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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2082/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE PERRONE;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2025, di esserlo stata per l'anno scolastico 2024/2025 e di non aver percepito la somma di
500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la pagina1 di 4
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Si premette che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 572, L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) prevede la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, nonché dei docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2
DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
3.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato ovvero tra docenti incaricati di supplenze annuali e docenti incaricati di supplenze fino al termine delle attività didattiche, attesa la finalizzazione del beneficio in parola a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
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a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
La Corte di cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della
Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi
“di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
4.- Nell'ipotesi di specie, la supplenza può essere ricondotta alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che parte ricorrente ha dato prova di aver concluso un contratto di lavoro a tempo determinato, depositato unitamente all'atto introduttivo e stipulato con il che, al Controparte_1 contrario, non ha allegato, né provato, l'esistenza di ragioni oggettive giustificanti un differente trattamento rispetto ai docenti di ruolo, se non legate alla mera durata del rapporto di lavoro.
4.1.- In ordine all'esigibilità del beneficio per l'anno scolastico in questione (2024/2025) in assenza di decreto ministeriale, con il quale
Cont il è chiamato annualmente a definire l'importo nominale della Carta docente, tenuto conto delle risorse disponibili, si osserva che, a seguito di modifica introdotta con l'art. 1, comma 572, L. 207/2024
(legge di bilancio per il 2025), l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non pagina3 di 4
prevede più il riconoscimento della Carta elettronica per un “importo nominale di euro 500”, ma soltanto “fino ad euro 500”, rimettendo l'individuazione annuale di detto importo ad un decreto del
[...]
di concerto con il Controparte_1 CP_1 economia e delle finanze, sulla base del numero dei docenti aventi
[...] diritto al beneficio e delle risorse di cui al comma 123.
Peraltro, tale previsione non ha valenza retroattiva e non può avere riguardo all'anno scolastico, essendo entrata in vigore in data
1.1.2025, tenuto conto del fatto che il diritto alla carta docente sorge al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza.
5.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per l'anno scolastico di servizio svolto in virtù del contratto a tempo determinato indicato da parte ricorrente, il va quindi CP_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
6.- Atteso l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, le spese del presente giudizio sono liquidate in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta e della serialità delle questioni trattate, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e condanna il all'adozione di ogni atto Controparte_1 necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese del giudizio liquidate in euro 258,00 a titolo di compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 15/10/2025
Il giudice
LU CO
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