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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9683 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10081 RG. 2025.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. P. Teti
all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 21938/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che il ricorrente non si trovasse nella condizione di invalido, confermando la valutazione della Commissione Medica.
Parte ricorrente ritiene che la spondilodiscoartrosi con discopatie multiple del tratto cervicale e lombare unitamente alla BPCO enfisematosa determini la riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Tuttavia la visita ha potuto accertare che i movimenti di flessione antero-posterioe, laterale e di inclinazione nei due lati del capo e del tronco risultano solo moderatamente ridotti. Gli accertamenti medici visionati e la visita hanno altresì dimostrato che non vi sono segni di scompenso cardiaco e/o difficoltà respiratorie.
Per quanto detto si deve escludere la sussistenza del requisito ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 21938/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' le spese di lite CP_1 sono irripetibili, trovando applicazione l'esenzione di cui all'art. 152, disp. att., c.p.c., alla luce della dichiarazione allegata al ricorso.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. P. Teti
all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 21938/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che il ricorrente non si trovasse nella condizione di invalido, confermando la valutazione della Commissione Medica.
Parte ricorrente ritiene che la spondilodiscoartrosi con discopatie multiple del tratto cervicale e lombare unitamente alla BPCO enfisematosa determini la riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Tuttavia la visita ha potuto accertare che i movimenti di flessione antero-posterioe, laterale e di inclinazione nei due lati del capo e del tronco risultano solo moderatamente ridotti. Gli accertamenti medici visionati e la visita hanno altresì dimostrato che non vi sono segni di scompenso cardiaco e/o difficoltà respiratorie.
Per quanto detto si deve escludere la sussistenza del requisito ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 21938/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' le spese di lite CP_1 sono irripetibili, trovando applicazione l'esenzione di cui all'art. 152, disp. att., c.p.c., alla luce della dichiarazione allegata al ricorso.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro