Art. 14.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.