Sentenza 5 novembre 2024
Ordinanza collegiale 23 aprile 2025
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza 24 novembre 2025
Ordinanza collegiale 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9184 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09184/2025REG.PROV.COLL.
N. 05337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5337 del 2025, proposto da
TI del Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Bellacosa e Gaetano Francavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissario ad acta dott. Guerino De Luca, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7991/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il Cons. IO GA e udito per parte appellante l’avv. Adriano Bellacosa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2019, la Distillerie del Sud S.r.l. (di seguito anche solo, per brevità, “Distillerie”) ha chiesto al Tribunale Civile di Roma di accertare l’indebito arricchimento della Ag.E.A., per non aver corrisposto il corrispettivo di un contratto di assuntoria (rientrante nella Politica Comune Agricola-P.A.C.), con conseguente richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 908.568,48, oltre agli interessi compensativi a far data dal singolo momento di maturazione del credito, ossia dal 1° gennaio 2001.
1.1 All’esito del giudizio, in data 28 agosto 2023, il Tribunale Civile di Roma ha reso la sentenza n. 12425/2023, con la quale, in accoglimento della domanda, ha condannato la Ag.E.A. al pagamento in favore della società attrice “dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, quantificato in complessivi euro 915.773,74, oltre interessi compensativi ex art. 1284 c.c. come indicato in motivazione”.
La suddetta sentenza n. 12425/2023 è stata notificata alla Ag.E.A. in data 31 agosto 2023 a mezzo posta elettronica certificata.
Avverso la medesima non è stato proposto appello sicché essa è passata in giudicato in data 4 marzo 2024.
Il 9 febbraio 2024, Distillerie ha quindi notificato l’atto di precetto, per il pagamento dell’importo di € 917.387,53, oltre agli interessi compensativi disposti con la sentenza, ed esso non è stato opposto nei termini dalla Ag.E.A..
1.2 Stante il perdurante inadempimento di Ag.E.A., TI ha proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma chiedendo l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 12425/2023 ed il pagamento della somma dovuta di € 915.773,74, oltre interessi compensativi ex art. 1284 c.c..
1.3 Ad esito del relativo giudizio, con sentenza n. 19504/2024, il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha accolto il ricorso in ottemperanza e ha ordinato ad Ag.E.A. di dare esecuzione alla sentenza n. 12425/2023 del Tribunale Civile di Roma, assegnando un termine di sessanta (60) giorni per l’adempimento spontaneo
1.4 Stante l’infruttuoso decorso del termine, Distillerie ha richiesto l’insediamento del commissario ad acta , preventivamente individuato dal T.A.R. nella persona del Prefetto di Roma (il qual ha, a sua volta, delegato in sua vece il dott. Guerino De Luca).
1.5 Con nota dell’8 gennaio 2025, Ag.E.A. ha comunicato alla Prefettura di Roma che la sorte e gli interessi sono stati compensati con un maggior credito della stessa Ag.E.A., ingiunto con ordinanza ingiunzione prot. n. AGEA.2023.0090824 adottata da AGEA ai sensi del R.D. n. 639/1910 nei confronti della TI del Sud s.r.l. in liquidazione, allo stato opposta ma non sospesa dal Tribunale di Roma.
1.6 Con nota prot. 32243 del 24 gennaio 2025, nel rappresentare che tale compensazione non sarebbe stata legittima, il commissario nominato ha provveduto a quantificare il credito vantato da TI nella misura di seguito indicata: - Capitale: € 915.773,74; - Interessi e rivalutazione € 660.717,90 (con rivalutazione al 31/12/2024, quale ultima rilevazione disponibile); - ulteriori interessi € 1.900,43 (dall’1° gennaio 2025 al 23 gennaio 2025); Totale: € 1.578.392,07.
Conseguentemente, con nota prot. 43055 del 31 gennaio 2025, ha trasmesso la propria Determina di liquidazione e pagamento n. 65-69-0000 relativa alla sola sorte, per l’importo di € 915.773,74.
Tale importo è stato pagato a TI con mandato del 20 febbraio 2025.
1.7 Con missiva del 14 marzo 2025 il commissario nominato, a seguito delle contestazioni sorte sul punto tra le parti, ha chiesto al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma di fornire un “chiarimento in merito all’assoggettabilità, o meno, degli interessi alla verifica di assenza di inadempimenti fiscali ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973”.
1.8 Con nota depositata lo stesso giorno il Commissario nominato ha, altresì, formulato richiesta di proroga del termine assegnatogli per l’espletamento dell’incarico
2. Con ordinanza collegiale n. 7991 del 23 aprile 2025 il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha accolto la suddetta richiesta di proroga ed ha fornito il chiarimento richiesto osservando che “secondo la lettera dell’art 48 bis del d.P.R. n. 633/73, la verifica di assenza di inadempimenti fiscali debba essere effettuata prima del pagamento a qualunque titolo di un importo superiore a cinquemila, sicché al chiarimento avanzato deve essere data risposta nel senso che le tutte somme ancora da erogare (siano esse imputabili a capitale o a interessi) sono soggette alla citata verifica fiscale”.
3. Ora con ricorso notificato il 20 giugno 2025 e depositato il 30 giugno 2025 Distillerie ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza collegiale n. 7991 del 23 aprile 2025 chiedendone l’annullamento ovvero la riforma previa concessione di adeguata tutela cautelare.
3.1 A sostegno del gravame ha dedotto i motivi così rubricati:
1) error in iudicando ed error in procedendo; violazione di legge (artt. 97 Cost., 3 l.n. 231/2005, 48-bis d.P.R. n. 633/1973, Circ. Min. Econ. 23 settembre 2011 n. 27, 3 l.n. 104/2010); motivazione incongrua, erronea e perplessa; omessa pronunzia; travisamento .
4. Il 4 luglio 2025 si è costituita in giudizio Ag.E.A. chiedendo la reiezione dell’appello.
4.1 Il 14 luglio 2025 Distillerie ha depositato memorie difensive.
5. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 17 luglio 2025 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte appellante ritenendo che la stessa “non sia assistita dai necessari presupposti, in specie a fronte della natura della somma oggetto della sentenza ottemperanda”.
6. All’udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2025 il Collegio ha prospettato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., facendone menzione a verbale, la possibile inammissibilità del gravame.
La causa è stata dunque introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è, come prospettato alle parti all’udienza del 20 novembre 2025, inammissibile.
1.1 La giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141) ha chiarito che la pronuncia adottata dal T.A.R. in un giudizio di ottemperanza in seguito a richiesta di chiarimenti al commissario ad acta non è appellabile, avendo effetti meramente esecutivi.
Ciò discende, ben vedere, dal principio di tassatività dei casi di impugnazione e dalla circostanza che, secondo l’art. 100 c.p.a., l’appello al Consiglio di Stato è ammesso unicamente avverso le sentenze (e non le ordinanze) dei Tribunali amministrativi regionali.
Detta logica di stretta tipicità è superabile solo ove il provvedimento giudiziale, benché presenti forma di ordinanza, possegga in realtà sostanza di sentenza avendo contenuto decisorio in quanto definisce una domanda di parte (si veda, in proposito, in tema di appellabilità dell’ordinanza che ha deciso l’istanza di accesso proposta in via incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., Cons. Stato, Ad. Plen., 24 gennaio 2023, n. 4).
In questa ottica si è, quindi, opportunamente precisato (Cons. Stato sez. V, 3 ottobre 2022, n. 8445) che, ai fini della ammissibilità dell'appello avverso la pronuncia sulla ottemperanza di chiarimenti, occorre verificare la natura sostanziale dei chiarimenti stessi: ove questi siano effettivamente diretti a dare esecuzione concreta alla decisione da ottemperare (chiarimento sulle “modalità materiali di esecuzione”), il relativo appello è inammissibile; qualora invece i chiarimenti sottendano una preliminare se non assorbente attività di “corretta interpretazione” della sentenza da ottemperare, l'appello risulta allora ammissibile in quanto si tratterebbe, nella sostanza, di accertamento giudiziale circa la corretta applicazione della decisione da portare ad esecuzione.
1.2 Ebbene, nel caso di specie, il T.A.R. non ha effettuato una preliminare attività di interpretazione e ricostruzione del dictum giudiziale ma si è limitato a dare indicazioni su come lo stesso vada portato ad esecuzione.
Del resto non può trascurarsi che viene qui in rilievo l’ottemperanza di una sentenza dell’A.G.O. e, per costante orientamento, a fronte di statuizioni giudiziali rese dall’A.G.O., il giudice amministrativo dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva, non potendo integrare in alcun modo il giudicato.
Ne discende, quindi, la natura non decisoria dell’ordinanza gravata e, quindi, l’inammissibilità dell’appello proposto avverso di essa.
1.3 Solo per completezza preme precisare che, nella vicenda che occupa, il commissario ad acta nominato non ha ancora dato seguito all’ordinanza di chiarimenti resa dal T.A.R. e che, quindi, l’odierna parte appellante potrà eventualmente proporre impugnazione avverso tale atto a mezzo reclamo ex art. 116, comma 6, c.p.a. facendo valere in tale sede anche le doglianze qui proposte (le quali, invero, meritano un opportuno approfondimento).
2. Per le ragioni esposte l’appello è inammissibile.
3. Sussistono nondimeno, anche in ragione della natura in rito della pronuncia e della circostanza che la questione dirimente è stata sollevata ex officio dal Collegio, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE De CE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
IO GA, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO GA | SE De CE |
IL SEGRETARIO