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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1162/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1162 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Saraz.
APPELLANTE – ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Rosario Mannino e Eleonora Mannino.
APPELLATO- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliendo la domanda proposta dal
[...]
, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: Parte_1
- in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 1252, emessa in data 27.5.2010, dep.ta l'1.6.2010, relativa al procedimento avente R.G. 48121/2006, e sulla scorta delle motivazioni addotte: - accertato che il lucernaio per le sue obiettive caratteristiche strutturali, logistiche e di propria autonomia ed indipendenza non esplica alcuna, ovvero prevalente, funzione a vantaggio della collettività condominiale, dichiarare lo stesso bene estraneo ad essere ricompreso fra i beni comuni ex art. 1117 c.c., ma destinato in modo esclusivo al godimento dello stesso effettivo proprietario esclusivo sig. sul quale deve gravare l'onere di manutenzione, custodia e vigilanza, e per l'effetto CP_1 respingere integralmente l'originaria domanda attorea e l'originario appello incidentale proposto. -
Condannando il sig. all'integrale restituzione delle complessive somme al medesimo CP_1 corrisposte dal a titolo di spese processuali e di C.T.U., sia riguardo il procedimento Parte_1 cautelare ante causam, dei giudizi di primo e secondo grado, ed a titolo di risarcimento dei danni subiti. Oltre interessi dal percepimento all'effettivo soddisfo ovvero, subordinatamente, dall'emananda sentenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, compensi, oneri accessori e di legge e spese di C.T.U., dell'originario procedimento cautelare, del doppio grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio”. L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, (di seguito si riportano e si trascrivono le conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale depositata nel giudizio di appello) decidere: “per il rigetto dell'appello proposto dal
[...]
notificato il 28 settembre 2010, avverso la Sentenza del Tribunale Civile Parte_1 Pt_1 di Roma nr. 12525/2010, depositata l'1.06.2010 e per la conferma della Sentenza impugnata. In accoglimento dell'appello incidentale, richiede l'adeguamento del danno di € 7.000,00 per il periodo successivo alla pubblicazione della Sentenza impugnata fino alla pubblicazione della emananda
Sentenza, con i criteri fissati dal Giudice di prime cure;
la condanna del al risarcimento Parte_1 dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, danni che vengono quantificati in € 5.000,00
o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado”. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio di rinvio e del giudizio di
Cassazione, N.R.G. 2758/2018, definito con Ordinanza n. 1422/2019 depositata in data 18.1.2019”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Controparte_1
in per ottenere la conferma dell'ordinanza Parte_1 Pt_1
cautelare resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con cui era stato ordinato a quest'ultimo di eseguire i lavori volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua derivanti dal lucernario a bow window di pertinenza dell'appartamento dell'attore, sito al sesto piano dell'edificio condominiale, nonché al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4047/2010, dopo aver istruito la causa con
C.T.U., accoglieva le domande attoree, ritenendo che il lucernario rientrasse nelle parti comuni dell'edificio, in quanto contribuiva a formare la struttura architettonica dello stesso.
Ordinava quindi al di eseguire le opere richieste, consistenti nella Parte_1
fasciatura del cordolo del solaio tra il settimo e il sesto piano e nella sostituzione di sette o più formelle lesionate o contenenti acqua, e condannava il convenuto al risarcimento dei danni cagionati all'immobile e ai mobili in esso presenti, nonché ai danni derivanti dalla diminuita fruibilità dell'appartamento, quantificati rispettivamente dal C.T.U. in € 3.200,00
ed € 7.000,00. 2. Il proponeva appello, contestando la natura condominiale del Parte_1
bow window lucernario e la quantificazione dei danni operata dal Tribunale.
i costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1
incidentale, con cui domandava la condanna del Condominio al risarcimento dei danni ex
art. 96 c.p.c..
Inizialmente proponeva appello incidentale anche per ottenere l'adeguamento del danno di € 7.000,00 per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ma poi, nel corso del giudizio, rinunciava a tale domanda.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7146/2017, rigettava l'appello principale,
condividendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata in ordine alla natura condominiale del lucernario, e l'appello incidentale, ritenendo insussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria.
3. Il Condominio proponeva ricorso in Cassazione, con unico motivo,
lamentando la natura privata del lucernario, in ragione del titolo di acquisto dell'appartamento del e della destinazione del bene a dare luce e aria all'unità CP_1
immobiliare di proprietà esclusiva dello stesso.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1422/2019, accoglieva il ricorso, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui era stata accertata la natura di bene comune del lucernario sul presupposto che lo stesso contribuisse a formare la struttura architettonica dell'edificio condominiale. In particolare la Corte di Cassazione
precisava che i lucernari di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabile condominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, salvo che, per la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, assolvano alla prevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamente gradevole l'intero edificio.
4. Nel presente giudizio di rinvio il ha quindi chiesto di accertare la Parte_1
natura privata del lucernario, in quanto destinato in modo esclusivo o prevalente al godimento del singolo condomino, in ragione delle caratteristiche strutturali e logistiche dello stesso, e quindi il rigetto della domanda e la condanna di alla restituzione CP_1 del complessivo importo corrisposto a titolo di spese processuali di tutti i gradi di giudizio e di C.T.U., nonché dell'importo delle spese sostenute dal per la realizzazione Parte_1
delle opere tecniche eseguite, oltre interessi sino al soddisfo.
5. Le doglianze del non sono fondate. Parte_1
Dalle fotografie in atti si evince come la suddetta parete in vetrocemento, anche per via della sua estensione rispetto alla facciata e del rilevante impatto sul prospetto dell'immobile, concorra in via prevalente al decoro architettonico dell'intero edificio.
Tale considerazione trova conferma anche nelle valutazioni del C.T.U. il quale ha evidenziato come l'inserimento di tale elemento architettonico nel fabbricato sia stato il risultato di una scelta precipuamente estetica, piuttosto che funzionale, del progettista (“Il
progettista ha voluto dare al semicilindro verticale un senso di continuità, tanto che, per tutta
l'altezza di circa 6 mt. 6,00 ed in particolare in corrispondenza del solaio tra il 7° e il 6° piano, non
ha realizzato alcuna sporgenza con funzione di gocciolatoio”).
Sebbene il vetrocemento consenta indirettamente anche il passaggio di luce, la torretta realizzata non può essere assimilata ai normali lucernai, o finestre o bow window che assicurano in maniera molto più efficace l'illuminazione o aerazione dell'ambiente interno secondo le necessità del proprietario di tale ambiente e deve quindi ritenersi che la stessa svolga una preponderante funzione estetica, conferendo una connotazione architettonica originale all'intero stabile.
6. Pertanto la sentenza di primo grado deve essere totalmente confermata anche in relazione alle spese.
Le spese di lite del precedente grado d'appello e del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Le spese del giudizio di legittimità, stante l'accoglimento del ricorso del e Parte_1
l'esito complessivo della lite, possono invece essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 4047/2010 e per l'effetto:
1. ordina al Condominio in in persona Parte_1 Pt_1
dell'amministratore p.t., di eseguire le opere indicate alle pagine 10 e 11 della relazione depositata il 17 gennaio 2006 dal consulente tecnico di ufficio, relative alla fasciatura del cordolo del solaio tra il 7° ed il 6° piano ed alla sostituzione di 7 o più formelle lesionate o contenenti acqua;
2. condanna il in persona Controparte_2 Pt_1
dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di a titolo di risarcimento Controparte_1
dei danni, di euro 10.200,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
3. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di Parte_1
lite, che liquida in euro 4.000,00 (di cui euro 220,00 per spese ed euro 1.500,00 per diritti),
oltre IVA, CPA e spese generali;
4. pone le spese delle consulenze tecniche di ufficio, separatamente già liquidate,
definitivamente a carico del convenuto. Parte_1
b) compensa le spese di lite per il giudizio di Cassazione;
3) condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
delle spese di lite del precedente giudizio di appello così come già Controparte_1
liquidate nella sentenza cassata e al pagamento del presente grado di giudizio e liquida queste ultime in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella