Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 07/10/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01604/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2021, proposto da
Escavazione Polvaccio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Paire, Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera di C.C. del Comune di Carrara n.39 del 30 giugno 2021, pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio in data 8 luglio 2021, avente ad oggetto l’approvazione del documento di disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara (approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 47 del 2 luglio 2020).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1°ottobre 2025 il dott. Andrea Vitucci.
Rilevato che i difensori di parte ricorrente, con nota difensiva del 25 luglio 2025 recante la sottoscrizione “ per adesione ” dei difensori del Comune, hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, con compensazione delle spese di lite.
Preso atto della suddetta dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
Ritenuto di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO