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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 11828/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
50133 Firenze, Via Faentina n. 65, rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Cassi ed elettivamente domiciliata presso lil suo studio sito in Firenze, Borgo Pinti n. 70
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...], nel Regno Controparte_1 C.F._2
Unito, il 31/12/1980, residente in [...]
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 28/10/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso depositato in PCT in data 20/10/2024, con il quale ha chiesto al Tribunale di disporre che: “I. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali vivranno separati serbandosi reciproco rispetto nel prioritario interesse della minore, quindi pagina 1 di 6 comunicandosi eventuali variazioni di residenza, domicilio e recapito telefonico. II. La bambina sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali continueranno a educarla e ad istruirla. III. sarà Per_1 collocata prevalentemente presso la SI.ra e presso l'abitazione della madre sarà Parte_1
mantenuta la residenza anagrafica. In virtù dei paragrafi II e III, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia – relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute - saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
Sarà onere dei genitori quello di ritenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i ricorrenti avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Il SI. , compatibilmente con i propri CP_1
impegni di lavoro, potrà tenere con sé la figlia ogni mercoledì, dalle ore 16:00/16:30, orario di uscita della minore da scuola, sino alle ore 20:00, dopo cena. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente i fine settimana, dal sopra detto orario di uscita di scuola il venerdì (ore
16:00/16:30) fino alla domenica dopo cena, verso le ore 20:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di quest'ultima; In ordine alle vacanze estive, il SI. potrà trascorrere con almeno 15 (quindici) giorni, di cui CP_1 Per_1
sette consecutivi nel mese di luglio, più i restanti consecutivi nel mese di agosto, come pure la SI.ra potrà trascorrere con la figlia sette giorni consecutivi, più gli altri per un totale di giorni Parte_1
quindici; Le sopra dette vacanze estive dovranno essere concordate dai genitori con largo anticipo, onde consentire alla figlia l'organizzazione del programma nel restante periodo, quale l'iscrizione presso centri estivi e la partecipazione ad altre attività; Per quanto concerne le festività natalizie, la
SI.ra trascorrerà con la figlia il giorno di Natale (25/12/2024) mentre il SI. Parte_1 CP_1
avrà la facoltà di trascorrere con il 26 dicembre, in maniera alternata negli anni;
Nelle Per_1
restanti giornate natalizie, i genitori staranno con la figlia in misura paritaria, anche di giorni;
Con riguardo alle vacanze pasquali, iniziando da Pasqua 2025, trascorrerà la Domenica con il Per_1
padre e il Lunedì di Pasquetta con la mamma, ad anni alternati, quindi nel 2026 accadrà l'inverso; I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. IV. Contributo a titolo di mantenimento della minore. Il SI. si impegnerà a CP_1
corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma pari ad euro
1.000,00 (mille/00); Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico su conto corrente bancario intestato alla SI.ra e acceso presso l'Istituto di Credito “Fineco Bank”, Parte_1
estremi iban: [...], entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
pagina 2 di 6 Ciascun genitore rimborserà l'altro delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, che debbono ritenersi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
I genitori dovranno darsi reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); Il preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel contributo di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nell'eventuale sede universitaria, corsi di lingua;
Sportive- ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, ricreativi e formativi, artistici) oltre acquisito relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e di assicurazione;
Spese di assistenza della prole: se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il SI.
rimarrà obbligato a corrispondere i suesposti contributi nell'interesse di fintanto CP_1 Per_1
che la figlia continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. V. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. In via istruttoria: si chiede, sin da ora, che vena ordinato al sig. di esibire copia della propria dichiarazione CP_1
dei redditi relativa agli ultimi tre anni oppure acquisire presso l'Agenzia delle Entrate ogni informazione utile a individuare i redditi percepiti negli ultimi tre anni”. All'udienza del 15/05/2025
l'avv. Cassi per la ricorrente ha integrato le conclusioni come di seguito: “chiede l'assegnazione dell'AUU alla madre;
nulla sulle spese”.
pagina 3 di 6 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento della minore , nata a [...] in data [...], Persona_2
dalla relazione more uxorio, intrattenuta da e , ad oggi Parte_1 Controparte_1 cessata;
all'udienza del 15/05/2025, benché ritualmente notiziato con Controparte_1 notifica ex art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio;
l'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio libero della ricorrente, l'acquisizione di informazioni sulla situazione economica e patrimoniale del
, previo accesso da parte della ricorrente al contenuto del c.d. cassetto previdenziale e CP_1 fiscale del resistente;
all'esito il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Ritiene il Collegio di dover disporre l'affido condiviso della figlia minore ad Persona_2
entrambi i genitori, tenuto conto del fatto che la minore risulta intrattenere stabili rapporti con il padre, come rappresentato dalla ricorrente nel corso dell'udienza del 15/05/2025 (“la bambina vede il padre l mercoledì e a weekend alternati dal venerdì alla domenica”: v. verbale udienza del 15/05/2025); va, altresì, disposta la collocazione prevalente della minore presso la madre, considerata la consuetudine acquisita al maggior accudimento materno.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, ritiene il Collegio che nulla osti al recepimento del calendario di frequentazione di cui al ricorso introduttivo, dovendosi quindi prevedere che il padre possa tenere con sé la figlia minore per un pomeriggio infrasettimanale Per_1
(indicativamente il mercoledì) dalle 16:30, quando la prenderà all'uscita da scuola, fino alle ore 20:00, dopo cena quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, e per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì alle 16:30, quando la prenderà all'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 20:00, dopo cena quando la accompagnerà presso la casa materna.
Analogamente, deve essere recepito il calendario proposto con riferimento al periodo non scolastico, dovendosi quindi prevedere che la minore possa trascorrere: durante il periodo estivo, un periodo di almeno 15 giorni con ciascun genitore, di cui sette consecutivi nel mese di luglio, più i restanti consecutivi nel mese di agosto, da concordare tra i genitori;
durante le vacanze natalizie, il giorno di
Natale con un genitore e il giorno del 26/12 con l'altro genitore, ad anni alterni;
nei restanti giorni, presso l'uno e l'altro genitore in misura paritetica;
durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni.
pagina 4 di 6 3. Passando alla determinazione del contributo paterno per il mantenimento della figlia minore
[...]
, occorre analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare Persona_2
che: a) la ricorrente svolge attività lavorativa come consultant presso l'azienda Controparte_2
, incorporated and registered” in England and Wales with company number
[...]
06816158 whose registered is at 27 Mortimer Street, W1T 3BL; dalla DR depositata in CP_2 Pt_2 atti emerge che la stessa ha percepito nell'anno 2023 un reddito annuale lordo di e. 26.561,00, pari, una volta detratta l'imposta lorda di circa e. 425,00, a circa e. 26.136,00, corrispondenti a circa e. 2.178,00 netti mensili;
la medesima non ha spese per soddisfare l'esigenza abitativa vivendo insieme alla figlia in un immobile di proprietà; la ricorrente risulta, altresì, titolare di un conto presso FINECO con saldo attivo al 28/06/2024 di e. 14.538,06; b) quanto al , la ricorrente ha dichiarato che l'ex CP_1
compagno era proprietario e direttore di una ditta nel mondo delle attrazioni e che di recente avrebbe fatto un corso per fare l'elettricista; peraltro, dai documenti acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS tramite l'accesso al cassetto fiscale e previdenziale, è emerso che il convenuto era titolare di
Impresa COM. e che nel periodo dall'1/01/2021 al 31/2/2021 ha percepito una retribuzione di e.
48.034,00 (v. doc. 15 allegato alla memoria generica del 1/05/2025), mentre successivamente nulla risulta, di tal chè deve presumersi che lo stesso presenti la propria dichiarazione dei redditi all'estero.
Tanto premesso, si ritiene congruo porre a carico di l'onere di versare, Controparte_1
entro il giorno 15 del mese, a la somma di e. 500,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
annuale secondo i parametri Istat, importo che appare congruo rispetto alla generica capacità lavorativa del resistente, alle esigenze di vita di una bambina di 8 anni e ai maggiori tempi di permanenza della minore presso la madre sulla quale ricadono i maggiori oneri di accudimento e cura, importo che appare in linea con quanto in passato versato spontaneamente dal padre, dovendosi ritenere il maggior importo di e. 1.000,00 mensili richiesto dalla ricorrente non sostenibile dal resistente, come peraltro dichiarato dalla stessa la quale ha di recente accettato importi ancora inferiori a quello qui Parte_1
stabilito; va, altresì, prevista, la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la figlia, in linea con il regime di affido condiviso adottato, per la cui individuazione e rimborso dovrà farsi riferimento alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017; va, infine, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale a in quanto genitore Parte_1
collocatario di prole minorenne.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese di lite, avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla vittoria di spese.
pagina 5 di 6
P.Q.M
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della minore (n.19/12/2017) ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento e domiciliazione della stessa presso la madre;
- dispone che possa tenere con sé la figlia per un pomeriggio a CP_1 Controparte_1 Per_1 settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 16:30, quando la prenderà all'uscita da scuola fino alle ore 20:00, dopo cena quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, e per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì alle ore 16:30, quando la prenderà all'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 20:00, dopo cena quando la accompagnerà presso la casa materna;
- dispone che durante le vacanze estive la minore trascorra con ciascun genitore un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori;
- dispone che, durante le vacanze natalizie, la minore trascorra il giorno di Natale con un genitore e il giorno del 26/12 con l'altro genitore ad anni alternati;
nei restanti giorni la minore starà presso l'uno e l'altro genitore in misura paritetica;
- dispone che, durante le vacanze pasquali, la minore trascorra il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni.
- dispone che corrisponda, entro il giorno 15 del mese, a Controparte_1 [...]
l'importo di e. 500,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre Parte_1 Per_1
rivalutazione annuale secondo i parametri Istat;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per la minore siano suddivise al 50% tra i genitori, dovendo essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida CNF 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 11828/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
50133 Firenze, Via Faentina n. 65, rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Cassi ed elettivamente domiciliata presso lil suo studio sito in Firenze, Borgo Pinti n. 70
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...], nel Regno Controparte_1 C.F._2
Unito, il 31/12/1980, residente in [...]
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 28/10/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso depositato in PCT in data 20/10/2024, con il quale ha chiesto al Tribunale di disporre che: “I. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali vivranno separati serbandosi reciproco rispetto nel prioritario interesse della minore, quindi pagina 1 di 6 comunicandosi eventuali variazioni di residenza, domicilio e recapito telefonico. II. La bambina sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali continueranno a educarla e ad istruirla. III. sarà Per_1 collocata prevalentemente presso la SI.ra e presso l'abitazione della madre sarà Parte_1
mantenuta la residenza anagrafica. In virtù dei paragrafi II e III, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia – relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute - saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
Sarà onere dei genitori quello di ritenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i ricorrenti avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Il SI. , compatibilmente con i propri CP_1
impegni di lavoro, potrà tenere con sé la figlia ogni mercoledì, dalle ore 16:00/16:30, orario di uscita della minore da scuola, sino alle ore 20:00, dopo cena. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente i fine settimana, dal sopra detto orario di uscita di scuola il venerdì (ore
16:00/16:30) fino alla domenica dopo cena, verso le ore 20:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di quest'ultima; In ordine alle vacanze estive, il SI. potrà trascorrere con almeno 15 (quindici) giorni, di cui CP_1 Per_1
sette consecutivi nel mese di luglio, più i restanti consecutivi nel mese di agosto, come pure la SI.ra potrà trascorrere con la figlia sette giorni consecutivi, più gli altri per un totale di giorni Parte_1
quindici; Le sopra dette vacanze estive dovranno essere concordate dai genitori con largo anticipo, onde consentire alla figlia l'organizzazione del programma nel restante periodo, quale l'iscrizione presso centri estivi e la partecipazione ad altre attività; Per quanto concerne le festività natalizie, la
SI.ra trascorrerà con la figlia il giorno di Natale (25/12/2024) mentre il SI. Parte_1 CP_1
avrà la facoltà di trascorrere con il 26 dicembre, in maniera alternata negli anni;
Nelle Per_1
restanti giornate natalizie, i genitori staranno con la figlia in misura paritaria, anche di giorni;
Con riguardo alle vacanze pasquali, iniziando da Pasqua 2025, trascorrerà la Domenica con il Per_1
padre e il Lunedì di Pasquetta con la mamma, ad anni alternati, quindi nel 2026 accadrà l'inverso; I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. IV. Contributo a titolo di mantenimento della minore. Il SI. si impegnerà a CP_1
corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma pari ad euro
1.000,00 (mille/00); Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico su conto corrente bancario intestato alla SI.ra e acceso presso l'Istituto di Credito “Fineco Bank”, Parte_1
estremi iban: [...], entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
pagina 2 di 6 Ciascun genitore rimborserà l'altro delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, che debbono ritenersi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
I genitori dovranno darsi reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); Il preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel contributo di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nell'eventuale sede universitaria, corsi di lingua;
Sportive- ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, ricreativi e formativi, artistici) oltre acquisito relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e di assicurazione;
Spese di assistenza della prole: se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il SI.
rimarrà obbligato a corrispondere i suesposti contributi nell'interesse di fintanto CP_1 Per_1
che la figlia continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. V. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. In via istruttoria: si chiede, sin da ora, che vena ordinato al sig. di esibire copia della propria dichiarazione CP_1
dei redditi relativa agli ultimi tre anni oppure acquisire presso l'Agenzia delle Entrate ogni informazione utile a individuare i redditi percepiti negli ultimi tre anni”. All'udienza del 15/05/2025
l'avv. Cassi per la ricorrente ha integrato le conclusioni come di seguito: “chiede l'assegnazione dell'AUU alla madre;
nulla sulle spese”.
pagina 3 di 6 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento della minore , nata a [...] in data [...], Persona_2
dalla relazione more uxorio, intrattenuta da e , ad oggi Parte_1 Controparte_1 cessata;
all'udienza del 15/05/2025, benché ritualmente notiziato con Controparte_1 notifica ex art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio;
l'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio libero della ricorrente, l'acquisizione di informazioni sulla situazione economica e patrimoniale del
, previo accesso da parte della ricorrente al contenuto del c.d. cassetto previdenziale e CP_1 fiscale del resistente;
all'esito il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Ritiene il Collegio di dover disporre l'affido condiviso della figlia minore ad Persona_2
entrambi i genitori, tenuto conto del fatto che la minore risulta intrattenere stabili rapporti con il padre, come rappresentato dalla ricorrente nel corso dell'udienza del 15/05/2025 (“la bambina vede il padre l mercoledì e a weekend alternati dal venerdì alla domenica”: v. verbale udienza del 15/05/2025); va, altresì, disposta la collocazione prevalente della minore presso la madre, considerata la consuetudine acquisita al maggior accudimento materno.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, ritiene il Collegio che nulla osti al recepimento del calendario di frequentazione di cui al ricorso introduttivo, dovendosi quindi prevedere che il padre possa tenere con sé la figlia minore per un pomeriggio infrasettimanale Per_1
(indicativamente il mercoledì) dalle 16:30, quando la prenderà all'uscita da scuola, fino alle ore 20:00, dopo cena quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, e per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì alle 16:30, quando la prenderà all'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 20:00, dopo cena quando la accompagnerà presso la casa materna.
Analogamente, deve essere recepito il calendario proposto con riferimento al periodo non scolastico, dovendosi quindi prevedere che la minore possa trascorrere: durante il periodo estivo, un periodo di almeno 15 giorni con ciascun genitore, di cui sette consecutivi nel mese di luglio, più i restanti consecutivi nel mese di agosto, da concordare tra i genitori;
durante le vacanze natalizie, il giorno di
Natale con un genitore e il giorno del 26/12 con l'altro genitore, ad anni alterni;
nei restanti giorni, presso l'uno e l'altro genitore in misura paritetica;
durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni.
pagina 4 di 6 3. Passando alla determinazione del contributo paterno per il mantenimento della figlia minore
[...]
, occorre analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare Persona_2
che: a) la ricorrente svolge attività lavorativa come consultant presso l'azienda Controparte_2
, incorporated and registered” in England and Wales with company number
[...]
06816158 whose registered is at 27 Mortimer Street, W1T 3BL; dalla DR depositata in CP_2 Pt_2 atti emerge che la stessa ha percepito nell'anno 2023 un reddito annuale lordo di e. 26.561,00, pari, una volta detratta l'imposta lorda di circa e. 425,00, a circa e. 26.136,00, corrispondenti a circa e. 2.178,00 netti mensili;
la medesima non ha spese per soddisfare l'esigenza abitativa vivendo insieme alla figlia in un immobile di proprietà; la ricorrente risulta, altresì, titolare di un conto presso FINECO con saldo attivo al 28/06/2024 di e. 14.538,06; b) quanto al , la ricorrente ha dichiarato che l'ex CP_1
compagno era proprietario e direttore di una ditta nel mondo delle attrazioni e che di recente avrebbe fatto un corso per fare l'elettricista; peraltro, dai documenti acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS tramite l'accesso al cassetto fiscale e previdenziale, è emerso che il convenuto era titolare di
Impresa COM. e che nel periodo dall'1/01/2021 al 31/2/2021 ha percepito una retribuzione di e.
48.034,00 (v. doc. 15 allegato alla memoria generica del 1/05/2025), mentre successivamente nulla risulta, di tal chè deve presumersi che lo stesso presenti la propria dichiarazione dei redditi all'estero.
Tanto premesso, si ritiene congruo porre a carico di l'onere di versare, Controparte_1
entro il giorno 15 del mese, a la somma di e. 500,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
annuale secondo i parametri Istat, importo che appare congruo rispetto alla generica capacità lavorativa del resistente, alle esigenze di vita di una bambina di 8 anni e ai maggiori tempi di permanenza della minore presso la madre sulla quale ricadono i maggiori oneri di accudimento e cura, importo che appare in linea con quanto in passato versato spontaneamente dal padre, dovendosi ritenere il maggior importo di e. 1.000,00 mensili richiesto dalla ricorrente non sostenibile dal resistente, come peraltro dichiarato dalla stessa la quale ha di recente accettato importi ancora inferiori a quello qui Parte_1
stabilito; va, altresì, prevista, la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la figlia, in linea con il regime di affido condiviso adottato, per la cui individuazione e rimborso dovrà farsi riferimento alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017; va, infine, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale a in quanto genitore Parte_1
collocatario di prole minorenne.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese di lite, avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla vittoria di spese.
pagina 5 di 6
P.Q.M
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della minore (n.19/12/2017) ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento e domiciliazione della stessa presso la madre;
- dispone che possa tenere con sé la figlia per un pomeriggio a CP_1 Controparte_1 Per_1 settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 16:30, quando la prenderà all'uscita da scuola fino alle ore 20:00, dopo cena quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, e per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì alle ore 16:30, quando la prenderà all'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 20:00, dopo cena quando la accompagnerà presso la casa materna;
- dispone che durante le vacanze estive la minore trascorra con ciascun genitore un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori;
- dispone che, durante le vacanze natalizie, la minore trascorra il giorno di Natale con un genitore e il giorno del 26/12 con l'altro genitore ad anni alternati;
nei restanti giorni la minore starà presso l'uno e l'altro genitore in misura paritetica;
- dispone che, durante le vacanze pasquali, la minore trascorra il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni.
- dispone che corrisponda, entro il giorno 15 del mese, a Controparte_1 [...]
l'importo di e. 500,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre Parte_1 Per_1
rivalutazione annuale secondo i parametri Istat;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per la minore siano suddivise al 50% tra i genitori, dovendo essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida CNF 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi
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