TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2866 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
t r a rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Pisapia ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno in via S.S. Martiri Salernitani n. 66; parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maura De Angelis ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla via Paolo De Granita n. 42 parte resistente
nonche'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 20.08.1992 e che, dall'unione Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 coniugale, erano nati i figli e (rispettivamente in data 12.06.1996 e in Per_1 Per_2 data 28.03.1999). Esponeva, inoltre, che - con decreto pubblicato in data 18.01.2008
(n. cron. 2573/2008) dal Tribunale di Salerno era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale e che, da quella data, non era più ripresa l'unione coniugale. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.12.2024,
[...]
si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma CP_1 chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 10.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 23.01.2025 e, pertanto, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte resistente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 23.01.2025, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c.: “autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone che provveda Parte_1 direttamente al (mantenimento del) figlio , in quanto con lui convivente”. Per_2
Con la medesima, il Tribunale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. formulava la seguente proposta conciliativa: “scioglimento del matrimonio;
conferma dei provvedimenti provvisori. spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati rispettivamente in data 02.12.2025 e in data 11.12.2025), il Tribunale dispone in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.,
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 risultando le statuizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi della prole, tenuto conto che il figlio è Per_1 diventato economicamente autosufficiente mentre l'altro figlio vive con il Per_2 padre il quale provvederà al suo mantenimento.
Le spese di lite sono compensate tra le parti alla luce di quanto previsto nella proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in data 20.08.1992 in Salerno (atto n. 85, parte
[...] Controparte_1
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno
1992);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 23.01.2025, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3