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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 760/2021 r.g promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Sandro Mangano
parte ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Pierfrancesco Lucente
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 13
ottobre 2001. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (n. il 30 Per_1
ottobre 1999) e (n. il 23 dicembre 2004). Per_2
ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale di Parte_1
dichiarare la separazione personale tra i coniugi con affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, collocamento della minore presso la Per_2
madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale alla madre e disciplina delle frequentazioni paterne. Sotto il profilo economico ha chiesto disporsi l'obbligo del sig. di corrisponderle un assegno mensile di € Controparte_1
1.000,00, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie (500,00
per ciascuna figlia) oltre al 75% delle spese straordinarie nonché di versarle, a titolo di mantenimento per il coniuge, l'assegno mensile di € 500,00.
A sostegno delle domande ha dedotto che il resistente, di professione agente di commercio, dopo essersi allontanato dalla casa familiare senza nulla comunicare alla moglie e alle figlie ha limitato il suo contributo economico per la famiglia alla somma di euro 400 mensili, costringendo la casalinga e Pt_1
priva di redditi, a ricorrere all'aiuto economico di familiari.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla pronuncia di separazione Controparte_1
personale tra i coniugi, alla richiesta di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e al di lei collocamento presso la madre, con Per_2
disciplina delle frequentazioni paterne e conseguente assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
sotto il profilo economico, ha chiesto di porre a suo carico, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, l'assegno di mensile di € 200,00 e, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie,
l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle richieste il resistente ha dichiarato di svolgere attività di agente di commercio con reddito mensile di euro 1.800 mensili e di aver contratto una serie di prestiti a causa di una significativa contrazione delle sue entrate, negli anni 2017-2018, a seguito della liquidazione della società che aveva CP_2
costituito insieme ad altri soci;
nel periodo post-pandemico la situazione economica del resistente non era migliorata a causa della crisi che aveva attraversato tutte le attività di commercio tanto che lo stesso aveva maturato un'esposizione debitoria anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per tasse e contributi non pagati e aveva chiesto, per il ripianamento dei debiti, la rateizzazione dei relativi importi (di euro 8.407,30 e di euro 16.343,42).
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne, sicché nulla Per_2
deve essere disposto in ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. Le uniche questioni rimaste controverse attengono alla determinazione della misura del mantenimento per la moglie e le figlie, pacificamente non autosufficienti e conviventi con la madre, ferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, convivente con le figlie,
come concordemente richiesto dalle parti.
Assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge
Con riferimento alla situazione economica delle parti, deve rilevarsi che:
la ricorrente: vive nella casa coniugale di cui è assegnataria (in comproprietà tra i coniugi in egual misura); ha dichiarato di aver svolto l'attività di addetta alle pulizie con redditi del tutto esigui (pari a euro 2.560 per nell'anno 2021; dalla
CU 2023 – relativa ai redditi 2022 - risulta un reddito netto di circa euro 890,00);
è proprietaria nella misura del 50% della casa familiare sita in Roma alla via
Icilio Bacci, 7 di cui è assegnataria e della quota di 1/9 di una casa sita in
Secinaro, in provincia dell'Aquila (v. dichiarazioni sostitutive atto di notorietà
in atti) il resistente: svolge l'attività di agente di commercio;
ha dichiarato in sede di comparsa conclusionale il reddito mensile netto di euro 1.800; ha dichiarato nell'anno 2021 un reddito netto di € 27.114,00 pari a un netto mensile di circa euro 2.259 - v. dichiarazione reddituale 2022; nell'anno 2019 un reddito netto di
€ 32.931,00 -v. dichiarazione reddituale 2020 (per l'anno 2020 non ha prodotto documentazione fiscale); è proprietario nella misura del 50% della casa coniugale sita in Roma alla via Icilio Bacci, 7, assegnata alla ricorrente ed è
gravato dal finanziamento acceso con Compass, con rata mensile di € 192,23 con scadenza al 15 dicembre 2025; finanziamento con Agos, con rata mensile di €
380,00 con scadenza l'1 gennaio 2028; finanziamento di € 5.000,00 con rata mensile di € 106,00 con scadenza al 19 maggio 2026 acceso anche per non rendersi inadempiente ai piani di rateizzazione Agenzie delle Entrate-
riscossione per la restituzione delle somme di euro 8.407,30 e di euro 16.343,42,
(piani di rateizzazione la cui scadenza è fissata, rispettivamente, al settembre
2025 e al febbraio 2026); non ha allegato spese di locazione né di mutuo.
Va sottolineato che il resistente ha omesso di indicare, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 28 maggio 2021, i saldi del conto corrente a lui intestato e ha, altresì, omesso il deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nonché la movimentazione del conto corrente a lui intestato espressamente richieste con ordinanza del 24 gennaio 2022; dal predetto contegno omissivo il Tribunale ritiene di poter desumere la volontà
del sig. di occultare redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati in giudizio CP_1
o comunque risultanti dalle dichiarazioni reddituali in atti.
Tanto premesso, stante la precarietà della condizione lavorativa della ricorrente, tenuto altresì conto del valore economico del godimento esclusivo della casa familiare assegnata alla moglie, il Tribunale reputa equo determinare nella misura di euro 300 il contributo al mantenimento per la moglie a carico del marito e confermare l'importo dell'assegno perequativo di mantenimento per le figlie di euro 700 mensili, (euro 350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola,
doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina,
motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10
gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo).
Spese di lite
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
17 novembre 1965 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Roma, in data 13 ottobre 2001;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto 00776,
parte 1, serie 02);
- determina in complessivi euro 700,00 oltre Istat il contributo mensile dovuto da per il mantenimento delle figlie (€ 350,00 per ciascuna figlia), Controparte_1 da corrispondersi a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 di cui alla parte motiva;
- determina in euro 300,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da a titolo di mantenimento del coniuge, da Controparte_1
corrispondersi a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
- pone a carico di entrambi i genitori in pari misura le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, di cui alla parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 7
febbraio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 760/2021 r.g promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Sandro Mangano
parte ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Pierfrancesco Lucente
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 13
ottobre 2001. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (n. il 30 Per_1
ottobre 1999) e (n. il 23 dicembre 2004). Per_2
ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale di Parte_1
dichiarare la separazione personale tra i coniugi con affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, collocamento della minore presso la Per_2
madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale alla madre e disciplina delle frequentazioni paterne. Sotto il profilo economico ha chiesto disporsi l'obbligo del sig. di corrisponderle un assegno mensile di € Controparte_1
1.000,00, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie (500,00
per ciascuna figlia) oltre al 75% delle spese straordinarie nonché di versarle, a titolo di mantenimento per il coniuge, l'assegno mensile di € 500,00.
A sostegno delle domande ha dedotto che il resistente, di professione agente di commercio, dopo essersi allontanato dalla casa familiare senza nulla comunicare alla moglie e alle figlie ha limitato il suo contributo economico per la famiglia alla somma di euro 400 mensili, costringendo la casalinga e Pt_1
priva di redditi, a ricorrere all'aiuto economico di familiari.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla pronuncia di separazione Controparte_1
personale tra i coniugi, alla richiesta di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e al di lei collocamento presso la madre, con Per_2
disciplina delle frequentazioni paterne e conseguente assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
sotto il profilo economico, ha chiesto di porre a suo carico, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, l'assegno di mensile di € 200,00 e, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie,
l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle richieste il resistente ha dichiarato di svolgere attività di agente di commercio con reddito mensile di euro 1.800 mensili e di aver contratto una serie di prestiti a causa di una significativa contrazione delle sue entrate, negli anni 2017-2018, a seguito della liquidazione della società che aveva CP_2
costituito insieme ad altri soci;
nel periodo post-pandemico la situazione economica del resistente non era migliorata a causa della crisi che aveva attraversato tutte le attività di commercio tanto che lo stesso aveva maturato un'esposizione debitoria anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per tasse e contributi non pagati e aveva chiesto, per il ripianamento dei debiti, la rateizzazione dei relativi importi (di euro 8.407,30 e di euro 16.343,42).
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne, sicché nulla Per_2
deve essere disposto in ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. Le uniche questioni rimaste controverse attengono alla determinazione della misura del mantenimento per la moglie e le figlie, pacificamente non autosufficienti e conviventi con la madre, ferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, convivente con le figlie,
come concordemente richiesto dalle parti.
Assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge
Con riferimento alla situazione economica delle parti, deve rilevarsi che:
la ricorrente: vive nella casa coniugale di cui è assegnataria (in comproprietà tra i coniugi in egual misura); ha dichiarato di aver svolto l'attività di addetta alle pulizie con redditi del tutto esigui (pari a euro 2.560 per nell'anno 2021; dalla
CU 2023 – relativa ai redditi 2022 - risulta un reddito netto di circa euro 890,00);
è proprietaria nella misura del 50% della casa familiare sita in Roma alla via
Icilio Bacci, 7 di cui è assegnataria e della quota di 1/9 di una casa sita in
Secinaro, in provincia dell'Aquila (v. dichiarazioni sostitutive atto di notorietà
in atti) il resistente: svolge l'attività di agente di commercio;
ha dichiarato in sede di comparsa conclusionale il reddito mensile netto di euro 1.800; ha dichiarato nell'anno 2021 un reddito netto di € 27.114,00 pari a un netto mensile di circa euro 2.259 - v. dichiarazione reddituale 2022; nell'anno 2019 un reddito netto di
€ 32.931,00 -v. dichiarazione reddituale 2020 (per l'anno 2020 non ha prodotto documentazione fiscale); è proprietario nella misura del 50% della casa coniugale sita in Roma alla via Icilio Bacci, 7, assegnata alla ricorrente ed è
gravato dal finanziamento acceso con Compass, con rata mensile di € 192,23 con scadenza al 15 dicembre 2025; finanziamento con Agos, con rata mensile di €
380,00 con scadenza l'1 gennaio 2028; finanziamento di € 5.000,00 con rata mensile di € 106,00 con scadenza al 19 maggio 2026 acceso anche per non rendersi inadempiente ai piani di rateizzazione Agenzie delle Entrate-
riscossione per la restituzione delle somme di euro 8.407,30 e di euro 16.343,42,
(piani di rateizzazione la cui scadenza è fissata, rispettivamente, al settembre
2025 e al febbraio 2026); non ha allegato spese di locazione né di mutuo.
Va sottolineato che il resistente ha omesso di indicare, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 28 maggio 2021, i saldi del conto corrente a lui intestato e ha, altresì, omesso il deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nonché la movimentazione del conto corrente a lui intestato espressamente richieste con ordinanza del 24 gennaio 2022; dal predetto contegno omissivo il Tribunale ritiene di poter desumere la volontà
del sig. di occultare redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati in giudizio CP_1
o comunque risultanti dalle dichiarazioni reddituali in atti.
Tanto premesso, stante la precarietà della condizione lavorativa della ricorrente, tenuto altresì conto del valore economico del godimento esclusivo della casa familiare assegnata alla moglie, il Tribunale reputa equo determinare nella misura di euro 300 il contributo al mantenimento per la moglie a carico del marito e confermare l'importo dell'assegno perequativo di mantenimento per le figlie di euro 700 mensili, (euro 350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola,
doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina,
motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10
gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo).
Spese di lite
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
17 novembre 1965 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Roma, in data 13 ottobre 2001;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto 00776,
parte 1, serie 02);
- determina in complessivi euro 700,00 oltre Istat il contributo mensile dovuto da per il mantenimento delle figlie (€ 350,00 per ciascuna figlia), Controparte_1 da corrispondersi a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 di cui alla parte motiva;
- determina in euro 300,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da a titolo di mantenimento del coniuge, da Controparte_1
corrispondersi a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
- pone a carico di entrambi i genitori in pari misura le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, di cui alla parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 7
febbraio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi