Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2025, proposto da
LI BI, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 796/2020, pubblicata il 25/6/2020, del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025, alla presenza del solo difensore dell’Amministrazione, il dott. Salvatore Accolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva che il Tribunale di Messina sez. Lavoro, all’esito del procedimento n. 4108/2018 R.G., aveva emesso la sentenza n. 796/2020, passata in giudicato, con la quale aveva così statuito: “ condanna l’Amministrazione scolastica resistente a rifondere al ricorrente le spese del procedimento cautelare iscritto al n. 4108/2018 -2 e del presente procedimento che liquida in € 5.336,00 per compensi (di cui € 1.823,00 per la fase cautelare ed € 3.513,00 per la presente fase), ed € 518,00 per spese di contributo unificato (259,00 per ciascuna delle predette fasi), oltre Iva, cpa e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ”;
2. Riteneva, dunque, in forza del suindicato titolo di avere diritto a conseguire il pagamento della somma di € 8.303,87 oltre interessi legali fino al soddisfo, lamentando che, nonostante il titolo fosse stato notificato in forma esecutiva e passato in giudicato, e fossero decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, così come previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. 669/1996, l’Amministrazione resistente, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese legali, non avesse corrisposto le somme dovute in forza del suddetto titolo esecutivo.
3. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, di nominare, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta , di disporre, ai sensi dell’art. 114, lett. e, c.p.a., la penalità di mora e condannare la controparte al pagamento dei compensi dello stesso giudizio di ottemperanza.
4. Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio, con atto di mera forma, in data 20 febbraio 2025.
5. Con memoria del 9 aprile 2025, il ricorrente rendeva noto che, nelle more, il Ministero aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto, così come quantificato e motivato nel ricorso introduttivo, chiedendo, in considerazione del fatto che tale pagamento fosse stato effettuato dopo il deposito e la notifica del ricorso per l’ottemperanza, la condanna al pagamento dei compensi di causa relativi al presente procedimento e la refusione delle spese per contributo unificato.
Formulava, in seno alla medesima memoria, istanza di passaggio in decisione del ricorso.
6. All’udienza del 15 aprile 2025, alla presenza del difensore dell’Amministrazione convenuta, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione formulata dal ricorrente, la causa veniva posta in decisione.
7. Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, con la suddetta memoria, relative all’avvenuta esecuzione, nelle more del giudizio, del capo della sentenza sopra indicata portato in esecuzione.
Non può essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere in assenza di allegazione di documentazione di prova dell’avvenuto pagamento.
8. Le spese - ad eccezione del contributo unificato che dovrà essere rimborsato dall’amministrazione resistente - possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che è posto a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO