Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS- che agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-, sez. II civile, 15.10.2021, n. -OMISSIS-, che ha confermato la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, sez. seconda civile, 29.1.2019, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. GE IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e l’avv. -OMISSIS-in proprio quale antistatario agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-, sez. II civile, 15.10.2021, n. -OMISSIS-, che ha confermato la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, sez. seconda civile, 29.1.2019, n. -OMISSIS-, che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio subiti dai medesimi a seguito del decesso del sig. -OMISSIS- per “diffusa infiltrazione da mesotelioma maligno sarcomatoide”, delle seguenti somme:
- € 270.000,00 (duecentosettantamila/00) a favore dell'attrice sig.ra -OMISSIS-;
- € 200.000,00 (duecentomila/00) a favore della sig.ra -OMISSIS-;
- € 200.000,00 (duecentomila/00) a favore del sig. -OMISSIS-,
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva (devalutazione fino alla data dell'evento del 14/9/2013, e, sugli stessi, progressiva rivalutazione anno per anno, con calcolo degli interessi al tasso legale fino alla liquidazione, oltre gli interessi legali corrispettivi dalla data della sentenza fino all'effettivo pagamento);
L’avv. -OMISSIS- agisce invece in proprio quale antistatario per ottenere il pagamento delle spese e competenze del giudizio determinate in € 32.816,50 per compensi (€ 19.816,50 quanto al primo grado ed € 13.000,00 quanto al grado di appello), € 553,70 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, con memoria di stile, il Ministero della Difesa.
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Con memoria 7.4.2026 i ricorrenti fanno presente come, in data 25.02.2026, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, il Ministero della Difesa abbia pagato quanto dovuto ai ricorrenti a titolo di capitale ed interessi e spese legali in forza della sentenza di cui si è chiesta l’ottemperanza, sicché non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate in dispositivo in considerazione dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari (Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247), con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
GE IT, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| GE IT | CA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.