Articolo 2 della Legge 25 febbraio 1956, n. 146
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 aprile 1956
Art. 2.
La somma di cui all'art. 1 sara' inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56, lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1956-1957 e lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1957-58.
Entrata in vigore il 13 aprile 1956