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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.629 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SA in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al 629/2021 del Ruolo Generale dell'anno 2021,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. RONCHIERI Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per procura in atti
Attore contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BRONDI GIUSEPPE RIZIERI ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: distanze _
CONCLUSIONI DELLE PARTI _
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di SA, disattesa ogni contraria istanza e adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno: 1) Previo accertamento che le opere edificate nel fondo di proprietà di sito in Via Caldera n. 13 a Controparte_1 SA (catasto di SA FG 78 map. 490 sub 1, 762 e 710), come meglio descritte in atti, nella perizia del Geom. e nelle Per_1 foto prodotte, sono state costruite in violazione della normativa urbanistica, codicistica e regolamentare che disciplina la distanza degli edifici dai confini, condannare il SI. residente in [...], alla Controparte_1 demolizione e/o riduzione “secundum legem” di tutte le opere che risultano edificate in violazione della normativa civilistica, regolamentare e urbanistica in tema di distanze delle costruzioni dal confine della proprietà di , fino al rispetto della Parte_1
1 distanze stesse;
2) Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patendi da Controparte_1 Parte_1
derivati dalla costruzione delle medesime opere descritte in atti, realizzate in violazione della normativa sulle distanze, anche in
[...] conseguenza della realizzazione di affacci e vedute, in via equitativa ex art. 1226 c.c. secondo il prudente apprezzamento del Giudice. 3) Rigettare le domande riconvenzionali avversarie perché infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate e accogliere l'eccezione di avvenuto acquisto ad usucapionem, da parte della SI.ra , del diritto a mantenere le piante insistenti sul Parte_1 suo fondo a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge e dai regolamenti;
4) Condannare la convenuta al taglio dei rami della vegetazione e dei rampicanti che si protendono sul fondo di parte attrice, autorizzando l'attrice a provvedervi a propria cura e a spese della convenuta in caso di inadempimento. In ogni caso 5) Vinte le spese diritti e onorari del presente giudizio
PARTE CONVENUTA: Rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e non provata. In via riconvenzionale Accertare e dichiarare che la convenuta ha collocato a confine con la proprietà del convenuto piante d'alto fusto ad una distanza inferiore da quella legale e conseguentemente, condannarla alla rimozione riducendole alla distanza legale. In ogni caso, accertare e dichiarare che i rami delle piante collocate dall'attrice a confine con la proprietà attrice si protendono ed invadono la proprietà del convenuto e, conseguentemente, condannare l'attrice al taglio dei rami. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è solo in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La consulenza svolta in corso di causa e l'esame delle fotografie dello stato preesistente del fabbricato (non oggetto di specifica contestazione), da cui deriva per ristrutturazione quello di proprietà del convenuto, hanno consentito di accertare che da tempo immemore, certamente da oltre venti anni, la struttura edilizia si trovava nella posizione attuale, così che le opere di riqualificazione non ne hanno sostanzialmente mutato ingombro, fisionomia e sussistenza delle vedute (salvo per quello che si dirà infra) e costituiscono attività lecita del proprietario, sia sotto il profilo urbanistico che civilistico,
con riguardo alle distanze (se non altro sotto il profilo della intervenuta usucapione a mantenere il corpo di fabbrica in quel luogo).
Neanche le opere di tamponatura e parziale modifica delle logge hanno mutato o ampliato la sagoma o l'esistenza di evdute, di talché, sotto tale profilo, la domanda di parte attrice è destituita di fondamento, tenuto conto che l'intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, che comporti incrementi di volumetria rispetto alla condizione preesistente, è assoggettato al rispetto della disciplina in tema di distanze vigente al tempo della sua edificazione solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa che estenda le maggiori distanze previste per le nuove costruzioni anche alle ricostruzioni. In assenza di tale previsione, l'intervento dev'essere considerato come una nuova costruzione solo per le parti che eccedono le dimensioni del
2 fabbricato preesistente, pertanto la demolizione dev'essere disposta solo con riferimento ai nuovi volumi realizzati (Cass. 22493/2024).
VA allora considerata nuova costruzione solo la porzione descritta e analizzata dal CTu
nel proprio supplemento di relazione depositato in data 23.10.2024, ovvero la porzione di tetto a falda che ha sostituito la copertura piana preesistente e l'abbaino ivi realizzato.
Tale ampliamento, che costituisce vera e propria sopraelevazione rispetto alla copertura piana preesistente, è stato oggetto di c.d. fiscalizzazione con provvedimento del Comune di SA del 24.2.2022, mediante irrogazione di sanzione che prevedeva il versamento dell'ultima rata a marzo 2023, versamento che non risulta contestato sia stato pacificamente eseguito dal convenuto (adempimento cui il convenuto è stato ammesso con valutazione che non rileva in questa sede, trattandosi di profilo che neanche è stato dedotto dall'interessato, sul presupposto che si tratta di opere ritenute dall'autorità
urbanistica non demolibili per ragioni di sicurezza statica del fabbricato cui ineriscono).
Il versamento delle somme in questione, pur a fronte di contrasto giurisprudenziale e dottrinale sulla sua efficacia sanante, comporta certamente che tali opere dalla data del perfezionamento del pagamento, divengano quantomeno tollerate dall'ordinamento sotto il profilo amministrativo.
Resta tuttavia impregiudicato il diritto dei singoli, che sotto il profilo civilistico non può
vedere compressioni o limitazioni in forza di atti volti a qualificare in via amministrativa lo status della costruzione.
Il convenuto ha eccepito che il Regolamento Urbanistico locale ha visto l'adozione di un nuovo testo nel 2022, che non reca più all'art. 31 l'obbligo di distanza dal confine ma solo fra fabbricati: la difesa di parte convenuta adduce il sopravvenire di norma più
favorevole che, aldilà del regime della prevenzione, comporterebbe applicazione del principio di diritto espresso dalla corte di legittimità in situazioni analoghe: “Non è
ammissibile l'ordine di demolizione di un fabbricato che, illegittimo secondo le norme vigenti al momento della sua realizzazione, non lo sia più alla luce delle norme vigenti al
3 momento della decisione” (Cass. 28041/2023)
Si tratta tuttavia di deduzione solo apparentemente conferente, poiché tale previsione non è effettivamente più contenuta nel regolamento edilizio, plausibilmente per la ragione che è stata inserita nelle norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico generale locale, adottato dal di SA (nella ultima versione modificata) nel 2021 CP_2
Si tratta di disposizioni che certamente costituiscono profilo integrativo dell'art. 873 c.c.
e che, nella corrente interpretazione di legittimità (Cass. 804/2022), non ammettono tutela diversa dalla riduzione in pristino: “ Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale … contemplano, dunque, distanze assolute dal confine ma consentono la costruzione in aderenza. Secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, allora, se i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità
non solo di un distacco minimo tra le costruzioni maggiore rispetto a quello contemplato dall'art. 873 c.c., ma altresì di una distanza minima delle costruzioni dal confine, ammettendo tuttavia la costruzione in aderenza (o in appoggio), il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche la facoltà, come pretendono i ricorrenti ed avvenuto nella specie, di costruire a distanza dal confine inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico locale (Cass. Sez. U., 19/05/2016,
n. 10318; Cass. Sez. 2, 29/05/2019, n. 14705; Cass. Sez. 2, 09/09/2019, n.
22447; Cass. Sez. 2, 14/05/2018, n. 11664; Cass. Sez. 2, n. 8465 del 09/04/2010)”.
Ne consegue che la porzione di copertura a falda e l'abbaino ivi ricavato, edificate in lugo della preesistente copertura piana, meglio descritto nella relazione del CTU e segnatamente nel supplemento del 23.1.2024, costituiscono ampliamento che non rispetta l'obbligatoria distanza dal confine e dovrà essere demolito;
le stesse norme urbanistiche territoriali locali considerano tale fattispecie nuova costruzione soggetta al rispetto delle distanze e “ l'esistenza di un provvedimento di concessione edilizia (rectius,
nel caso di specie, l'avvenuta fiscalizzazione) non preclude al vicino il diritto di chiedere
4 la riduzione in pristino potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto amministrativo (Cass., S.U., n. 21578/2011; S.U., n. 9555/2002)
In proposito, è sufficiente ricordare che “la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione” (Cass. n. 21059 del 2009; Cass. n. 15527 del 2008).
Si è ancora osservato che “ove il giudice accerti l'avvenuta realizzazione di una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c., deve ordinarne la riduzione in pristino con demolizione delle parti che superano tali limiti (arg. da Cass. civ., sez. II, 28
novembre 2018, n. 30761) e non può, viceversa, soltanto disporre l'esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibile il "prospicere" e l'"inspicere in alienum". In presenza di prescrizioni sulle distanze legali contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale, aventi natura integrativa dei precetti di cui all'art. 873
c.c., quali quelle allegate nel giudizio in esame (e di cui il giudice è comunque obbligato ad avere diretta conoscenza, giusta il principio "iura novit curia"), nel senso che si debba costruire a "distanza da confini privati: m. 5", oppure in "aderenza o confine con l'assenso
della proprietà confinante" (assenso che quindi preclude anche le costruzioni in aderenza senza il preventivo consenso dei proprietari dei fondi contigui), la realizzazione di un fabbricato più alto, come nella specie, … del preesistente demolito, deve essere considerata "nuova costruzione", e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della vigente normativa sulle distanze legali dalle costruzioni o dal fondo confinante. Un'opera di modifica che si traduce non soltanto nella realizzazione "ex novo"
di un fabbricato, ma anche in un aumento della volumetria e della superficie di ingombro rispetto all'edificio preesistente non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di
5 conservarne i precedenti valori (tra le più recenti, Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 2020, n.
28612; Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2018, n. 5049)” (Cass. 25495/2021).
Non si ravvisano invece, alla luce della consulenza, analoghi presupposti per il cordolo basale del fabbricato, così come risulta dalle testimonianze assunte che gli alberi, le siepi e il manufatto cosiddetto pergolato sito sul fondo del convenuto, abbiano maturato per fattispecie acquisitiva legata al decorso del tempo, il diritto a rimanere ove si trovano,
così che le relative e rispettive domande devono essere disattese.
Quanto alla richiesta del convenuto di potare gli alberi sul fondo della attrice, allo stato pare sussistere il presupposto lamentato, così come è risultato in sede di sopralluogo giudiziale, mentre appare inammissibile una condanna generica al mantenimento degli alberi, trovando semmai applicazione in tal caso il disposto di cui all'art. 896 c.c.
Anche a fronte di un interesse del tutto teorico e astratto dell'attrice e della attuale insussistenza di situazioni lesive concrete del suo godimento (di talché deve rigettarsi la domanda di risarcimento, peraltro destituita di alcuna prova) la demolizione deve comunque essere disposta posto che “l'art. 2058, secondo comma, cod. civ., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso” (Cass.
14196/2015; Cass. n. 11744/ 2003; Cass. n. 2398/ 2009; Cass. n. 2359/ 2012).
Le spese seguono la soccombenza, possono essere liquidate secondo valori minimi dello scaglione indicato in citazione e, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda,
compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Condanna alla demolizione del tetto a falda e dell'abbaino meglio Controparte_3
6 descritti nella integrazione di CTU arch. 23.1.2024 Per_2
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna a rifondere a a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida in euro 1.904,50 ( già applicata la compensazione per metà
su 3809,00) oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di SA il 28/02/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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