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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4915/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4915/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Camilla Guidi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Camilla Guidi;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5
Il ricorso, depositato in data 23/12/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Si dà atto che nelle more del processo il ha ottenuto una proroga fino al CP_1
31.12.2025 del contratto di lavoro a tem inato stipulato con
[...] con durata dal 13.01.2025 al 31.05.2025 e la Parte_2 Pt_1 un contratto di Lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo, con decorrenza dal 02.10.2025 al 24.10.2025 presso l'Istituto Superiore Vespucci-Colombo di Livorno (che si allegano al presente verbale).
Inoltre, nel piano genitoriale è stata modificata esclusivamente la classe scolastica di appartenenza del minore il quale quest'anno frequenta la Persona_1 classe terza media del medesimo Istituto Comprensivo di Montenero.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 01/06/2013 tra Parte_1 CP_1
, trascritto nei registri dello sta i
[...]
Registro Atti di Matrimonio atto n. 22 parte 2 Serie A anno 2013.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco pagina 2 di 5 rispetto;
2. La casa coniugale sita in Livorno, Viale Del Tirreno n.40, di proprietà della signora è assegnata alla medesima che la deterrà a titolo di Pt_1 residenza familiare per lei e per il figlio minore che sarà collocato e domiciliato presso la madre. In merito al mobilio della casa coniugale, il sig. si aggiudicherà il tavolo da falegname, un armadio, un mobile CP_1 in marmo, un cassettone, l'ipad e il pc marca Apple, la poltroncina con frutta, il coppo con limoni, la lampada marca Kartell e gli attrezzi da Lavoro.
3. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i coniugi con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di (istruzione, educazione, sport, viaggi, Per_1 religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
4. Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlio seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato note per l'udienza del 15.10.2025, stilato anche in considerazione dell'età del bambino, delle esigenze lavorative del padre e della madre.
5. Il sig. verserà l'importo di Euro 450,00 a titolo di mantenimento CP_1 del figlio e l'importo di Euro 150,00 quale contributo al Per_1 mantenimento della sig.ra esclusivamente per i mesi nei quali la Pt_1 stessa non percepirà retribuzione. A tale scopo la sig.ra Pt_1 comunicherà al sig. tale circostanza. Inoltre, al momento in cui CP_1 verrà richiesto ed ottenuta l'erogazione da parte di dell'assegno CP_2 unico, lo stesso sarà ripartito al 50% tra le parti. Si precisa altresì che la lettera L del piano genitoriale “Mantenimento” viene così modificata: il padre verserà la somma di Euro 450,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al 50% di tutte le spese straordinarie e al 50% delle spese relative allo sport del basket praticato dal figlio.
6. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
pagina 3 di 5 l'altro genitore rimborserà la propria quota dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese relative al basket (quota di iscrizione, rata mensile, kit per allenamento, iscrizione tornei, trasferte), sport praticato dal figlio , saranno sostenute al Per_1
50% tra le parti.
7. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
8. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura ricreativa.
9. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: a) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
b) Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c) : Controparte_3 costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature e tornei, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, monopattino elettrico, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
d) Spese di custodia del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di pagina 4 di 5 rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o del documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore.
12. Circa le autovetture utilizzate dai coniugi, la vettura modello Suzuki Vitara tg FC876YZ resterà in uso alla sig.ra la quale si accollerà tutte le Pt_1 relative spese mentre la vettura modello E-Mehari tg FL739CF resterà in uso al sig. accollandosene tutte le spese. CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4915/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Camilla Guidi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Camilla Guidi;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5
Il ricorso, depositato in data 23/12/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Si dà atto che nelle more del processo il ha ottenuto una proroga fino al CP_1
31.12.2025 del contratto di lavoro a tem inato stipulato con
[...] con durata dal 13.01.2025 al 31.05.2025 e la Parte_2 Pt_1 un contratto di Lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo, con decorrenza dal 02.10.2025 al 24.10.2025 presso l'Istituto Superiore Vespucci-Colombo di Livorno (che si allegano al presente verbale).
Inoltre, nel piano genitoriale è stata modificata esclusivamente la classe scolastica di appartenenza del minore il quale quest'anno frequenta la Persona_1 classe terza media del medesimo Istituto Comprensivo di Montenero.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 01/06/2013 tra Parte_1 CP_1
, trascritto nei registri dello sta i
[...]
Registro Atti di Matrimonio atto n. 22 parte 2 Serie A anno 2013.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco pagina 2 di 5 rispetto;
2. La casa coniugale sita in Livorno, Viale Del Tirreno n.40, di proprietà della signora è assegnata alla medesima che la deterrà a titolo di Pt_1 residenza familiare per lei e per il figlio minore che sarà collocato e domiciliato presso la madre. In merito al mobilio della casa coniugale, il sig. si aggiudicherà il tavolo da falegname, un armadio, un mobile CP_1 in marmo, un cassettone, l'ipad e il pc marca Apple, la poltroncina con frutta, il coppo con limoni, la lampada marca Kartell e gli attrezzi da Lavoro.
3. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i coniugi con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di (istruzione, educazione, sport, viaggi, Per_1 religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
4. Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlio seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato note per l'udienza del 15.10.2025, stilato anche in considerazione dell'età del bambino, delle esigenze lavorative del padre e della madre.
5. Il sig. verserà l'importo di Euro 450,00 a titolo di mantenimento CP_1 del figlio e l'importo di Euro 150,00 quale contributo al Per_1 mantenimento della sig.ra esclusivamente per i mesi nei quali la Pt_1 stessa non percepirà retribuzione. A tale scopo la sig.ra Pt_1 comunicherà al sig. tale circostanza. Inoltre, al momento in cui CP_1 verrà richiesto ed ottenuta l'erogazione da parte di dell'assegno CP_2 unico, lo stesso sarà ripartito al 50% tra le parti. Si precisa altresì che la lettera L del piano genitoriale “Mantenimento” viene così modificata: il padre verserà la somma di Euro 450,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al 50% di tutte le spese straordinarie e al 50% delle spese relative allo sport del basket praticato dal figlio.
6. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
pagina 3 di 5 l'altro genitore rimborserà la propria quota dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese relative al basket (quota di iscrizione, rata mensile, kit per allenamento, iscrizione tornei, trasferte), sport praticato dal figlio , saranno sostenute al Per_1
50% tra le parti.
7. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
8. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura ricreativa.
9. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: a) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
b) Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c) : Controparte_3 costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature e tornei, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, monopattino elettrico, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
d) Spese di custodia del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di pagina 4 di 5 rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o del documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore.
12. Circa le autovetture utilizzate dai coniugi, la vettura modello Suzuki Vitara tg FC876YZ resterà in uso alla sig.ra la quale si accollerà tutte le Pt_1 relative spese mentre la vettura modello E-Mehari tg FL739CF resterà in uso al sig. accollandosene tutte le spese. CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5