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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22568 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato il [...] a [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EBOLI ANNUNZIATA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...], il [...] (c.f. ) rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. EBOLI ANNUNZIATA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/12/2024, le parti e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale, in relazione al matrimonio da loro contratto in
Napoli il 28.6.1984 (atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1984 Atto n.95 p I s. Sez
X), Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli (nato a [...] il Per_1
04/01/1985) e (nata a [...] il [...]) entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
autonomi.
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il Giudice relatore raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
-dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.95, parte I, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1984); CP_1
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
2 Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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