Sentenza 16 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2020, n. 10251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10251 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.FR LI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dall'11/1/2007 al 2/1/2010. 2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per il reato di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e110 cod.pen. (capo A il reato associativo e capo S la condotta detentiva, salva la riqualificazione della prima fattispecie, da parte del Tribunale del Riesame, come detenzione continuata di sostanza stupefacente), è stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione (rideterminata in secondo grado in anni 12) per il reato associativo ed assolto per quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di LI per il reato associativo (Sez. 6, n. 4162 del 7/11/2012), ritenendo che gli elementi probatori non fossero idonei a dimostrare la sussistenza di una struttura associativa. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e trasmesso gli atti al P.M. in relazione ai fatti sussumibili nell'ambito dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'azione penale non è, però, stata esercitata ed il nuovo procedimento si è concluso con un decreto di archiviazione, non essendovi elementi atti a sostenere l'accusa in giudizio, considerata la notizia di reato insuscettibile di ulteriore approfondimento anche in sede dibattimentale, ed essendo le condotte ipotizzabili ormai prescritte.
3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo caratterizzata da colpa grave la condotta del ricorrente, che, in base a numerose intercettazioni (in alcune delle quali - più precisamente quella del 13 gennaio 2003 e del 24 gennaio 2003 - coinvolto direttamente), risultava partecipare al traffico di stupefacenti ed avere svolto una costante attività di spaccio nel territorio di Palma di Montechiaro e che, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo alcun chiarimento e non aveva mai neppure smentito di essere "Cicio" nominato nelle intercettazioni.
4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione, sottolineando che il diritto alla riparazione non può essere escluso in base al solo quadro indiziario esistente al momento dell'adozione della misura cautelare, dovendosi tenere conto dell'esito del giudizio di merito e conseguentemente dell'assoluzione per i reati originariamente contestati di cui ai capi AeSe per l'archiviazione per ulteriori eventuali ipotesi riconducibili all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e che la condotta gravemente colposa non può essere identificata nel legittimo esercizio del diritto di difesa e, dunque, nel silenzio all'interrogatorio di garanzia. Ha, altresì, evidenziato che "il decreto di archiviazione è stato emesso sulla base degli stessi elementi, posti a fondamento del provvedimento di arresto, in ragione di una loro diversa valutazione", che non possono, pertanto, ritenersi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.
5.La Procura Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può essere accolto.
2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222263 - 01 ). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Cc. , dep. 23/01/2017, Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 Cc., Rv. 268238). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc., Rv. 270039).
3.Nel caso di specie, come risulta dalla puntuale ed esaustiva motivazione del provvedimento impugnato (in particolare dalla dettagliata ricostruzione di tutte le fasi processuali), nella fase delle indagini erano emersi indizi relativi ad una possibile attività di spaccio di LI, in concorso con altri, particolarmente allarmanti alla luce delle condotte illecite degli anni precedenti di importazione di droga dalla Germania, anche in base alle sue conversazioni intercettate. Il ricorrente non ha allegato essere stato smentito tale dato nel successivo giudizio di merito - più precisamente non ha allegato essere stata esclusa la riconducibilità a sé stesso delle conversazioni intercettate del 13 gennaio 2003 e del 24 gennaio 2003 (la prima avente ad oggetto 250 pillole, non detenute a casa da Arcadipane per paura dei controlli delle forze dell'ordine, e la seconda avente ad oggetto l'impossibilità di concedere crediti oltre un certo limite); né ha allegato essere stato smentita nel giudizio di merito la sua identificazione con "Ciclo", a cui altri soggetti hanno fatto riferimento nelle intercettazioni, il cui contenuto era stato interpretato come collegato al traffico di sostanze stupefacenti. Alla luce di tale consistente quadro indiziario, alla cui formazione lo stesso LI, con le sue conversazioni e con le sue condotte, ha dato luogo (quadro indiziario, di cui, all'esito del giudizio di merito e di rinvio e del provvedimento di archiviazione, non è stata esclusa la sussistenza, ma solo la idoneità a dimostrare la sussistenza della struttura associativa ed a sostenere l'accusa in giudizio, a distanza di anni, per eventuali ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), il silenzio all'interrogatorio di garanzia assurge, come correttamente ritenuto dal giudice della riparazione, a condotta gravemente colposa, che ha inciso sull'adozione e sul mantenimento della misura cautelare, atteso che, pur avendo l'indagato/imputato il diritto di optare per la strategia processuale del silenzio, il mancato chiarimento di circostanze equivoche, di particolare spessore indiziario, ingenerate dallo stesso soggetto sottoposto alla misura cautelare, giustifica il mancato riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod.proc.pen. Del resto, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018 Cc.- dep. 30/05/2018, Rv. 273744 - 01; v. anche Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 Cc. - dep.17/06/2016, Rv. 267393 - 01, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare). Per mera completezza va ricordato che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale. In applicazione di tale principio Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014 Cc.- dep. 20/01/2015, Rv. 262396 - 01 ha escluso la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M. (così anche Sez. 4, n. 38167 del 10/07/2013 Cc.- dep. 17/09/2013, Rv. 256207 - 01 ha negato la riparazione in presenza di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4 ma