Versione
20 febbraio 1897
20 febbraio 1897
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Versione
23 febbraio 1897
23 febbraio 1897
Art. 3. ((A tale scopo sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno la somma di Lire 280 mila per l'esercizio 1896-97 e in quello del 1897-98 verra' inscritta la somma a saldo che risultera' dalla liquidazione definitiva delle contabilita' concernenti i crediti suindicati))