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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/07/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6509/2024 avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to GAGLIOTTA ALDO
RICORRENTE
E
, nata il 14/07/1980 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DEL PRATO ADELIO
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11.06.2025, da intendersi qui per richiamato e trascritto;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, chiedeva di modificare il decreto di Parte_1 omologazione della separazione del 07.06.2021, revocando il mantenimento per la figlia Per_1 divenuta medio tempore maggiorenne ed autosufficiente ovvero di diminuire il contributo previsto per il mantenimento dei figli.
2. Ritualmente citata, si costituiva e chiedeva di rigettare il ricorso di cui all'art. Controparte_1
473bis.29 c.p.c., di accertare l'inadempimento del ricorrente comminando una pena pecuniaria per ogni violazione compiuta, ovvero, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, di ridurre l'assegno di mantenimento limitatamente alla sola posizione della figlia Per_1
3. All'udienza dell'11.06.2025, a seguito del libero interrogatorio delle parti, il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c. prevedendo la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia lasciando invariate le ulteriori condizioni, prevedendo, in altri Per_1 termini, un contributo totale pari ad € 400,00 mensili aggiornati all'attualità e soggetti a rivalutazione ISTAT, con rinuncia ad ogni altra pretesa. Le parti, a seguito di breve sospensione dell'udienza, dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, chiedendo di specificare che a partire da luglio 2025 il mantenimento debba essere versato entro il 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Nel procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. la revisione delle condizioni economiche (in questo caso) della separazione postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica di tali condizioni degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
In particolare, in sede di modifica, il Giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e
2 adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertate (ex multis, Cass., n. 1119 del 2020).
Nel caso in esame, va evidenziato che le parti concordano in merito alle modifiche di cui al decreto di omologa della separazione del 07.06.2021, dovendosi procedere alla revoca dell'assegno di mantenimento della figlia divenuta autosufficiente, e a prevedere che Per_1
debba corrispondere per il mantenimento dei figli e a Parte_1 Per_2 Per_3 CP_1
entro il 12 di ogni mese, la somma pari ad € 400,00, aggiornati all'attualità, oltre
[...] rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT. Come dichiarato a verbale d'udienza, avendo le parti dichiarato di rinunciare ad ogni altra pretesa, il Collegio prende atto di ciò e dichiara cessata la materia del contendere in ordine ad ogni ulteriore pretesa tra le parti.
Il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza, giacché conformi agli interessi dei figli e poiché rispettose degli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Per_2 Per_3
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss c.c.
5. Tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a modifica del decreto di omologa della separazione del 07.06.2021:
a) revoca il contributo al mantenimento nei confronti della figlia Per_1
b) dispone che versi a , a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 Controparte_1
e entro il 12 di ogni mese, la somma pari ad € 400,00 aggiornati Per_2 Per_3 all'attualità (oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT);
c) dichiara cessata la materia del contendere in merito ad ogni altra pretesa:
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18/07/2025
3 Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6509/2024 avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to GAGLIOTTA ALDO
RICORRENTE
E
, nata il 14/07/1980 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DEL PRATO ADELIO
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11.06.2025, da intendersi qui per richiamato e trascritto;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, chiedeva di modificare il decreto di Parte_1 omologazione della separazione del 07.06.2021, revocando il mantenimento per la figlia Per_1 divenuta medio tempore maggiorenne ed autosufficiente ovvero di diminuire il contributo previsto per il mantenimento dei figli.
2. Ritualmente citata, si costituiva e chiedeva di rigettare il ricorso di cui all'art. Controparte_1
473bis.29 c.p.c., di accertare l'inadempimento del ricorrente comminando una pena pecuniaria per ogni violazione compiuta, ovvero, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, di ridurre l'assegno di mantenimento limitatamente alla sola posizione della figlia Per_1
3. All'udienza dell'11.06.2025, a seguito del libero interrogatorio delle parti, il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c. prevedendo la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia lasciando invariate le ulteriori condizioni, prevedendo, in altri Per_1 termini, un contributo totale pari ad € 400,00 mensili aggiornati all'attualità e soggetti a rivalutazione ISTAT, con rinuncia ad ogni altra pretesa. Le parti, a seguito di breve sospensione dell'udienza, dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, chiedendo di specificare che a partire da luglio 2025 il mantenimento debba essere versato entro il 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Nel procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. la revisione delle condizioni economiche (in questo caso) della separazione postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica di tali condizioni degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
In particolare, in sede di modifica, il Giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e
2 adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertate (ex multis, Cass., n. 1119 del 2020).
Nel caso in esame, va evidenziato che le parti concordano in merito alle modifiche di cui al decreto di omologa della separazione del 07.06.2021, dovendosi procedere alla revoca dell'assegno di mantenimento della figlia divenuta autosufficiente, e a prevedere che Per_1
debba corrispondere per il mantenimento dei figli e a Parte_1 Per_2 Per_3 CP_1
entro il 12 di ogni mese, la somma pari ad € 400,00, aggiornati all'attualità, oltre
[...] rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT. Come dichiarato a verbale d'udienza, avendo le parti dichiarato di rinunciare ad ogni altra pretesa, il Collegio prende atto di ciò e dichiara cessata la materia del contendere in ordine ad ogni ulteriore pretesa tra le parti.
Il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza, giacché conformi agli interessi dei figli e poiché rispettose degli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Per_2 Per_3
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss c.c.
5. Tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a modifica del decreto di omologa della separazione del 07.06.2021:
a) revoca il contributo al mantenimento nei confronti della figlia Per_1
b) dispone che versi a , a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 Controparte_1
e entro il 12 di ogni mese, la somma pari ad € 400,00 aggiornati Per_2 Per_3 all'attualità (oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT);
c) dichiara cessata la materia del contendere in merito ad ogni altra pretesa:
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18/07/2025
3 Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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