Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.2.2025 anche mediante il rinvio alle note conclusionali, nella causa civile, iscritta al n. 9172/20 R.G. Trib.
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Lonoce, in virtù di procure in calce a margine dell'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponenti -
CONTRO
, quale titolare dell'impresa di mediazione immobiliare denominata Controparte_1
Mediterranea RE
Rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Tondi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
- opposto-
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Paladini, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato, procuratore domiciliatario
- terzo chiamato in causa –
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
1
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dagli opponenti , comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposto nonché Pt_1 CP_1
comparsa di costituzione e risposta della società terza chiamata ), sia i verbali di Controparte_2
causa, le note di trattazione scritta e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione di parte ricorrente, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note di trattazione scritta e le note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, venivano concessi i termini istruttori e la causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatori formali delle parti e prova testimoniale.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'1.7.2024, la causa veniva rinviava la causa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.2.2025 con termine alle parti per note conclusive. All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite.
DECISIONE
Rileva il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non meriti accoglimento.
Ciò alla luce della documentazione depositata in atti e dell'istruttoria espletata.
In particolare si rileva che la mancanza di un accordo scritto tra i germani e il mediatore Pt_1
nella sua espressa qualità, non sia elemento ostativo al pagamento della provvigione del CP_1
mediatore.
2 Infatti costituisce giurisprudenza costante, alla quale il giudicante si uniforma, che :”Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene”. (Vedi Cassazione cuìivile sez.II ordinanza n.11656 del 14 maggio 2018).
E che i germani si siano avvantaggiati dell'attività del mediatore , nella sua espressa Pt_1 CP_1
qualità, è fuor dubbio in quanto il effettuò la prima proposta di €.900.000,00 proprio per Per_1
il tramite del mediatore , proposta inoltrata il 24.6.2019 ma non accettata per il prezzo ritenuto CP_1
basso. Quindi è nella sua espressa qualità, che ha permesso a di conoscere il CP_1 Per_1
complesso immobiliare che poi dopo pochissimo tempo (circa 6 mesi) è stato venduto alla società
Tecnoim dei suoi figli e della quale la moglie del è legale rappresentante e lo stesso Per_1
è socio maggioritario. Per_1
E che , nella sua espressa qualità, avesse egregiamente predisposto tutto quanto fosse CP_1 necessario per promuovere l'immobile (vedi brochure in atti) è stato confermato dai testi e tecnici incaricati da per svolgere misurazioni nell'immobile (geometra Tes_1 Tes_2 CP_1
e il rendering sulle potenzialità dell'immobile ( . Tes_1 Tes_2
Inoltre, che alla data della prima proposta vi fosse già un contratto in esclusiva con la è CP_2
smentito dagli stessi testi collaboratori della società in quanto non si comprende Parte_4
come mai se vi fosse già un contratto di esclusiva con tale società, nessuno della società partecipava all'incontro in cui fu formulata la prima proposta da parte del ., ma fosse presente il Per_1
mediatore nella sua espressa qualità. CP_1
E' evidente che il contratto non fosse ancora sottoscritto e la data riportata sullo stesso potrebbe non essere reale trattandosi di una semplice fotocopia e non di un documento registrato e, quindi, con data certa.
Osserva il giudice che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.
Cass. nn. 42/09 e 9662/01; del tutto in termini anche Cass. nn. 4391/07, 16346/07 e 21412/06).
Per giurisprudenza univoca il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché
è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed
3 anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. (Vedi
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 869 del 16 gennaio 2018).
Inoltre, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. (Affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l'immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all'acquisto dell'unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richiesto). ( Vedi Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11443 del 8 aprile 2022)
In linea di massima quello che avvenuto nel caso in esame.
Ed ancora :”In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto”. (Vedi Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8126 del 3 aprile 2009) e da ultimo Tribunale Cuneo sez. I, 03/11/2022, n.931
:”Affinché il mediatore maturi il diritto alla sua provvigione non rileva che l'affare sia concluso tra le stesse parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato poi concluso, tale da giustificare lo spostamento della trattativa o la stessa sia stata conclusione dell'affare su un altro soggetto”.
Nel caso in esame il ha fatto la prima proposta per il tramite del mediatore nella Per_1 CP_1
sua espressa qualità, poi rifiutata, successivamente ha contattato la facendo la nuova CP_2
proposta che ha portato alla conclusione del contratto di vendita non direttamente, ma con la società Tecnoim dei suoi familiari e della quale era socio maggioritario.
4 Alla luce di tali considerazioni ritiene il giudice che la vendita dell'immobile di proprietà dei germani sia avvenuta per la mediazione di , nella sua espressa qualità Pt_1 Controparte_1
e, pertanto, allo stesso spetta la provvigione.
Pertanto, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.875/2020 emesso il 22.4.2020 dal
Tribunale di Lecce, ritualmente notificato ai germani e , con il Parte_1 Pt_2 Pt_3 quale si richiedeva agli stessi il pagamento della somma di €.33.000,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese e competenze della procedura monitoria.
Relativamente alla richiesta di condanna avanzata dagli opponenti verso la Pt_1 CP_2
a corrispondere la quota di provvigione a , quale titolare della agenzia
[...] Controparte_1
Mediterranea RE, si rileva che dall'istruttoria non è emersa alcuna prova circa l'effettiva conoscenza da parte di dell'attività di mediazione svolta da Controparte_2 Controparte_1
e, pertanto, la richiesta non può essere accolta.
Ogni altra questione sollevata nel presente giudizio rimane assorbita da quanto deciso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da Parte_1 Pt_2
e nei confronti di , nella sua qualità di titolare
[...] Parte_3 Controparte_1 dell'impresa di mediazione immobiliare Mediterranea RE, e con la chiamata del terzo società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra questione CP_2
paventata nel presente giudizio che deve ritenersi assorbita da quanto statuito, così provvede :
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. n.875/2020 emesso il 22.4.2020 dal
Tribunale di Lecce, ritualmente notificato ai germani , e , Parte_1 Pt_2 Pt_3 con il quale si richiedeva agli stessi il pagamento della somma di €.33.000,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese e competenze della procedura monitoria, per le motivazioni di cui in premessa.
2. Rigetta la richiesta di condanna della società avanzata dagli opponenti Controparte_2
perché non provata. Pt_1
3. Condanna gli opponenti , e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del giudizio nei confronti di nella sua espressa qualità e che Controparte_1 si liquidano in €.3.200,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Condanna, altresì, gli opponenti e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese del giudizio nei confronti della terza chiamata in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e che si liquidano in €.3.200,00, oltre
5 alle spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'avv.to Stefano Paladini, procuratore distrattario.
Lecce, 3.2.2025 ore 15.30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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