Articolo 3 della Legge 21 gennaio 1897, n. 35
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 febbraio 1897
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Versione
23 febbraio 1897
Art. 3. ((A tale scopo sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno la somma di Lire 280 mila per l'esercizio 1896-97 e in quello del 1897-98 verra' inscritta la somma a saldo che risultera' dalla liquidazione definitiva delle contabilita' concernenti i crediti suindicati))
Entrata in vigore il 23 febbraio 1897