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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2024, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 19.11.2024, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1053/2021 R.g. Previdenza avente ad oggetto: fondo di garanzia
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Parte_1
Camposano ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.03.2021 la parte ricorrente ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dal 25.07.2012 all'11.02.2016, data in cui il rapporto CP_2 cessava a seguito di dimissioni;
di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro le ultime tre mensilità, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto;
che con sentenza del Tribunale di Nola nr. 17/2017 del 06.07.2017 è stato dichiarato il fallimento della di essere stato ammesso al passivo fallimento per le seguenti somme: € 1.700,46, € 1.600,30 CP_2 ed € 607,54 rispettivamente a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016;
€ 919,63 ed € 131,37 a titolo rispettivamente di tredicesima e quattordicesima mensilità, € 4.165,81 a
Pag. 1 di 4 titolo di TFR;
che in data 30.09.2020 veniva respinta la domanda presentata al Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità con la seguente motivazione: «le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo»; di aver presentato in data 19.10.2020 ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego.
Tanto premesso, ha chiesto, previo annullamento del provvedimento di diniego dell del CP_1
30.09.2020, di accertare il proprio diritto ad ottenere dall' – Fondo di Garanzia – le seguenti CP_1 somme: € 1.700,46, € 1.600,30 ed € 607,54 rispettivamente a titolo di retribuzione del mese di dicembre
2015, gennaio e febbraio 2016; € 919,63 ed € 131,37 a titolo rispettivamente di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. CP_ L' costituendosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto, non rientrando le ultime tre retribuzioni nei 12 mesi previsti dall'art. 2, comma 1, d.lgs N° 80\1992.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
È noto che la tutela dei crediti dei lavoratori in ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, di particolare rilievo allorquando la garanzia patrimoniale del datore di lavoro-debitore ex art. 2740 c.c. sia insufficiente, ha ricevuto consacrazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 7 gennaio
1992 n. 80, emanato in attuazione della direttiva CEE 20 ottobre 1980 n. 987 (in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro). Tale decreto ha previsto che “il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro” (così art.
1 D. Lgs. cit.) inerenti agli ultimi tre mesi di retribuzione.
In tal modo il legislatore ha esteso - con effetto ex nunc - la garanzia, già prevista dalla legge n. 297 del 1982 per il trattamento di fine rapporto, ai crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo, utilizzando il Fondo di garanzia già istituito dalla l. 297/1982.
In particolare (d.lgs. n. 80/1992 agli artt. 1 e 2) si prevede che: : “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 (articolo 1, comma I).
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli
Pag. 2 di 4 spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell' attivita' dell'impresa (articolo 2, comma I).
Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata
(articolo 2, comma III)».
L'intervento del Fondo è soggetto a limiti sia temporali sia quantitativi.
In primo luogo, infatti, la garanzia opera solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientrano nel periodo di dodici mesi indicato dalla legge;
in secondo luogo, il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (cfr. art. 2, co. 2: c.d. massimale); infine, lo stesso pagamento non è cumulabile con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi (cfr art. comma 4, lettera b).
Nella presente fattispecie, l' ha respinto la domanda ritenendo che le retribuzioni richieste non CP_1 rientrassero nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (cfr. all. prod. tel. ric.). Occorre rilevare, infatti, che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società è cessato in data 11.02.2016, e CP_2 ciò risulta dalla Certificazione Unica 2017 depositata dalla parte ricorrente (cfr. all. 1, prod. tel. ric.), mentre la dichiarazione di fallimento è stata emessa in data 06.07.2017. Il ricorrente ha presentato istanza di insinuazione al passivo in data 16.11.2018.
Tuttavia, il lavoratore non ha dimostrato di aver provveduto a richiedere giudizialmente (anche attraverso istanza di fallimento o ricorso per decreto ingiuntivo) prima della dichiarazione di fallimento,
e comunque nel termine annuale previsto dalla legge, il pagamento delle proprie spettanze e ha lasciato decorrere quasi tre anni prima di effettuare l'insinuazione al passivo del fallimento.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, cui il giudicante aderisce pienamente alla luce delle convincenti motivazioni espresse, il Fondo di garanzia «si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura
Pag. 3 di 4 concorsuale” (così: Cass. N° 1885\2005 e Cass. N° 12634\2008).
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio sono irripetibili atteso il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 19.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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