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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1912/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1912/25 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Cristina Preti
ricorrente contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Guglielmo Tortarolo e Francesco Curto
resistente
premesso
che
- con atto del 25.9.24 la Sig.ra ha instaurato il presente procedimento intimando Pt_1
al Sig. lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento di CP_1
pagina 1 di 5 canoni e oneri accessori per complessivi euro 10.255 relativi all'immobile sito in Torino,
via Lessolo n. 30 oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 28.4.21;
- all'udienza del 13.12.24 parte intimata si è costituita ed ha proposto opposizione;
- con ordinanza del 27.1.25 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- la memoria ex art. 426 c.p.c. è stata depositata solamente dalla ricorrente;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza dell'11.5.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte intimante ha lamentato il mancato pagamento di canoni ed oneri accessori a far tempo dal gennaio 2023, oltre ad euro 25 dovuti a saldo per il 2022;
- il Sig. si è opposto sostenendo di aver proceduto al versamento di importi CP_1
compatibilmente con le sue capacità economiche e contestando, in modo del tutto generico, che la morosità fosse quella indicata da controparte;
- la resistente ha eccepito, a sua volta, che i pagamenti documentati dall'opponente erano stati da lei imputati a mensilità pregresse;
- il resistente dopo la conversione del rito non ha svolto ulteriori difese;
- l'imputazione operata dalla ricorrente è legittima poiché, vertendosi nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, l'imputazione di pagamento compete al creditore;
pagina 2 di 5 - l'unica somma imputata dalla stessa ricorrente al periodo per il quale ha lamentato la morosità è, dunque, quella di euro 465 versata con bonifico del 2.12.24 riferibile al gennaio 2023;
- per contro, non avendo il resistente provato il pagamento dei canoni e oneri pregressi,
tutti gli altri versamenti da lui documentati sono imputabili a mensilità anteriori;
-
per questi motivi
il Sig. risulta debitore sino all'ottobre 2024, mese CP_1
dell'intimazione di sfratto, di euro 9.790 (euro 10.255 – 465);
- il Sig. non ha, inoltre, provato il pagamento dei canoni (euro 5.040) e delle CP_1
spese (540) successivamente dovuti dal novembre 2024 alla data della presente sentenza, per complessivi euro 5.580;
- pertanto si deve dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del Sig.
e condannarlo al pagamento di euro 13.350 (9.790 + 5.580), oltre ad interessi CP_1
al tasso di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851 pagina 3 di 5 per complessivi euro 2.727, oltre ad euro 409,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- considerata la mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione del convenuto benché si fosse costituito in giudizio nel procedimento di sfratto
(costituzione che non è venuta meno per effetto della conversione del rito, ragione per la quale non lo si dichiara contumace), ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 in vigore dal 30.6.23 si dispone la sua condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 28.4.21 per inadempimento di CP_1
;
[...]
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, via Lessolo n. 30 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 novembre 2025;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 13.350 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
[...]
nonché dell'importo di euro 420 mensili dal mese di novembre 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 409,50 per esposti ed euro 2.727
[...]
per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo pari al Controparte_1
doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torino in data 27 ottobre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1912/25 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Cristina Preti
ricorrente contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Guglielmo Tortarolo e Francesco Curto
resistente
premesso
che
- con atto del 25.9.24 la Sig.ra ha instaurato il presente procedimento intimando Pt_1
al Sig. lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento di CP_1
pagina 1 di 5 canoni e oneri accessori per complessivi euro 10.255 relativi all'immobile sito in Torino,
via Lessolo n. 30 oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 28.4.21;
- all'udienza del 13.12.24 parte intimata si è costituita ed ha proposto opposizione;
- con ordinanza del 27.1.25 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- la memoria ex art. 426 c.p.c. è stata depositata solamente dalla ricorrente;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza dell'11.5.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte intimante ha lamentato il mancato pagamento di canoni ed oneri accessori a far tempo dal gennaio 2023, oltre ad euro 25 dovuti a saldo per il 2022;
- il Sig. si è opposto sostenendo di aver proceduto al versamento di importi CP_1
compatibilmente con le sue capacità economiche e contestando, in modo del tutto generico, che la morosità fosse quella indicata da controparte;
- la resistente ha eccepito, a sua volta, che i pagamenti documentati dall'opponente erano stati da lei imputati a mensilità pregresse;
- il resistente dopo la conversione del rito non ha svolto ulteriori difese;
- l'imputazione operata dalla ricorrente è legittima poiché, vertendosi nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, l'imputazione di pagamento compete al creditore;
pagina 2 di 5 - l'unica somma imputata dalla stessa ricorrente al periodo per il quale ha lamentato la morosità è, dunque, quella di euro 465 versata con bonifico del 2.12.24 riferibile al gennaio 2023;
- per contro, non avendo il resistente provato il pagamento dei canoni e oneri pregressi,
tutti gli altri versamenti da lui documentati sono imputabili a mensilità anteriori;
-
per questi motivi
il Sig. risulta debitore sino all'ottobre 2024, mese CP_1
dell'intimazione di sfratto, di euro 9.790 (euro 10.255 – 465);
- il Sig. non ha, inoltre, provato il pagamento dei canoni (euro 5.040) e delle CP_1
spese (540) successivamente dovuti dal novembre 2024 alla data della presente sentenza, per complessivi euro 5.580;
- pertanto si deve dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del Sig.
e condannarlo al pagamento di euro 13.350 (9.790 + 5.580), oltre ad interessi CP_1
al tasso di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851 pagina 3 di 5 per complessivi euro 2.727, oltre ad euro 409,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- considerata la mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione del convenuto benché si fosse costituito in giudizio nel procedimento di sfratto
(costituzione che non è venuta meno per effetto della conversione del rito, ragione per la quale non lo si dichiara contumace), ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 in vigore dal 30.6.23 si dispone la sua condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 28.4.21 per inadempimento di CP_1
;
[...]
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, via Lessolo n. 30 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 novembre 2025;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 13.350 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
[...]
nonché dell'importo di euro 420 mensili dal mese di novembre 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 409,50 per esposti ed euro 2.727
[...]
per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo pari al Controparte_1
doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torino in data 27 ottobre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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