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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 14.10.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 3270/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Naso Parte_1
Appellante
E
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in
Napoli, via Diaz n.11
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al questa Corte, depositato in data 6.12.2024, docente a Parte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha proposto gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n.
4262/2024, pubblicata in data 4.10.2024, che, pur disponendo, in accoglimento del ricorso del
24.8.2023, la condanna del convenuto all'assegnazione in Controparte_1 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per i suddetti anni scolastici, aveva integralmente compensato tra le parti le spese di lite. Contestata la statuizione di compensazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e per contraddittorietà della motivazione, meramente apparente, addotta dal Tribunale (“Le spese di lite possono essere compensate in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione”; cfr. sentenza impugnata), ne invocava la riforma, con vittoria di spese anche per il presente grado.
Si costituiva il appellato e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Ed invero, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese, che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass.
n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017,
n.19613; Cass. sez. VI,17/10/2017 n. 24502). Nel caso in esame la compensazione delle spese di lite trova piena giustificazione, dovendosi innanzitutto rilevare la sussistenza, alla data di deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione oggetto del contendere, che ha visto intervenire solo successivamente la Suprema Corte nazionale (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n. 29961).
I giudici di legittimità, infatti, hanno dato per la prima volta risposta a taluni dei numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo.
In particolare, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Suprema
Corte con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Dunque, la fattispecie in questione ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale che ha dato risposta ai molteplici dubbi interpretativi posti dalla disciplina in esame, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
Reputa, dunque, il Collegio che siano, certamente, ravvisabili, in considerazione della novità e peculiarità della questione esaminata e sulla quale si è registrato solo in epoca successiva all'introduzione del giudizio di primo grado, le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte
Costituzionale, che con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art.
92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Va, poi, sottolineato che nel caso in esame l'accoglimento delle domande ha presupposto la disapplicazione della parte dell'organo giudicante dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, per contrasto con il principio di non discriminazione.
Tale situazione rientra certamente tra le altre ragioni analoghe alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell'altra parte;
si è trattato indubbiamente di una soluzione innovativa, per la cui adozione si è resa necessaria la disapplicazione di una norma di legge per contrasto con il principio di non discriminazione.
L'appello va, pertanto, respinto, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado.
3. Le ragioni della decisione e la qualità delle parti inducono a disporre l'integrale compensazione anche per le spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 14.10.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 14.10.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 3270/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Naso Parte_1
Appellante
E
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in
Napoli, via Diaz n.11
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al questa Corte, depositato in data 6.12.2024, docente a Parte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha proposto gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n.
4262/2024, pubblicata in data 4.10.2024, che, pur disponendo, in accoglimento del ricorso del
24.8.2023, la condanna del convenuto all'assegnazione in Controparte_1 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per i suddetti anni scolastici, aveva integralmente compensato tra le parti le spese di lite. Contestata la statuizione di compensazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e per contraddittorietà della motivazione, meramente apparente, addotta dal Tribunale (“Le spese di lite possono essere compensate in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione”; cfr. sentenza impugnata), ne invocava la riforma, con vittoria di spese anche per il presente grado.
Si costituiva il appellato e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Ed invero, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese, che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass.
n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017,
n.19613; Cass. sez. VI,17/10/2017 n. 24502). Nel caso in esame la compensazione delle spese di lite trova piena giustificazione, dovendosi innanzitutto rilevare la sussistenza, alla data di deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione oggetto del contendere, che ha visto intervenire solo successivamente la Suprema Corte nazionale (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n. 29961).
I giudici di legittimità, infatti, hanno dato per la prima volta risposta a taluni dei numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo.
In particolare, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Suprema
Corte con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Dunque, la fattispecie in questione ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale che ha dato risposta ai molteplici dubbi interpretativi posti dalla disciplina in esame, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
Reputa, dunque, il Collegio che siano, certamente, ravvisabili, in considerazione della novità e peculiarità della questione esaminata e sulla quale si è registrato solo in epoca successiva all'introduzione del giudizio di primo grado, le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte
Costituzionale, che con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art.
92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Va, poi, sottolineato che nel caso in esame l'accoglimento delle domande ha presupposto la disapplicazione della parte dell'organo giudicante dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, per contrasto con il principio di non discriminazione.
Tale situazione rientra certamente tra le altre ragioni analoghe alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell'altra parte;
si è trattato indubbiamente di una soluzione innovativa, per la cui adozione si è resa necessaria la disapplicazione di una norma di legge per contrasto con il principio di non discriminazione.
L'appello va, pertanto, respinto, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado.
3. Le ragioni della decisione e la qualità delle parti inducono a disporre l'integrale compensazione anche per le spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 14.10.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone