e non con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- era infondata l'eccezione di nullità della clausola del contratto di mutuo inerente agli interessi per usurarietà del cumulo tra quelli convenzionali e quelli moratori, in quanto l'usurarietà non può essere verificata mediante la semplice somma degli stessi e, in ogni caso, gli opponenti non avevano argomentato rispetto ai criteri di calcolo;
- nemmeno era fondata l'eccezione di usurarietà del mutuo in ragione della previsione della penale di estinzione anticipata pari all'1%, in quanto era prevista solo per il caso di risoluzione del contratto per volontà del mutuatario e quindi non poteva costituire un compenso per la prestazione del credito computabile nel T.A.E.G. per la verifica dell'usura;
- l'oggetto del mutuo non era indeterminato in forza della previsione del piano di ammortamento
“alla francese”, in quanto nessuna clausola prevedeva la capitalizzazione degli interessi, non rilevando, in tal senso, gli effetti di riduzione progressiva del montante eventualmente causati dalle dinamiche del rimborso del capitale, neanche sotto il profilo dell'anatocismo;
- infine, il riferimento all'indice IB per la determinazione del tasso variabile di interesse del mutuo non comportava la nullità del contratto, bensì l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito. Tutt'al più gli opponenti avrebbero potuto lamentare un danno nel caso di eventuali illeciti compiuti dalle banche facenti parte del “panel” per la rilevazione dell'IB viziato.
6. In data 22/01/2024, e proponevano appello avverso detta Parte_1 Parte_2 sentenza, formulando nove motivi di impugnazione e istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283 c.p.c.
5 6.1 Con il primo e il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto, considerato che il contratto ricalcava le clausole nn. 2,6 e 8 dello schema A.B.I., doveva essere considerato parzialmente nullo per essere un contratto “a valle” di uno schema dichiarato illecito, perché anticoncorrenziale, a prescindere dalla natura di fideiussione specifica, ovvero omnibus, dell'accordo. In ogni caso, secondo gli appellanti, la fideiussione oggetto di causa doveva essere qualificata come fideiussione omnibus, atteso che essa risultava estesa a obbligazioni aventi fonte giuridica diversa dal contratto di mutuo stipulato con Iure S.r.l., quindi rientrante nel campo di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, con conseguente nullità parziale della stessa, in quanto conforme allo schema A.B.I.
6.2 Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione del principio dell'onere della prova, da parte del Tribunale, nella parte in cui ha onerato gli odierni appellanti di fornire la prova della sussistenza di un'intesa a monte del contratto restrittiva della concorrenza e della natura applicativa di tale intesa della fideiussione di causa, in quanto, per il principio di vicinanza della prova, tale onere spettava, invece, alla creditrice opposta. Inoltre, gli appellanti assumono di aver dato sufficiente prova della nullità della fideiussione stipulata per essere la stessa qualificabile come contratto “a valle” di un'intesa vietata tra istituti di credito, mediante la produzione di altre fideiussioni del tutto sovrapponibili a quella oggetto di causa.
6.3 Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del
Tribunale nella parte in cui ha escluso la vessatorietà delle clausole della fideiussione che prevedevano limitazioni alla possibilità per il garante di opporre eccezioni, anche a fronte dell'art. 9
c. 2 del contratto di mutuo, non riconoscendo la qualità di consumatori agli odierni appellanti.
6.4 Con il quinto motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura usuraria della pattuizione degli interessi nel contratto di mutuo, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'usurarietà doveva verificarsi attraverso la somma degli interessi convenzionali con quelli moratori, in ragione del fatto che questi ultimi costituiscono un debito per il soggetto finanziato. In ogni caso, secondo gli appellanti, il Tribunale aveva errato a non licenziare C.T.U. contabile al riguardo.
6.5 Con il sesto motivo di censura, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'usurarietà dell'art. 5 del contratto di mutuo relativo alla penale di estinzione anticipata, in quanto anche tale voce doveva essere calcolata per la determinazione del
6 T.A.E.G. quale elemento fondamentale per la verifica dell'usura. Anche in tal caso, gli appellanti denunciato il mancato espletamento della C.T.U. contabile richiesta in primo grado.
6.6 Con il settimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del
Tribunale nella parte in cui ha negato l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse e l'illegittimità della previsione di ammortamento alla francese. Secondo gli appellanti, le clausole inerenti agli interessi erano state pattuite in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., della delibera
C.I.C.R del 9/02/2000 e dell'art. 117 T.U.B., in quanto risultava applicato un tasso di interesse superiore a quello effettivamente concordato, in ragione del fatto che il tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto non teneva conto della capitalizzazione, dovuta alla previsione di un piano di ammortamento alla francese, contrariamente all'art. 6 della delibera C.I.C.R. Anche per tale profilo, gli appellanti ritengono essenziale il licenziamento di una C.T.U. contabile.
6.7 Con l'ottavo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato l'invalidità della clausola del contratto di mutuo che rinviava all'indice IB per la determinazione del tasso variabile degli interessi corrispettivi, in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte della manipolazione di tale indice indiscutibilmente avvenuta nel periodo 2005-2009, le clausole sugli interessi dei mutui pattuiti in tale arco temporale erano da considerarsi nulle. Inoltre, gli appellanti osservano che la sostituzione del tasso vincolato all'IB con quello legale, derivante dalla nullità della pattuizione anche solo limitata al periodo indicato, doveva, in realtà, operare in maniera integrale anche per la quota fissa del tasso di interesse, atteso che il tasso pattuito non potrebbe essere arbitrariamente frazionabile.
Ancora, gli appellanti evidenziano la necessità di disporre una C.T.U. contabile, già richiesta in primo grado anche per tale questione.
6.8 Con il nono motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto tardiva ed inammissibile la contestazione del quantum del credito azionato per mancata produzione, da parte della banca, del conteggio dell'ammontare dovuto, in quanto gli odierni appellanti avevano, di fatto, contestato tale profilo già con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, doveva considerarsi rituale e non lesiva del contraddittorio, la sollevazione della questione con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.
7. Si costituiva in giudizio in qualità di successore a titolo particolare della Controparte_1
a fronte della cessione di crediti di quest'ultima in proprio Controparte_4 favore del 16/01/2024, pubblicata nella G.U. n. 12 del 30/01/2024, tra i quali era ricompreso quello oggetto di causa, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado, deducendo che:
7 - l'appello è inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- le clausole inserite nella fideiussione de qua non erano conformi a quelle presenti nello schema
A.B.I.;
- la giurisprudenza maggioritaria di legittimità riconosce la nullità per conformità allo schema
A.B.I. delle clausole solo alle fideiussioni omnibus, non anche a quelle specifiche, come quella di causa;
- il Codice del consumo non è applicabile al presente caso in quanto entrato in vigore dopo la stipula della fideiussione e, comunque, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non rientra tra quelle vessatorie ex art. 1469 bis c.c. (applicabile ratione temporis) e, in ogni caso, gli appellanti non rivestivano, rispetto alla fideiussione, la qualifica di consumatori, in quanto soci unici al 50% della
Iure S.r.l. in liquidazione e, nello specifico, era, a quel tempo, amministratore unico Parte_2 della società e successivamente liquidatore della stessa;
- L'art. 9, c. 2 del contratto di mutuo riguarda le sole clausole contrattuali che prevedono limitazioni alla facoltà di prova, di allegare mezzi di prova e di opporre eccezioni, non la rinuncia al termine di liberazione ex art. 1957 c.c., quale clausola limitativa della responsabilità del fideiussore;
- in ogni caso, all'art. 9, c. 1 del contratto di mutuo, gli appellanti avevano dichiarato di approvare specificamente la clausola relativa alla deroga all'art. 1957 c.c.;
- spettava agli appellanti fornire la prova della conformità allo schema A.B.I. delle clausole della fideiussione, dell'esistenza di un accorto anticoncorrenziale a monte e del fatto che la fideiussione aveva concretamente leso la loro sfera di libertà economica;
- l'eccezione di nullità per usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo era inammissibile, perché tardiva, siccome formulata solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., e, in ogni caso, infondata, in quanto il superamento del tasso soglia non può essere determinato con una mera addizione di tassi pattuiti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità;
- come ribadito dalla giurisprudenza, la penale per l'estinzione anticipata non deve essere computata ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, in quanto rappresenta un corrispettivo omnicomprensivo per l'esercizio della facoltà di recesso anticipato, quindi un compenso eventuale rispetto agli interessi;
- tutte le condizioni relative all'erogazione del finanziamento erano state analiticamente indicate nel contratto di mutuo e nei relativi allegati, nel rispetto del T.U.B. e non potevano dirsi indeterminate;
- la previsione di un piano di ammortamento “alla francese” era legittima e non determinava la capitalizzazione degli interessi;
8 - il riferimento all'indice IB era legittimo ed era onere di controparte provare la responsabilità diretta della banca nella manipolazione di tale indice, cosa non avvenuta;
- gli appellanti non avevano tempestivamente contestato il quantum debeatur, in quanto l'eccezione della mancata allegazione da parte della banca del conteggio dell'ammontare dovuto era stata svolta tardivamente solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.;
- la richiesta di C.T.U. contabile degli appellanti doveva ritenersi inammissibile, in quanto volta ad ottenere il licenziamento di una consulenza esplorativa.
8. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza, gli appellanti eccepivano la carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo a Controparte_1 assumendo l'assenza di prova dell'intervenuta cessione di crediti da parte di Controparte_4
[...]
9. non si costituiva in giudizio e, verificata la regolarità della Controparte_4 notifica dell'appello nei suoi confronti, era dichiarata contumace.
10. La Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. e licenziava C.T.U. contabile, al fine di determinare l'ammontare del credito della banca in ragione delle eccezioni svolte dagli appellanti con riguardo all'applicazione dei tassi di interesse.
11. All'udienza del 20/11/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
12. L'appello, pur non essendo inammissibile ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. alla luce del tenore delle censure svolte, è comunque meritevole di rigetto, per le seguenti ragioni.
13. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo a formulata dagli appellanti, che è infondata. Controparte_1
13.1 Invero, ha prodotto in giudizio l'avviso di pubblicazione della cessione pro Controparte_1 soluto dei crediti da parte di intervenuta il 16/01/2024, sulla Controparte_4
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 12 del 30/01/2024. In tale avviso si legge quanto segue:
(la “Cessionaria”), rende noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il Controparte_1
“Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 16 gennaio 2024, con efficacia economica dal 30 settembre 2023 e con efficacia giuridica al 16 gennaio 2024, si è resa cessionaria, a titolo oneroso
e pro soluto, di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza”, non in blocco di titolarità di
(la “Cedente”) elencati nel Contratto di Cessione. I suddetti Controparte_4 crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per
9 gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione e traggono origine da rapporti bancari di varia natura sorti tra il 1963 ed il 2022.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'articolo 58, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'articolo 4 e dall'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione,
i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
. Email_1
Dalla lettura di tale avviso, si evince che il credito oggetto di causa rientra nei parametri indicati e, quindi, tra quelli ceduti a Controparte_1
13.2 Inoltre, ha prodotto una lettera della cedente Controparte_1 Controparte_4 del 12/02/2024, avente ad oggetto “NDG 301225304 – Nominativo IURE SRL Rapporto
[...]
70692721001 – Ex Rapporto CF 000000000000114794”, con la quale quest'ultima ha dichiarato alla cessionaria che “Con la presente dichiariamo che il credito vantato nei confronti del nominativo in oggetto, e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella cessione di crediti pro-soluto - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 - perfezionata in data 16 gennaio
2024 in favore di (con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1, Controparte_1
Codice Fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Treviso - Belluno n. ). P.IVA_1
Della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 12 del 30/01/2024 alla quale espressamente ci richiamiamo e vi rimandiamo.
Ad oggi la predetta è titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni Controparte_1 di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito.”.
13.3 Pertanto, tali circostanze, unitamente al fatto che non si è Controparte_4 costituita nel giudizio di appello, rimanendo contumace, dimostrano l'avvenuta cessione pro soluto del credito oggetto di causa, in capo a Controparte_1
10 14. Tanto premesso, i primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminati insieme, in ragione della loro connessione, e sono infondati.
14.1 In primo luogo, deve ritenersi che con il contratto del 3/05/2005 le parti hanno stipulato una fideiussione specifica e non omnibus, in quanto la garanzia, prestata dagli odierni appellanti nel medesimo contratto di mutuo del 3/5/2005, ai sensi dell'art. 6 bis, risulta essere relativa e limitata, entro l'importo di € 900.000,00, alle obbligazioni “per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla mutuataria con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse … in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto”.
Si tratta quindi di garanzia prestata unicamente in relazione al rapporto di mutuo intercorso tra e Iure S.r.l. e non anche ad altri diversi debiti contratti da Controparte_4 quest'ultima anche nei confronti di terzi.
14.2 Tanto considerato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera conformità di alcune clausole di una fideiussione specifica allo schema A.B.I. non determina la presunzione di illiceità – quindi, di nullità parziale – della stessa, dovendo la parte che intende far valere la sua nullità per violazione delle norme anticoncorrenziali dimostrare che la fideiussione specifica era attuazione di un'intesa anticoncorrenziale vietata, dal momento che il provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 riguarda solo le fideiussioni omnibus. Infatti, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Nell'impugnata sentenza che la corte territoriale ha espressamente rilevato che la polizza oggetto di causa individua sia un massimale garantito sia un concreto potenziale debito, al sorgere del quale la garanzia può essere escussa dal beneficiario;
pertanto la polizza è valida ed efficace in quanto riferita ad uno specifico affare, del quale viene individuato l'ammontare e la causale. Così motivando, la corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi che, a contrario, si desumono dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 41994/2021. Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
11 delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.” (Cass. Civ., sent. n.
10689/2024).
14.3 Pertanto, nel caso di specie, era onere degli odierni appellanti fornire la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto la stipulazione della tipologia di fideiussioni specifiche come quella di specie e che tale intesa si sarebbe riflessa anche sulla validità di quella a loro rilasciata. Tale onere non è stato assolto dagli odierni appellanti, in quanto le fideiussioni specifiche prodotte non consentono di accertare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale siffatta, né che quella oggetto di causa costituisse, comunque, attuazione di un accordo vietato dalla normativa antitrust.
15. Il quarto motivo di appello è infondato.
15.1 Deve essere esclusa la qualità di consumatori degli odierni appellanti rispetto alla stipula della fideiussione oggetto di causa, perché, dalla documentazione prodotta (tra cui la visura camerale storica di Iure S.r.l.), emerge che e sono gli unici soci al Parte_2 Parte_1
50% della società Iure S.r.l. e, in particolare, è stato amministratore e della stessa e Parte_2 successivamente liquidatore.
15.2 Inoltre, considerato che il mutuo era stato rilasciato da a Controparte_4
Iure S.r.l., l'assunzione della garanzia da parte degli appellanti aveva l'evidente finalità di garantire l'assolvimento dell'obbligo di restituzione delle rate di un finanziamento contratto per ragioni d'impresa.
15.3 Pertanto, esclusa la qualità di consumatore in capo agli appellanti, non si pone il problema di vessatorietà delle clausole della fideiussione prospettato.
16. Il quinto motivo di censura è infondato.
16.1 La Corte ha licenziato C.T.U. al fine di verificare l'usurarietà del contratto di mutuo, formulando i seguenti quesiti per il consulente:
“verifichi il CTU, sulla base della documentazione in atti, la misura degli interessi corrispettivi stipulati ed effettivamente applicati sul mutuo di cui è causa, con i seguenti criteri:
I. accerti – alla data di stipula del contratto – se sussista il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi corrispettivi stipulati e
12 praticati in concreto, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996;
II. al fine della valutazione del superamento del tasso soglia il CTU terrà conto delle istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie. In particolare:
a. del punto C4 (Trattamento degli oneri e delle spese) secondo cui: <<ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte tasse, collegate all'erogazione credito. in particolare, sono inclusi:< i>
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento”>>.
III. in caso di accertamento del superamento del tasso soglia sia al momento della stipula che in conseguenza dell'effettiva applicazione degli interessi corrispettivi in violazione della normativa antiusura determini la somma indebitamente pagata dal mutuatario a titolo di interessi corrispettivi;
IV. indichi, tenuto conto della somma indebitamente versata a titolo di interessi corrispettivi (in quanto non dovuti ex art. 1815 c.c), la somma capitale residua dovuta dal mutuatario”;
V. quanto agli interessi moratori: verifichi se al momento della pattuizione essi erano superiori al c.d. tasso soglia secondo le due ipotesi:
13 a. considerando a tal fine le mere istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M.
(tasso effettivo globale medio);
b. secondo rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora da parte della Banca di Italia applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996
(+2,1%)”.
Con riferimento alla parte del quesito inerente agli interessi corrispettivi (p.ti I-IV), il C.T.U. ha verificato l'eventuale sussistenza di un'usura pattizia e di un'usura sopravvenuta, compiendo, rispetto alla prima, le seguenti verifiche:
“i. verifica delle Istruzioni di Vigilanza diramate dalla Banca di Italia, per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario (di seguito anche solo Istruzioni), in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo oggetto di causa;
ii. individuazione del TEG di riferimento relativo al contratto di mutuo oggetto di causa, alla data di stipula del contratto, sulla base di quanto disposto dalle 'Istruzioni';
iii. individuazione del rispettivo 'Tasso di Soglia' di riferimento, da porre a confronto con il TEG calcolato al precedente punto ii); iv. verifica in merito all'eventuale superamento da parte del TEG del contratto di mutuo del rispettivo 'Tasso di Soglia' di riferimento ed eventuale calcolo dell'indebito.” (pag. 32 della
C.T.U.).
Sia con riferimento alla verifica dell'usura originaria, sia rispetto alla verifica dell'usura sopravvenuta, il C.T.U. ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni, anche rispondendo alle osservazioni delle parti, concludendo che “Nello specifico, a seguito del lavoro svolto con riferimento a tale parte del quesito, lo scrivente ha verificato che nel contratto di oggetto CP_5 di causa:
• non si è verificata la fattispecie dell'usura 'pattizia';
• non si è verificata la fattispecie dell'usura 'sopravvenuta'.” (pag. 66 della C.T.U.).
“Nello specifico, a seguito del lavoro svolto con riferimento a tale parte del quesito, lo scrivente ha verificato che nel contratto di MUTUO oggetto di causa non si è ravvisata la presenza di usura con riferimento agli interessi moratori, secondo le n. 2 ipotesi previste dalla presente parte del quesito.”.
Con riferimento alla parte del quesito inerente agli interessi moratori, il C.T.U. ha verificato l'eventuale usurarietà, sulla base delle due ipotesi richieste dal quesito:
“Ipotesi a) – confronto con il Tasso Soglia considerando 'le mere istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM'
14 Alla luce dell'aspetto letterale / testuale del quesito, secondo tale ipotesi, il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di MUTUO deve essere posto a confronto con il Tasso Soglia, riferito alla specifica categoria di operazione di finanziamento in oggetto, esistente alla data di stipula del contratto.
Tale Tasso Soglia, come indicato alla pagina precedente, coincide con il tasso di mora pattuito in contratto (art. 4).
Tale tasso di interesse di mora, come già evidenziato, è pari al 5,805%; valore che coincide esattamente con il Tasso Soglia calcolato, 'considerando' le mere istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM'
In considerazione di quanto sopra, il tasso di interesse di mora pattuito in contratto, pari al
5,805%, non è superiore al Tasso Soglia, così per come calcolato sulla base dell'ipotesi oggetto di descrizione.
>.<
Ipotesi b) – confronto con il Tasso Soglia calcolato 'secondo rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora da parte della Banca d'Italia applicando a tale valore la maggiorazione del
2,1%'
Secondo tale ipotesi, il tasso di interesse di mora potenzialmente pattuito nel contratto di MUTUO deve essere posto a confronto con il Tasso Soglia, riferito alla specifica categoria di operazione di finanziamento in oggetto, esistente alla data di stipula del contratto, ricalcolato considerando una maggiorazione del 2,1%.
In particolare, il Tasso Soglia in oggetto risulta differente rispetto a quello di cui alla precedente
Ipotesi a), in quanto ricomprende una 'maggiorazione', che nel quesito è individuata in ragione a
2,1 punti percentuali.
Seguendo i principi di diritto di cui alla Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597 /
2020, il calcolo del Tasso Soglia previsto dalla presente ipotesi deve essere effettuato come segue:
15 In considerazione di quanto sopra, il tasso di interesse di mora pattuito in contratto, pari al
5,805%, non è superiore al Tasso Soglia, così per come calcolato sulla base dell'ipotesi oggetto di descrizione.
*.*.*
A conclusione della presente parte n. 2, il sottoscritto può pertanto affermare che in ciascuna delle due ipotesi prospettate nel quesito formulato dalla Corte non vi sia stata la pattuizione di interessi moratori 'superiori al c.d. tasso soglia'.” (pagg. 60 e 61 C.T.U.).
16.2 Anche rispetto a tale parte del quesito, il C.T.U. ha motivato le proprie conclusioni in maniera adeguata, rispondendo puntualmente alle osservazioni delle parti, accertando, pertanto, la legittimità delle pattuizioni contrattuali in punto interessi.
17. Il sesto motivo di gravame è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, non deve tenersi conto della penale di estinzione anticipata, in quanto non direttamente connessa all'erogazione del credito. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza in modo univoco e conforme, cui questa corte aderisce e che condivide, ha stabilito che:
- “Ai fini della verifica del carattere usurario del contratto di mutuo gli interessi non possono sommarsi ad altre poste, quali la commissione di estinzione anticipata, che ha propriamente natura di clausola penale di recesso, pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata ed al contempo per compensare il venir meno dei vantaggi che il mutuante aveva previsto. Proprio tale natura comporta che si tratta di una voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.” (C.d.A. Civ., Ancora, Sez. II, 11/03/2024, n. 420);
- “La commissione di estinzione anticipata è una penale di recesso, pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il creditore aveva previsto accordando il prestito;
gli interessi moratori, invece, costituiscono una clausola penale di natura risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro;
la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che essa si configura come una voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso.” (C.d.A. Civ., Torino, Sez. I, 01/07/2022, n. 746);
- “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce,
16 infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente””
(Cass. Civ., Sez. III, 14/03/2022, n. 8109).
18. Il settimo motivo di appello è infondato.
18.1 La previsione di un piano di ammortamento alla francese nel contratto di mutuo oggetto di causa non comporta l'indeterminatezza della pattuizione in punto interessi, né anatocismo e capitalizzazione illegittima, dal momento che, in tal modo, gli interessi dovuti sono calcolati solo sul capitale che residua di volta in volta. In altri termini, la previsione di un simile piano di ammortamento, a capitalizzazione composta, non può comportare il pagamento, in concreto, di una somma a titolo di interessi maggiore di quella pattuita sotto il profilo di una capitalizzazione implicita degli interessi, anche nell'ipotesi di tasso variabile (come nel caso di specie), perché tale metodo di restituzione del denaro prestato non determina la maturazione di interessi su interessi, ma solo di interessi sul capitale residuo.
18.2 Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- “Il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (sia a tasso fisso, che variabile) non comporta capitalizzazione degli interessi anatocistici: infatti in tale modello di ammortamento gli interessi sono calcolati solo sul capitale via via residuo, escludendo così che possa prodursi un fenomeno di
“interessi su interessi”” (Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2025, n. 8322);
- “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta
l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
17 composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto.” (Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2025, n .18835).
19. L'ottavo motivo di impugnazione è infondato.
19.1 Preliminarmente, deve premettersi che, rispetto al problema delle conseguenze sui contratti di mutuo, in essere nel periodo 2005-2008, aventi un tasso di interesse ancorato all'indice IB, con l'ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 19/07/2024, ord. n. 19900, sono state rimesse alle Sezioni Unite della
Corte di cassazione le seguenti questioni:
“- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice IB costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione
Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
- se la alterazione dell'IB a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.”.
Le Sezioni Unite, rilevato che la Corte d'appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia
UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di
Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'IB oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza», hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti.
Tuttavia, occorre dare evidenza degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione relativa alle conseguenze e rimedi rispetto al contratto di mutuo che fa rinvio all'IB alterato per la determinazione del tasso di interesse, nell'ipotesi in cui un simile contratto sia da ritenersi attuativo dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” che ha portato all'alterazione del citato indice: è stata
18 infatti, da un lato, prospettata la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto della clausola che rinvia all'IB per la determinazione del tasso di interesse, da un altro lato,
l'annullabilità del contratto di mutuo e da altro ancora la sola possibilità del risarcimento del danno come rimedio.
In ogni caso, tutte le ricostruzioni offerte dalla giurisprudenza presuppongono la prova che la banca mutuante abbia partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza, ovvero che, pur non avendo preso parte all'accordo, se ne sia consapevolmente giovata mediante la stipula del contratto di mutuo.
19.2 Tanto premesso, nel caso di specie, considerato che il mutuo è stato stipulato il 3/05/2005 e che è stato accertato che l'indice IB è stato alterato solo a partire dal 29/09/2005 e fino al
30/05/2008, deve essere esclusa la sussistenza di un vizio di invalidità (nullità o annullabilità) del contratto, in quanto vizi inerenti, per natura, alla fase genetica dell'accordo.
19.3 In ogni caso, deve rilevarsi che gli appellanti si sono limitati a dedurre che il contratto di mutuo era stato stipulato ed eseguito in un periodo in cui era stata accertata l'illegittima alterazione dell'indice IB, senza fornire alcuna allegazione e prova circa il coinvolgimento di
[...] nella formazione dell'intesa vietata, ovvero della volontà di Controparte_4 quest'ultima di profittarne, mancando altresì di fornire allegazione e prova dei danni concretamente patiti in conseguenza dell'alterazione del citato indice nel periodo 29/09/2005-30/05/2008.
20. Il nono motivo di censura è infondato.
20.1 Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non contiene alcuna contestazione sulla quantificazione del credito vantato
(originariamente) da la quale ha prodotto il contratto e il piano CP_4 Controparte_4 di ammortamento.
20.2 In proposito, si osserva che, avuto riguardo al ruolo di convenuto sostanziale degli opponenti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, questi avevano l'onere di prendere posizione su tutti i fatti costitutivi dedotti da con la domanda monitoria, attraverso Controparte_4 una contestazione specifica.
20.3 Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato che la mancata contestazione del quantum debeatur da parte degli odierni appellanti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. relativamente alla quantificazione del credito oggetto di causa.
20.4 Invero, non può rilevare in senso contrario l'asserita contestazione del quantum della pretesa compiuta dagli odierni appellanti solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., in quanto
19 successiva allo scambio degli atti introduttivi e, non derivando da un'esigenza difensiva insorta solo a seguito della comparsa di costituzione e risposta di è da Controparte_4 ritenersi tardiva.
20.5 Peraltro, in tale memoria, e si sono limitati a contestare Parte_1 Parte_2 genericamente la sussistenza del credito vantato nei loro confronti.
Infatti, a pag. 8 della memoria, si legge quanto segue:
“SULL'OMESSA PROVA DEL CREDITO.
Si evidenzia in tale contesto che la controparte ha omesso di fornire la prova del proprio credito.
Infatti il contratto di mutuo risulta privo della specificità necessaria per consentire alla parte mutuante di fornire la prova certa del credito.
Non sussiste in atti un piano di ammortamento ritualmente sviluppato sulla base dei dati necessari atti a fornire al cliente la certezza del credito contratto.”.
Va peraltro osservato, che in sede di gravame questa Corte ha disposto CTU da cui è risultata la correttezza del credito azionato dalla banca.
21. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
22. Le spese legali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, per il presente grado di giudizio, in € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 5.103,00 per la fase di decisione, in base ai parametri medi ex D.M.
147/2022), oltre 15% spese generali C.P.A. e I.V.A.
23. Di conseguenza, le spese della C.T.U., liquidate come da provvedimento del 27/06/2025, devono essere poste definitivamente e integralmente a carico degli appellanti soccombenti, in solido.
24. Si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
3048 del 5/12/2023 del Tribunale di Genova che conferma;
2) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio in favore di e per essa, quale procuratrice e servicer, Controparte_1 che, a sua volta, ha agito nel presente grado di giudizio per Controparte_2
20 il tramite della mandataria in persona del rappresentante legale pro tempore, che Parte_3 liquida in € 14.317,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
3) pone definitivamente a carico di e in solido, le spese di Parte_1 Parte_2
C.T.U. liquidate in corso di causa come da provvedimento del 27/06/2025;
4) dichiara che l'appello è stato integralmente rigettato, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Genova, 26 novembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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