TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 7565/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN ON C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , difeso dall'avv. PALMA Controparte_1 P.IVA_1
CINZIA C.F. ; C.F._3
e
, contumace. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 19/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Casarano n. 116/2024 con cui era stata rigettata l'opposizione da egli proposta avverso la cartella di pagamento n. 059 2023 00243512 14 000 emessa da per somme iscritte a ruolo dal Controparte_3 CP_1
, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro
[...]
1.444,98, in ragione di sottostanti titoli costituiti da verbali di accertamento di illeciti amministrativi puniti dal Codice della Strada.
In particolare, sosteneva l'erroneità di tale sentenza nella parte in cui il Pt_1
giudice di prime cure aveva ritenuto validamente notificati i verbali di contestazione, invece di accertarne la mancata notifica in ragione del mancato rispetto della disciplina emergenziale Covid 19 in materia di notificazioni prevista dal d.l. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia); ribadita dunque l'assenza di notificazione dei verbali e dedotta di conseguenza la natura “ricuperatoria” dell'opposizione promossa, da intendersi estesa dunque anche ai motivi di merito concernenti l'an della violazione amministrativa, l'appellante riproponeva tutti i motivi di opposizione del primo grado, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di annullamento delle sanzioni e della cartella di pagamento.
Si costituiva in appello il solo affermando la correttezza Controparte_1
dell'argomentazione del giudice di prime cure e concludendo con la richiesta di rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come rilevato dallo stesso appellante (pag. 6 appello), risulta applicabile al caso di specie la disciplina emergenziale in tema di notificazioni introdotta, per il periodo tra il 30/4/2020 e il 18/5/2020, dall'art. 108 comma 1 bis d.l. 18/2020 che così disponeva: “per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge n. 890/1982, e all'art. 201 del codice della strada, di cui
pagina 2 di 5 al D. Lgs. n. 285/1992, gli operatori postali procedono alla consegna delle
suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della
legge n. 890/1982 oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo
della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro
avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento”.
Come evidente, la disciplina transitoria prevedeva una duplice facoltà in capo all'agente notificatore, ossia di procedere con le modalità ordinarie di notificazione previste dalla l. 890/1982 oppure di depositare in cassetta postale l'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessitava di firma per la consegna.
Nel caso in esame, a fronte di notificazione del verbale PH 210 del 16/2/2020 in data 30/4/2020 (con perfezionamento per compiuta giacenza in data 10/5/2020),
l'operatore postale ha legittimamente scelto di procedere con le modalità
ordinarie previste dalla l. 890/1982, attestando la temporanea assenza del destinatario, depositando il plico presso l'ufficio postale ed inviando la comunicazione di avvenuto deposito, secondo le disposizioni dell'art. 8 l.
890/1982.
La procedura di notificazione per compiuta giacenza ai sensi della norma citata
(equivalente a quella prevista per le notificazioni dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) si è dunque perfezionata secondo le disposizioni di legge.
Sul punto, va rigettata la contestazione dell'appellante il quale sostiene che la circostanza di temporanea assenza del notificando dal proprio domicilio sarebbe incompatibile con lo stato di c.d. lockdown imposto nel mese di aprile 2020
dalle note disposizioni emergenziali di cui al d.l. 18/2020.
Ebbene, tale contestazione è inammissibile sol che si tenga conto che l'attestazione dell'operatore postale di assenza temporanea del destinatario è
pagina 3 di 5 assistita dall'efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso, nel caso di specie non proposta (Cass. 1686/2023).
Quanto poi all'annotazione riportata nell'avviso di ricevimento, secondo cui il postino avrebbe dichiarato di aver seguito le disposizioni del d.l. 18/2020 art. 108 comma 1 bis, essa pure risulta del tutto veritiera, nella misura in cui, come già detto, proprio tale norma prevedeva una duplice possibilità di notificazione,
l'una corrispondente a quella prevista dalla l. 890/1982 (qui seguita) e l'altra di poco divergente.
Va dunque dato atto della regolare notificazione del verbale PH 210.
Medesime considerazioni possono essere spese per la notificazione del verbale
VX 235/2020, perfezionatasi con le stesse modalità di compiuta giacenza.
Da ultimo, non può accogliersi l'eccezione dell'appellante in punto a difetto dell'elemento soggettivo circa la mancata impugnazione dei verbali per assenza di una loro concreta conoscenza, posto che la notificazione per compiuta giacenza determina all'evidenza una forma di conoscenza legale non più
superabile.
Posta dunque la valida notificazione dei verbali di cui sopra, può escludersi la natura ricuperatoria dell'opposizione alla cartella di pagamento, la quale dunque non poteva essere proposta per motivi afferenti al merito della violazione amministrativa.
Ne discende il rigetto dell'impugnazione.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo grado restano regolate dalla sentenza impugnata.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 5.200,00.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7565/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'appello.
2. Conferma la sentenza in ogni sua parte.
3. Condanna l'appellante al pagamento nei confronti del Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 7565/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN ON C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , difeso dall'avv. PALMA Controparte_1 P.IVA_1
CINZIA C.F. ; C.F._3
e
, contumace. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 19/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Casarano n. 116/2024 con cui era stata rigettata l'opposizione da egli proposta avverso la cartella di pagamento n. 059 2023 00243512 14 000 emessa da per somme iscritte a ruolo dal Controparte_3 CP_1
, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro
[...]
1.444,98, in ragione di sottostanti titoli costituiti da verbali di accertamento di illeciti amministrativi puniti dal Codice della Strada.
In particolare, sosteneva l'erroneità di tale sentenza nella parte in cui il Pt_1
giudice di prime cure aveva ritenuto validamente notificati i verbali di contestazione, invece di accertarne la mancata notifica in ragione del mancato rispetto della disciplina emergenziale Covid 19 in materia di notificazioni prevista dal d.l. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia); ribadita dunque l'assenza di notificazione dei verbali e dedotta di conseguenza la natura “ricuperatoria” dell'opposizione promossa, da intendersi estesa dunque anche ai motivi di merito concernenti l'an della violazione amministrativa, l'appellante riproponeva tutti i motivi di opposizione del primo grado, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di annullamento delle sanzioni e della cartella di pagamento.
Si costituiva in appello il solo affermando la correttezza Controparte_1
dell'argomentazione del giudice di prime cure e concludendo con la richiesta di rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come rilevato dallo stesso appellante (pag. 6 appello), risulta applicabile al caso di specie la disciplina emergenziale in tema di notificazioni introdotta, per il periodo tra il 30/4/2020 e il 18/5/2020, dall'art. 108 comma 1 bis d.l. 18/2020 che così disponeva: “per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge n. 890/1982, e all'art. 201 del codice della strada, di cui
pagina 2 di 5 al D. Lgs. n. 285/1992, gli operatori postali procedono alla consegna delle
suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della
legge n. 890/1982 oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo
della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro
avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento”.
Come evidente, la disciplina transitoria prevedeva una duplice facoltà in capo all'agente notificatore, ossia di procedere con le modalità ordinarie di notificazione previste dalla l. 890/1982 oppure di depositare in cassetta postale l'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessitava di firma per la consegna.
Nel caso in esame, a fronte di notificazione del verbale PH 210 del 16/2/2020 in data 30/4/2020 (con perfezionamento per compiuta giacenza in data 10/5/2020),
l'operatore postale ha legittimamente scelto di procedere con le modalità
ordinarie previste dalla l. 890/1982, attestando la temporanea assenza del destinatario, depositando il plico presso l'ufficio postale ed inviando la comunicazione di avvenuto deposito, secondo le disposizioni dell'art. 8 l.
890/1982.
La procedura di notificazione per compiuta giacenza ai sensi della norma citata
(equivalente a quella prevista per le notificazioni dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) si è dunque perfezionata secondo le disposizioni di legge.
Sul punto, va rigettata la contestazione dell'appellante il quale sostiene che la circostanza di temporanea assenza del notificando dal proprio domicilio sarebbe incompatibile con lo stato di c.d. lockdown imposto nel mese di aprile 2020
dalle note disposizioni emergenziali di cui al d.l. 18/2020.
Ebbene, tale contestazione è inammissibile sol che si tenga conto che l'attestazione dell'operatore postale di assenza temporanea del destinatario è
pagina 3 di 5 assistita dall'efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso, nel caso di specie non proposta (Cass. 1686/2023).
Quanto poi all'annotazione riportata nell'avviso di ricevimento, secondo cui il postino avrebbe dichiarato di aver seguito le disposizioni del d.l. 18/2020 art. 108 comma 1 bis, essa pure risulta del tutto veritiera, nella misura in cui, come già detto, proprio tale norma prevedeva una duplice possibilità di notificazione,
l'una corrispondente a quella prevista dalla l. 890/1982 (qui seguita) e l'altra di poco divergente.
Va dunque dato atto della regolare notificazione del verbale PH 210.
Medesime considerazioni possono essere spese per la notificazione del verbale
VX 235/2020, perfezionatasi con le stesse modalità di compiuta giacenza.
Da ultimo, non può accogliersi l'eccezione dell'appellante in punto a difetto dell'elemento soggettivo circa la mancata impugnazione dei verbali per assenza di una loro concreta conoscenza, posto che la notificazione per compiuta giacenza determina all'evidenza una forma di conoscenza legale non più
superabile.
Posta dunque la valida notificazione dei verbali di cui sopra, può escludersi la natura ricuperatoria dell'opposizione alla cartella di pagamento, la quale dunque non poteva essere proposta per motivi afferenti al merito della violazione amministrativa.
Ne discende il rigetto dell'impugnazione.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo grado restano regolate dalla sentenza impugnata.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 5.200,00.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7565/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'appello.
2. Conferma la sentenza in ogni sua parte.
3. Condanna l'appellante al pagamento nei confronti del Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5