TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3824/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. con l'Avv. COLATO MICHELE C.F._1
CONTRO
nata a [...] il Controparte_1
07/08/1971, C.F. con l'Avv. BONAZZO C.F._2
ANTONELLA,
Pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025 le parti personalmente davano atto di aver individuato una soluzione condivisa della controversia, conforme al contenuto dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del Giudice
relatore depositata il 7.11.2024.
Relativamente alla frequenza ed al calendario delle visite del genitore non collocatario alla minore, le parti concludevano conformemente a quelle meglio esplicitate nel ricorso, con la precisazione che il versamento del contributo della resistente avvenga il 10 del mese, il tutto a spese compensate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo e dell'ordinanza del Giudice del 06.11.2024.
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo
Pagina 2 di 3 raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ontro osì dispone: Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/03/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. con l'Avv. COLATO MICHELE C.F._1
CONTRO
nata a [...] il Controparte_1
07/08/1971, C.F. con l'Avv. BONAZZO C.F._2
ANTONELLA,
Pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025 le parti personalmente davano atto di aver individuato una soluzione condivisa della controversia, conforme al contenuto dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del Giudice
relatore depositata il 7.11.2024.
Relativamente alla frequenza ed al calendario delle visite del genitore non collocatario alla minore, le parti concludevano conformemente a quelle meglio esplicitate nel ricorso, con la precisazione che il versamento del contributo della resistente avvenga il 10 del mese, il tutto a spese compensate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo e dell'ordinanza del Giudice del 06.11.2024.
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo
Pagina 2 di 3 raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ontro osì dispone: Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/03/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 3 di 3