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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1976/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin N.3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250014150088000 2.378,72 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare la cartella impugnata
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.Ricorrente_1,procuratore di sé stesso impugna tempestivamente la cartella esattoriale in atti,con cui gli si richiede il pagamento della somma di E.2.394,00 circa, chiedendone l'annullamento.
Eccepisce tra l'altro,la nullità per difetto di motivazione,la sproporzione delle sanzioni e degli interessi
Si sono costituite sia l'AE che l'AER che hanno contestato la domanda e concluso per il rigetto della stessa con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 12 gennaio 2026,questo Giudice riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Sono infondate le eccezioni di nullità per difetto di motivazione e quelle relative al conteggio di interessi e sanioni,in quanto le cartelle esattorialòi sono predisposte su modelli ministeriali che contengono tutti gli elementi che consentono alle parti di comprendere e di difendersi(tanto vero che il ricorrente ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa),così come gli interessi e le sanzioni che sono calcolati e irrogate secondo parametri legislativi.
Nel merito:la cartella esattoriale impugnata è conseguenziale ad un piano di rateizzazione richiesto ed ottenuto dall'attuale ricorrente, per l'anno 2019,piano di rateizzazione non assolto,per cui è intervenuta decadenza.
La parte ha ricevuto regolarmente la comunicazione di irregolarità,tanto vero che subito dopo la avvenuta ricezione ha effettuato un versamento,come risulta dal Mod F24 prodotto in atti,per cui le sue argomentazioni difensive non sono condivisibili .
Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in E 150,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti,oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1976/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin N.3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250014150088000 2.378,72 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare la cartella impugnata
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.Ricorrente_1,procuratore di sé stesso impugna tempestivamente la cartella esattoriale in atti,con cui gli si richiede il pagamento della somma di E.2.394,00 circa, chiedendone l'annullamento.
Eccepisce tra l'altro,la nullità per difetto di motivazione,la sproporzione delle sanzioni e degli interessi
Si sono costituite sia l'AE che l'AER che hanno contestato la domanda e concluso per il rigetto della stessa con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 12 gennaio 2026,questo Giudice riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Sono infondate le eccezioni di nullità per difetto di motivazione e quelle relative al conteggio di interessi e sanioni,in quanto le cartelle esattorialòi sono predisposte su modelli ministeriali che contengono tutti gli elementi che consentono alle parti di comprendere e di difendersi(tanto vero che il ricorrente ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa),così come gli interessi e le sanzioni che sono calcolati e irrogate secondo parametri legislativi.
Nel merito:la cartella esattoriale impugnata è conseguenziale ad un piano di rateizzazione richiesto ed ottenuto dall'attuale ricorrente, per l'anno 2019,piano di rateizzazione non assolto,per cui è intervenuta decadenza.
La parte ha ricevuto regolarmente la comunicazione di irregolarità,tanto vero che subito dopo la avvenuta ricezione ha effettuato un versamento,come risulta dal Mod F24 prodotto in atti,per cui le sue argomentazioni difensive non sono condivisibili .
Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in E 150,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti,oltre oneri di legge se dovuti.