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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/11/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati Dott. ssa Diana Brusaca' Presidente Dott. ssa Giulia Marozzi Giudice Dott. ssa Maria Grazia Barbuto Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 101/2024 -1 P.U.
PROMOSSO DA
RR IA (C.F. [...]) nata La Spezia il 7.11.1949 e SA
NA (C.F. [...]) nata a [...] il [...], entrambe residenti in [...]
Spezia, Corso Cavour n. 302;
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio delle ricorrenti RR IA e SA NA, depositato dalle debitrici sovraindebitate in data 22.10.2024 tramite assistenza dell'OCC, ai sensi dell'art. 269 CCII;
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCI redatta del Gestore della crisi, Rag. Coltelli, nominato in data 24.11.2023 dall'O.C.C. dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Spezia;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3 CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto le debitrici sovraindebitate hanno la residenza in La Spezia e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
• Sussiste la legittimazione delle ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto RR IA e SA NA non risultano assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCI espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 23-24) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti mediante individuazione di masse attiva/passiva separate (Relazione dell'O.C.C., pag. 7-19);
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo
IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C., avendo le due ricorrenti contratto plurimi finanziamenti per far fronte alle necessità famigliari;
• Entrambe le ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzate a trattenere dai propri redditi da lavoro dipendente/pensione mensili la somma complessiva di Euro 2.134,88 (arrotondata ad Euro
2.135,00, tenuto conto dell'integrazione richiesta dal GD), tenuto conto delle spese documentate e del nucleo familiare, composto – oltre che dalle ricorrenti- dalla minorenne RA, figlia di
MO SA e nipote di ZI ER, sì da destinare ai creditori il restante importo su conto corrente appositamente gestito dal liquidatore nominato1, nonché il patrimonio immobiliare di cui sono proprietarie, anche pro quota, come indicato alle pagg- 3 e 4 del ricorso;
• Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII2 e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità delle ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
Considerato opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona del rag. Coltelli;
Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di RR
IA (C.F. [...]) nata La Spezia il 7.11.1949 e SA NA
(C.F. [...]) nata a [...] il [...], entrambe residenti in [...], Corso
Cavour n. 302;
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa MARIA GRAZIA BARBUTO;
NOMINA Liquidatore il rag. Coltelli;
ORDINA alle ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositato;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine fino al 28.2.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;
AUTORIZZA le debitrici a trattenere il reddito mensile sino ad Euro 2.135,00;
DISPONE che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt.
272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti;
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale a cura del
Liquidatore;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente nonché al PM in sede.
Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. ssa Diana Brusaca' Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ferma l'immediata attivazione da parte del liquidatore affinché dia notizia ai competenti istituti di credito su cui le ricorrenti risultano aver intrattenuto rapporti, anche al fine di evitare atti inefficaci per la procedura. 2 La norma, nella nuova formulazione a seguito del D. Lgs. n. 136/2024 prevede che “Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati Dott. ssa Diana Brusaca' Presidente Dott. ssa Giulia Marozzi Giudice Dott. ssa Maria Grazia Barbuto Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 101/2024 -1 P.U.
PROMOSSO DA
RR IA (C.F. [...]) nata La Spezia il 7.11.1949 e SA
NA (C.F. [...]) nata a [...] il [...], entrambe residenti in [...]
Spezia, Corso Cavour n. 302;
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio delle ricorrenti RR IA e SA NA, depositato dalle debitrici sovraindebitate in data 22.10.2024 tramite assistenza dell'OCC, ai sensi dell'art. 269 CCII;
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCI redatta del Gestore della crisi, Rag. Coltelli, nominato in data 24.11.2023 dall'O.C.C. dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Spezia;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3 CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto le debitrici sovraindebitate hanno la residenza in La Spezia e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
• Sussiste la legittimazione delle ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto RR IA e SA NA non risultano assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCI espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 23-24) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti mediante individuazione di masse attiva/passiva separate (Relazione dell'O.C.C., pag. 7-19);
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo
IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C., avendo le due ricorrenti contratto plurimi finanziamenti per far fronte alle necessità famigliari;
• Entrambe le ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzate a trattenere dai propri redditi da lavoro dipendente/pensione mensili la somma complessiva di Euro 2.134,88 (arrotondata ad Euro
2.135,00, tenuto conto dell'integrazione richiesta dal GD), tenuto conto delle spese documentate e del nucleo familiare, composto – oltre che dalle ricorrenti- dalla minorenne RA, figlia di
MO SA e nipote di ZI ER, sì da destinare ai creditori il restante importo su conto corrente appositamente gestito dal liquidatore nominato1, nonché il patrimonio immobiliare di cui sono proprietarie, anche pro quota, come indicato alle pagg- 3 e 4 del ricorso;
• Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII2 e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità delle ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
Considerato opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona del rag. Coltelli;
Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di RR
IA (C.F. [...]) nata La Spezia il 7.11.1949 e SA NA
(C.F. [...]) nata a [...] il [...], entrambe residenti in [...], Corso
Cavour n. 302;
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa MARIA GRAZIA BARBUTO;
NOMINA Liquidatore il rag. Coltelli;
ORDINA alle ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositato;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine fino al 28.2.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;
AUTORIZZA le debitrici a trattenere il reddito mensile sino ad Euro 2.135,00;
DISPONE che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt.
272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti;
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale a cura del
Liquidatore;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente nonché al PM in sede.
Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. ssa Diana Brusaca' Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ferma l'immediata attivazione da parte del liquidatore affinché dia notizia ai competenti istituti di credito su cui le ricorrenti risultano aver intrattenuto rapporti, anche al fine di evitare atti inefficaci per la procedura. 2 La norma, nella nuova formulazione a seguito del D. Lgs. n. 136/2024 prevede che “Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202”.