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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 59 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Campa, presso il cui studio - San Cassiano (LE) alla via Via Ofanto n. 2 – è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E già – P.IVA n. CF in persona Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Ferrecchia e
Massimiliano Silvestri, presso il cui studio - in 73100 Lecce alla Via Braccio Martello n. 6 - è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 21.2.2024, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. Parte_1
2720/2018 emesso dal Tribunale di Lecce, su istanza di con il quale gli veniva Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di €. 12.866,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, relativa a due contratti stipulati dall'opponente con la società opposta e avente ad oggetto un prestito personale e l'utilizzo della carta di credito. Assumeva che i tassi effettivamente applicati sono usurari e che in particolare, che il TAEG contrattualmente previsto non corrispondeva a quello effettivamente praticato, posto che nella relativa quantificazione non erano stati inclusi i costi delle polizze assicurative sottoscritte.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito e chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.
Veniva disposta CTU.
Con la sentenza n. 3462/2021 del 16/12/2021, pubblicata in pari data, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione.
Il primo giudice riteneva che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui è causa.
L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito.
L'eccezione riguardante l'applicazione dei tassi di interesse non può trovare accoglimento. Si osserva che “la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/96 ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante…La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al
2 fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato” (Tribunale di Latina 28.08.2013 n.19154, in tal senso anche Tribunale di Ferrara 05.12.2013 n. 1223).
In ogni caso, il ctu non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia.
Inoltre, il ctu ha accertato che “dall'esame dei contratti di assicurazione, sottoscritti contestualmente al finanziamento, nessun elemento si pone a base di una presunta obbligatorietà rispetto al contratto principale;
trattasi dunque di una garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto principale. Inoltre, sempre nel rispetto del dettato della circolare, si segnala come i contratti di assicurazione risultano sottoscritti a beneficio del ricorrente e non al fine di tutelare l'istituto”
Avverso detta sentenza, il sig. ha proposto appello, cui ha resistito la Pt_1 Controparte_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.2.2024 con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con il primo motivo di appello, l'appellante, innanzitutto, precisa di non aver mai sollevato l'ECCEZIONE DI INESISTENZA DEL CREDITO e assume che “Il Giudice di primo grado ha argomentato su un'eccezione di inesistenza del credito mai sollevata dalla parte opponente in primo grado, tanto che la stessa parte limitava ad affermare che aveva dato esecuzione al contratto corrispondendo le rate del pagamento del contratto di finanziamento del prestito personale. Per cui in questa sede, anche per una riconsiderazione delle spese legali oggetto di condanna in primo grado, si intende specificare che l'odierno appellante mai ha inteso sollevare tale eccezione”.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Invero, in nessun punto dell'atto di opposizione o degli atti e verbali successivi viene sollevata l'eccezione di inesistenza del credito da parte del sig. . Pt_1
Tale censura, però, non produce effetto sulla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, fondata sul principio della soccombenza, per quanto si dirà in seguito.
B. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della “USURARIETA' DEL TASSO DI
INTERESSE PATTUITO – SPESE DI ASSICURAZIONE DA INCLUDERE NEL TAEG –
ILLEGITTIMITA' DELLA DECISIONE - MANCATA MOTIVAZIONE”. Sostiene che “ha errato il
Giudice di prima istanza nel ritenere che i contratti di assicurazione sono autonomi e distinti dal contratto di finanziamento, anche perché il costo dei primi sono riportati nelle condizioni economiche del secondo. E' la stessa Cassazione a ritenere che il collegamento della spesa dell'assicurazione con il finanziamento può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova ed è ritenuto presunto in caso di contestualità. Ebbene, il Giudice non si è espresso su questo punto, ossia sul motivo per il quale,
3 dinanzi a numerosissimi indicatori che presumerebbero il collegamento dei contratti ai fini del calcolo dell'usurarietà, ha ritenuto di non seguire la strada-maestra della Cassazione individuando quale criterio quello dell'esclusione delle spese di assicurazione dal costo del finanziamento. Per tale ragione si ricorre in Appello, perché in caso di accoglimento di tale eccezione, è del tutto chiaro che il TAEG, tra l'altro pattuito e applicato già sopra-soglia, sarebbe usurario e, perciò il finanziato si vedrebbe abbattere i costi del finanziamento ex art. 1815 cpv.c.c. e a ritenere non dovuta, ex art. 2033 c.c., la corresponsione degli interessi corrispettivi, con restituzione, da parte del finanziato, della sola quota capitale. Le rate già pagate dall'opponente quindi, si devono, per l'effetto, computare a titolo di rimborso quota capitale Parte_1
all'opposta con pedissequa rideterminazione, nei medesimi termini, della somma restante fino a Controparte_1
concorrenza del solo importo di euro 11.514,00, ossia l'importo finanziato.”
Il motivo è infondato.
La corte condivide la decisione del primo giudice.
Invero, come correttamente rilevato dal primo giudice “In ogni caso, il ctu non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia.
Inoltre, il ctu ha accertato che “dall'esame dei contratti di assicurazione, sottoscritti contestualmente al finanziamento, nessun elemento si pone a base di una presunta obbligatorietà rispetto al contratto principale;
trattasi dunque di una garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto principale. Inoltre, sempre nel rispetto del dettato della circolare, si segnala come i contratti di assicurazione risultano sottoscritti a beneficio del ricorrente e non al fine di tutelare l'istituto finanziario da eventuali circostanze negative che possano pregiudicarne il rimborso di detto finanziamento”.
Invero, come indicato sulle polizze in esame e sottolineato dal ctu, entrambi i contratti di assicurazione, pur risultando sottoscritti in concomitanza alla stipula dei finanziamenti risultano non obbligatori rispetto a questi ultimi e sottoscritti a beneficio del contraente.
Inoltre, è prevista la facoltà di recesso dal solo contratto di assicurazione, da parte del contraente assicurato dopo 5 anni dalla data di stipula del primo contratto di assicurazione e entro 30 giorni dalla data di decorrenza del programma assicurativo per il secondo contratto in esame.
E' evidente che la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione, senza alcuna conseguenza negativa, se non il costo del premio per il periodo dalla stipula al recesso, è del tutto incompatibile con l'opzione, rappresentata dall'appellante secondo cui la stipula della polizza assicurativa sarebbe un obbligo imposto dal finanziatore per ottenere il prestito.
4 Le disposizioni della Banca d'Italia su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, espressamente prevedono che nel calcolo del TAEG debbano essere inclusi “i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. Pertanto, non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, ma è espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria, circostanza, quest'ultima, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
La contestualità della sottoscrizione e la parità della durata del contratto sono inidonei a superare il carattere facoltativo della polizza, che si presenta come garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto principale. In particolare, poi, nella fattispecie spettava al cliente dimostrare l'eventuale natura obbligatoria della polizza, prova di per sé non raggiunta.
La corte sottolinea, come già detto sopra e accertato dal ctu e fatto proprio dal primo giudice, entrambe le polizze sono a beneficio del ricorrente e non a tutela dell'odierna appellata, in quanto nessuna delle due polizze ha funzione di protezione del credito, bensì prevedono che nell'ipotesi in cui si verifichino gli eventi coperti dalla stessa assicurazione, il contraente diventi diretto beneficiario degli eventuali rimborsi assicurativi.
Da ciò consegue, ai fini del calcolo del TAEG, che il costo per la assicurazione non può essere incluso nel calcolo del Taeg e, come accertato dal ctu, nella fattispecie non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della appellata CP_1
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M
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La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3462/2021 del 16/12/2021, pubbl. in pari data, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di
5 che liquida in complessivi € 2.800,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa Controparte_1
in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 22.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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