CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione Civile - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 429/2024 R.G. C.C., avente ad oggetto
“Cessazione effetti civili del matrimonio” ed introdotto da:
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso Parte_1
d'appello, dall'Avv.to Anna Maria Melillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venosa, alla via Cardinale De Luca, n.17;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di Controparte_1
costituzione di secondo grado, dall'Avv.to Luigi Lomio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grumento Nova, al Corso Vittorio Emanuele, n.34.
1 APPELLATO
E
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di POTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione in godimento dell'abitazione disponendone l'assegnazione all'appellante; accogliere la domanda di assegno divorziale e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'appellante all'assegno divorziale nella misura di euro 350,00 mensili con versamento diretto da parte della società Vibac s.p.a. con sede in Viggiano, datrice di lavoro dell'appellato, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze del grado, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, con l'impugnata sentenza n.294/2024, pubblicata il 21 febbraio 2024 e resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra le parti, richiamata la sentenza non definitiva che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ha assegnato a Pt_1
la casa familiare in Lavello, posto a carico del resistente, quale contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di euro 500,00 con pagamento diretto da parte della società datrice di lavoro, respinto la domanda di assegno divorzile con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza, per quello che interessa in questa sede, quanto alla domanda di assegno divorziale, riteneva il Tribunale che la stessa non potesse essere accolta, non essendo stata provata la mancanza di mezzi adeguati di sostentamento e l'impossibilità oggettiva di procurarseli da parte della ricorrente, evidenziando, altresì,
2 come quest'ultima non avesse dedotto, ancor prima che provato, il suo contributo dato alla formazione del patrimonio familiare ed il nesso causale tra il divario reddituale esistente e le scelte fatte in costanza di convivenza.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1
in data 7 agosto 2024, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda di riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorziale nella misura di euro 200,00 mensili.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
***
Si è costituito in questa fase , con memoria difensiva deposita in data 19 Controparte_1
novembre 2024, chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
***
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, come da nota dell'11 dicembre 2024, allegata agli atti.
Disposto che l'udienza del 17 aprile 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del proposto appello, sollevata dall'appellato, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui
3 si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n.2320/2023).
Quanto all'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale in atti, deve in primo luogo porsi in luce che, contrariamente all'assunto del Tribunale di Potenza, la aveva provato con deposito dell'8 novembre 2022 il proprio licenziamento Pt_1
comunicato dalla con lettera dell'8 aprile 2022 e con effetto dal 19 aprile Parte_2
2022 a seguito di precedente assunzione a tempo indeterminato part time risalente al 2020.
Risultava provato, quindi, già in primo grado lo stato di disoccupazione della ricorrente, sussistente all'atto delle precisazioni delle conclusioni.
Passando, quindi, all'esame del merito, con l'unico motivo di impugnazione, deduce la non condivisibilità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la Pt_1
domanda di riconoscimento del suo diritto all'assegno divorzile, mancato accoglimento ancorato alla genericità della domanda come azionata, stante, altresì, la mancata allegazione degli altri elementi attinenti al profilo della funzione perequativa/compensativa dell'assegno in argomento.
Prima di affrontare l'esame del descritto motivo di impugnazione, occorre premettere che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
4 Il giudizio, pertanto, dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Quindi, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Così, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In sostanza, il prerequisito per il riconoscimento dell'assegno divorzile è l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno è, quindi, finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti - assistenziale, perequativa e compensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge (Cass. 5055/2021).
5 Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in base al principio solidaristico, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n.
18681/2020).
Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che presuppone “un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare". (Cass. 5055/2021, in motivazione).
In questa ottica, il giudice di merito deve accertare che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio.
Inoltre, quando la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. in tema di alimenti,
6 salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) deve sussistere un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) occorre che alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) occorre che l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente.
Alla luce delle considerazioni espresse, deve giungersi alla conclusione che, stante la mancata allegazione e prova di elementi atti a far emergere la natura compensativa- perequativa del rivendicato assegno divorzile, con la domanda originariamnete formulata nel primo grado del giudizio, salvo le specificazioni articolate in questo grado, possono ritenersi sussistenti quegli elementi atti a far emergere la funzione assistenziale di tale assegno, tenuto conto dello stato di disoccupazione dell'appellante che è, quindi, priva di risorse economiche, come evincibile dalla nota trasmessa a mezzo pec al Tribunale di
Potenza dall relativamente al totale redditi anno Controparte_2
2023.
L'appello, quindi, va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che va confermata nel resto, deve disporsi a carico dell'appellato il pagamento, in favore dell'appellante, di un assegno mensile di divorzio nella misura di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
7 Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 valore indeterminabile complessità bassa – parametro minimo epurato della fase istruttoria per il secondo grado.
§
P.Q.M.
la Corte
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, pone a carico dell'appellato ed in favore dell'appellante, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, da versarsi all'Erario e che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
8