Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2025, proposto da
AR IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Della Monica e Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 8123 del 1° agosto 2025 del Comune di Minori, con il quale si è disposta la sospensione definitiva dell’efficacia della SCIA in sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 10681 del 31 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Minori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento del Comune di Minori prot. n. 8123 del 1° agosto 2025, notificato in pari data, recante “ comunicazione e sospensione efficacia SCIA prot. n. 10681 del 31.10.2024 ”, con il quale si è disposta la sospensione definitiva dell’efficacia della predetta SCIA e si è comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Con sentenza n. 1151/2025 del 16 giugno 2025, questo Tribunale, in accoglimento dei motivi aggiunti proposti nel ricorso iscritto al numero di r.g. 1100/2024, ha annullato il provvedimento recante sospensione dell’efficacia/rigetto della SCIA ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001, rilevando la violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Deduce parte ricorrente che, in ottemperanza a tale pronuncia, il Comune di Minori ha dapprima comunicato i motivi ostativi con nota prot. n. 6542 del 20 giugno 2025 e, successivamente, con il provvedimento qui impugnato, ha disposto la “ sospensione definitiva dell’efficacia ” della SCIA in sanatoria, reiterando le medesime argomentazioni già espresse in precedenza e preannunciando l’avvio di un procedimento sanzionatorio.
Nei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza comunicati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 veniva rilevato quanto segue:
“ - l’istanza risulta fortemente carente non essendo corredata da alcun elaborato grafico e neanche dei minimi elaborati descrittivi;
- le modalità di ripristino della volta in muratura sono in contrasto con il co. 3 dell’art. 26 della Legge Regionale n. 35/87, con la quale si approvava il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino amalfitana, le cui previsioni sono cogenti e prevalenti su qualsiasi diversa e non conforme previsioni della strumentazione urbanistica e territoriale;
- le opere in sanatoria, comportanti incrementi di superfice utile abitabile derivanti da mutamento di destinazione di superfice accessoria, e modifiche della volumetria e della sagoma, per effetto della sostituzione del ringrosso degli elementi di copertura, sono qualificabili quali intervento di ristrutturazione edilizia e non sono ammessi, sia dal Piano Urbanistico Comunale che dal Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino amalfitana ”.
In sintesi, il Comune ha inibito la SCIA in sanatoria in quanto:
- risulta carente la documentazione;
- le modalità di ripristino della volta in muratura sono in contrasto con l’art. 26, comma 3, del PUT (L.R. Campania n. 35/1987);
- le opere oggetto della SCIA sono qualificabili quali interventi di ristrutturazione edilizia, come tali non ammissibili in base alla disciplina urbanistica di settore.
Innanzitutto, si eccepisce il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di prendere in esame e valutare le argomentazioni formulate dal ricorrente nel corso del precedente giudizio amministrativo.
In secondo luogo, si contesta il provvedimento nella parte in cui fonda il diniego, in via preliminare, su una presunta carenza documentale deducendo che l’Amministrazione, di fronte a una carenza meramente formale e facilmente emendabile come la mancata allegazione di fotografie, aveva il dovere di attivare il c.d. “soccorso istruttorio”.
Si rileva, inoltre, la contraddittorietà della statuizione, posto che il Comune era in possesso di tutta la documentazione tecnica e descrittiva relativa agli interventi, già prodotta in precedenza.
Ancora, si sostiene che risulta anomala la pretesa del versamento della sanzione pecuniaria quale presupposto per l’esame dell’istanza in quanto l’art. 36 bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001 configura il pagamento della sanzione come condizione per il perfezionamento e l’efficacia della sanatoria, ma la sua debenza e quantificazione sono logicamente e cronologicamente successive all’accertamento positivo della conformità.
Si afferma che l’inoppugnabilità dell’atto che accerta l’abuso (il provvedimento n. 2022/2022) non ha alcuna incidenza sulla successiva ed eventuale sanabilità dello stesso, che costituisce oggetto di un procedimento distinto e autonomo.
Nel merito, si rileva che il diniego si fonda sull’erronea qualificazione degli interventi realizzati.
In particolare, si sostiene che la volta originaria è crollata per deficienze strutturali e non è stata demolita volontariamente, precisando che l’art. 26 della L.R. Campania n. 35/1987 (così come l’intero Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana) ha la finalità, di tutelare i valori paesaggistici e ambientali dell’area interessata, non di imporre la ricostruzione “in falso storico” di un elemento strutturale venuto meno per cause accidentali.
Si evidenzia pure che la volta in questione non era “estradossata”, ovvero non era visibile dall’esterno e non contribuiva in alcun modo a definire la sagoma o l’aspetto esteriore dell’edificio, sicché, peraltro, non vi è stato alcun aumento di volume ma semmai dell’altezza interna.
Si ribadisce che il ricorrente si è dichiarato disponibile a realizzare ex novo la volta preesistente, anche nella sua consistenza precedente al crollo e con ripristino delle altezze interne, ma non in pietrame o in battuto di lapillo, bensì con materiali più leggeri, stante proprio la circostanza che essa è completamente intradossata.
Si contesta la qualificazione dell’intervento di isolamento della copertura (c.d. “ringrosso”) come ristrutturazione edilizia, trattandosi invece di un intervento minore (manutenzione straordinaria o addirittura regime di edilizia libera), soggetto, al più, a comunicazione asseverata.
Si contesta altresì la presunta necessità di autorizzazione paesaggistica, essendosi in presenza di interventi esclusi dall’autorizzazione ai sensi del punto A.2 dell’Allegato A al D.P.R. 31/2017.
Infine, si contesta il presunto cambio di destinazione d’uso di superfici accessorie (soppalco e locale laterale) a residenziali, ritenuto non consentito, rimarcando che l’immobile del ricorrente è un fabbricato unitario, la cui originaria e unica destinazione era quella abitativa (mentre la temporanea classificazione catastale di una porzione come “unità in corso di definizione” (F/4) durante i lavori era una mera formalità procedurale, priva di rilevanza urbanistica).
Ciò sarebbe confermato da precedente atto del Comune stesso (prot. n. 9609 del 21 ottobre 2019, richiamato nella SCIA), che aveva già riconosciuto la legittimità dell’immobile in quanto “antecedente al 1967” (in caso contrario non avrebbe potuto ritenerlo legittimo) e rientrante in un “ambiente unitario”, il che rende contraddittorio che la stessa Amministrazione, a distanza di pochi anni, disconosca la natura unitaria e la destinazione residenziale dell’intero compendio.
Il Comune di Minori si è costituito in resistenza eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza agli originari provvedimenti che hanno accertato l’abusività delle opere.
Ha contestato la censura di presunta violazione del principio del soccorso istruttorio per mancata allegazione di fotografie o del pagamento della sanzione deducendo che tali elementi, ancorché siano nel provvedimento, a completamento del quadro di irregolarità, non costituiscono fulcro del diniego.
Ha rimarcato che l’Amministrazione non ha negato l’esame della nuova istanza, ma l’ha esaminata e respinta perché le opere di cui si richiede la sanatoria sono le stesse, già qualificate come non conformi, con atto divenuto inoppugnabile.
Ha richiamato l’art. 26, comma 3, L.R.C. n. 35/1987 (PUT), il quale stabilisce che è consentito l’uso di solai in cemento armato “ mai in sostituzione di archi e volte in muratura ”, essendo irrilevante che tale sostituzione sia avvenuta a seguito di un crollo “accidentale” o di demolizione “volontaria” e che si tratti di elementi interni o esterni.
Ha aggiunto che la sostituzione della volta con solaio piano ha determinato un aumento oggettivo della altezza (utile interna) e, quindi, di volumetria, configurandosi una ristrutturazione edilizia.
Parimenti, ha rilevato che l’intervento di coibentazione non può qualificarsi come manutenzione straordinaria o edilizia libera, avendo comportato una modifica di sagoma e dei prospetti (edificio) e un aumento di volume, sicché si rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Quanto alla natura “unitaria” e residenziale dell’intero compendio, ha ritenuto che la stessa sia smentita dagli atti prodotti in passato, in cui le porzioni in questione erano invece qualificate “accessori”.
Ha ribadito, quindi, che il cambio d’uso da superficie accessoria (es. deposito) in superficie residenziale costituisce modifica urbanisticamente rilevante, che comporta un aumento del carico urbanistico ed è ammissibile solo se conforme con gli strumenti urbanistici vigenti i quali, nel caso di specie, non lo consentono.
Con memoria depositata in data 1° dicembre 2025, parte ricorrente ha controdedotto alle difese del Comune.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare, prescindendo anche dall’esame dell’eccezione di inammissibilità prospettata dal Comune resistente.
L’impugnazione del provvedimento nella parte relativa alla richiesta di ricostruzione della volta con materiali moderni è infondata perché la normativa urbanistica e di vincolo impone la ricostruzione con criteri di esatta corrispondenza al precedente manufatto.
Nel resto, i motivi sono infondati in quanto, trattandosi di zona sottoposta a vincolo ambientale, sono inammissibili gli interventi di ristrutturazione edilizia e vi è il divieto di modifica della volumetria, anche in presenza di immutazione della sagoma.
Nella specie, l’aumento di volumetria ( sub specie di modifica dell’altezza interna) è di fatto confermato dal ricorrente.
In definitiva, l’intervento configura una inammissibile ristrutturazione edilizia, non consentita in base alla disciplina urbanistica di settore, e pertanto il ricorso va rigettato.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
LA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO