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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6528/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO BA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to CASSANDRO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
LI FA e con l'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ( , C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SODERINI 24 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/05/2025 la ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2 premettendo di essere insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti Controparte_2 anni scolastici e per i seguenti periodi:
1) la ricorrente è insegnante dell'istituto superiore NT ZO (MIIS10300X), in virtù del contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente dal 08/05/2025 al 07/06/2025, per n. 18 ore settimanali, per un posto di sostegno psicofisico (doc. 1);
2) Nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 la Professoressa ha lavorato sempre presso il predetto
Istituto scolastico, dapprima dal 18/11/2024 al 28/11/2024, poi dal 02/12/2024 al 27/01/2025 sempre con contratto a tempo determinato in qualità di supplente per n. 18 ore settimanali, per un posto di sostegno psicofisico ed ancora dal 28/01/2025 al 28/03/2025 e poi dal 29/03/2025 al
07/05/2025, sempre presso il medesimo istituto e sempre con contratto a tempo determinato in qualità di supplente per n. 18 ore settimanali, per un posto di sostegno psicofisico (cfr. doc. 1);
3) In precedenza, la professoressa ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione Parte_1 resistente, in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
a) AS 2020/2021: dal 23/10/2020 al 30/06/2021, quale insegnante di sostegno minorati psicofisici, presso l'Istituto Superiore Niccolò Machiavelli di Pioltello, per n. 18 ore settimanali, cod. meccanografico MIIS029007 (doc. 2);
b) AS 2021/2022: dal 08/09/2021 al 30/06/2022, quale insegnante di sostegno psicofisico, presso l'istituto superiore Italo Calvino di Rozzano, per n. 18 ore settimanali, cod. meccanografico
MIIS01900L (doc. 3);
c) AS 2022/2023: dal 10/10/2022 al 30/06/2023, quale insegnante di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Tecnico e Liceo “E. Mattei” di AN AT IL, per n. 18 ore settimanali, cod. meccanografico MITF390005 (doc. 4);
d) AS 2023/2024 quale insegnante di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Tecnico e Liceo “E.
Mattei” di AN AT IL, per n. 18 ore settimanali, cod. meccanografico MITF390005, in qualità di docente supplente temporaneo con contratti che si sono susseguiti nel corso dell'intero anno scolastico. In particolare la Professoressa ha stipulato:
un contratto dal 05/10/2023 al 24/10/2023 (doc. 5);
un contratto dal 25/10/2023 al 25/11/2023 (doc. 6);
un contratto dal 27/11/2023 al 01/12/2023 (doc. 7);
un contratto dal 04/12/2023 all'08/12/2023 (doc. 8);
un contratto dall'11/12/2023 al 15/12/2023 (doc. 9);
2 un contratto dal 18/12/2023 al 22/12/2023 (doc. 10);
un contratto dall'08/01/2024 al 22/01/2024 (doc. 11);
un contratto dal 23/01/2024 al 29/01/2024 (doc. 12)
un contratto dal 30/01/2024 al 05/02/2024 (doc. 13);
un contratto dal 06/02/2024 al 06/03/2024 (doc. 14);
un contratto dal 07/03/2024 al 17/03/2024 (doc. 15);
un contratto dal 18/03/2024 al 27/03/2024 (doc. 16);
un contratto dal 03/04/2024 al 09/04/2024 (doc. 17);
un contratto dal 10/04/2024 al 24/04/2024 (doc. 18);
un contratto dal 29/04/2024 al 05/05/2024 (doc. 19);
un contratto dal 06/05/2024 al 15/05/2024 (doc. 20);
un contratto dal 16/05/2024 al 30/05/2024 (doc. 21);
un contratto dal 31/05/2024 al 07/06/2024 (doc. 22);
un contratto dal 10/06/2024 al 10/06/2024 (doc. 23);
un contratto dal 13/06/2024 al 13/06/2024 (doc. 24).
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludeva chiedendo:
«In via principale e nel merito, previa ogni opportuna declaratoria di legge, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite attribuzione della “Carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/15 dell'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del al riconoscimento a favore della ricorrente del beneficio stesso, così come Controparte_2 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici per un complessivo importo di € 2.500,00;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il al pagamento, Controparte_2
3 a favore della ricorrente, della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio»
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le Parte_1 ragioni di seguito enunciate ed esposte e nella misura di seguito indicata.
Premessa la sussistenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, in ragione dell'intervenuta stipulazione di contratto dal 4 novembre 2025 al 30 giugno 2026 presso la scuola IS IE DE
CE di AN AT IL (MI), cod. mecc. MIIS037006 (cfr. doc. 26 fascicolo parte ricorrente), in diritto viene in rilievo l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 il quale così dispone:
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La
4 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di CP_2 escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte
5 del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i CP_4 precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Va, per altro, osservato come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha con pronuncia del 27 ottobre 2023, enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
6 quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In merito all'eccezione circa la non spettanza del diritto relativamente alla annualità 2023/2024 e
2024/2025, contraddistinta dallo svolgimento di supplenze c.d. brevi si osserva quanto segue.
Nella sentenza richiamata la Cassazione ha affermato: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part- CP_2 time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n.
29961/2023 la Suprema Corte ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
7 dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
Con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19/3/2024 la Corte, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della
Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
"annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in
8 conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte
(proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che per la ricorrente tale compatibilità debba registrarsi con riferimento sia all'a.s. 2023/2024 che dell'a.s. 2024/2025, in ragione della scadenza dell'incarico in concomitanza con la conclusione delle attività didattiche e della dimensione annua dell'incarico, restando irrilevante l'intervenuto compimento di 180 giorni di supplenza, trattandosi di parametro soltanto indicativo.
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente soltanto con riferimento agli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, per un valore di € 2.500,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione delle ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Per quanto sopra esposto, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto CP_2 al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 2.500,00 e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in € 1.640,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 9/12/2025
Il Giudice
IO BA
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO BA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to CASSANDRO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
LI FA e con l'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ( , C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SODERINI 24 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/05/2025 la ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2 premettendo di essere insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti Controparte_2 anni scolastici e per i seguenti periodi:
1) la ricorrente è insegnante dell'istituto superiore NT ZO (MIIS10300X), in virtù del contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente dal 08/05/2025 al 07/06/2025, per n. 18 ore settimanali, per un posto di sostegno psicofisico (doc. 1);
2) Nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 la Professoressa ha lavorato sempre presso il predetto
Istituto scolastico, dapprima dal 18/11/2024 al 28/11/2024, poi dal 02/12/2024 al 27/01/2025 sempre con contratto a tempo determinato in qualità di supplente per n. 18 ore settimanali, per un posto di sostegno psicofisico ed ancora dal 28/01/2025 al 28/03/2025 e poi dal 29/03/2025 al
07/05/2025, sempre presso il medesimo istituto e sempre con contratto a tempo determinato in qualità di supplente per n. 18 ore settimanali, per un posto di sostegno psicofisico (cfr. doc. 1);
3) In precedenza, la professoressa ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione Parte_1 resistente, in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
a) AS 2020/2021: dal 23/10/2020 al 30/06/2021, quale insegnante di sostegno minorati psicofisici, presso l'Istituto Superiore Niccolò Machiavelli di Pioltello, per n. 18 ore settimanali, cod. meccanografico MIIS029007 (doc. 2);
b) AS 2021/2022: dal 08/09/2021 al 30/06/2022, quale insegnante di sostegno psicofisico, presso l'istituto superiore Italo Calvino di Rozzano, per n. 18 ore settimanali, cod. meccanografico
MIIS01900L (doc. 3);
c) AS 2022/2023: dal 10/10/2022 al 30/06/2023, quale insegnante di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Tecnico e Liceo “E. Mattei” di AN AT IL, per n. 18 ore settimanali, cod. meccanografico MITF390005 (doc. 4);
d) AS 2023/2024 quale insegnante di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Tecnico e Liceo “E.
Mattei” di AN AT IL, per n. 18 ore settimanali, cod. meccanografico MITF390005, in qualità di docente supplente temporaneo con contratti che si sono susseguiti nel corso dell'intero anno scolastico. In particolare la Professoressa ha stipulato:
un contratto dal 05/10/2023 al 24/10/2023 (doc. 5);
un contratto dal 25/10/2023 al 25/11/2023 (doc. 6);
un contratto dal 27/11/2023 al 01/12/2023 (doc. 7);
un contratto dal 04/12/2023 all'08/12/2023 (doc. 8);
un contratto dall'11/12/2023 al 15/12/2023 (doc. 9);
2 un contratto dal 18/12/2023 al 22/12/2023 (doc. 10);
un contratto dall'08/01/2024 al 22/01/2024 (doc. 11);
un contratto dal 23/01/2024 al 29/01/2024 (doc. 12)
un contratto dal 30/01/2024 al 05/02/2024 (doc. 13);
un contratto dal 06/02/2024 al 06/03/2024 (doc. 14);
un contratto dal 07/03/2024 al 17/03/2024 (doc. 15);
un contratto dal 18/03/2024 al 27/03/2024 (doc. 16);
un contratto dal 03/04/2024 al 09/04/2024 (doc. 17);
un contratto dal 10/04/2024 al 24/04/2024 (doc. 18);
un contratto dal 29/04/2024 al 05/05/2024 (doc. 19);
un contratto dal 06/05/2024 al 15/05/2024 (doc. 20);
un contratto dal 16/05/2024 al 30/05/2024 (doc. 21);
un contratto dal 31/05/2024 al 07/06/2024 (doc. 22);
un contratto dal 10/06/2024 al 10/06/2024 (doc. 23);
un contratto dal 13/06/2024 al 13/06/2024 (doc. 24).
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludeva chiedendo:
«In via principale e nel merito, previa ogni opportuna declaratoria di legge, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite attribuzione della “Carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/15 dell'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del al riconoscimento a favore della ricorrente del beneficio stesso, così come Controparte_2 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici per un complessivo importo di € 2.500,00;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il al pagamento, Controparte_2
3 a favore della ricorrente, della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio»
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le Parte_1 ragioni di seguito enunciate ed esposte e nella misura di seguito indicata.
Premessa la sussistenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, in ragione dell'intervenuta stipulazione di contratto dal 4 novembre 2025 al 30 giugno 2026 presso la scuola IS IE DE
CE di AN AT IL (MI), cod. mecc. MIIS037006 (cfr. doc. 26 fascicolo parte ricorrente), in diritto viene in rilievo l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 il quale così dispone:
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La
4 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di CP_2 escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte
5 del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i CP_4 precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Va, per altro, osservato come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha con pronuncia del 27 ottobre 2023, enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
6 quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In merito all'eccezione circa la non spettanza del diritto relativamente alla annualità 2023/2024 e
2024/2025, contraddistinta dallo svolgimento di supplenze c.d. brevi si osserva quanto segue.
Nella sentenza richiamata la Cassazione ha affermato: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part- CP_2 time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n.
29961/2023 la Suprema Corte ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
7 dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
Con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19/3/2024 la Corte, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della
Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
"annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in
8 conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte
(proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che per la ricorrente tale compatibilità debba registrarsi con riferimento sia all'a.s. 2023/2024 che dell'a.s. 2024/2025, in ragione della scadenza dell'incarico in concomitanza con la conclusione delle attività didattiche e della dimensione annua dell'incarico, restando irrilevante l'intervenuto compimento di 180 giorni di supplenza, trattandosi di parametro soltanto indicativo.
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente soltanto con riferimento agli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, per un valore di € 2.500,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione delle ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Per quanto sopra esposto, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto CP_2 al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 2.500,00 e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in € 1.640,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 9/12/2025
Il Giudice
IO BA
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