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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 225/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 18.
9.2024 e promossa d a
Parte_1
(già (C.F. e P. IVA
[...] Parte_2
), in persona del proprio Direttore Generale Dott. P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Largo Augusto n. 3, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio.
APPELLANTE
c o n t r o (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Paola Mainò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Presezzo
(BG), Via Vittorio Veneto n. 1058, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
e c o n t r o
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Paola Mainò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Presezzo (BG), Via
Vittorio Veneto n. 1058, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione volontaria in appello ex art. 300, co. 2, c.p.c..
APPELLATA
e c o n t r o
Controparte_3
, in persona dell'Avv. Antonella Mameli legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Romanelli ed elettivamente domiciliata in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3, nello studio e presso l'Avv. Giampiero Codognola, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_4 CodiceFiscale_3
dall'avv. Renata Paglia e domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via Angelo Maj
n. 16/D, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 C.F._4
Renata Paglia e domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via Angelo Maj n. 16/D,
giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
già ), in persona Controparte_6 Controparte_7
del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv Nicolò Controparte_8
d'Elia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria Passarella n.
1, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
Parte_4
APPELLATO CONTUMACE
e c o n t r o
Parte_5
APPELLATO CONTUMACE
e c o n t r o
Parte_6
APPELLATO CONTUMACE Controparte_9
CP_10
PI SE
SS RI
CP_11
CP_12
CP_13
Controparte_14
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, n.°
2044/2021, pubblicata il 11.11.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie del
caso, così giudicare: 1) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza
del Tribunale di Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11
Novembre 2021, notificata in data 28 Gennaio 2022, dichiarare l'assenza di
qualsivoglia responsabilità dei sanitari della Parte_1
(già nella
[...] Parte_2
vicenda per la quale è giudizio, conseguentemente respingendo ogni pretesa, da
chiunque formulata nei confronti dell'anzidetta struttura, poiché infondata sia in fatto
che in diritto per i motivi esposti all'interno del presente atto;
2) NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA: in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n°2044/2021 del
7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11 Novembre 2021, notificata in data 28 Gennaio
2022, limitare la responsabilità dei sanitari della Parte_1
(già nella
[...] Parte_2
vicenda per la quale è giudizio alla sola perdita di chances, conseguentemente
rideterminando secondo giustizia e per quanto provato il danno subito dai congiunti
della piccola tenuto anche conto della mera potenzialità della Persona_1
relazione affettiva sussistente tra i soggetti de quibus, nonché dell'intervenuto decesso
della IG.ra per cause indipendenti dalla vicenda per la quale è giudizio, Persona_2 e respingendo ogni ulteriore e maggiore pretesa, da chiunque avanzata nei confronti
dell'anzidetta struttura, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti
in narrativa;
3) NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in riforma
della sentenza del Tribunale di Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e
pubblicata in data 11 Novembre 2021, notificata in data 28 Gennaio 2022, e per la
denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dei sanitari della
[...]
(già Parte_1 Parte_2
per il decesso della piccola rideterminare comunque il danno
[...] Persona_1
subito dai congiunti della predetta tenuto conto della mera potenzialità della relazione
affettiva sussistente tra i soggetti de quibus, nonché dell'intervenuto decesso della
IG.ra per cause indipendenti dalla vicenda per la quale è giudizio;
4) IN Persona_2
OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio”.
Degli appellati e Controparte_1 CP_2
“Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis –
Dichiarare infondata e pertanto respingere l'impugnazione proposta dalla
[...]
in persona del suo Parte_1
Direttore Generale, con sede in Bergamo, nonché gli appelli incidentali formulati dai
convenuti e terzi chiamati appellati e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2044/2021 Sent., resa inter partes in data 7 / 11
novembre 2021, in accoglimento delle seguenti domande:
In via di merito – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio
e in quello di primo grado, la responsabilità contrattuale (e, subordinatamente,
extracontrattuale) solidale e concorsuale dell' Parte_2 ora in persona del
[...] Parte_1
suo Direttore Generale, e dei medici Dott.sse e Controparte_4 CP_5
operanti alla sue dipendenze presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia, che hanno
seguito il parto, avvenuto il 20 luglio 2013, di nella causazione di tutti i Persona_2
danni subiti da e in conseguenza Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
dell'errata, negligente, imprudente e imperita prestazione medica fornitale che ha
causato la morte della nascitura Conseguentemente, condannarle al Persona_1
risarcimento, in solido tra loro, in favore degli attori appellati e Controparte_1 [...]
(anche per la loro qualità di eredi dell'attrice , di tutti i danni CP_2 Persona_2
biologici, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti da Persona_2
e a seguito degli eventi descritti nel giudizio di prime Controparte_1 Controparte_2
cure e qui riproposti, nella misura determinata e liquidata dal Tribunale di Bergamo
nella gravata sentenza o nella diversa misura quantificata dalla Corte d'Appello o che
la stessa riterrà equa e di giustizia ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.. Oltre la
rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dal 20 luglio 2013 al saldo.
In via istruttoria – Ammettere, se del caso, previa revoca dell'ordinanza del Giudice
Istruttore del Tribunale di Bergamo del 20/21.02.2020 e quella della Corte d'Appello
di Brescia del 22.02.2023, le seguenti istanze istruttorie.
1.-) Ordinare, ex art. 117 c.p.c., la comparizione personale delle parti in contraddittorio
tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa.
2.-) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
28) “… E' vero che è affetta da epilessia diagnosticatale per la prima Persona_2
volta nel dicembre 2001 …”; 29) “… E' vero che da allora l'attrice assume quotidianamente una terapia farmacologica a base di TE per contenere
l'insorgenza delle …”; 30) “… E' vero che, per i farmaci antiepilettici da lei assunti, le
gravidanze di sono sottoposte ai rischi di malformazioni nel feto, quali: Persona_2
disturbi dello sviluppo, spina bifida e anomalie congenite (difetti craniofacciali,
malformazioni cardiovascoliari, isospadia e anomalie a carico di altri apparati) …”;
31) “… E' vero che l'attrice, dopo la nascita della figlia nel 2005, ha avuto due CP_2
aborti spontanei nel 2011 e nel 2012 …”; 32) “… E' vero che ogni gravidanza è stata
affrontata da con stress, fatica e debilitazione, a causa della malattia di Persona_2
cui è affetta …”; 33) “… E' vero che dopo i due aborti del 2011 e del 2012 i coniugi
hanno maturato la convinzione di non poter avere altri figli;
ed è vero che Per_1
questa condizione ha creato in loro disagio e sofferenza …”; 34) “… E' vero che
l'attrice è stata seguita dalle Dott.sse (i Controparte_9 CP_10
nominativi di queste specialiste le sono stati suggeriti dal neurologo Dott. Per_3
che ha monitorato tutta la gravidanza) e Serena Pirola, operanti alla
[...]
dipendenze dell' di Bergamo, presso Parte_2
l'Ambulatorio Epilessia e Gravidanza …”; 35) “… E' vero che la crescita e lo sviluppo
del feto sono stati regolari, e la bambina – come ha accertato l'amniocentesi cui l'attrice
si è sottoposta (e anche l'autopsia eseguita sulla piccola dopo il parto) – era sana …”;
36) “… E' vero che nel corso della visita ginecologica del 26 marzo 2013 la gestante
ha esposto alle Dott.sse e le sue preoccupazioni e perplessità all'idea di CP_10 CP_9
affrontare un parto naturale, visto che la prima figlia era nata con parto cesareo …”;
37) “… E' vero che in quella occasione le ginecologhe si sono limitate a rispondere che
il c.d. 'travaglio di prova' non era sconsigliato nel caso di specie, senza dare ulteriori spiegazioni, aggiungendo che l'argomento era in quel momento 'prematuro' …”; 38)
“… E' vero che durante i controlli del 25 giugno 2013, la Dott.ssa Serena Pirola ha
verificato la 'regolare evoluzione della gravidanza' e, senza alcuna spiegazione medica
sul tipo di parto consigliato in un caso come quello di ma limitandosi a Persona_2
dichiarare che anche la prima gravidanza portata a termine dell'attrice si era conclusa
con un taglio cesareo, ha programmato il taglio cesareo per il 31 luglio 2013 …”; 39)
“… E' vero che mai le Dott.sse Pirola, e hanno parlato con CP_10 CP_9 Per_2
e e/o con i familiari della gestante, della possibilità di
[...] Controparte_1
sottoporre la gestante a travaglio di prova, illustrando loro i rischi in una donna
precesarizzata e le possibili complicanze;
e domandando alla gestante quale fosse la
sua decisione …”; 40) “… E' vero che l'unico argomento trattato dalla Dott.ssa Pirola
è stato quello relativo alla programmazione del taglio cesareo …”; 41) “… E' vero che
il 20.07.2013, alle ore 01.15/01.30 si è recata, accompagnata dal marito, Persona_2
presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, avendo avuto la rottura prematura
delle membrane a domicilio verso le ore 00,30 …”; 42) “… E' vero che il medico
accettante Dott. ha così annotato sulla cartella clinica la Parte_4
'Pianificazione Diagnostica e Terapeutica' dell'attrice: 'Ass. al parto: la paziente, come
indicazione di curante, chiede parto di prova' limitandosi a riportare quanto scritto
dalla ginecologa Dott.ssa Pirola sulla 'scheda' della gestante, senza mai confrontarsi
con sull'argomento, e senza accertarsi della veridicità di quanto indicato Persona_2
dalla collega e soprattutto la consapevolezza della paziente delle conseguenze che
quella scelta 'terapeutica' avrebbe potuto condurre …”; 43) “… E' vero che il Dott.
non ha mai acquisito sul modulo aziendale il consenso informato di Pt_4 Per_2 come da procedura dell'Ospedale …”; 44) “… E' vero che dopo l'accettazione
[...]
di il Dott. non le ha mai più fatto visita nella camera dove era Persona_2 Pt_4
stata ricoverata, nemmeno alla conclusione del suo turno, per accertarsi di come
procedesse il travaglio;
ed è vero che quando la paziente ha chiesto l'intervento del
personale ospedaliero alle ore 05,00 - 05,30, essendo diventato il dolore della
contrazioni insopportabile, si è presentata solo un'infermiera …”. 45) “… E' vero che
sino a quel momento nessuna delle ostetriche presenti in reparto ha mai verificato le
condizioni di salute della ”; 46) “… E' vero che alle ore 9.45 è stata applicata CP_15
a su prescrizione dell'ostetrica, una perfusione ossitocica a causa del CP_16
diradarsi delle contrazioni ...”; 47) “… E' vero che dalle ore 10.30 circa le si sono fatte
intense, ma la gestante non è riuscita a concludere la fase di della bambina …”; 48)
“… E' vero che alle ore 11.10 / 11.15 circa sfinita e spaventata, ha Persona_2
letteralmente supplicato l'ostetrica di 'aiutarla a partorire' che ha quindi CP_12
chiesto l'intervento di un medico …”; 49) “… E' vero che sino a quel momento
l'ostetrica è stata l'unico sanitario del nosocomio convenuto che ha assistito CP_12
la partoriente, decidendo in autonomia, senza la presenza dei ginecologi di turno e del
primario del reparto, le cure e le somministrazioni terapeutiche profusele …”; 50) “…
E' vero che l'ostetrica ha dovuto sollecitare due volte la venuta del medico CP_12
Dott.ssa …”; 51) “… E' vero che non appena sopraggiunta la Dott.ssa CP_5
alle ore 11.18, la le ha spiegato che la gestante 'non riusciva a CP_5 CP_12
spingere', che le contrazioni erano irregolari e che l'utero si , come dimostrava il
tracciato cardiotocografico da lei eseguito, che ha mostrato al medico …”; 52) “… E'
vero che la Dott.ssa ha sospeso la perfusione di ossitocina, decidendo di CP_5 'procedere a parto operativo con ventosa ostetrica allertando il 2° medico di guardia
Dott.ssa …”; 53) “… E' vero che alle ore 11.22 è stata riapplicata la CP_4
perfusione ossitocica, con dosaggio più che triplicato rispetto alla somministrazione
precedente, essendo stato aumentato da '6 ml a 22 ml' …”; 54) “… E' vero che la
Dott.ssa e la Dott.ssa hanno prima effettuato un tentativo di CP_5 CP_4
estrazione del feto per via vaginale a mezzo ventosa, accompagnato dall'esecuzione di
una manovra di , nel corso della quale una ostetrica presente in sala parto è Per_4
salita sul lettino dove giaceva la partoriente posizionando un ginocchio in
corrispondenza della parte alta dell'utero e, non appena arrivata la contrazione, lo ha
fatto scivolare per tutta la lunghezza della pancia, esercitando una spinta decisa dal
fondo dell'utero verso il basso …”; 55) “… E' vero che la Dott.ssa e la Dott.ssa CP_5
, con l'aiuto del Dott. nel frattempo sopraggiunto, hanno effettuato CP_4 Pt_6
un secondo tentativo di estrazione del feto per via vaginale a mezzo ventosa,
accompagnato dall'esecuzione della manovra di questa volta con l'utilizzo Per_4
dell'avambraccio del Dott. …”; 56) “… E' vero che durante l'esecuzione di Pt_6
tali manovre la gestante ha avvertito un violento dolore al ventre, assimilabile a
un'improvvisa lacerazione …”; 57) “… E' vero che alle ore 11.40 circa, a fronte della
bradicardia grave e persistente nel frattempo subentrata, i medici convenuti hanno
deciso di procedere 'TC (taglio cesareo, n.d.r.) emergente (CODICE )' …”; 58) Per_5
“… E' vero che il Dott. che non ha preso parte al taglio cesareo, ha Parte_6
informato nel dettaglio – che attendeva fuori dalla sala parto – di Controparte_1
tutti gli avvenimenti sopra descritti, precisando che essendo stata la sofferenza fetale
importante e prolungata la bambina avrebbe riportato danni cerebrali rilevanti con impatto anche sulle capacità motorie …”; 59) “… E' vero che, allo stesso modo, le
Dott.sse e , dopo la nascita senza vita della piccola , hanno CP_5 CP_4 Per_1
riferito a e ai famigliari di gli avvenimenti sopra Controparte_1 Persona_2
descritti, ivi compresi l'utilizzo delle ventose e l'esecuzione delle manovre di Per_4
per consentire l'espulsione del feto, spiegando che quei tentativi non erano andati a
buon fine perché era mancata la spinta interna da parte dell'utero …”; 60) “… E' vero
che e hanno sempre dato per certo che, essendo nata Persona_2 Controparte_1
la loro prima figlia con parto cesareo, in considerazione della malattia della gestante e
delle difficoltà di condurre a termine le gravidanze da parte di quest'ultima, anche
sarebbe nata esclusivamente con il parto cesareo, programmato per il 31 luglio Per_1
2013 …”; 62) “… E' vero che la scelta di sottoporre la gestante al travaglio di prova è
stata subita dai coniugi del tutto inconsapevoli dei rischi alla stessa connessi Per_1
…”; 63) “… E' vero che i coniugi il 20 luglio 2013, nel corso del travaglio, Per_1
hanno domandato insistentemente ai convenuti che alla gestante venisse praticato un
taglio cesareo;
ed è vero che se essi fossero stati messi al corrente dei rischi insiti nel
'travaglio di prova', lo avrebbero rifiutato …”; 64) “… E' vero che dopo il parto
anche per avere vissuto i momenti drammatici che hanno preceduto la Persona_2
morte della bambina, ha subito una depressione che l'ha costretta a chiedere supporto
medico e farmacologico alla Dott.ssa , presso l'Associazione di Persona_6
Psicologia Psicoterapia 'Il Conventino' di Bergamo …”; 65) “… E' vero che dopo il
parto era completamente assente e voleva sempre stare in solitudine;
ed Persona_2
è vero che la presenza delle persone a lei più care le creava disagio, nervosismo e
irritabilità che lei giustificava nell'impossibilità di poter sfogare liberamente il suo dolore per non far soffrire e preoccupare la sua famiglia …”; 66) “… E' vero che
rientrata a casa dall'Ospedale, si sentiva in colpa per l'accaduto, Persona_2
convincendosi di essere stata la causa della morte della figlia, per non essere riuscita a
partorire, e per non aver fatto sì che i medici intervenissero prima per salvare la
bambina …”; 67) “… E' vero che il disagio e il malessere di erano Persona_2
accentuati dal pensiero di non essere riuscita a trovare la forza dopo la morte della
figlia di vestirla, tenerla in braccio, partecipare al suo funerale e decidere il luogo della
sua sepoltura …”; 68) “… E' vero che era stritolata dai sensi di colpa, Persona_2
e dichiarava al marito, ai parenti e agli amici più stretti che credeva di impazzire per il
dolore che provava, che le sembrava di essere drogata senza nessuna capacità di gestire
le cose, il lutto, la famiglia, non sentendosi più 'padrona' di se stessa …”; 69) “… E'
vero che dalle sue dimissioni dall'Ospedale sino all'estate del 2015, si Persona_2
recava quotidianamente (anche 2 volte al giorno) al cimitero, e stava seduta per ore
davanti alla tomba della figlia piangendo e facendole ascoltare della musica con il
telefonino; ed è vero che queste visite giornaliere sono continuate anche quando ha
ripreso il lavoro perché vi si recava durante la pausa pranzo (non mangiando) oppure
al mattino presto (dalle 8.00 alle 8.30) o alla sera (dalle 17.30 alle 18.00); ed è vero
che solo dall'autunno 2015 ha ridotto le visite al cimitero a 3-4 la settimana …”; 70)
“… E' vero che raccontava al marito, ai parenti e agli amici più stretti Persona_2
che si sentiva in colpa se anche solo per un giorno non si recava al cimitero dalla figlia,
convinta che questo significasse abbandonarla …”; 71) “… E' vero che Persona_2
quantomeno sino alla primavera del 2014, sopraffatta dal dolore per la perdita di , Per_1
si disinteressava della figlia , non le riservava attenzioni, non le manifestava CP_2 affetto e si comportava come se le desse 'fastidio'; ed è vero che , che all'epoca CP_2
aveva otto anni, sentendosi trascurata dalla madre cercava rifugio nell'affetto del
padre, era spesso triste e silenziosa, come segnalato anche dalle sue maestre …”; 72)
“… E' vero che assumeva un tranquillante prescrittole dal medico di Persona_2
base per poter prendere sonno, ma raramente riusciva ad addormentarsi e trascorreva
la notte piangendo …”; 73) “… E' vero che ancora oggi Controparte_1 Per_2
e la figlia pensano quotidianamente, in ogni occasione della loro giornata,
[...] CP_2
a come sarebbe stata la loro vita con la presenza della figlia e sorella;
ed è vero che
parlano di lei come se fosse parte della famiglia …”; 74) “… E' vero che per la famiglia
ogni giorno di festa o di ferie è vissuto in modo triste per la mancanza della Per_1
piccola ; ed è vero che la situazione è aggravata dal fatto che per Per_1 Persona_2
provare a distrarsi o divertirsi è motivo di sensi di colpa verso la figlia morta ...”; 75)
“… E' vero che oltre al dolore per la perdita della figlia ha dovuto Controparte_1
affrontare le difficoltà di gestione della depressione della moglie, il senso di fallimento
e di impotenza per non sapere/potere aiutarla, le conseguenze che il comportamento
della madre ha avuto sulla figlia , con una conseguente situazione di frustrazione, CP_2
sofferenza e disagio protrattasi per più di un anno …”; 76) “… E' vero che, anche se
superata la fase acuta della tragedia vissuta, la vita della famiglia non è Per_1
ancora tornata alla naturale 'normalità' e serenità …”.
Si indicano quali testi sulle predette circostanze: , Testimone_1 Testimone_2
, tutti residenti in [...]; Tes_3 CP_17
e entrambi residenti in [...]; CP_18 Tes_4
residente in [...]; Dott. domiciliato presso l'Unità
[...] Persona_3 Operativa di Neurologia Controparte_19
Dott.ssa , domiciliata presso l'Associazione di Psicologia
[...] Persona_6
Psicoterapia 'Il Conventino' di Bergamo;
Dott. con studio a Paladina Persona_7
(Bergamo).
3.-) Ordinare, ove occorra, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta appellante
Parte_7
di esibire in giudizio: (i) l'originale della cartella clinica del
[...]
ricovero della paziente in occasione del parto, avvenuto il 20.07.2013, Persona_2
(ii) tutta la documentazione in suo possesso relativa alla gravidanza e al parto di
e (iii) la stampa delle registrazioni delle presenze del badge del Dott. Persona_2
presso il nosocomio convenuto, con particolare riferimento all'ora di Parte_6
ingresso e di uscita del giorno 20 luglio 2013.
4.-) Ordinare, ove occorra, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta appellante
Parte_7
e/o alla Compagnia che assicura per la responsabilità civile il
[...]
predetto nosocomio , di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., Controparte_20
la copia delle perizie di parte relative al caso che ci occupa, redatte dal Dottor
[...]
Per_1
dal Prof. e dal Prof. e dai Dottori e Per_8 Per_9 Persona_11
Pt_8
5.-) Si ribadisce l'eccezione secondo la quale il documento prodotto dal nosocomio
appellante nel giudizio di primo grado, sub doc. n. 1, non può costituire copia conforme
all'originale della cartella clinica, composta da n. 130 pagine, posto che quel
documento è privo della pagina n. 70 (come emerge dal suo confronto con quello depositato sub doc. n. 10 dagli attori appellati).
6.-) Si insiste, per l'ipotesi in cui siano ribadite in sede di precisazione delle conclusioni,
per la declaratoria di inammissibilità:
- della richiesta probatoria formulata dalla , solo nella parte espositiva dell'atto Pt_1
introduttivo del presente giudizio, volta ad ottenere, 'in via subordinata', un
supplemento di C.T.U., stante la sua novità per essere stata dedotta per la prima volta
in appello (e mai nel giudizio avanti al Tribunale di Bergamo) senza la relativa
articolazione nelle conclusioni e, comunque, la sua infondatezza;
- della richiesta probatoria formulata dalla per la prima volta con le note scritte Pt_1
del 13 giugno 2022 di 'rinnovazione delle operazioni di consulenza' non avendo
l'appellante formulato e/o dedotto detto mezzo istruttorio nell'atto introduttivo del
presente giudizio (che deve quindi intendersi rinunciato, così come tutti i mezzi di prova
dedotti nel giudizio di primo grado);
- della richiesta probatoria formulata dalla di 'nuova CTU Controparte_21
medica' stante la sua novità per essere stata dedotta per la prima volta in appello (e
mai nel giudizio avanti al Tribunale di Bergamo).
7.-) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie, per l'ipotesi in cui siano
ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, riformulate delle altre parti, già
rigettate dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bergamo, e si ribadisce la contestazione
all'ultimo capoverso di pagina n. 2 del supplemento di C.T.U. in ordine alle ivi stimate
percentuali di mortalità e di morbosità.
8.-) Si confermano le già effettuate produzioni.
In ogni caso – Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado – ivi comprese quelle del C.T.U. (e del suo ausiliario) – oltre il rimborso
forfettario per spese generali, l'IVA ed il CPA.”
Dell'appellata Controparte_3
“Piaccia alla Corte di Appello di Brescia, in via preliminare, estromettere dal presente
giudizio la società di assicurazione Controparte_3
con vittoria di spese e competenze.
[...]
Nel merito. Confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo in merito al rigetto della
domanda nei propri confronti con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi
di giudizio”.
Delle appellate e appellanti incidentali e Controparte_4 CP_5
“In via preliminare: rigettare l'appello incidentale svolto da
[...]
in quanto Controparte_3
inammissibile o comunque rigettarlo perché infondato in fatto e diritto.
In via principale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
2044/2021 del 7.11.2021, pubblicata in data 11.11.2021 e notificata in data 28.01.2022,
dichiarare l'assenza di ogni responsabilità della dott.ssa e della Controparte_4
dott.ssa nella vicenda per cui è giudizio, conseguentemente respingere CP_5
ogni pretesa formulata nei loro confronti poiché infondata in fatto e diritto per tutti i
motivi esposti nel presente atto e con pronuncia di esenzione da ogni responsabilità per
i fatti lamentati dagli attori. Con conferma di tutti i capi della sentenza non oggetto di
impugnazione.
In via subordinata: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
2044/2021del 7.11.2021, pubblicata in data 11.11.2021 e notificata in data 28.01.2022, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della dott.ssa e Controparte_4
della dott.ssa per il decesso della piccola rideterminare CP_22 Persona_1
il danno liquidato ai congiunti tenuto conto della mera potenzialità affettiva tra le parti
appellate e la piccola , nonché dell'intervenuto decesso della sig.ra Per_1 Persona_2
per cause indipendenti dalla vicenda per cui è giudizio.
Sempre e comunque con conseguente condanna della a Controparte_20
manlevare e tenere indenne le odierne deducenti da tutto quanto a qualsivoglia titolo le
stesse fossero condannate a pagare in favore delle parti attrici di I grado o di qualsiasi
altra parte.
In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU al fine di accertare se l'operato
della dr. e in relazione ai fatti per cui è causa, sia Controparte_4 CP_5
stata conforme a criteri di diligenza, prudenza e perizia tenuto conto di tutte le
circostanze di causa e della documentazione in atti.”
Dell'appellata e appellante incidentale Controparte_6
“Voglia l'Ecc./ma Corte d'Appello di Bergamo, ogni diversa domanda, eccezione ed
istanza respinta, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
In via di appello incidentale anche adesivo e dunque in accoglimento dell'appello
proposto sia dalla che dalla esponente Pt_2
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11 Novembre 2021,
notificata in data 28 Gennaio 2022, dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dei sanitari della Parte_1
(già nella vicenda per la quale è giudizio, Parte_2
conseguentemente respingendo ogni pretesa, da chiunque formulata nei confronti
dell'anzidetta struttura e dei medici, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i
motivi esposti all'interno del presente atto e conseguentemente mandare esente CP_6
da ogni e qualsivoglia pretesa/domanda anche in manleva formulata nei suoi riguardi;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11 Novembre 2021,
notificata in data 28 Gennaio 2022, limitare la responsabilità dei sanitari della
[...]
(già Parte_1 Parte_2
nella vicenda per la quale è giudizio alla sola perdita di chances,
[...]
conseguentemente rideterminando secondo giustizia e per quanto provato il danno
subito dai congiunti della piccola tenuto anche conto della mera Persona_1
potenzialità della relazione affettiva sussistente tra i soggetti de quibus, nonché
dell'intervenuto decesso della IG.ra per cause indipendenti dalla Persona_2
vicenda per la quale è giudizio, e respingendo ogni ulteriore e maggiore pretesa, da
chiunque avanzata nei confronti dell'anzidetta struttura e dei medici poiché infondata
sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, mandando esente a CP_6
ogni e qualsivoglia pretesa/domanda anche in manleva formulata nei suoi riguardi;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in riforma della sentenza
del Tribunale di Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11
Novembre 2021, notificata in data 28 Gennaio 2022, e per la denegata ipotesi di
ritenuta responsabilità dei sanitari della Parte_1 (già per il decesso
[...] Parte_2
della piccola rideterminare comunque il danno subito dai congiunti Persona_1
della predetta tenuto conto della mera potenzialità della relazione affettiva sussistente
tra i soggetti de quibus, nonché dell'intervenuto decesso della IG.ra per Persona_2
cause indipendenti dalla vicenda per la quale è giudizio, mandando comunque esente
da ogni e qualsivoglia pretesa/domanda anche in manleva formulata nei suoi CP_6
riguardi.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte Illma accogliesse
la domanda di risarcimento formulata dagli attori, accertare la quota di responsabilità
in capo ai convenuti, con specifico riferimento agli Assicurati, anche a mezzo di
espletamento di nuova CTU medica, quantificando l'eventuale indennità spettante agli
stessi, singolarmente tenendo conto delle disposizioni di Polizza, della SIR/franchigia
fissa (Euro 250.000 quale importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun
sinistro) e del massimale (Euro 10.000.000) di polizza.
In riforma del capo inerente la condanna alle spese di lite quanto alle posizioni dei
medici dottori e e compensare le spese di lite tra le parti, CP_5 CP_4 CP_6
sussistendo una sostanziale soccombenza reciproca e/o in subordine liquidare le spese
di lite, parametrandole al valore della sola manleva qualora dovuta a carico di CP_6
in superamento naturalmente dei limiti della SIR/franchigia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.1.2016, i coniugi Persona_2
e – in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 sulla figlia – convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, Controparte_2
l (già Parte_1 Parte_2
, il primario del Reparto di Ostetricia e Ginecologia di quel
[...]
nosocomio, i medici e le ostetriche che avevano seguito prima la gravidanza e poi il parto dell'attrice avvenuto il 20.7.2013, domandando l'accertamento Persona_2
della loro responsabilità nella causazione di tutti i danni da loro subiti in conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo di informazione della paziente in ordine alle conseguenze del trattamento sanitario che le era stato imposto e dell'errata, negligente,
imprudente e imperita prestazione medica fornitale, che aveva condotto alla morte della loro secondogenita nascitura . Persona_1
In particolare, gli attori deducevano che affetta da epilessia e in Persona_2
trattamento farmacologico da anni, affrontava una nuova gravidanza nel 2012, dopo precedenti complicanze ostetriche (un aborto spontaneo nel 2011 e un'interruzione nel
2012), sottoponendosi a monitoraggio medico presso l'ambulatorio “Epilessia e
Gravidanza” degli allora di Bergamo, ove veniva seguita dalle dott.sse Controparte_23
, Pirola Serena e dal neurologo dott. Controparte_9 CP_10 Per_3
. Nonostante le caratteristiche di rischio della gravidanza e i timori espressi dalla
[...]
paziente circa il parto vaginale, i sanitari – secondo quanto riferito – non avrebbero fornito informazioni adeguate circa le opzioni disponibili e i relativi rischi, limitandosi ad annotare nella cartella clinica una presunta volontà della paziente di procedere a
“travaglio di prova”, mai espressamente formulata dalla stessa.
Nella notte del 20.7.2013, alle ore 03.42, in seguito a rottura prematura delle membrane,
veniva ricoverata d'urgenza. Il tracciato cardiotocografico inizialmente Persona_2 evidenziava parametri regolari e il ginecologo di guardia, dott. – Parte_4
asseritamente senza acquisire il consenso informato della paziente e sulla scorta del
“travaglio di prova” quale scelta diagnostico-terapeutica apparentemente effettuata da quest'ultima – disponeva l'avvio del parto per via vaginale. Nel corso della notte e delle ore seguenti, si assisteva a un progressivo peggioramento del quadro clinico, con somministrazione di ossitocina (una prima infusione alle ore 09.40 e una seconda alle ore 11.22), applicazione delle ventose ostetriche (un primo tentativo effettuato alle ore
11.18 e un secondo alle ore 11.28) e con conseguente insuccesso delle manovre di estrazione del feto da parte dei dott.ri , e CP_5 Controparte_4 Parte_6
Solo alle ore 11:40 circa, constatata la gravità della situazione e la presenza di
[...]
battito cardiaco fetale bradicardico, veniva deciso un taglio cesareo d'urgenza. Alle
11.56, la bambina veniva data alla luce priva di vita a causa di distacco placentare secondario alla rottura dell'utero.
Gli attori, dunque, lamentavano gravi profili di colpa professionale nei sanitari coinvolti per imperizia, imprudenza, negligenza nella gestione del parto e delle relative complicanze, violazione del dovere di informazione, nonché alterazioni e omissioni nella documentazione clinica, con riferimento sia alla presunta volontà della paziente,
sia alle manovre ostetriche eseguite.
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento in loro favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti a seguito degli eventi descritti, tra cui il danno da mancato consenso informato (per un importo di € 100.000,00), il danno biologico subito dalla madre (per un importo di € 150.000,00) e il danno da perdita del rapporto parentale (per un importo di € 200.000,00 per la madre, di € 150.000,00 per il padre e di € 50.000,00 per la sorella minore . CP_2
Le controparti si costituivano in giudizio (ad eccezione dei dott.ri , Parte_4 [...]
e tutti gli altri medici si costituivano congiuntamente CP_5 Controparte_4
all' , contestando integralmente ogni addebito di responsabilità relativo all'evento Pt_1
contestato e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei loro confronti.
Le dott.sse e inoltre, chiedevano (e ottenevano) di CP_5 Controparte_4
poter chiamare in causa le proprie compagnie assicurative ( , Controparte_20
e , affinché Controparte_3 Controparte_24
queste le tenessero indenni da qualsiasi pretesa avanzata dagli attori, in base alle polizze assicurative stipulate con le stesse.
Scambiate le memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c., il Giudice Istruttore ammetteva gli interrogatori formali richiesti dalle parti e disponeva C.T.U. per accertare la sussistenza della responsabilità medica dedotta dagli attori.
In corso di causa, in data 1.10.2020, decedeva l'attrice cui subentravano Persona_2
i suoi eredi, costituendosi volontariamente in giudizio con comparsa ex art. 300 c.p.c..
Naufragata ogni trattativa per giungere ad una soluzione conciliativa della lite, il Giudice
Istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 15.06.2021 e,
trattenuta la causa in decisione, assegnava, conseguentemente, i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n.° 2044/2021, pubblicata in data 11.11.2021, il Tribunale accertava la responsabilità di ed Controparte_4 CP_5 [...]
nella produzione dei danni non patrimoniali patiti da Controparte_25 e condannandole in solido al Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 354.452,00 (di cui
€ 189.452,00 a favore degli eredi di € 150.000,00 a favore di Persona_2 CP_1
ed € 15.000,00 a favore di , rappresentata dal padre), oltre alla
[...] Controparte_2
rifusione delle spese di lite (che erano, invece, compensate tra parte attrice e gli altri convenuti) e di quelle per la consulenza tecnica.
Condannava altresì a tenere indenne, nei termini della Controparte_6
polizza assicurativa n°. ITOMM1301635, e di quanto Controparte_4 CP_5
tenute a pagare in esecuzione della sentenza. Rigettava, invece, la domanda degli attori volta all'accertamento (con conseguente condanna al risarcimento del danno) della mancata acquisizione del consenso informato della gestante.
In particolare, il primo giudice così motivava:
- facendo proprie le conclusioni della C.T.U., ha ritenuto che il decesso del feto fosse ascrivibile causalmente a gravi profili di imperizia, imprudenza e negligenza da parte delle dott.sse e . In particolare, la somministrazione non CP_5 Controparte_4
corretta di ossitocina (alle ore 09:40 e nuovamente alle 11:22), nonché, il ritardo ingiustificato nell'esecuzione del parto cesareo – che sarebbe dovuto avvenire con tempestività a seguito della bradicardia fetale e dell'insuccesso dell'applicazione della ventosa ostetrica – avrebbero contribuito in maniera determinante al tragico esito. La
stessa complicanza della rottura dell'utero, secondo quanto evidenziato dalla C.T.U.,
sarebbe stata evitabile mediante una gestione farmacologica più appropriata e un intervento chirurgico tempestivo.
- per ciò che concerne la liquidazione del danno alla salute subito da ha Persona_2 aderito alle risultanze della C.T.U., che ha riscontrato nella paziente, a seguito dell'evento, un'impotenza parturiendi, condizione che preclude irreversibilmente la possibilità di un parto naturale, nonché una sindrome da adattamento post-traumatica,
in forma lieve, connessa alla perdita del feto, configurando un danno biologico permanente quantificato in misura pari al 13-15%. Conseguentemente, ha riconosciuto alla stessa, la somma complessiva di € 39.452,00 (comprensiva del danno biologico in senso stretto per un importo di € 30.348,00 e del danno morale per un importo di €
9.104,00).
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale da perdita della genitorialità, ha rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale subito iure proprio dai prossimi congiunti in caso di perdita di un feto nato morto è giuridicamente risarcibile secondo criteri equitativi (trovando parametro utile nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano) ma, in tal caso, non può aversi una relazione affettiva concretamente sviluppatasi tra genitore e figlio, bensì,
solo una meramente potenziale, interrotta prima della nascita. Tale specificità impone una prudente modulazione del quantum risarcitorio entro i limiti della forbice indicata per la perdita del rapporto parentale, tenendo conto della minore intensità relazionale.
Pertanto, nel caso di specie, avuto riguardo alle peculiarità concrete della vicenda – quali l'età della madre al momento del fatto, la regolare evoluzione della gravidanza per la durata intera dei nove mesi, la prossimità dell'evento parto, nonché l'inevitabile elaborazione di una dimensione genitoriale consolidatasi nel corso della gestazione –
ma anche considerando l'esistenza di altro figlio (la piccola , la cui presenza CP_2
costituisce elemento idoneo ad attenuare, sia pure parzialmente, il dolore per la perdita subita, ha determinato in € 150.000,00 l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della genitorialità, da riconoscersi in favore di Per_2
[...]
Il Tribunale ha ritenuto equo liquidare la stessa somma in favore di , Controparte_1
valorizzando la sua posizione in termini del tutto analoghi a quella già riconosciuta alla moglie defunta.
Con riferimento, invece, alla minore , figlia della coppia, il Tribunale – Controparte_2
tenuto conto della giovane età della stessa (sette anni al momento del fatto) e della circostanza che, a causa dell'evento lesivo e delle conseguenze permanenti riportate dalla madre, la minore è stata privata della futura possibilità di instaurare un rapporto fraterno – ha quantificato equitativamente in € 15.000,00 il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio.
Con riferimento al pregiudizio asseritamente derivato dalla violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato, ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità
ritenga che tale inadempimento configuri un illecito autonomo rispetto a quello relativo al trattamento sanitario, incidendo su due distinti diritti: alla salute e all'autodeterminazione. Tuttavia, ciò non esclude che le due condotte possano concorrere nella produzione di un unico danno, fermo restando l'onere dell'attore di allegare e provare le specifiche conseguenze derivanti da ciascuna lesione. In
particolare, la lesione del diritto all'autodeterminazione implica la necessità di dimostrare un pregiudizio concreto, diverso da quello alla salute, non essendo configurabile un danno in re ipsa. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che dalla prospettazione attorea non risultasse chiaramente se l'azione fosse fondata sulla lesione del diritto alla salute ovvero su quella all'autodeterminazione. Ad ogni modo, non risultando allegati né provati pregiudizi ulteriori e specifici riconducibili all'omesso consenso informato, ne è conseguito il rigetto della relativa domanda risarcitoria.
- ha ritenuto fondata la domanda di manleva proposta dalle dott.sse Controparte_4
e nei confronti di in quanto, in base alla CP_5 Controparte_6
polizza n.° ITOMM1301635 stipulata dalla risultava Parte_1
superata la soglia di operatività della copertura (pari ad € 250.000,00), ma non il massimale (pari ad € 10.000.000,00). Ha, invece, reputato che dovessero essere rigettate le domande di manleva proposte nei confronti di Controparte_26
e , in quanto le polizze BH operano solo in caso di
[...] Controparte_14
Contr accertata colpa grave (condizione non verificatasi), mentre quelle , operano a secondo rischio, ossia si attivano esclusivamente per danni eccedenti il massimale della polizza che nel caso di specie non è risultato superato. Il rigetto di tali CP_6
domande ha comportato l'assorbimento della domanda di regresso avanzata da
[...]
verso le altre compagnie. Controparte_6
Avverso detta decisione, proponeva appello la
[...]
(già , Parte_9 Parte_2
chiedendone l'integrale riforma, con declaratoria di assenza di responsabilità in capo ai suoi sanitari.
Si costituivano in giudizio , in proprio e quale esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore entrambi quali eredi di Controparte_2
nonché, le dott.sse e e la Persona_2 Controparte_4 CP_5 [...]
che interponevano a propria volta appello incidentale, chiedendo Controparte_6 anch'esse la riforma della sentenza in punto di an debeatur o, quantomeno, di quantum debeatur.
Da ultimo, si costituiva anche la , chiedendo Controparte_27
di essere estromessa dal giudizio e, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado con riferimento al rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.
A seguito di istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, questa Corte fissava l'udienza di comparizione per il 13.07.2022 e, con ordinanza in pari data, rigettava la richiesta di sospensiva.
Con comparsa del 4.09.2024 si costituiva volontariamente in giudizio , Controparte_2
divenuta nelle more maggiorenne, riproponendo tutte le domande, le istanze, le eccezioni e le difese già articolate – anche nel suo interesse – dall'attore appellato
. Controparte_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 18.9.2024 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_9
(già
[...] Parte_2
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha aderito acriticamente alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, omettendo di esaminare in modo adeguato e motivato le puntuali osservazioni critiche sollevate dai consulenti tecnici di parte della struttura sanitaria. Il giudice si sarebbe limitato a dichiarare la
“condivisibilità” ed “esaustività” della relazione peritale, senza confrontarsi con le specifiche contestazioni, così come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e tale omissione integrerebbe un vizio motivazionale, poiché il giudice, pur non essendo tenuto ad aderire alle tesi del consulente di parte, dovrebbe comunque dare conto delle ragioni per cui le ritiene non condivisibili, specie quando esse risultino circostanziate e tecnicamente fondate.
Nel merito, l'appellante deduce che, anche ipotizzando un diverso comportamento medico (come, ad esempio, una tempestiva esecuzione del taglio cesareo dopo il primo tentativo fallito di utilizzo della ventosa), l'evento letale non sarebbe stato evitabile, data la rapidità e imprevedibilità della rottura dell'utero e la conseguente sofferenza fetale. I
dati clinici e le linee guida allora vigenti (RCOG, 2011) giustificherebbero, infatti, il secondo tentativo di applicazione della ventosa. La C.T.U. stessa ha riconosciuto che la bradicardia fetale era già in atto da oltre 10 minuti, al momento del primo tentativo e,
anche anticipando l'intervento chirurgico, il feto sarebbe stato comunque estratto con un ritardo incompatibile per la sua sopravvivenza o, quantomeno, con esiti neurologici gravi, poiché né l'ipotonia uterina né le iniziali variazioni cardiotocografiche avrebbero potuto lasciar presagire tale evento.
L'appellante sostiene, quindi, che manchi la prova non solo della condotta colposa dei sanitari coinvolti nella vicenda, ma anche e soprattutto del nesso causale, tra tale condotta e il decesso del feto dovendosi ritenere quest'ultimo espressione di una complicanza repentina e molto grave.
In conclusione, la sentenza impugnata é viziata sul punto, sia per difetto di motivazione,
sia per errata valutazione in ordine al nesso causale.
Con il secondo motivo, lamenta che la sentenza del Tribunale di Bergamo risulti viziata per omessa pronuncia in ordine alla richiesta, avanzata dall'appellante, volta ad ottenere una limitazione della responsabilità dei sanitari alla sola perdita di chance, non essendovi certezza, ma solo probabilità qualificata, che una condotta alternativa avrebbe potuto migliorare l'esito della vicenda clinica.
Deduce che, persino secondo i C.T.U. nominati in primo grado, non vi sarebbe certezza che un intervento medico diverso avrebbe evitato l'evento letale, posto che la stessa
C.T.U. integrativa ha stimato che, anche anticipando il taglio cesareo, il rischio di morte perinatale sarebbe rimasto elevato (68%) e il rischio di grave encefalopatia pari all'8%.
Di conseguenza, anche qualora si ritenesse in parte sussistente un nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'esito di tale vicenda, la responsabilità dovrebbe essere circoscritta alla sola perdita di una chance di sopravvivenza o miglior esito clinico.
Con il terzo motivo, censura la sentenza in punto di determinazione del quantum del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito dai genitori e dalla sorella della de cuius e quantificato, rispettivamente, in € 150.000,00, ciascuno, ed in €
15.000,00.
Lamenta, che il Tribunale, pur avendo correttamente riconosciuto il carattere meramente potenziale del legame affettivo tra i congiunti e la piccola – mai nata Persona_1
viva – abbia poi di fatto liquidato somme sostanzialmente coincidenti con i valori minimi indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, applicabili ai casi di perdita di un rapporto affettivo concreto e consolidato.
Tale motivazione appare contraddittoria e, nei fatti, solo apparente, poiché, qualora si fosse realmente riconosciuto il carattere solo eventuale della relazione affettiva, si sarebbe dovuta ottenere una liquidazione sensibilmente inferiore a quella riconosciuta.
Con il quarto motivo, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di liquidare in favore di – e, per successione, ai suoi eredi – un risarcimento Persona_2
per danno non patrimoniale alla salute, quantificato secondo i medesimi criteri utilizzati per un soggetto ancora in vita.
Tale liquidazione, infatti, non terrebbe conto della circostanza – pacificamente accertata
– che la stessa era deceduta per cause estranee alla vicenda oggetto del giudizio,
anteriormente alla definizione del processo. Ne consegue che il danno biologico permanente non avrebbe dovuto essere liquidato integralmente secondo le Tabelle
milanesi, elaborate per soggetti viventi, ma avrebbe dovuto essere parametrato alla durata effettiva della vita residua della danneggiata dopo l'evento lesivo e non secondo l'aspettativa teorica.
Sostiene, pertanto, che il giudice di primo grado abbia errato nel determinare il danno,
come se la danneggiata fosse sopravvissuta sino alla definizione del processo.
Appello incidentale di e Controparte_4 CP_5
Con il primo motivo, contestano la sentenza in punto di an debeatur, laddove il giudice di primo grado avrebbe affermato la responsabilità delle sanitarie nella vicenda in esame, limitandosi a recepire acriticamente le conclusioni della C.T.U., fondate su una valutazione dei fatti ex post e senza alcuna adeguata considerazione della conformità
dell'operato delle sanitarie alle linee guida scientifiche e ai protocolli ostetrici in vigore al momento dei fatti.
La C.T.U., infatti, afferma che il mancato successo della prima applicazione della ventosa ostetrica, avrebbe dovuto condurre immediatamente alla scelta del taglio cesareo, ma le appellate contestano tale affermazione, in quanto generica e priva di supporto scientifico: le principali linee guida ostetriche nazionali e internazionali – tra cui quelle del Royal College (2011/2014), della Controparte_28
Queensland Clinical Guideline (2018) e la letteratura di riferimento (Vacca, Handbook
of Vacuum Delivery, 2009) – indicherebbero che la procedura con ventosa può
proseguire fino a tre trazioni o per un massimo di 20 minuti, sempre che vi sia discesa fetale e applicazione corretta.
Nel caso di specie, tra le due applicazioni sarebbero passati solo 6 minuti (con visibilità
dei capelli fetali) e il cesareo sarebbe stato disposto alle ore 11:35, con nascita alle 11:56,
ossia entro il limite dei 30 minuti raccomandato dalle linee guida NICE per i tagli cesarei urgenti di classe 1.
Di conseguenza, le tempistiche e le modalità dell'intervento risulterebbero aderenti alle linee guida e l'operato delle dottoresse immune da negligenza o imperizia.
In conclusione, non risulterebbe integrato un valido nesso causale tra la condotta delle sanitarie e l'evento dannoso e la causa di questo andrebbe rinvenuta nella rottura dell'utero, circostanza rara e imprevedibile, non riconducibile a condotta colposa.
Con il secondo motivo, lamentano l'erronea quantificazione dei danni operata dal giudice di primo grado.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, deducono che il Tribunale lo abbia erroneamente quantificato, assimilando, di fatto, il decesso di un feto nato morto alla perdita di un figlio nato vivo, liquidando importi identici a quelli previsti dalle Tabelle
milanesi per relazioni affettive concrete, nonostante avesse correttamente riconosciuto il carattere solo potenziale del legame.
Quanto al danno alla salute spettante a sostengono che il Tribunale abbia Persona_2
omesso di considerare che la stessa era deceduta, per cause estranee alla vicenda giudiziaria, nel corso del giudizio di primo grado ed avrebbe così liquidato un danno in favore dei suoi eredi in misura pari a quella spettante a un soggetto ancora in vita, in contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui, in tali casi, il risarcimento deve essere commisurato alla durata effettiva della vita del danneggiato, dopo l'evento lesivo.
Appello incidentale di Controparte_6
Con il primo motivo, in adesione all'appello principale spiegato dall'
[...]
, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto acriticamente Parte_2
le conclusioni della C.T.U., omettendo ogni reale confronto con le puntuali e approfondite osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte, le quali,
supportate da documentazione medica e riferimenti alle Linee Guida internazionali
(RCOG, 2011), contraddirebbero in modo sostanziale le conclusioni dei C.T.U., che avrebbero replicato in modo generico e ripetitivo, senza affrontare le specifiche questioni sollevate.
Lamenta, infatti, che il primo giudice non abbia fornito alcuna motivazione autonoma o critica, limitandosi a condividere integralmente la C.T.U., nonostante i C.T.P. avessero escluso una condotta negligente o imperita da parte delle sanitarie, avessero argomentato che un eventuale anticipo dell'intervento di pochi minuti non avrebbe modificato l'esito e avessero contestato la logica ex post seguita dai C.T.U. nell'analizzare la vicenda, in violazione del principio ex ante che regola la responsabilità sanitaria.
In altri termini, la pronuncia impugnata sarebbe viziata, sia sotto il profilo della motivazione, sia per erronea valutazione del materiale istruttorio, non essendovi prova né della condotta colposa, né del nesso causale tra l'operato delle sanitarie e l'evento dannoso. Con il secondo motivo sempre aderendo all'appello principale spiegato dall'
[...]
, censura la sentenza in punto di quantificazione dei danni risarcibili. Parte_2
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale riconosciuto a ed ai prossimi congiunti del feto nato morto, lamenta che il giudice abbia Persona_2
liquidato somme identiche a quelle previste dalle Tabelle milanesi per la perdita di un figlio nato vivo, disattendendo ingiustificatamente i principi giurisprudenziali di riferimento: nel dettaglio, € 150.000,00 a ciascun genitore, ossia l'intero importo base della tabella, senza considerare che non si era instaurata alcuna relazione affettiva concreta con il nascituro;
ed € 15.000,00, riconosciuti alla sorellina di 7 anni,
presumendo un legame affettivo reale con un feto mai nato.
Quanto al danno alla salute riconosciuto dal Tribunale in forza delle conclusioni dei
C.T.U., deduce che le voci di danno relative alla presunta “impotentia parturiendi” e al presunto danno psichico attribuiti a debbano ritenersi non adeguatamente Persona_2
provate, con conseguente erroneità della loro inclusione nella sentenza di primo grado.
Infatti, i consulenti tecnici di parte avrebbero puntualmente confutato l'affermazione dell'impossibilità di future gravidanze per la paziente, la cui situazione clinica non appare assimilabile a una condizione di totale impossibilità al parto per via naturale,
evidenziando che, nonostante la rottura dell'utero, l'intervento sarebbe stato condotto con tempestività e perizia, preservando l'integrità dell'organo e la possibilità di future gravidanze, seppur con i consueti rischi legati a due precedenti tagli cesarei.
In aggiunta, gli stessi C.T.P. avrebbero rilevato l'assenza di documentazione clinica adeguata a supporto del presunto danno psichico subito dalla paziente, mancando qualsiasi certificato diagnostico-terapeutico o referto specialistico che attesti una patologia psichica clinicamente rilevante.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte inerente alla condanna di
[...]
a rifondere a e a le spese di lite, in Controparte_6 Controparte_4 CP_5
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
In primo grado, le sanitarie hanno chiamato in causa per Controparte_6
ottenere manleva in virtù della polizza n.° ITOMM1301635, stipulata dall'
[...]
a copertura anche della responsabilità del personale medico. Tuttavia, come Parte_2
eccepito dalla difesa di l'art. 7 della polizza prevedeva l'operatività della CP_6
copertura solo per sinistri eccedenti la soglia di SIR (Self Insured Retention), pari a €
250.000,00, importo che resta quindi interamente a carico dell'assicurato.
Ciò posto, il Tribunale ha riconosciuto, in accoglimento della domanda subordinata della compagnia, che la garanzia assicurativa operasse solo per il risarcimento eccedente la SIR e ha condannato a tenere indenni le dottoresse solo Controparte_6
per l'importo superiore ad € 250.000,00.
Nonostante tale accoglimento parziale, lamenta che il Controparte_6
Tribunale abbia integralmente posto le spese di lite a suo carico – invece di procedere ad una compensazione totale o parziale delle spese, in relazione all'esito complessivo del giudizio – omettendo di considerare la reciproca soccombenza, configurabile in caso di accoglimento solo parziale delle pretese.
In subordine, deduce che, anche volendo ritenere operante la condanna, la liquidazione avrebbe dovuto essere parametrata non all'intero valore della causa, ma al solo importo oggetto di manleva (cioè la parte eccedente € 250.000,00, ovvero € 104.452,00), con conseguente riduzione del 50% delle spese liquidate. -----------------
In punto di accertamento della responsabilità per l'evento per cui è causa, l'appello principale e gli appelli incidentali, afferendo a questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione unitaria.
In particolare, il primo motivo dell'appello principale, il primo motivo dell'appello
incidentale, promosso dalle dott.sse e nonché il Controparte_4 CP_5
primo motivo dell'appello incidentale, promosso da Controparte_6
sono infondati.
Dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle risultanze della C.T.U. in atti,
infatti, risulta dimostrato che la prestazione resa alla paziente dai sanitari dell'Azienda
ospedaliera appellante è stata carente, a causa della negligente e imperita assistenza prestatale durante l'intero travaglio.
Tale condotta ha portato ad una tardiva diagnosi di rottura dell'utero, rendendo necessario un intervento cesareo d'urgenza per sopravvenuta sofferenza fetale acuta e,
nonostante tale sofferenza, l'estrazione del feto è stata colpevolmente ritardata, con perdita di tempo prezioso che avrebbe potuto evitare l'esito infausto. Emergono,
dunque, plurimi profili di responsabilità.
In particolare, con riguardo alla specifica censura, sollevata dall'appellante principale e dagli appellanti incidentali nei propri scritti, a mente della quale il giudice di primo grado si sarebbe limitato a operare un semplicistico e acritico richiamo alle conclusioni della C.T.U., omettendo di motivare il perché avrebbe disatteso le osservazioni critiche dei consulenti di parte, questo Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente adempiuto all'obbligo motivazionale, esponendo in modo chiaro le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di primo grado,
infatti, richiamando il principio della “ragione più liquida” (Cass., SS.UU., n-
°26242/2014), ha concentrato l'esame sui profili rilevanti ai fini decisori, in conformità
all'orientamento consolidato secondo cui il giudice non è tenuto a confutare ogni argomento delle parti, potendo limitarsi a indicare gli elementi ritenuti determinanti per la decisione.
In particolare, il Tribunale ha dato atto di condividere integralmente le conclusioni della
C.T.U., evidenziando la completezza e l'accuratezza dell'elaborato peritale, privo di vizi logici o tecnici e fondato su un esame completo dei dati clinici, documentali e anamnestici, nonché sul riscontro oggettivo dei rilievi in atti.
Quanto poi alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, risulta documentalmente che le stesse siano state oggetto di specifica confutazione da parte dei C.T.U. nel supplemento di consulenza in atti, che contiene risposte puntuali alle deduzioni degli stessi. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, infatti, è principio consolidato che,
quando le critiche dei consulenti di parte sono state compiutamente esaminate e confutate dal C.T.U., con argomentazioni condivise dal giudice, quest'ultimo non è
tenuto a fornire ulteriori risposte puntuali, essendo sufficiente il richiamo al contenuto della perizia per ritenere assolto l'onere motivazionale (Cass., ord. n.° 27358/2020;
Cass., n.° 15147/2018).
Pertanto, le doglianze sul punto risultano infondate.
Entrando poi nel dettaglio della vicenda, sebbene la storia clinica della paziente Per_2
non escludesse la possibilità di un travaglio di prova, la stessa avrebbe imposto
[...]
una vigile sorveglianza al fine di procedere tempestivamente a taglio cesareo, ove necessario.
Dall'esame complessivo degli atti e delle risultanze istruttorie emerge con chiarezza che,
nel caso di specie, il battito cardiaco fetale ha iniziato a manifestare decelerazioni variabili atipiche già durante la somministrazione di ossitocina, risultata inadeguata e non conforme alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti – in una fase del travaglio in cui la riduzione dell'attività contrattile risulta fisiologica – costituendo comportamento imprudente e imperito da parte dei sanitari prescrittori (cfr. C.T.U., pag. 22).
In tale frangente, alle ore 11.22, la protrazione della bradicardia per oltre dieci minuti e il fallimento della prima applicazione della ventosa ostetrica, in una paziente con pregresso taglio cesareo, avrebbero dovuto indurre la considerazione di un'ipossia acuta potenzialmente irreversibile e l'immediato espletamento del parto mediante taglio cesareo, in conformità alle linee guida dell'epoca, che prescrivevano l'esecuzione dello stesso entro trenta minuti dall'insorgenza dell'ipossia acuta (cfr. C.T.U., pag. 22).
La tesi difensiva dell'appellante, secondo cui la situazione critica sarebbe stata riconoscibile solo alle ore 11.35, non trova riscontro negli atti, né appare conforme alla letteratura scientifica, che individua nelle alterazioni cardiotocografiche e nella bradicardia acuta che si protrae per oltre 9 minuti, il principale segno predittivo di ipossia uterina.
Al contrario, la decisione delle dott.sse e di procedere Controparte_4 CP_5
al taglio cesareo veniva presa solo alle ore 11.40, ossia circa 22 minuti dopo l'inizio della bradicardia fetale, documentata alle ore 11.18, determinando un ritardo operativo di almeno 15 minuti rispetto al termine di sicurezza previsto dalle linee guida,
integrando “comportamento negligente, imprudente e imperito in capo ai due medici coinvolti in ugual misura percentuale” (cfr. C.T.U., pag. 25).
Alla luce del principio di causalità adeguata, risulta evidente che l'omesso ricorso tempestivo al taglio cesareo e la gestione inappropriata dell'emergenza ostetrica abbiano cagionato il decesso del feto, configurando colpa medica dei sanitari e responsabilità
della struttura ospedaliera per violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, con nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo.
Di conseguenza, anche la relativa doglianza in punto di carenza di nesso casuale risulta infondata. Non vi è dubbio, infatti, che si sia trattata di un'emergenza ostetrica che,
secondo le linee guida e la letteratura scientifica, avrebbe dovuto essere affrontata immediatamente per evitare danni irreversibili al feto: nel caso concreto, la rapida esecuzione del taglio cesareo avrebbe consentito sia la sua estrazione tempestiva, sia la riparazione di un'eventuale rottura d'utero, limitando o evitando le conseguenze dannose.
La sentenza impugnata merita, pertanto, in punto di an, integrale conferma.
Parimenti infondato risulta anche il secondo motivo di appello con cui l'ospedale appellante pretenderebbe di qualificare il danno patito dai congiunti della nascitura quale mera perdita di chance.
La perdita di chance, infatti, costituisce una forma di danno risarcibile che si configura quando la condotta illecita abbia inciso negativamente sulla possibilità di conseguire un risultato favorevole, con la conseguenza che il danno si concreta nella perdita di una possibilità di risultato utile e non in una mera aspettativa di fatto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, affinché possa configurarsi una perdita di chance, occorre che l'esito favorevole sia incerto e che la condotta colpevole abbia privato il soggetto danneggiato di tale concreta possibilità, la quale deve essere chiaramente individuata e non può consistere genericamente nelle possibilità astratte che la vita può offrire (Cass., n.° 15734/2019).
Nel caso in esame, pertanto, non ricorrono i presupposti per configurare tale fattispecie,
poiché non si è in presenza di un'ipotesi di incertezza eventistica: la gravidanza era giunta al termine e, con un'assistenza ostetrica adeguata e conforme alle linee guida,
l'esito favorevole si sarebbe conseguito con certezza. In tale contesto, il ritardo colpevole nell'esecuzione del taglio cesareo, nonostante la rottura dell'utero e il riscontro della bradicardia, ha determinato la morte del feto, in conseguenza diretta e immediata della condotta imperita dei sanitari, ma non ha determinato la perdita di una mera possibilità di sopravvivenza: le condotte dilatorie e inappropriate poste in essere hanno concretamente impedito l'esito favorevole che, in assenza di tali condotte, si sarebbe conseguito con certezza.
Pertanto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, quando il danno si sarebbe sicuramente evitato in caso di condotta diligente, non può parlarsi di perdita di chance, ma di danno pieno, con conseguente integrale risarcibilità del pregiudizio subito
(Cass., n.° 1905/2020).
Anche per ciò che concerne, poi, la quantificazione dei danni risarcibili, l'appello principale e gli appelli incidentali, afferendo a questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione unitaria.
Nel dettaglio, in punto di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale,
liquidato a favore dei genitori e della sorella della de cuius, va rammentato che in giurisprudenza si è a lungo dibattuto se la perdita del feto configuri un danno per la perdita di una relazione affettiva solo potenziale o concreta.
La Suprema Corte, con la sentenza n.° 12717/2015, ha chiarito che, anche nel caso del feto nato morto, il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente,
parametrandolo ai valori tabellari del Tribunale di Milano, ritenuti idonei a garantire uniformità, salvo personalizzazione in relazione alle circostanze concrete del caso. Di
conseguenza, pur riconoscendo una relazione affettiva potenziale, la perdita del feto può
giustificare un risarcimento proporzionato, adeguato al momento della perdita e al grado di consolidamento del legame affettivo, soprattutto quando la gravidanza sia giunta al termine.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che per un figlio non nato, ma prossimo alla nascita, come nel caso di specie, si debbano considerare i valori tabellari relativi alla perdita di un figlio di giovane età, eventualmente rimodulati in ragione della mancanza della relazione affettiva concretamente sviluppata post nascita, ma senza che ciò
comporti un'ingiustificata compressione del risarcimento spettante ai genitori, atteso il consolidamento del legame affettivo durante la gravidanza avanzata e l'imminenza della nascita.
In questa direzione si pone correttamente la sentenza del Tribunale che ha tenuto conto della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio subito dai genitori – nella loro dimensione personale e nel loro status genitoriale, considerata la sofferenza derivante dalla perdita della bambina tanto desiderata, anche alla luce delle difficoltà affrontate in precedenza dalla coppia nel percorso di genitorialità – e anche della sofferenza patita dalla sorella.
Con riguardo, invece, all'errata quantificazione del danno alla salute, patito da le censure mosse sul punto meritano accoglimento. Persona_2
Sebbene non vi sia dubbio in ordine all'esistenza del danno, come confermato dagli esiti della rottura dell'utero e dalle conseguenze psicofisiche ad essa collegate (quali le difficoltà a concepire nuovamente e la grave depressione post-partum che ha inciso sulla sua vita personale e relazionale), errata però risulta la quantificazione dello stesso operata dal Tribunale.
La sentenza di primo grado merita riforma nella parte in cui ha liquidato, in favore di e, per essa, agli eredi, un danno non patrimoniale quantificato Persona_2
integralmente secondo le ordinarie tabelle milanesi, come se la danneggiata fosse rimasta in vita sino alla conclusione del giudizio.
Il ragionamento del Tribunale appare, infatti, erroneo, atteso che, al momento della liquidazione, era deceduta per cause indipendenti dall'illecito oggetto di Persona_2
causa. Ne consegue che il danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica non poteva essere liquidato agli eredi sulla base dell'aspettativa di vita media, bensì,
parametrato alla durata effettiva della vita della danneggiata, con conseguente riduzione proporzionale del quantum risarcitorio spettante iure hereditatis.
Occorre, infatti, premettere che il danno biologico, inteso come danno dinamico-
relazionale, viene generalmente liquidato mediante l'utilizzo delle tabelle milanesi, che assumono quale parametro di riferimento l'età della vittima al momento del sinistro,
ritenendo che il danno sia tanto più grave quanto minore sia l'età di chi lo subisce.
Ciò in quanto si ritiene che un conto sia convivere con una menomazione per pochi anni,
altro conto sia, invece, convivere con la stessa menomazione per la maggior parte della vita. Il valore monetario del punto di invalidità viene così ricavato da una funzione che presuppone che la vittima vivrà per l'intera durata dell'aspettativa di vita media,
convivendo con le limitazioni derivanti dalla lesione subita.
Tuttavia, qualora la vittima deceda, nel corso del giudizio, per cause indipendenti dall'illecito, si determina una situazione giuridica e risarcitoria profondamente diversa.
In tale ipotesi, infatti, la monetizzazione del danno non può avvenire sulla base di un elemento presuntivo, quale l'aspettativa di vita media, ma deve necessariamente parametrarsi a un dato certo, costituito dall'esatto periodo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso della vittima.
Alla luce di tali principi, risulta evidente come si debba procedere a una rideterminazione del quantum in base al criterio della proporzionalità rispetto agli anni di vita effettivamente vissuti dalla danneggiata dopo la lesione, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva
(Cass., n.° 5112/2024).
Pertanto, ipotizzando nel caso di specie una durata di vita media di anni 84, l'importo dovuto dall' da Controparte_25 CP_5
e da a titolo di danno alla salute, a favore degli eredi di Controparte_4 Per_2
ammonta ad € 5.876,00 (ottenuto moltiplicando l'importo di € 39.452,00 per
[...] gli anni effettivi di vita di ossia 7, diviso 47 – ove 47 rappresenta Persona_2
l'aspettativa di vita media di una donna che al momento del fatto aveva 37 anni).
Alla luce di quanto sopra, vanno, pertanto, rigettati il terzo motivo dell'appello
principale, nonché, il secondo motivo dell'appello incidentale di
[...]
e, parzialmente, il secondo motivo dell'appello incidentale delle Controparte_6
dott.sse e , in punto di errata quantificazione del Controparte_4 CP_5
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Meritano, invece, accoglimento il quarto motivo dell'appello principale e, solo
parzialmente, il secondo motivo dell'appello incidentale promosso dalle dott.sse e , in punto di quantificazione del danno alla salute Controparte_4 CP_5
liquidato a favore di Persona_2
Da ultimo, merita accoglimento anche il terzo motivo dell'appello incidentale
sollevato da in punto di spese di lite, che vanno Controparte_6
parametrate al valore della sola manleva – essendo operativa la polizza n.°
ITOMM1301635 solo oltre la soglia SIR (Self Insured Retention) di € 250.000,00 – con riguardo al valore dello scaglione di riferimento.
Pertanto, tenuto conto dell'effettivo decisum e considerato che l'importo oggetto di manleva ammonta ad € 70.876,00 (ossia la parte eccedente la soglia di € 250.000,00),
lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00. Ad esso si rinvia in prosieguo in sede di liquidazione delle spese, secondo i valori minimi della tabella allegata al D.M. n.° 55/2014, stante la non complessità della controversia sul punto.
Nei termini di cui sopra, dunque, la sentenza va riformata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza e l'
[...]
e , TE Controparte_4
in solido, vanno condannati alla rifusione delle stesse, secondo i valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 con aumento ex art. 4, II c., del citato decreto, tenuto conto dell'effettivo decisum e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall Controparte_25
e su quelli incidentali proposti da , e
[...] Controparte_4 CP_5
così provvede: Controparte_6
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza,
accertata la responsabilità concorrente di , e Controparte_4 CP_5 [...]
condanna gli stessi, in solido tra loro, Parte_1
al risarcimento in favore di e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_2
del danno non patrimoniale alla salute, rideterminato nell'importo di €
[...]
5.876,00, con conseguente obbligo restitutorio della eccedente parte della somma corrisposta, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna e TE
, in solido tra loro, a rifondere a e , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 29.194,10 (importo comprensivo degli aumenti), di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisionale,
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 18.510,70 (importo comprensivo degli aumenti), di cui €
4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna a rifondere a le spese di lite, nei Controparte_6 CP_5
termini della polizza n. ITOMM1301635, ossia per la somma complessiva di € 7.052,00,
quanto al primo grado, di cui € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed €2.127,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 4.997,00, di cui €1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_6 Controparte_4
nei termini della polizza n.°ITOMM1301635, ossia per la somma complessiva di €
7.052,00, quanto al primo grado, di cui € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed €2.127,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado in complessivi € 4.997,00, di cui €1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_3
e degli appellati contumaci , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...] , Pirola Serena, Vassalli Mariangela, , Controparte_9 CP_10 CP_11
e non essendo stati destinatari CP_12 CP_13 Controparte_14
di specifiche domande ed essendo stati citati esclusivamente per integrazione del contraddittorio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 225/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 18.
9.2024 e promossa d a
Parte_1
(già (C.F. e P. IVA
[...] Parte_2
), in persona del proprio Direttore Generale Dott. P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Largo Augusto n. 3, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio.
APPELLANTE
c o n t r o (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Paola Mainò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Presezzo
(BG), Via Vittorio Veneto n. 1058, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
e c o n t r o
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Paola Mainò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Presezzo (BG), Via
Vittorio Veneto n. 1058, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione volontaria in appello ex art. 300, co. 2, c.p.c..
APPELLATA
e c o n t r o
Controparte_3
, in persona dell'Avv. Antonella Mameli legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Romanelli ed elettivamente domiciliata in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3, nello studio e presso l'Avv. Giampiero Codognola, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_4 CodiceFiscale_3
dall'avv. Renata Paglia e domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via Angelo Maj
n. 16/D, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 C.F._4
Renata Paglia e domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via Angelo Maj n. 16/D,
giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
già ), in persona Controparte_6 Controparte_7
del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv Nicolò Controparte_8
d'Elia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria Passarella n.
1, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
Parte_4
APPELLATO CONTUMACE
e c o n t r o
Parte_5
APPELLATO CONTUMACE
e c o n t r o
Parte_6
APPELLATO CONTUMACE Controparte_9
CP_10
PI SE
SS RI
CP_11
CP_12
CP_13
Controparte_14
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, n.°
2044/2021, pubblicata il 11.11.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie del
caso, così giudicare: 1) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza
del Tribunale di Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11
Novembre 2021, notificata in data 28 Gennaio 2022, dichiarare l'assenza di
qualsivoglia responsabilità dei sanitari della Parte_1
(già nella
[...] Parte_2
vicenda per la quale è giudizio, conseguentemente respingendo ogni pretesa, da
chiunque formulata nei confronti dell'anzidetta struttura, poiché infondata sia in fatto
che in diritto per i motivi esposti all'interno del presente atto;
2) NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA: in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n°2044/2021 del
7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11 Novembre 2021, notificata in data 28 Gennaio
2022, limitare la responsabilità dei sanitari della Parte_1
(già nella
[...] Parte_2
vicenda per la quale è giudizio alla sola perdita di chances, conseguentemente
rideterminando secondo giustizia e per quanto provato il danno subito dai congiunti
della piccola tenuto anche conto della mera potenzialità della Persona_1
relazione affettiva sussistente tra i soggetti de quibus, nonché dell'intervenuto decesso
della IG.ra per cause indipendenti dalla vicenda per la quale è giudizio, Persona_2 e respingendo ogni ulteriore e maggiore pretesa, da chiunque avanzata nei confronti
dell'anzidetta struttura, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti
in narrativa;
3) NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in riforma
della sentenza del Tribunale di Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e
pubblicata in data 11 Novembre 2021, notificata in data 28 Gennaio 2022, e per la
denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dei sanitari della
[...]
(già Parte_1 Parte_2
per il decesso della piccola rideterminare comunque il danno
[...] Persona_1
subito dai congiunti della predetta tenuto conto della mera potenzialità della relazione
affettiva sussistente tra i soggetti de quibus, nonché dell'intervenuto decesso della
IG.ra per cause indipendenti dalla vicenda per la quale è giudizio;
4) IN Persona_2
OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio”.
Degli appellati e Controparte_1 CP_2
“Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis –
Dichiarare infondata e pertanto respingere l'impugnazione proposta dalla
[...]
in persona del suo Parte_1
Direttore Generale, con sede in Bergamo, nonché gli appelli incidentali formulati dai
convenuti e terzi chiamati appellati e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2044/2021 Sent., resa inter partes in data 7 / 11
novembre 2021, in accoglimento delle seguenti domande:
In via di merito – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio
e in quello di primo grado, la responsabilità contrattuale (e, subordinatamente,
extracontrattuale) solidale e concorsuale dell' Parte_2 ora in persona del
[...] Parte_1
suo Direttore Generale, e dei medici Dott.sse e Controparte_4 CP_5
operanti alla sue dipendenze presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia, che hanno
seguito il parto, avvenuto il 20 luglio 2013, di nella causazione di tutti i Persona_2
danni subiti da e in conseguenza Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
dell'errata, negligente, imprudente e imperita prestazione medica fornitale che ha
causato la morte della nascitura Conseguentemente, condannarle al Persona_1
risarcimento, in solido tra loro, in favore degli attori appellati e Controparte_1 [...]
(anche per la loro qualità di eredi dell'attrice , di tutti i danni CP_2 Persona_2
biologici, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti da Persona_2
e a seguito degli eventi descritti nel giudizio di prime Controparte_1 Controparte_2
cure e qui riproposti, nella misura determinata e liquidata dal Tribunale di Bergamo
nella gravata sentenza o nella diversa misura quantificata dalla Corte d'Appello o che
la stessa riterrà equa e di giustizia ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.. Oltre la
rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dal 20 luglio 2013 al saldo.
In via istruttoria – Ammettere, se del caso, previa revoca dell'ordinanza del Giudice
Istruttore del Tribunale di Bergamo del 20/21.02.2020 e quella della Corte d'Appello
di Brescia del 22.02.2023, le seguenti istanze istruttorie.
1.-) Ordinare, ex art. 117 c.p.c., la comparizione personale delle parti in contraddittorio
tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa.
2.-) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
28) “… E' vero che è affetta da epilessia diagnosticatale per la prima Persona_2
volta nel dicembre 2001 …”; 29) “… E' vero che da allora l'attrice assume quotidianamente una terapia farmacologica a base di TE per contenere
l'insorgenza delle …”; 30) “… E' vero che, per i farmaci antiepilettici da lei assunti, le
gravidanze di sono sottoposte ai rischi di malformazioni nel feto, quali: Persona_2
disturbi dello sviluppo, spina bifida e anomalie congenite (difetti craniofacciali,
malformazioni cardiovascoliari, isospadia e anomalie a carico di altri apparati) …”;
31) “… E' vero che l'attrice, dopo la nascita della figlia nel 2005, ha avuto due CP_2
aborti spontanei nel 2011 e nel 2012 …”; 32) “… E' vero che ogni gravidanza è stata
affrontata da con stress, fatica e debilitazione, a causa della malattia di Persona_2
cui è affetta …”; 33) “… E' vero che dopo i due aborti del 2011 e del 2012 i coniugi
hanno maturato la convinzione di non poter avere altri figli;
ed è vero che Per_1
questa condizione ha creato in loro disagio e sofferenza …”; 34) “… E' vero che
l'attrice è stata seguita dalle Dott.sse (i Controparte_9 CP_10
nominativi di queste specialiste le sono stati suggeriti dal neurologo Dott. Per_3
che ha monitorato tutta la gravidanza) e Serena Pirola, operanti alla
[...]
dipendenze dell' di Bergamo, presso Parte_2
l'Ambulatorio Epilessia e Gravidanza …”; 35) “… E' vero che la crescita e lo sviluppo
del feto sono stati regolari, e la bambina – come ha accertato l'amniocentesi cui l'attrice
si è sottoposta (e anche l'autopsia eseguita sulla piccola dopo il parto) – era sana …”;
36) “… E' vero che nel corso della visita ginecologica del 26 marzo 2013 la gestante
ha esposto alle Dott.sse e le sue preoccupazioni e perplessità all'idea di CP_10 CP_9
affrontare un parto naturale, visto che la prima figlia era nata con parto cesareo …”;
37) “… E' vero che in quella occasione le ginecologhe si sono limitate a rispondere che
il c.d. 'travaglio di prova' non era sconsigliato nel caso di specie, senza dare ulteriori spiegazioni, aggiungendo che l'argomento era in quel momento 'prematuro' …”; 38)
“… E' vero che durante i controlli del 25 giugno 2013, la Dott.ssa Serena Pirola ha
verificato la 'regolare evoluzione della gravidanza' e, senza alcuna spiegazione medica
sul tipo di parto consigliato in un caso come quello di ma limitandosi a Persona_2
dichiarare che anche la prima gravidanza portata a termine dell'attrice si era conclusa
con un taglio cesareo, ha programmato il taglio cesareo per il 31 luglio 2013 …”; 39)
“… E' vero che mai le Dott.sse Pirola, e hanno parlato con CP_10 CP_9 Per_2
e e/o con i familiari della gestante, della possibilità di
[...] Controparte_1
sottoporre la gestante a travaglio di prova, illustrando loro i rischi in una donna
precesarizzata e le possibili complicanze;
e domandando alla gestante quale fosse la
sua decisione …”; 40) “… E' vero che l'unico argomento trattato dalla Dott.ssa Pirola
è stato quello relativo alla programmazione del taglio cesareo …”; 41) “… E' vero che
il 20.07.2013, alle ore 01.15/01.30 si è recata, accompagnata dal marito, Persona_2
presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, avendo avuto la rottura prematura
delle membrane a domicilio verso le ore 00,30 …”; 42) “… E' vero che il medico
accettante Dott. ha così annotato sulla cartella clinica la Parte_4
'Pianificazione Diagnostica e Terapeutica' dell'attrice: 'Ass. al parto: la paziente, come
indicazione di curante, chiede parto di prova' limitandosi a riportare quanto scritto
dalla ginecologa Dott.ssa Pirola sulla 'scheda' della gestante, senza mai confrontarsi
con sull'argomento, e senza accertarsi della veridicità di quanto indicato Persona_2
dalla collega e soprattutto la consapevolezza della paziente delle conseguenze che
quella scelta 'terapeutica' avrebbe potuto condurre …”; 43) “… E' vero che il Dott.
non ha mai acquisito sul modulo aziendale il consenso informato di Pt_4 Per_2 come da procedura dell'Ospedale …”; 44) “… E' vero che dopo l'accettazione
[...]
di il Dott. non le ha mai più fatto visita nella camera dove era Persona_2 Pt_4
stata ricoverata, nemmeno alla conclusione del suo turno, per accertarsi di come
procedesse il travaglio;
ed è vero che quando la paziente ha chiesto l'intervento del
personale ospedaliero alle ore 05,00 - 05,30, essendo diventato il dolore della
contrazioni insopportabile, si è presentata solo un'infermiera …”. 45) “… E' vero che
sino a quel momento nessuna delle ostetriche presenti in reparto ha mai verificato le
condizioni di salute della ”; 46) “… E' vero che alle ore 9.45 è stata applicata CP_15
a su prescrizione dell'ostetrica, una perfusione ossitocica a causa del CP_16
diradarsi delle contrazioni ...”; 47) “… E' vero che dalle ore 10.30 circa le si sono fatte
intense, ma la gestante non è riuscita a concludere la fase di della bambina …”; 48)
“… E' vero che alle ore 11.10 / 11.15 circa sfinita e spaventata, ha Persona_2
letteralmente supplicato l'ostetrica di 'aiutarla a partorire' che ha quindi CP_12
chiesto l'intervento di un medico …”; 49) “… E' vero che sino a quel momento
l'ostetrica è stata l'unico sanitario del nosocomio convenuto che ha assistito CP_12
la partoriente, decidendo in autonomia, senza la presenza dei ginecologi di turno e del
primario del reparto, le cure e le somministrazioni terapeutiche profusele …”; 50) “…
E' vero che l'ostetrica ha dovuto sollecitare due volte la venuta del medico CP_12
Dott.ssa …”; 51) “… E' vero che non appena sopraggiunta la Dott.ssa CP_5
alle ore 11.18, la le ha spiegato che la gestante 'non riusciva a CP_5 CP_12
spingere', che le contrazioni erano irregolari e che l'utero si , come dimostrava il
tracciato cardiotocografico da lei eseguito, che ha mostrato al medico …”; 52) “… E'
vero che la Dott.ssa ha sospeso la perfusione di ossitocina, decidendo di CP_5 'procedere a parto operativo con ventosa ostetrica allertando il 2° medico di guardia
Dott.ssa …”; 53) “… E' vero che alle ore 11.22 è stata riapplicata la CP_4
perfusione ossitocica, con dosaggio più che triplicato rispetto alla somministrazione
precedente, essendo stato aumentato da '6 ml a 22 ml' …”; 54) “… E' vero che la
Dott.ssa e la Dott.ssa hanno prima effettuato un tentativo di CP_5 CP_4
estrazione del feto per via vaginale a mezzo ventosa, accompagnato dall'esecuzione di
una manovra di , nel corso della quale una ostetrica presente in sala parto è Per_4
salita sul lettino dove giaceva la partoriente posizionando un ginocchio in
corrispondenza della parte alta dell'utero e, non appena arrivata la contrazione, lo ha
fatto scivolare per tutta la lunghezza della pancia, esercitando una spinta decisa dal
fondo dell'utero verso il basso …”; 55) “… E' vero che la Dott.ssa e la Dott.ssa CP_5
, con l'aiuto del Dott. nel frattempo sopraggiunto, hanno effettuato CP_4 Pt_6
un secondo tentativo di estrazione del feto per via vaginale a mezzo ventosa,
accompagnato dall'esecuzione della manovra di questa volta con l'utilizzo Per_4
dell'avambraccio del Dott. …”; 56) “… E' vero che durante l'esecuzione di Pt_6
tali manovre la gestante ha avvertito un violento dolore al ventre, assimilabile a
un'improvvisa lacerazione …”; 57) “… E' vero che alle ore 11.40 circa, a fronte della
bradicardia grave e persistente nel frattempo subentrata, i medici convenuti hanno
deciso di procedere 'TC (taglio cesareo, n.d.r.) emergente (CODICE )' …”; 58) Per_5
“… E' vero che il Dott. che non ha preso parte al taglio cesareo, ha Parte_6
informato nel dettaglio – che attendeva fuori dalla sala parto – di Controparte_1
tutti gli avvenimenti sopra descritti, precisando che essendo stata la sofferenza fetale
importante e prolungata la bambina avrebbe riportato danni cerebrali rilevanti con impatto anche sulle capacità motorie …”; 59) “… E' vero che, allo stesso modo, le
Dott.sse e , dopo la nascita senza vita della piccola , hanno CP_5 CP_4 Per_1
riferito a e ai famigliari di gli avvenimenti sopra Controparte_1 Persona_2
descritti, ivi compresi l'utilizzo delle ventose e l'esecuzione delle manovre di Per_4
per consentire l'espulsione del feto, spiegando che quei tentativi non erano andati a
buon fine perché era mancata la spinta interna da parte dell'utero …”; 60) “… E' vero
che e hanno sempre dato per certo che, essendo nata Persona_2 Controparte_1
la loro prima figlia con parto cesareo, in considerazione della malattia della gestante e
delle difficoltà di condurre a termine le gravidanze da parte di quest'ultima, anche
sarebbe nata esclusivamente con il parto cesareo, programmato per il 31 luglio Per_1
2013 …”; 62) “… E' vero che la scelta di sottoporre la gestante al travaglio di prova è
stata subita dai coniugi del tutto inconsapevoli dei rischi alla stessa connessi Per_1
…”; 63) “… E' vero che i coniugi il 20 luglio 2013, nel corso del travaglio, Per_1
hanno domandato insistentemente ai convenuti che alla gestante venisse praticato un
taglio cesareo;
ed è vero che se essi fossero stati messi al corrente dei rischi insiti nel
'travaglio di prova', lo avrebbero rifiutato …”; 64) “… E' vero che dopo il parto
anche per avere vissuto i momenti drammatici che hanno preceduto la Persona_2
morte della bambina, ha subito una depressione che l'ha costretta a chiedere supporto
medico e farmacologico alla Dott.ssa , presso l'Associazione di Persona_6
Psicologia Psicoterapia 'Il Conventino' di Bergamo …”; 65) “… E' vero che dopo il
parto era completamente assente e voleva sempre stare in solitudine;
ed Persona_2
è vero che la presenza delle persone a lei più care le creava disagio, nervosismo e
irritabilità che lei giustificava nell'impossibilità di poter sfogare liberamente il suo dolore per non far soffrire e preoccupare la sua famiglia …”; 66) “… E' vero che
rientrata a casa dall'Ospedale, si sentiva in colpa per l'accaduto, Persona_2
convincendosi di essere stata la causa della morte della figlia, per non essere riuscita a
partorire, e per non aver fatto sì che i medici intervenissero prima per salvare la
bambina …”; 67) “… E' vero che il disagio e il malessere di erano Persona_2
accentuati dal pensiero di non essere riuscita a trovare la forza dopo la morte della
figlia di vestirla, tenerla in braccio, partecipare al suo funerale e decidere il luogo della
sua sepoltura …”; 68) “… E' vero che era stritolata dai sensi di colpa, Persona_2
e dichiarava al marito, ai parenti e agli amici più stretti che credeva di impazzire per il
dolore che provava, che le sembrava di essere drogata senza nessuna capacità di gestire
le cose, il lutto, la famiglia, non sentendosi più 'padrona' di se stessa …”; 69) “… E'
vero che dalle sue dimissioni dall'Ospedale sino all'estate del 2015, si Persona_2
recava quotidianamente (anche 2 volte al giorno) al cimitero, e stava seduta per ore
davanti alla tomba della figlia piangendo e facendole ascoltare della musica con il
telefonino; ed è vero che queste visite giornaliere sono continuate anche quando ha
ripreso il lavoro perché vi si recava durante la pausa pranzo (non mangiando) oppure
al mattino presto (dalle 8.00 alle 8.30) o alla sera (dalle 17.30 alle 18.00); ed è vero
che solo dall'autunno 2015 ha ridotto le visite al cimitero a 3-4 la settimana …”; 70)
“… E' vero che raccontava al marito, ai parenti e agli amici più stretti Persona_2
che si sentiva in colpa se anche solo per un giorno non si recava al cimitero dalla figlia,
convinta che questo significasse abbandonarla …”; 71) “… E' vero che Persona_2
quantomeno sino alla primavera del 2014, sopraffatta dal dolore per la perdita di , Per_1
si disinteressava della figlia , non le riservava attenzioni, non le manifestava CP_2 affetto e si comportava come se le desse 'fastidio'; ed è vero che , che all'epoca CP_2
aveva otto anni, sentendosi trascurata dalla madre cercava rifugio nell'affetto del
padre, era spesso triste e silenziosa, come segnalato anche dalle sue maestre …”; 72)
“… E' vero che assumeva un tranquillante prescrittole dal medico di Persona_2
base per poter prendere sonno, ma raramente riusciva ad addormentarsi e trascorreva
la notte piangendo …”; 73) “… E' vero che ancora oggi Controparte_1 Per_2
e la figlia pensano quotidianamente, in ogni occasione della loro giornata,
[...] CP_2
a come sarebbe stata la loro vita con la presenza della figlia e sorella;
ed è vero che
parlano di lei come se fosse parte della famiglia …”; 74) “… E' vero che per la famiglia
ogni giorno di festa o di ferie è vissuto in modo triste per la mancanza della Per_1
piccola ; ed è vero che la situazione è aggravata dal fatto che per Per_1 Persona_2
provare a distrarsi o divertirsi è motivo di sensi di colpa verso la figlia morta ...”; 75)
“… E' vero che oltre al dolore per la perdita della figlia ha dovuto Controparte_1
affrontare le difficoltà di gestione della depressione della moglie, il senso di fallimento
e di impotenza per non sapere/potere aiutarla, le conseguenze che il comportamento
della madre ha avuto sulla figlia , con una conseguente situazione di frustrazione, CP_2
sofferenza e disagio protrattasi per più di un anno …”; 76) “… E' vero che, anche se
superata la fase acuta della tragedia vissuta, la vita della famiglia non è Per_1
ancora tornata alla naturale 'normalità' e serenità …”.
Si indicano quali testi sulle predette circostanze: , Testimone_1 Testimone_2
, tutti residenti in [...]; Tes_3 CP_17
e entrambi residenti in [...]; CP_18 Tes_4
residente in [...]; Dott. domiciliato presso l'Unità
[...] Persona_3 Operativa di Neurologia Controparte_19
Dott.ssa , domiciliata presso l'Associazione di Psicologia
[...] Persona_6
Psicoterapia 'Il Conventino' di Bergamo;
Dott. con studio a Paladina Persona_7
(Bergamo).
3.-) Ordinare, ove occorra, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta appellante
Parte_7
di esibire in giudizio: (i) l'originale della cartella clinica del
[...]
ricovero della paziente in occasione del parto, avvenuto il 20.07.2013, Persona_2
(ii) tutta la documentazione in suo possesso relativa alla gravidanza e al parto di
e (iii) la stampa delle registrazioni delle presenze del badge del Dott. Persona_2
presso il nosocomio convenuto, con particolare riferimento all'ora di Parte_6
ingresso e di uscita del giorno 20 luglio 2013.
4.-) Ordinare, ove occorra, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta appellante
Parte_7
e/o alla Compagnia che assicura per la responsabilità civile il
[...]
predetto nosocomio , di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., Controparte_20
la copia delle perizie di parte relative al caso che ci occupa, redatte dal Dottor
[...]
Per_1
dal Prof. e dal Prof. e dai Dottori e Per_8 Per_9 Persona_11
Pt_8
5.-) Si ribadisce l'eccezione secondo la quale il documento prodotto dal nosocomio
appellante nel giudizio di primo grado, sub doc. n. 1, non può costituire copia conforme
all'originale della cartella clinica, composta da n. 130 pagine, posto che quel
documento è privo della pagina n. 70 (come emerge dal suo confronto con quello depositato sub doc. n. 10 dagli attori appellati).
6.-) Si insiste, per l'ipotesi in cui siano ribadite in sede di precisazione delle conclusioni,
per la declaratoria di inammissibilità:
- della richiesta probatoria formulata dalla , solo nella parte espositiva dell'atto Pt_1
introduttivo del presente giudizio, volta ad ottenere, 'in via subordinata', un
supplemento di C.T.U., stante la sua novità per essere stata dedotta per la prima volta
in appello (e mai nel giudizio avanti al Tribunale di Bergamo) senza la relativa
articolazione nelle conclusioni e, comunque, la sua infondatezza;
- della richiesta probatoria formulata dalla per la prima volta con le note scritte Pt_1
del 13 giugno 2022 di 'rinnovazione delle operazioni di consulenza' non avendo
l'appellante formulato e/o dedotto detto mezzo istruttorio nell'atto introduttivo del
presente giudizio (che deve quindi intendersi rinunciato, così come tutti i mezzi di prova
dedotti nel giudizio di primo grado);
- della richiesta probatoria formulata dalla di 'nuova CTU Controparte_21
medica' stante la sua novità per essere stata dedotta per la prima volta in appello (e
mai nel giudizio avanti al Tribunale di Bergamo).
7.-) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie, per l'ipotesi in cui siano
ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, riformulate delle altre parti, già
rigettate dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bergamo, e si ribadisce la contestazione
all'ultimo capoverso di pagina n. 2 del supplemento di C.T.U. in ordine alle ivi stimate
percentuali di mortalità e di morbosità.
8.-) Si confermano le già effettuate produzioni.
In ogni caso – Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado – ivi comprese quelle del C.T.U. (e del suo ausiliario) – oltre il rimborso
forfettario per spese generali, l'IVA ed il CPA.”
Dell'appellata Controparte_3
“Piaccia alla Corte di Appello di Brescia, in via preliminare, estromettere dal presente
giudizio la società di assicurazione Controparte_3
con vittoria di spese e competenze.
[...]
Nel merito. Confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo in merito al rigetto della
domanda nei propri confronti con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi
di giudizio”.
Delle appellate e appellanti incidentali e Controparte_4 CP_5
“In via preliminare: rigettare l'appello incidentale svolto da
[...]
in quanto Controparte_3
inammissibile o comunque rigettarlo perché infondato in fatto e diritto.
In via principale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
2044/2021 del 7.11.2021, pubblicata in data 11.11.2021 e notificata in data 28.01.2022,
dichiarare l'assenza di ogni responsabilità della dott.ssa e della Controparte_4
dott.ssa nella vicenda per cui è giudizio, conseguentemente respingere CP_5
ogni pretesa formulata nei loro confronti poiché infondata in fatto e diritto per tutti i
motivi esposti nel presente atto e con pronuncia di esenzione da ogni responsabilità per
i fatti lamentati dagli attori. Con conferma di tutti i capi della sentenza non oggetto di
impugnazione.
In via subordinata: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
2044/2021del 7.11.2021, pubblicata in data 11.11.2021 e notificata in data 28.01.2022, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della dott.ssa e Controparte_4
della dott.ssa per il decesso della piccola rideterminare CP_22 Persona_1
il danno liquidato ai congiunti tenuto conto della mera potenzialità affettiva tra le parti
appellate e la piccola , nonché dell'intervenuto decesso della sig.ra Per_1 Persona_2
per cause indipendenti dalla vicenda per cui è giudizio.
Sempre e comunque con conseguente condanna della a Controparte_20
manlevare e tenere indenne le odierne deducenti da tutto quanto a qualsivoglia titolo le
stesse fossero condannate a pagare in favore delle parti attrici di I grado o di qualsiasi
altra parte.
In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU al fine di accertare se l'operato
della dr. e in relazione ai fatti per cui è causa, sia Controparte_4 CP_5
stata conforme a criteri di diligenza, prudenza e perizia tenuto conto di tutte le
circostanze di causa e della documentazione in atti.”
Dell'appellata e appellante incidentale Controparte_6
“Voglia l'Ecc./ma Corte d'Appello di Bergamo, ogni diversa domanda, eccezione ed
istanza respinta, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
In via di appello incidentale anche adesivo e dunque in accoglimento dell'appello
proposto sia dalla che dalla esponente Pt_2
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11 Novembre 2021,
notificata in data 28 Gennaio 2022, dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dei sanitari della Parte_1
(già nella vicenda per la quale è giudizio, Parte_2
conseguentemente respingendo ogni pretesa, da chiunque formulata nei confronti
dell'anzidetta struttura e dei medici, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i
motivi esposti all'interno del presente atto e conseguentemente mandare esente CP_6
da ogni e qualsivoglia pretesa/domanda anche in manleva formulata nei suoi riguardi;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11 Novembre 2021,
notificata in data 28 Gennaio 2022, limitare la responsabilità dei sanitari della
[...]
(già Parte_1 Parte_2
nella vicenda per la quale è giudizio alla sola perdita di chances,
[...]
conseguentemente rideterminando secondo giustizia e per quanto provato il danno
subito dai congiunti della piccola tenuto anche conto della mera Persona_1
potenzialità della relazione affettiva sussistente tra i soggetti de quibus, nonché
dell'intervenuto decesso della IG.ra per cause indipendenti dalla Persona_2
vicenda per la quale è giudizio, e respingendo ogni ulteriore e maggiore pretesa, da
chiunque avanzata nei confronti dell'anzidetta struttura e dei medici poiché infondata
sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, mandando esente a CP_6
ogni e qualsivoglia pretesa/domanda anche in manleva formulata nei suoi riguardi;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in riforma della sentenza
del Tribunale di Bergamo n°2044/2021 del 7 Novembre 2021 e pubblicata in data 11
Novembre 2021, notificata in data 28 Gennaio 2022, e per la denegata ipotesi di
ritenuta responsabilità dei sanitari della Parte_1 (già per il decesso
[...] Parte_2
della piccola rideterminare comunque il danno subito dai congiunti Persona_1
della predetta tenuto conto della mera potenzialità della relazione affettiva sussistente
tra i soggetti de quibus, nonché dell'intervenuto decesso della IG.ra per Persona_2
cause indipendenti dalla vicenda per la quale è giudizio, mandando comunque esente
da ogni e qualsivoglia pretesa/domanda anche in manleva formulata nei suoi CP_6
riguardi.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte Illma accogliesse
la domanda di risarcimento formulata dagli attori, accertare la quota di responsabilità
in capo ai convenuti, con specifico riferimento agli Assicurati, anche a mezzo di
espletamento di nuova CTU medica, quantificando l'eventuale indennità spettante agli
stessi, singolarmente tenendo conto delle disposizioni di Polizza, della SIR/franchigia
fissa (Euro 250.000 quale importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun
sinistro) e del massimale (Euro 10.000.000) di polizza.
In riforma del capo inerente la condanna alle spese di lite quanto alle posizioni dei
medici dottori e e compensare le spese di lite tra le parti, CP_5 CP_4 CP_6
sussistendo una sostanziale soccombenza reciproca e/o in subordine liquidare le spese
di lite, parametrandole al valore della sola manleva qualora dovuta a carico di CP_6
in superamento naturalmente dei limiti della SIR/franchigia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.1.2016, i coniugi Persona_2
e – in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 sulla figlia – convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, Controparte_2
l (già Parte_1 Parte_2
, il primario del Reparto di Ostetricia e Ginecologia di quel
[...]
nosocomio, i medici e le ostetriche che avevano seguito prima la gravidanza e poi il parto dell'attrice avvenuto il 20.7.2013, domandando l'accertamento Persona_2
della loro responsabilità nella causazione di tutti i danni da loro subiti in conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo di informazione della paziente in ordine alle conseguenze del trattamento sanitario che le era stato imposto e dell'errata, negligente,
imprudente e imperita prestazione medica fornitale, che aveva condotto alla morte della loro secondogenita nascitura . Persona_1
In particolare, gli attori deducevano che affetta da epilessia e in Persona_2
trattamento farmacologico da anni, affrontava una nuova gravidanza nel 2012, dopo precedenti complicanze ostetriche (un aborto spontaneo nel 2011 e un'interruzione nel
2012), sottoponendosi a monitoraggio medico presso l'ambulatorio “Epilessia e
Gravidanza” degli allora di Bergamo, ove veniva seguita dalle dott.sse Controparte_23
, Pirola Serena e dal neurologo dott. Controparte_9 CP_10 Per_3
. Nonostante le caratteristiche di rischio della gravidanza e i timori espressi dalla
[...]
paziente circa il parto vaginale, i sanitari – secondo quanto riferito – non avrebbero fornito informazioni adeguate circa le opzioni disponibili e i relativi rischi, limitandosi ad annotare nella cartella clinica una presunta volontà della paziente di procedere a
“travaglio di prova”, mai espressamente formulata dalla stessa.
Nella notte del 20.7.2013, alle ore 03.42, in seguito a rottura prematura delle membrane,
veniva ricoverata d'urgenza. Il tracciato cardiotocografico inizialmente Persona_2 evidenziava parametri regolari e il ginecologo di guardia, dott. – Parte_4
asseritamente senza acquisire il consenso informato della paziente e sulla scorta del
“travaglio di prova” quale scelta diagnostico-terapeutica apparentemente effettuata da quest'ultima – disponeva l'avvio del parto per via vaginale. Nel corso della notte e delle ore seguenti, si assisteva a un progressivo peggioramento del quadro clinico, con somministrazione di ossitocina (una prima infusione alle ore 09.40 e una seconda alle ore 11.22), applicazione delle ventose ostetriche (un primo tentativo effettuato alle ore
11.18 e un secondo alle ore 11.28) e con conseguente insuccesso delle manovre di estrazione del feto da parte dei dott.ri , e CP_5 Controparte_4 Parte_6
Solo alle ore 11:40 circa, constatata la gravità della situazione e la presenza di
[...]
battito cardiaco fetale bradicardico, veniva deciso un taglio cesareo d'urgenza. Alle
11.56, la bambina veniva data alla luce priva di vita a causa di distacco placentare secondario alla rottura dell'utero.
Gli attori, dunque, lamentavano gravi profili di colpa professionale nei sanitari coinvolti per imperizia, imprudenza, negligenza nella gestione del parto e delle relative complicanze, violazione del dovere di informazione, nonché alterazioni e omissioni nella documentazione clinica, con riferimento sia alla presunta volontà della paziente,
sia alle manovre ostetriche eseguite.
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento in loro favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti a seguito degli eventi descritti, tra cui il danno da mancato consenso informato (per un importo di € 100.000,00), il danno biologico subito dalla madre (per un importo di € 150.000,00) e il danno da perdita del rapporto parentale (per un importo di € 200.000,00 per la madre, di € 150.000,00 per il padre e di € 50.000,00 per la sorella minore . CP_2
Le controparti si costituivano in giudizio (ad eccezione dei dott.ri , Parte_4 [...]
e tutti gli altri medici si costituivano congiuntamente CP_5 Controparte_4
all' , contestando integralmente ogni addebito di responsabilità relativo all'evento Pt_1
contestato e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei loro confronti.
Le dott.sse e inoltre, chiedevano (e ottenevano) di CP_5 Controparte_4
poter chiamare in causa le proprie compagnie assicurative ( , Controparte_20
e , affinché Controparte_3 Controparte_24
queste le tenessero indenni da qualsiasi pretesa avanzata dagli attori, in base alle polizze assicurative stipulate con le stesse.
Scambiate le memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c., il Giudice Istruttore ammetteva gli interrogatori formali richiesti dalle parti e disponeva C.T.U. per accertare la sussistenza della responsabilità medica dedotta dagli attori.
In corso di causa, in data 1.10.2020, decedeva l'attrice cui subentravano Persona_2
i suoi eredi, costituendosi volontariamente in giudizio con comparsa ex art. 300 c.p.c..
Naufragata ogni trattativa per giungere ad una soluzione conciliativa della lite, il Giudice
Istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 15.06.2021 e,
trattenuta la causa in decisione, assegnava, conseguentemente, i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n.° 2044/2021, pubblicata in data 11.11.2021, il Tribunale accertava la responsabilità di ed Controparte_4 CP_5 [...]
nella produzione dei danni non patrimoniali patiti da Controparte_25 e condannandole in solido al Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 354.452,00 (di cui
€ 189.452,00 a favore degli eredi di € 150.000,00 a favore di Persona_2 CP_1
ed € 15.000,00 a favore di , rappresentata dal padre), oltre alla
[...] Controparte_2
rifusione delle spese di lite (che erano, invece, compensate tra parte attrice e gli altri convenuti) e di quelle per la consulenza tecnica.
Condannava altresì a tenere indenne, nei termini della Controparte_6
polizza assicurativa n°. ITOMM1301635, e di quanto Controparte_4 CP_5
tenute a pagare in esecuzione della sentenza. Rigettava, invece, la domanda degli attori volta all'accertamento (con conseguente condanna al risarcimento del danno) della mancata acquisizione del consenso informato della gestante.
In particolare, il primo giudice così motivava:
- facendo proprie le conclusioni della C.T.U., ha ritenuto che il decesso del feto fosse ascrivibile causalmente a gravi profili di imperizia, imprudenza e negligenza da parte delle dott.sse e . In particolare, la somministrazione non CP_5 Controparte_4
corretta di ossitocina (alle ore 09:40 e nuovamente alle 11:22), nonché, il ritardo ingiustificato nell'esecuzione del parto cesareo – che sarebbe dovuto avvenire con tempestività a seguito della bradicardia fetale e dell'insuccesso dell'applicazione della ventosa ostetrica – avrebbero contribuito in maniera determinante al tragico esito. La
stessa complicanza della rottura dell'utero, secondo quanto evidenziato dalla C.T.U.,
sarebbe stata evitabile mediante una gestione farmacologica più appropriata e un intervento chirurgico tempestivo.
- per ciò che concerne la liquidazione del danno alla salute subito da ha Persona_2 aderito alle risultanze della C.T.U., che ha riscontrato nella paziente, a seguito dell'evento, un'impotenza parturiendi, condizione che preclude irreversibilmente la possibilità di un parto naturale, nonché una sindrome da adattamento post-traumatica,
in forma lieve, connessa alla perdita del feto, configurando un danno biologico permanente quantificato in misura pari al 13-15%. Conseguentemente, ha riconosciuto alla stessa, la somma complessiva di € 39.452,00 (comprensiva del danno biologico in senso stretto per un importo di € 30.348,00 e del danno morale per un importo di €
9.104,00).
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale da perdita della genitorialità, ha rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale subito iure proprio dai prossimi congiunti in caso di perdita di un feto nato morto è giuridicamente risarcibile secondo criteri equitativi (trovando parametro utile nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano) ma, in tal caso, non può aversi una relazione affettiva concretamente sviluppatasi tra genitore e figlio, bensì,
solo una meramente potenziale, interrotta prima della nascita. Tale specificità impone una prudente modulazione del quantum risarcitorio entro i limiti della forbice indicata per la perdita del rapporto parentale, tenendo conto della minore intensità relazionale.
Pertanto, nel caso di specie, avuto riguardo alle peculiarità concrete della vicenda – quali l'età della madre al momento del fatto, la regolare evoluzione della gravidanza per la durata intera dei nove mesi, la prossimità dell'evento parto, nonché l'inevitabile elaborazione di una dimensione genitoriale consolidatasi nel corso della gestazione –
ma anche considerando l'esistenza di altro figlio (la piccola , la cui presenza CP_2
costituisce elemento idoneo ad attenuare, sia pure parzialmente, il dolore per la perdita subita, ha determinato in € 150.000,00 l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della genitorialità, da riconoscersi in favore di Per_2
[...]
Il Tribunale ha ritenuto equo liquidare la stessa somma in favore di , Controparte_1
valorizzando la sua posizione in termini del tutto analoghi a quella già riconosciuta alla moglie defunta.
Con riferimento, invece, alla minore , figlia della coppia, il Tribunale – Controparte_2
tenuto conto della giovane età della stessa (sette anni al momento del fatto) e della circostanza che, a causa dell'evento lesivo e delle conseguenze permanenti riportate dalla madre, la minore è stata privata della futura possibilità di instaurare un rapporto fraterno – ha quantificato equitativamente in € 15.000,00 il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio.
Con riferimento al pregiudizio asseritamente derivato dalla violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato, ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità
ritenga che tale inadempimento configuri un illecito autonomo rispetto a quello relativo al trattamento sanitario, incidendo su due distinti diritti: alla salute e all'autodeterminazione. Tuttavia, ciò non esclude che le due condotte possano concorrere nella produzione di un unico danno, fermo restando l'onere dell'attore di allegare e provare le specifiche conseguenze derivanti da ciascuna lesione. In
particolare, la lesione del diritto all'autodeterminazione implica la necessità di dimostrare un pregiudizio concreto, diverso da quello alla salute, non essendo configurabile un danno in re ipsa. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che dalla prospettazione attorea non risultasse chiaramente se l'azione fosse fondata sulla lesione del diritto alla salute ovvero su quella all'autodeterminazione. Ad ogni modo, non risultando allegati né provati pregiudizi ulteriori e specifici riconducibili all'omesso consenso informato, ne è conseguito il rigetto della relativa domanda risarcitoria.
- ha ritenuto fondata la domanda di manleva proposta dalle dott.sse Controparte_4
e nei confronti di in quanto, in base alla CP_5 Controparte_6
polizza n.° ITOMM1301635 stipulata dalla risultava Parte_1
superata la soglia di operatività della copertura (pari ad € 250.000,00), ma non il massimale (pari ad € 10.000.000,00). Ha, invece, reputato che dovessero essere rigettate le domande di manleva proposte nei confronti di Controparte_26
e , in quanto le polizze BH operano solo in caso di
[...] Controparte_14
Contr accertata colpa grave (condizione non verificatasi), mentre quelle , operano a secondo rischio, ossia si attivano esclusivamente per danni eccedenti il massimale della polizza che nel caso di specie non è risultato superato. Il rigetto di tali CP_6
domande ha comportato l'assorbimento della domanda di regresso avanzata da
[...]
verso le altre compagnie. Controparte_6
Avverso detta decisione, proponeva appello la
[...]
(già , Parte_9 Parte_2
chiedendone l'integrale riforma, con declaratoria di assenza di responsabilità in capo ai suoi sanitari.
Si costituivano in giudizio , in proprio e quale esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore entrambi quali eredi di Controparte_2
nonché, le dott.sse e e la Persona_2 Controparte_4 CP_5 [...]
che interponevano a propria volta appello incidentale, chiedendo Controparte_6 anch'esse la riforma della sentenza in punto di an debeatur o, quantomeno, di quantum debeatur.
Da ultimo, si costituiva anche la , chiedendo Controparte_27
di essere estromessa dal giudizio e, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado con riferimento al rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.
A seguito di istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, questa Corte fissava l'udienza di comparizione per il 13.07.2022 e, con ordinanza in pari data, rigettava la richiesta di sospensiva.
Con comparsa del 4.09.2024 si costituiva volontariamente in giudizio , Controparte_2
divenuta nelle more maggiorenne, riproponendo tutte le domande, le istanze, le eccezioni e le difese già articolate – anche nel suo interesse – dall'attore appellato
. Controparte_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 18.9.2024 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_9
(già
[...] Parte_2
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha aderito acriticamente alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, omettendo di esaminare in modo adeguato e motivato le puntuali osservazioni critiche sollevate dai consulenti tecnici di parte della struttura sanitaria. Il giudice si sarebbe limitato a dichiarare la
“condivisibilità” ed “esaustività” della relazione peritale, senza confrontarsi con le specifiche contestazioni, così come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e tale omissione integrerebbe un vizio motivazionale, poiché il giudice, pur non essendo tenuto ad aderire alle tesi del consulente di parte, dovrebbe comunque dare conto delle ragioni per cui le ritiene non condivisibili, specie quando esse risultino circostanziate e tecnicamente fondate.
Nel merito, l'appellante deduce che, anche ipotizzando un diverso comportamento medico (come, ad esempio, una tempestiva esecuzione del taglio cesareo dopo il primo tentativo fallito di utilizzo della ventosa), l'evento letale non sarebbe stato evitabile, data la rapidità e imprevedibilità della rottura dell'utero e la conseguente sofferenza fetale. I
dati clinici e le linee guida allora vigenti (RCOG, 2011) giustificherebbero, infatti, il secondo tentativo di applicazione della ventosa. La C.T.U. stessa ha riconosciuto che la bradicardia fetale era già in atto da oltre 10 minuti, al momento del primo tentativo e,
anche anticipando l'intervento chirurgico, il feto sarebbe stato comunque estratto con un ritardo incompatibile per la sua sopravvivenza o, quantomeno, con esiti neurologici gravi, poiché né l'ipotonia uterina né le iniziali variazioni cardiotocografiche avrebbero potuto lasciar presagire tale evento.
L'appellante sostiene, quindi, che manchi la prova non solo della condotta colposa dei sanitari coinvolti nella vicenda, ma anche e soprattutto del nesso causale, tra tale condotta e il decesso del feto dovendosi ritenere quest'ultimo espressione di una complicanza repentina e molto grave.
In conclusione, la sentenza impugnata é viziata sul punto, sia per difetto di motivazione,
sia per errata valutazione in ordine al nesso causale.
Con il secondo motivo, lamenta che la sentenza del Tribunale di Bergamo risulti viziata per omessa pronuncia in ordine alla richiesta, avanzata dall'appellante, volta ad ottenere una limitazione della responsabilità dei sanitari alla sola perdita di chance, non essendovi certezza, ma solo probabilità qualificata, che una condotta alternativa avrebbe potuto migliorare l'esito della vicenda clinica.
Deduce che, persino secondo i C.T.U. nominati in primo grado, non vi sarebbe certezza che un intervento medico diverso avrebbe evitato l'evento letale, posto che la stessa
C.T.U. integrativa ha stimato che, anche anticipando il taglio cesareo, il rischio di morte perinatale sarebbe rimasto elevato (68%) e il rischio di grave encefalopatia pari all'8%.
Di conseguenza, anche qualora si ritenesse in parte sussistente un nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'esito di tale vicenda, la responsabilità dovrebbe essere circoscritta alla sola perdita di una chance di sopravvivenza o miglior esito clinico.
Con il terzo motivo, censura la sentenza in punto di determinazione del quantum del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito dai genitori e dalla sorella della de cuius e quantificato, rispettivamente, in € 150.000,00, ciascuno, ed in €
15.000,00.
Lamenta, che il Tribunale, pur avendo correttamente riconosciuto il carattere meramente potenziale del legame affettivo tra i congiunti e la piccola – mai nata Persona_1
viva – abbia poi di fatto liquidato somme sostanzialmente coincidenti con i valori minimi indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, applicabili ai casi di perdita di un rapporto affettivo concreto e consolidato.
Tale motivazione appare contraddittoria e, nei fatti, solo apparente, poiché, qualora si fosse realmente riconosciuto il carattere solo eventuale della relazione affettiva, si sarebbe dovuta ottenere una liquidazione sensibilmente inferiore a quella riconosciuta.
Con il quarto motivo, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di liquidare in favore di – e, per successione, ai suoi eredi – un risarcimento Persona_2
per danno non patrimoniale alla salute, quantificato secondo i medesimi criteri utilizzati per un soggetto ancora in vita.
Tale liquidazione, infatti, non terrebbe conto della circostanza – pacificamente accertata
– che la stessa era deceduta per cause estranee alla vicenda oggetto del giudizio,
anteriormente alla definizione del processo. Ne consegue che il danno biologico permanente non avrebbe dovuto essere liquidato integralmente secondo le Tabelle
milanesi, elaborate per soggetti viventi, ma avrebbe dovuto essere parametrato alla durata effettiva della vita residua della danneggiata dopo l'evento lesivo e non secondo l'aspettativa teorica.
Sostiene, pertanto, che il giudice di primo grado abbia errato nel determinare il danno,
come se la danneggiata fosse sopravvissuta sino alla definizione del processo.
Appello incidentale di e Controparte_4 CP_5
Con il primo motivo, contestano la sentenza in punto di an debeatur, laddove il giudice di primo grado avrebbe affermato la responsabilità delle sanitarie nella vicenda in esame, limitandosi a recepire acriticamente le conclusioni della C.T.U., fondate su una valutazione dei fatti ex post e senza alcuna adeguata considerazione della conformità
dell'operato delle sanitarie alle linee guida scientifiche e ai protocolli ostetrici in vigore al momento dei fatti.
La C.T.U., infatti, afferma che il mancato successo della prima applicazione della ventosa ostetrica, avrebbe dovuto condurre immediatamente alla scelta del taglio cesareo, ma le appellate contestano tale affermazione, in quanto generica e priva di supporto scientifico: le principali linee guida ostetriche nazionali e internazionali – tra cui quelle del Royal College (2011/2014), della Controparte_28
Queensland Clinical Guideline (2018) e la letteratura di riferimento (Vacca, Handbook
of Vacuum Delivery, 2009) – indicherebbero che la procedura con ventosa può
proseguire fino a tre trazioni o per un massimo di 20 minuti, sempre che vi sia discesa fetale e applicazione corretta.
Nel caso di specie, tra le due applicazioni sarebbero passati solo 6 minuti (con visibilità
dei capelli fetali) e il cesareo sarebbe stato disposto alle ore 11:35, con nascita alle 11:56,
ossia entro il limite dei 30 minuti raccomandato dalle linee guida NICE per i tagli cesarei urgenti di classe 1.
Di conseguenza, le tempistiche e le modalità dell'intervento risulterebbero aderenti alle linee guida e l'operato delle dottoresse immune da negligenza o imperizia.
In conclusione, non risulterebbe integrato un valido nesso causale tra la condotta delle sanitarie e l'evento dannoso e la causa di questo andrebbe rinvenuta nella rottura dell'utero, circostanza rara e imprevedibile, non riconducibile a condotta colposa.
Con il secondo motivo, lamentano l'erronea quantificazione dei danni operata dal giudice di primo grado.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, deducono che il Tribunale lo abbia erroneamente quantificato, assimilando, di fatto, il decesso di un feto nato morto alla perdita di un figlio nato vivo, liquidando importi identici a quelli previsti dalle Tabelle
milanesi per relazioni affettive concrete, nonostante avesse correttamente riconosciuto il carattere solo potenziale del legame.
Quanto al danno alla salute spettante a sostengono che il Tribunale abbia Persona_2
omesso di considerare che la stessa era deceduta, per cause estranee alla vicenda giudiziaria, nel corso del giudizio di primo grado ed avrebbe così liquidato un danno in favore dei suoi eredi in misura pari a quella spettante a un soggetto ancora in vita, in contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui, in tali casi, il risarcimento deve essere commisurato alla durata effettiva della vita del danneggiato, dopo l'evento lesivo.
Appello incidentale di Controparte_6
Con il primo motivo, in adesione all'appello principale spiegato dall'
[...]
, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto acriticamente Parte_2
le conclusioni della C.T.U., omettendo ogni reale confronto con le puntuali e approfondite osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte, le quali,
supportate da documentazione medica e riferimenti alle Linee Guida internazionali
(RCOG, 2011), contraddirebbero in modo sostanziale le conclusioni dei C.T.U., che avrebbero replicato in modo generico e ripetitivo, senza affrontare le specifiche questioni sollevate.
Lamenta, infatti, che il primo giudice non abbia fornito alcuna motivazione autonoma o critica, limitandosi a condividere integralmente la C.T.U., nonostante i C.T.P. avessero escluso una condotta negligente o imperita da parte delle sanitarie, avessero argomentato che un eventuale anticipo dell'intervento di pochi minuti non avrebbe modificato l'esito e avessero contestato la logica ex post seguita dai C.T.U. nell'analizzare la vicenda, in violazione del principio ex ante che regola la responsabilità sanitaria.
In altri termini, la pronuncia impugnata sarebbe viziata, sia sotto il profilo della motivazione, sia per erronea valutazione del materiale istruttorio, non essendovi prova né della condotta colposa, né del nesso causale tra l'operato delle sanitarie e l'evento dannoso. Con il secondo motivo sempre aderendo all'appello principale spiegato dall'
[...]
, censura la sentenza in punto di quantificazione dei danni risarcibili. Parte_2
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale riconosciuto a ed ai prossimi congiunti del feto nato morto, lamenta che il giudice abbia Persona_2
liquidato somme identiche a quelle previste dalle Tabelle milanesi per la perdita di un figlio nato vivo, disattendendo ingiustificatamente i principi giurisprudenziali di riferimento: nel dettaglio, € 150.000,00 a ciascun genitore, ossia l'intero importo base della tabella, senza considerare che non si era instaurata alcuna relazione affettiva concreta con il nascituro;
ed € 15.000,00, riconosciuti alla sorellina di 7 anni,
presumendo un legame affettivo reale con un feto mai nato.
Quanto al danno alla salute riconosciuto dal Tribunale in forza delle conclusioni dei
C.T.U., deduce che le voci di danno relative alla presunta “impotentia parturiendi” e al presunto danno psichico attribuiti a debbano ritenersi non adeguatamente Persona_2
provate, con conseguente erroneità della loro inclusione nella sentenza di primo grado.
Infatti, i consulenti tecnici di parte avrebbero puntualmente confutato l'affermazione dell'impossibilità di future gravidanze per la paziente, la cui situazione clinica non appare assimilabile a una condizione di totale impossibilità al parto per via naturale,
evidenziando che, nonostante la rottura dell'utero, l'intervento sarebbe stato condotto con tempestività e perizia, preservando l'integrità dell'organo e la possibilità di future gravidanze, seppur con i consueti rischi legati a due precedenti tagli cesarei.
In aggiunta, gli stessi C.T.P. avrebbero rilevato l'assenza di documentazione clinica adeguata a supporto del presunto danno psichico subito dalla paziente, mancando qualsiasi certificato diagnostico-terapeutico o referto specialistico che attesti una patologia psichica clinicamente rilevante.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte inerente alla condanna di
[...]
a rifondere a e a le spese di lite, in Controparte_6 Controparte_4 CP_5
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
In primo grado, le sanitarie hanno chiamato in causa per Controparte_6
ottenere manleva in virtù della polizza n.° ITOMM1301635, stipulata dall'
[...]
a copertura anche della responsabilità del personale medico. Tuttavia, come Parte_2
eccepito dalla difesa di l'art. 7 della polizza prevedeva l'operatività della CP_6
copertura solo per sinistri eccedenti la soglia di SIR (Self Insured Retention), pari a €
250.000,00, importo che resta quindi interamente a carico dell'assicurato.
Ciò posto, il Tribunale ha riconosciuto, in accoglimento della domanda subordinata della compagnia, che la garanzia assicurativa operasse solo per il risarcimento eccedente la SIR e ha condannato a tenere indenni le dottoresse solo Controparte_6
per l'importo superiore ad € 250.000,00.
Nonostante tale accoglimento parziale, lamenta che il Controparte_6
Tribunale abbia integralmente posto le spese di lite a suo carico – invece di procedere ad una compensazione totale o parziale delle spese, in relazione all'esito complessivo del giudizio – omettendo di considerare la reciproca soccombenza, configurabile in caso di accoglimento solo parziale delle pretese.
In subordine, deduce che, anche volendo ritenere operante la condanna, la liquidazione avrebbe dovuto essere parametrata non all'intero valore della causa, ma al solo importo oggetto di manleva (cioè la parte eccedente € 250.000,00, ovvero € 104.452,00), con conseguente riduzione del 50% delle spese liquidate. -----------------
In punto di accertamento della responsabilità per l'evento per cui è causa, l'appello principale e gli appelli incidentali, afferendo a questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione unitaria.
In particolare, il primo motivo dell'appello principale, il primo motivo dell'appello
incidentale, promosso dalle dott.sse e nonché il Controparte_4 CP_5
primo motivo dell'appello incidentale, promosso da Controparte_6
sono infondati.
Dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle risultanze della C.T.U. in atti,
infatti, risulta dimostrato che la prestazione resa alla paziente dai sanitari dell'Azienda
ospedaliera appellante è stata carente, a causa della negligente e imperita assistenza prestatale durante l'intero travaglio.
Tale condotta ha portato ad una tardiva diagnosi di rottura dell'utero, rendendo necessario un intervento cesareo d'urgenza per sopravvenuta sofferenza fetale acuta e,
nonostante tale sofferenza, l'estrazione del feto è stata colpevolmente ritardata, con perdita di tempo prezioso che avrebbe potuto evitare l'esito infausto. Emergono,
dunque, plurimi profili di responsabilità.
In particolare, con riguardo alla specifica censura, sollevata dall'appellante principale e dagli appellanti incidentali nei propri scritti, a mente della quale il giudice di primo grado si sarebbe limitato a operare un semplicistico e acritico richiamo alle conclusioni della C.T.U., omettendo di motivare il perché avrebbe disatteso le osservazioni critiche dei consulenti di parte, questo Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente adempiuto all'obbligo motivazionale, esponendo in modo chiaro le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di primo grado,
infatti, richiamando il principio della “ragione più liquida” (Cass., SS.UU., n-
°26242/2014), ha concentrato l'esame sui profili rilevanti ai fini decisori, in conformità
all'orientamento consolidato secondo cui il giudice non è tenuto a confutare ogni argomento delle parti, potendo limitarsi a indicare gli elementi ritenuti determinanti per la decisione.
In particolare, il Tribunale ha dato atto di condividere integralmente le conclusioni della
C.T.U., evidenziando la completezza e l'accuratezza dell'elaborato peritale, privo di vizi logici o tecnici e fondato su un esame completo dei dati clinici, documentali e anamnestici, nonché sul riscontro oggettivo dei rilievi in atti.
Quanto poi alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, risulta documentalmente che le stesse siano state oggetto di specifica confutazione da parte dei C.T.U. nel supplemento di consulenza in atti, che contiene risposte puntuali alle deduzioni degli stessi. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, infatti, è principio consolidato che,
quando le critiche dei consulenti di parte sono state compiutamente esaminate e confutate dal C.T.U., con argomentazioni condivise dal giudice, quest'ultimo non è
tenuto a fornire ulteriori risposte puntuali, essendo sufficiente il richiamo al contenuto della perizia per ritenere assolto l'onere motivazionale (Cass., ord. n.° 27358/2020;
Cass., n.° 15147/2018).
Pertanto, le doglianze sul punto risultano infondate.
Entrando poi nel dettaglio della vicenda, sebbene la storia clinica della paziente Per_2
non escludesse la possibilità di un travaglio di prova, la stessa avrebbe imposto
[...]
una vigile sorveglianza al fine di procedere tempestivamente a taglio cesareo, ove necessario.
Dall'esame complessivo degli atti e delle risultanze istruttorie emerge con chiarezza che,
nel caso di specie, il battito cardiaco fetale ha iniziato a manifestare decelerazioni variabili atipiche già durante la somministrazione di ossitocina, risultata inadeguata e non conforme alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti – in una fase del travaglio in cui la riduzione dell'attività contrattile risulta fisiologica – costituendo comportamento imprudente e imperito da parte dei sanitari prescrittori (cfr. C.T.U., pag. 22).
In tale frangente, alle ore 11.22, la protrazione della bradicardia per oltre dieci minuti e il fallimento della prima applicazione della ventosa ostetrica, in una paziente con pregresso taglio cesareo, avrebbero dovuto indurre la considerazione di un'ipossia acuta potenzialmente irreversibile e l'immediato espletamento del parto mediante taglio cesareo, in conformità alle linee guida dell'epoca, che prescrivevano l'esecuzione dello stesso entro trenta minuti dall'insorgenza dell'ipossia acuta (cfr. C.T.U., pag. 22).
La tesi difensiva dell'appellante, secondo cui la situazione critica sarebbe stata riconoscibile solo alle ore 11.35, non trova riscontro negli atti, né appare conforme alla letteratura scientifica, che individua nelle alterazioni cardiotocografiche e nella bradicardia acuta che si protrae per oltre 9 minuti, il principale segno predittivo di ipossia uterina.
Al contrario, la decisione delle dott.sse e di procedere Controparte_4 CP_5
al taglio cesareo veniva presa solo alle ore 11.40, ossia circa 22 minuti dopo l'inizio della bradicardia fetale, documentata alle ore 11.18, determinando un ritardo operativo di almeno 15 minuti rispetto al termine di sicurezza previsto dalle linee guida,
integrando “comportamento negligente, imprudente e imperito in capo ai due medici coinvolti in ugual misura percentuale” (cfr. C.T.U., pag. 25).
Alla luce del principio di causalità adeguata, risulta evidente che l'omesso ricorso tempestivo al taglio cesareo e la gestione inappropriata dell'emergenza ostetrica abbiano cagionato il decesso del feto, configurando colpa medica dei sanitari e responsabilità
della struttura ospedaliera per violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, con nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo.
Di conseguenza, anche la relativa doglianza in punto di carenza di nesso casuale risulta infondata. Non vi è dubbio, infatti, che si sia trattata di un'emergenza ostetrica che,
secondo le linee guida e la letteratura scientifica, avrebbe dovuto essere affrontata immediatamente per evitare danni irreversibili al feto: nel caso concreto, la rapida esecuzione del taglio cesareo avrebbe consentito sia la sua estrazione tempestiva, sia la riparazione di un'eventuale rottura d'utero, limitando o evitando le conseguenze dannose.
La sentenza impugnata merita, pertanto, in punto di an, integrale conferma.
Parimenti infondato risulta anche il secondo motivo di appello con cui l'ospedale appellante pretenderebbe di qualificare il danno patito dai congiunti della nascitura quale mera perdita di chance.
La perdita di chance, infatti, costituisce una forma di danno risarcibile che si configura quando la condotta illecita abbia inciso negativamente sulla possibilità di conseguire un risultato favorevole, con la conseguenza che il danno si concreta nella perdita di una possibilità di risultato utile e non in una mera aspettativa di fatto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, affinché possa configurarsi una perdita di chance, occorre che l'esito favorevole sia incerto e che la condotta colpevole abbia privato il soggetto danneggiato di tale concreta possibilità, la quale deve essere chiaramente individuata e non può consistere genericamente nelle possibilità astratte che la vita può offrire (Cass., n.° 15734/2019).
Nel caso in esame, pertanto, non ricorrono i presupposti per configurare tale fattispecie,
poiché non si è in presenza di un'ipotesi di incertezza eventistica: la gravidanza era giunta al termine e, con un'assistenza ostetrica adeguata e conforme alle linee guida,
l'esito favorevole si sarebbe conseguito con certezza. In tale contesto, il ritardo colpevole nell'esecuzione del taglio cesareo, nonostante la rottura dell'utero e il riscontro della bradicardia, ha determinato la morte del feto, in conseguenza diretta e immediata della condotta imperita dei sanitari, ma non ha determinato la perdita di una mera possibilità di sopravvivenza: le condotte dilatorie e inappropriate poste in essere hanno concretamente impedito l'esito favorevole che, in assenza di tali condotte, si sarebbe conseguito con certezza.
Pertanto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, quando il danno si sarebbe sicuramente evitato in caso di condotta diligente, non può parlarsi di perdita di chance, ma di danno pieno, con conseguente integrale risarcibilità del pregiudizio subito
(Cass., n.° 1905/2020).
Anche per ciò che concerne, poi, la quantificazione dei danni risarcibili, l'appello principale e gli appelli incidentali, afferendo a questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione unitaria.
Nel dettaglio, in punto di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale,
liquidato a favore dei genitori e della sorella della de cuius, va rammentato che in giurisprudenza si è a lungo dibattuto se la perdita del feto configuri un danno per la perdita di una relazione affettiva solo potenziale o concreta.
La Suprema Corte, con la sentenza n.° 12717/2015, ha chiarito che, anche nel caso del feto nato morto, il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente,
parametrandolo ai valori tabellari del Tribunale di Milano, ritenuti idonei a garantire uniformità, salvo personalizzazione in relazione alle circostanze concrete del caso. Di
conseguenza, pur riconoscendo una relazione affettiva potenziale, la perdita del feto può
giustificare un risarcimento proporzionato, adeguato al momento della perdita e al grado di consolidamento del legame affettivo, soprattutto quando la gravidanza sia giunta al termine.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che per un figlio non nato, ma prossimo alla nascita, come nel caso di specie, si debbano considerare i valori tabellari relativi alla perdita di un figlio di giovane età, eventualmente rimodulati in ragione della mancanza della relazione affettiva concretamente sviluppata post nascita, ma senza che ciò
comporti un'ingiustificata compressione del risarcimento spettante ai genitori, atteso il consolidamento del legame affettivo durante la gravidanza avanzata e l'imminenza della nascita.
In questa direzione si pone correttamente la sentenza del Tribunale che ha tenuto conto della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio subito dai genitori – nella loro dimensione personale e nel loro status genitoriale, considerata la sofferenza derivante dalla perdita della bambina tanto desiderata, anche alla luce delle difficoltà affrontate in precedenza dalla coppia nel percorso di genitorialità – e anche della sofferenza patita dalla sorella.
Con riguardo, invece, all'errata quantificazione del danno alla salute, patito da le censure mosse sul punto meritano accoglimento. Persona_2
Sebbene non vi sia dubbio in ordine all'esistenza del danno, come confermato dagli esiti della rottura dell'utero e dalle conseguenze psicofisiche ad essa collegate (quali le difficoltà a concepire nuovamente e la grave depressione post-partum che ha inciso sulla sua vita personale e relazionale), errata però risulta la quantificazione dello stesso operata dal Tribunale.
La sentenza di primo grado merita riforma nella parte in cui ha liquidato, in favore di e, per essa, agli eredi, un danno non patrimoniale quantificato Persona_2
integralmente secondo le ordinarie tabelle milanesi, come se la danneggiata fosse rimasta in vita sino alla conclusione del giudizio.
Il ragionamento del Tribunale appare, infatti, erroneo, atteso che, al momento della liquidazione, era deceduta per cause indipendenti dall'illecito oggetto di Persona_2
causa. Ne consegue che il danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica non poteva essere liquidato agli eredi sulla base dell'aspettativa di vita media, bensì,
parametrato alla durata effettiva della vita della danneggiata, con conseguente riduzione proporzionale del quantum risarcitorio spettante iure hereditatis.
Occorre, infatti, premettere che il danno biologico, inteso come danno dinamico-
relazionale, viene generalmente liquidato mediante l'utilizzo delle tabelle milanesi, che assumono quale parametro di riferimento l'età della vittima al momento del sinistro,
ritenendo che il danno sia tanto più grave quanto minore sia l'età di chi lo subisce.
Ciò in quanto si ritiene che un conto sia convivere con una menomazione per pochi anni,
altro conto sia, invece, convivere con la stessa menomazione per la maggior parte della vita. Il valore monetario del punto di invalidità viene così ricavato da una funzione che presuppone che la vittima vivrà per l'intera durata dell'aspettativa di vita media,
convivendo con le limitazioni derivanti dalla lesione subita.
Tuttavia, qualora la vittima deceda, nel corso del giudizio, per cause indipendenti dall'illecito, si determina una situazione giuridica e risarcitoria profondamente diversa.
In tale ipotesi, infatti, la monetizzazione del danno non può avvenire sulla base di un elemento presuntivo, quale l'aspettativa di vita media, ma deve necessariamente parametrarsi a un dato certo, costituito dall'esatto periodo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso della vittima.
Alla luce di tali principi, risulta evidente come si debba procedere a una rideterminazione del quantum in base al criterio della proporzionalità rispetto agli anni di vita effettivamente vissuti dalla danneggiata dopo la lesione, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva
(Cass., n.° 5112/2024).
Pertanto, ipotizzando nel caso di specie una durata di vita media di anni 84, l'importo dovuto dall' da Controparte_25 CP_5
e da a titolo di danno alla salute, a favore degli eredi di Controparte_4 Per_2
ammonta ad € 5.876,00 (ottenuto moltiplicando l'importo di € 39.452,00 per
[...] gli anni effettivi di vita di ossia 7, diviso 47 – ove 47 rappresenta Persona_2
l'aspettativa di vita media di una donna che al momento del fatto aveva 37 anni).
Alla luce di quanto sopra, vanno, pertanto, rigettati il terzo motivo dell'appello
principale, nonché, il secondo motivo dell'appello incidentale di
[...]
e, parzialmente, il secondo motivo dell'appello incidentale delle Controparte_6
dott.sse e , in punto di errata quantificazione del Controparte_4 CP_5
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Meritano, invece, accoglimento il quarto motivo dell'appello principale e, solo
parzialmente, il secondo motivo dell'appello incidentale promosso dalle dott.sse e , in punto di quantificazione del danno alla salute Controparte_4 CP_5
liquidato a favore di Persona_2
Da ultimo, merita accoglimento anche il terzo motivo dell'appello incidentale
sollevato da in punto di spese di lite, che vanno Controparte_6
parametrate al valore della sola manleva – essendo operativa la polizza n.°
ITOMM1301635 solo oltre la soglia SIR (Self Insured Retention) di € 250.000,00 – con riguardo al valore dello scaglione di riferimento.
Pertanto, tenuto conto dell'effettivo decisum e considerato che l'importo oggetto di manleva ammonta ad € 70.876,00 (ossia la parte eccedente la soglia di € 250.000,00),
lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00. Ad esso si rinvia in prosieguo in sede di liquidazione delle spese, secondo i valori minimi della tabella allegata al D.M. n.° 55/2014, stante la non complessità della controversia sul punto.
Nei termini di cui sopra, dunque, la sentenza va riformata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza e l'
[...]
e , TE Controparte_4
in solido, vanno condannati alla rifusione delle stesse, secondo i valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 con aumento ex art. 4, II c., del citato decreto, tenuto conto dell'effettivo decisum e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall Controparte_25
e su quelli incidentali proposti da , e
[...] Controparte_4 CP_5
così provvede: Controparte_6
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza,
accertata la responsabilità concorrente di , e Controparte_4 CP_5 [...]
condanna gli stessi, in solido tra loro, Parte_1
al risarcimento in favore di e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_2
del danno non patrimoniale alla salute, rideterminato nell'importo di €
[...]
5.876,00, con conseguente obbligo restitutorio della eccedente parte della somma corrisposta, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna e TE
, in solido tra loro, a rifondere a e , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 29.194,10 (importo comprensivo degli aumenti), di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisionale,
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 18.510,70 (importo comprensivo degli aumenti), di cui €
4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna a rifondere a le spese di lite, nei Controparte_6 CP_5
termini della polizza n. ITOMM1301635, ossia per la somma complessiva di € 7.052,00,
quanto al primo grado, di cui € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed €2.127,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 4.997,00, di cui €1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_6 Controparte_4
nei termini della polizza n.°ITOMM1301635, ossia per la somma complessiva di €
7.052,00, quanto al primo grado, di cui € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed €2.127,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado in complessivi € 4.997,00, di cui €1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_3
e degli appellati contumaci , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...] , Pirola Serena, Vassalli Mariangela, , Controparte_9 CP_10 CP_11
e non essendo stati destinatari CP_12 CP_13 Controparte_14
di specifiche domande ed essendo stati citati esclusivamente per integrazione del contraddittorio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao