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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 342/2023 R.G. promossa
DA
( ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lipera
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(cf. ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_1
patrocinato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1144/2022 del 10.11.2022 il Tribunale del lavoro di Siracusa, rigettava il ricorso con cui aveva chiesto che venisse dichiarata Parte_1
l'illegittimità della sua esclusione dalle graduatorie per le assunzioni da parte della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, con condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di €.15.918,68 a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della illegittima esclusione.
Avverso la sentenza proponeva appello il con ricorso depositato in data Pt_1
08.05.2023.
Resisteva l'amministrazione appellata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse le doglianze di cui all'atto di appello, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, va rilevato che nelle note di trattazione scritta del
20.12.2024 l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, documentando di essere stato, nelle more, assunto come operaio comune (v., in atti, comunicazione di assunzione del 2.5.2024).
L'appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con ordinanza del 16.5.2025 la Corte ha invitato la parte appellata ad interloquire su detta istanza.
L'amministrazione, nelle note di trattazione per la odierna udienza, ha dichiarato che “nulla osta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, nulla ha opposto a quanto richiesto dall'appellante”.
2. Pertanto, la Corte, prendendo atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 342/2023 R.G. promossa
DA
( ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lipera
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(cf. ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_1
patrocinato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1144/2022 del 10.11.2022 il Tribunale del lavoro di Siracusa, rigettava il ricorso con cui aveva chiesto che venisse dichiarata Parte_1
l'illegittimità della sua esclusione dalle graduatorie per le assunzioni da parte della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, con condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di €.15.918,68 a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della illegittima esclusione.
Avverso la sentenza proponeva appello il con ricorso depositato in data Pt_1
08.05.2023.
Resisteva l'amministrazione appellata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse le doglianze di cui all'atto di appello, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, va rilevato che nelle note di trattazione scritta del
20.12.2024 l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, documentando di essere stato, nelle more, assunto come operaio comune (v., in atti, comunicazione di assunzione del 2.5.2024).
L'appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con ordinanza del 16.5.2025 la Corte ha invitato la parte appellata ad interloquire su detta istanza.
L'amministrazione, nelle note di trattazione per la odierna udienza, ha dichiarato che “nulla osta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, nulla ha opposto a quanto richiesto dall'appellante”.
2. Pertanto, la Corte, prendendo atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese