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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2353/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2353/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI EMANUELA , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE G. BORELLA, 6 21047 SARONNO presso il difensore avv.
GRASSI EMANUELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO , elettivamente domiciliato in VIA FERDINANDO DEL CARRETTO, 26 80121 NAPOLI presso il difensore avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Como, contrariis reiectis, così giudicare: ACCERTATA la regolarità della copertura assicurativa per “ ” del veicolo mod. BMW, tg. FP547CF di Controparte_2 proprietà ell'attore al momento dei fatti ed, in particolare, l'operatività della polizza n.° 200740902 in data 14.12.2019; VERIFICATE le condizioni generali del relativo Contratto di CP_1
Assicurazione ( ) ed, in perticolare, le condizioni di Pt_2 Controparte_1
Incendio e/o furto, CONDANNARE - P.I.: Controparte_1 PartitaIVA_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 10071 Borgano Torinese (To), Via Lanzo n.° 29, all'immediato pagamento in favore del Sig. della somma capitale di euro Parte_1 27.700,00 peri al valore assicurato ell'autovettura mod. BMW, tg. FP547CF di proprietà ell'attore, così come provato documentalmente (Cfr. Doc. 13) e di quella diversa somma magiotre o minore che dovesse risultare di sua spettanza.* Con piena vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi ex
D.M. n.° 55/14 e successive modifiche.
Per parte convenuta: Lo scrivente difensore, richiamata ogni deduzione, eccezione e richiesta (anche istruttoria), impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, esibito, dedotto ed eccepito giacché infondato in fatto ed in diritto.
pagina 1 di 3 Senza rinuncia alcuna ad ogni e qualsivoglia spiegata difesa, si chiede introitarsi la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, per ivi vedere accolte tutte le conclusioni rassegnate in atti.
Con perfetta osservanza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato come in atti, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale Ordinario di Como –Sezione seconda civile in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la condanna di quest'ultima , previo accertamento della regolarità della copertura assicurativa per “furto e/o incendio” del veicolo mod. BMW, tg. FP547CF di proprietà dell'attore al momento dei fatti e dell''operatività della polizza n. 200740902 in data 14.12.2029 all'immediato pagamento in favore dell'attore della somma CP_1 capitale di Euro 27.700,00 pari al valore assicurato dell'autovettura mod. BMW, tg. FP547CF di proprietà dello stesso , o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di su spettanza ad esperita istruttoria il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi ex
D.M. n.° 55/14 e successive modifiche .
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando Controparte_1 interamente la domanda attorea , chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda ed il rigetto della stessa , ovvero contenerne l'accoglimento entro i limiti della polizza, il tutto con vittoria di spese di lite e rimessione degli atti di causa alla Procura della Repubblica. In ottemperanza al provvedimento emesso dal Giudice il 2.12.2020 l'attore , in data 9.12.2020, trasmetteva alla convenuta formale invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n.°
132/2014, a cui non aderiva. CP_1 All'udienza del 13.04.2021 il Giudice, su istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma C.p.c. rinviando la causa all'udienza del 7.07.2021. Alla successiva udienza del 7.07.21 il Tribunale , in persona della dottoressa Paola Parlati , lette le istanze e deduzioni indicate nei suddetti rispettivi atti difensivi, invitava le stesse a precisare le conclusioni per l'udienza del 21.03.2023; A seguito dell'udienza del 21.03.2023 il Giudice , in persona della dottoressa Maria Paduano , ritenuta la necessità di istruire la causa, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. n.° 3, escludendo i capitoli n.°1,2 e 4 in quanto documentali e rinviava la causa all'udienza del 18 Maggio 2023 per sentire il teste . Testimone_1 All'udienza del 18 Maggio 2023 veniva, quindi, sentito il teste attoreo ed all'esito il Magistrato, su istanza dei procuratori delle parti, rinviava la vertenza al 12.12.2023 per la precisazione delle conclusioni.
In data 12.12.2023 il Giudice , in persona della dott.ssa Nicoletta Riva , viste le conclusioni precisate dalle parti come rassegnate nei rispettivi fogli, assegnava i termini di cui all'art. 190 C.p.c. con decorrenza 30.01.2024 per il deposito
OR , la domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento con le limitazioni che seguono .
L'attore ha fornito la prova della propria domanda , ed i fatti posti a fondamento della stessa .
L'attore ha provato , sia a mezzo della denuncia – querela agli atti , sia dal Rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco –Comando di Como -(Scheda 4995/1) , ed altresì a mezzo delle testimonianze offerte , di aver subito in Guanzate il giorno 14.12.2019 il furto e l'incendio dell'autovettura mod. BMW tg. FP547CF di sua proprietà .
Il fatto storico , così come riferito dall'attore , non è , in ogni caso , contestato nella dinamica da parte della convenuta che, ai soli fini dell'operatività della polizza assicurativa, si limita a qualificarlo discrezionalmente come “atto vandalico”. E' pacifico tra le parti che l'autoveicolo di proprietà è stata rubato quando si trovava parcheggiato in Pt_1 via Quasimodo in Guanzate (Co) la sera del 14.12.2019 per essere poi ritrovato privo di targhe ed incendiato nella zona boschiva del Comune di Cassina Rizzardi (Co), Via Boffalora .
Il furto è inoltre stato confermato dall'unico testimone escusso . Testimone_1
pagina 2 di 3 La teste , che ha dichiarato di avere in uso l'autovettura oggetto di causa , ha confermato i fatti addotti dall'attore , e quindi che il veicolo mod. BMW, tg. FP547CF era stato regolarmente parcheggiato alle ore 20.00 circa del 14.12.2019 nell'area pertinenziale del residence di Guanzate (Co), Via Quasimodo. Accertato il fatto , questo Tribunale deve ora verificare l'operatività della polizza assicurativa azionata in giudizio.
Risulta dalla documentazione agi atti che il veicolo attoreo al momento del furto risultava regolarmente assicurato per furto ed incendio per un valore assicurato di Euro 27.700,00 con
[...] con Polizza n.° 200740902 . Controparte_1
Non vi sono dubbi per questo Tribunale dichiarare pienamente operante la suddetta polizza perché regolarmente in essere al momento del furto , stante , fra l'altro , il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como-Pubblico Ministero –Dr. –che ha rubricato i fatti Parte_3 oggetto di causa come reato di cui agli artt. 624 (furto) e 424 (danneggiamento) C.p. in danno di
[...]
n.° 12546/19 –R.G. notizie di reato ignoti . Persona_1
Detto ciò , l'attore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno per effetto del furto e del conseguente incendio subito alla propria autovettura , in forza delle garanzia di cui alla polizza assicurativa in essere per tal titolo al momento dell'evento .
Venendo alla quantificazione del danno allo stesso spettante , questo Tribunale ritiene di condividere la tesi dell'attore in quanto quest'ultimo ha pienamente provato che il prezzo di acquisto dell'autovettura mod. BMW Nr. Telaio: , in data 14.05.2019 , era pari ad Euro 27.700,00 , e che al CodiceFiscale_2 momento del furto , e del successivo incendio , ossia in data 14.12.2019 , il veicolo era regolarmente assicurato per furto con per il medesimo valore. CP_1
Sicchè deve condannarsi la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , al risarcimento della danno subito dell'attore per effetto del furto , e seguente incendio della propria autovettura , e quindi al pagamento della somma di Euro 27.700 ,00 , oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al saldo .
Le spese di lite seguono la soccombenza in giudizio e cedono a carico della parte convenuta , nella somma come liquidata in dispositivo .
P.Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così provvede :
1– condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , al risarcimento del danno subito dell'attore per effetto del furto , e seguente incendio della propria autovettura , e quindi al pagamento della somma di Euro 27.700 ,00 , oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al saldo;
2 – condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , alla rifusione delle spese di lite sopportate dall'attore nel presente procedimento , spese che si liquidano in Euro 544,00 per anticipazioni , Euro 4.835,00 per compensi professionali , oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%
Como, 4 marzo 2025 Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2353/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI EMANUELA , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE G. BORELLA, 6 21047 SARONNO presso il difensore avv.
GRASSI EMANUELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO , elettivamente domiciliato in VIA FERDINANDO DEL CARRETTO, 26 80121 NAPOLI presso il difensore avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Como, contrariis reiectis, così giudicare: ACCERTATA la regolarità della copertura assicurativa per “ ” del veicolo mod. BMW, tg. FP547CF di Controparte_2 proprietà ell'attore al momento dei fatti ed, in particolare, l'operatività della polizza n.° 200740902 in data 14.12.2019; VERIFICATE le condizioni generali del relativo Contratto di CP_1
Assicurazione ( ) ed, in perticolare, le condizioni di Pt_2 Controparte_1
Incendio e/o furto, CONDANNARE - P.I.: Controparte_1 PartitaIVA_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 10071 Borgano Torinese (To), Via Lanzo n.° 29, all'immediato pagamento in favore del Sig. della somma capitale di euro Parte_1 27.700,00 peri al valore assicurato ell'autovettura mod. BMW, tg. FP547CF di proprietà ell'attore, così come provato documentalmente (Cfr. Doc. 13) e di quella diversa somma magiotre o minore che dovesse risultare di sua spettanza.* Con piena vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi ex
D.M. n.° 55/14 e successive modifiche.
Per parte convenuta: Lo scrivente difensore, richiamata ogni deduzione, eccezione e richiesta (anche istruttoria), impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, esibito, dedotto ed eccepito giacché infondato in fatto ed in diritto.
pagina 1 di 3 Senza rinuncia alcuna ad ogni e qualsivoglia spiegata difesa, si chiede introitarsi la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, per ivi vedere accolte tutte le conclusioni rassegnate in atti.
Con perfetta osservanza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato come in atti, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale Ordinario di Como –Sezione seconda civile in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la condanna di quest'ultima , previo accertamento della regolarità della copertura assicurativa per “furto e/o incendio” del veicolo mod. BMW, tg. FP547CF di proprietà dell'attore al momento dei fatti e dell''operatività della polizza n. 200740902 in data 14.12.2029 all'immediato pagamento in favore dell'attore della somma CP_1 capitale di Euro 27.700,00 pari al valore assicurato dell'autovettura mod. BMW, tg. FP547CF di proprietà dello stesso , o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di su spettanza ad esperita istruttoria il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi ex
D.M. n.° 55/14 e successive modifiche .
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando Controparte_1 interamente la domanda attorea , chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda ed il rigetto della stessa , ovvero contenerne l'accoglimento entro i limiti della polizza, il tutto con vittoria di spese di lite e rimessione degli atti di causa alla Procura della Repubblica. In ottemperanza al provvedimento emesso dal Giudice il 2.12.2020 l'attore , in data 9.12.2020, trasmetteva alla convenuta formale invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n.°
132/2014, a cui non aderiva. CP_1 All'udienza del 13.04.2021 il Giudice, su istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma C.p.c. rinviando la causa all'udienza del 7.07.2021. Alla successiva udienza del 7.07.21 il Tribunale , in persona della dottoressa Paola Parlati , lette le istanze e deduzioni indicate nei suddetti rispettivi atti difensivi, invitava le stesse a precisare le conclusioni per l'udienza del 21.03.2023; A seguito dell'udienza del 21.03.2023 il Giudice , in persona della dottoressa Maria Paduano , ritenuta la necessità di istruire la causa, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. n.° 3, escludendo i capitoli n.°1,2 e 4 in quanto documentali e rinviava la causa all'udienza del 18 Maggio 2023 per sentire il teste . Testimone_1 All'udienza del 18 Maggio 2023 veniva, quindi, sentito il teste attoreo ed all'esito il Magistrato, su istanza dei procuratori delle parti, rinviava la vertenza al 12.12.2023 per la precisazione delle conclusioni.
In data 12.12.2023 il Giudice , in persona della dott.ssa Nicoletta Riva , viste le conclusioni precisate dalle parti come rassegnate nei rispettivi fogli, assegnava i termini di cui all'art. 190 C.p.c. con decorrenza 30.01.2024 per il deposito
OR , la domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento con le limitazioni che seguono .
L'attore ha fornito la prova della propria domanda , ed i fatti posti a fondamento della stessa .
L'attore ha provato , sia a mezzo della denuncia – querela agli atti , sia dal Rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco –Comando di Como -(Scheda 4995/1) , ed altresì a mezzo delle testimonianze offerte , di aver subito in Guanzate il giorno 14.12.2019 il furto e l'incendio dell'autovettura mod. BMW tg. FP547CF di sua proprietà .
Il fatto storico , così come riferito dall'attore , non è , in ogni caso , contestato nella dinamica da parte della convenuta che, ai soli fini dell'operatività della polizza assicurativa, si limita a qualificarlo discrezionalmente come “atto vandalico”. E' pacifico tra le parti che l'autoveicolo di proprietà è stata rubato quando si trovava parcheggiato in Pt_1 via Quasimodo in Guanzate (Co) la sera del 14.12.2019 per essere poi ritrovato privo di targhe ed incendiato nella zona boschiva del Comune di Cassina Rizzardi (Co), Via Boffalora .
Il furto è inoltre stato confermato dall'unico testimone escusso . Testimone_1
pagina 2 di 3 La teste , che ha dichiarato di avere in uso l'autovettura oggetto di causa , ha confermato i fatti addotti dall'attore , e quindi che il veicolo mod. BMW, tg. FP547CF era stato regolarmente parcheggiato alle ore 20.00 circa del 14.12.2019 nell'area pertinenziale del residence di Guanzate (Co), Via Quasimodo. Accertato il fatto , questo Tribunale deve ora verificare l'operatività della polizza assicurativa azionata in giudizio.
Risulta dalla documentazione agi atti che il veicolo attoreo al momento del furto risultava regolarmente assicurato per furto ed incendio per un valore assicurato di Euro 27.700,00 con
[...] con Polizza n.° 200740902 . Controparte_1
Non vi sono dubbi per questo Tribunale dichiarare pienamente operante la suddetta polizza perché regolarmente in essere al momento del furto , stante , fra l'altro , il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como-Pubblico Ministero –Dr. –che ha rubricato i fatti Parte_3 oggetto di causa come reato di cui agli artt. 624 (furto) e 424 (danneggiamento) C.p. in danno di
[...]
n.° 12546/19 –R.G. notizie di reato ignoti . Persona_1
Detto ciò , l'attore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno per effetto del furto e del conseguente incendio subito alla propria autovettura , in forza delle garanzia di cui alla polizza assicurativa in essere per tal titolo al momento dell'evento .
Venendo alla quantificazione del danno allo stesso spettante , questo Tribunale ritiene di condividere la tesi dell'attore in quanto quest'ultimo ha pienamente provato che il prezzo di acquisto dell'autovettura mod. BMW Nr. Telaio: , in data 14.05.2019 , era pari ad Euro 27.700,00 , e che al CodiceFiscale_2 momento del furto , e del successivo incendio , ossia in data 14.12.2019 , il veicolo era regolarmente assicurato per furto con per il medesimo valore. CP_1
Sicchè deve condannarsi la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , al risarcimento della danno subito dell'attore per effetto del furto , e seguente incendio della propria autovettura , e quindi al pagamento della somma di Euro 27.700 ,00 , oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al saldo .
Le spese di lite seguono la soccombenza in giudizio e cedono a carico della parte convenuta , nella somma come liquidata in dispositivo .
P.Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così provvede :
1– condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , al risarcimento del danno subito dell'attore per effetto del furto , e seguente incendio della propria autovettura , e quindi al pagamento della somma di Euro 27.700 ,00 , oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al saldo;
2 – condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , alla rifusione delle spese di lite sopportate dall'attore nel presente procedimento , spese che si liquidano in Euro 544,00 per anticipazioni , Euro 4.835,00 per compensi professionali , oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%
Como, 4 marzo 2025 Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
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