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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9600 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Paola Crisanti, quale giudice del lavoro, all'udienza del 30/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 35000/24 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Frezza, elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio sito in Roma, Viale Gioacchino Rossini, n. 18, in forza di procura in atti;
ricorrente
E
l in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Cristina Fiacconi in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Roma, in Viale Mazzini, 11;
convenuto oggetto: pagamento dell'indennità di posizione variabile;
conclusioni delle parti: come in atti;
FATTO Con ricorso depositato in data 30/09/2024, la ricorrente ha premesso di essere professore associato presso la Facoltà di Medicina e Dirigente Medico dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” ed ha esposto di svolgere attività assistenziale presso l'Azienda O.U. Policlinico
Umberto I di Roma. Ha dedotto che con delibera del Direttore Generale dell'
[...]
del 19 gennaio 2015, le erano state attribuite Parte_2
funzioni assistenziali di Dirigente medico di I livello, in rapporto di lavoro esclusivo, nell'ambito del Dipartimento di Attività Integrata (DAI) denominato “Medicina Interna, Terapia Medica,
Geriatrica e Medicina Riabilitativa” presso la UOC di “Reumatologia”.
Ha chiarito che, con Delibera n. 670/2017, le veniva conferito l'incarico professionale di IP
“Terapia innovativa delle spondiliti” afferente alla UOS “Day Service Reumatologico” del DAI
“Medicina Interna e Specialità Mediche”.
Ha esposto quindi che, in data 2.8.2000, era stato sottoscritto in sede di contrattazione decentrata un accordo sindacale tra l'Università La Sapienza, l' e le OO.SS per Parte_2
l'applicazione del CCNL della dirigenza medica al personale universitario che svolgeva anche attività assistenziale presso il predetto , in forza del quale al personale dirigente medico e CP_1
non medico, universitario e contrattista, a decorrere dal settembre 2000, sarebbero state corrisposte le competenze relative alla retribuzione di posizione variabile aziendale (nella misura ivi specificatamente indicate).
Ha quindi rappresentato che dunque il Policlinico Umberto I, in forza di tale accordo, aveva corrisposto l'indennità di posizione variabile a tutti i dirigenti medici e che tuttavia, con
Deliberazione n. 29 dell'11.10.2006 (e con la successiva Deliberazione di rettifica n. 31 del
30.11.2006), il direttore generale pro tempore, dott. non avendo il ancora Per_1 CP_1
proceduto alla doverosa graduazione delle funzioni e considerando tale adempimento quale presupposto indispensabile per l'erogazione di tale emolumento, aveva disposto la sospensione della relativa attribuzione ai dirigenti medici assunti o trasferiti presso il a partire CP_1
dall'1.1.2007 (e, tra questi, alla ricorrente), mentre aveva continuato a corrispondere la predetta indennità ai dirigenti medici strutturati prima dell'1.1.2007. Ha dunque dedotto che la detta deliberazione non era legittima in quanto: a) non era destinata al personale medico del comparto universitario, di cui la ricorrente faceva parte;
b) era un atto unilaterale del datore di lavoro e, come tale, non sarebbe mai potuto intervenire sul trattamento accessorio del personale con previsioni meno favorevoli di quelle di un accordo sindacale, trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva;
c) determinava una evidente violazione del principio di parità di trattamento retributivo nel pubblico impiego di cui agli artt. 45 d.lgs. n. 165/2001 e 51 CCNL
dirigenza medica. In subordine, ha dedotto che l' non aveva provveduto nel senso richiesto CP_1
dalla legge e dalla contrattazione collettiva, di fatto procrastinando colposamente sine die la graduazione delle funzioni alla base della retribuzione di posizione, rendendosi così responsabile di un inadempimento contrattuale che avrebbe prodotto un danno da perdita di chances, del quale il ricorrente avrebbe diritto di essere risarcito. Ha esposto che, peraltro, se l' avesse CP_1
adempiuto, senz'altro ella avrebbe percepito la retribuzione di posizione variabile, essendo titolare di undiritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale di base sin dalla data di strutturazione e che l'inadempimento aziendale continuerebbe a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore del CCNL Dirigenza medica 2016-2018, atteso che se il Policlinico non fosse stato inadempiente agli obblighi di cui sopra, avrebbe continuato a percepire la retribuzione di posizione parte variabile nella medesima misura dei suoi colleghi assunti prima del 2007, anziché
nella misura più bassa prevista dall'articolo 92 CCNL citato.
Ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l'
[...]
di Roma, chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Controparte_2
a ricevere il pagamento, a titolo retributivo, ovvero, a titolo di risarcimento del Parte_3
danno parametrato alla retribuzione di posizione variabile aziendale dovuta e non corrisposta dall' secondo tutto quanto dedotto nel Parte_2
presente atto, ovvero, di quelle maggiori o minori somme comunque dovute e non corrisposte,
secondo quanto dedotto nel presente ricorso;
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al capo 1), condannare l' , in Parte_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla prof.ssa l'importo di € 121.261,01, per il periodo da aprile 2015 ad agosto 2024, oltre Parte_3
interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo,
ovvero, di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) quale conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui sopra, condannare altresì l'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, all'accantonamento delle relative quote del TFR dovute alla prof.ssa in relazione alle maggiori somme comunque liquidate in suo favore;
4) con vittoria Parte_3
di onorari..”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituiva in giudizio l'azienda convenuta, contestando la domanda di controparte e, in particolare, ossrvava che dalle buste paga prodotte, la ricorrente risultava percepire l'indennità ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 (c.d. indennità “ ), Per_2
incompatibile con la indennità di posizione variabile e, in via ulteriore, l'infondatezza della pretesa nonché in via ulteriore la prescrizione parziale delle somme richieste, concludendo pertanto per il suo rigetto.
All'udienza odierna la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DI DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto per quanto di ragione.
Questo Giudice richiama, anche ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c. la precedente pronuncia della Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 3900/2021) che sulla medesima questione ha affermato: “In argomento, i giudici di legittimità - v., tra le altre, Cass., sez. lav., nn.
1385/2019, 2459/2011, 11084/2007 - hanno già avuto modo di affermare, in termini generali,
che il trattamento retributivo del dirigente, ex d.lgs. n. 165/2001 (artt. 19 e 24), si compone di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal medesimo dirigente e determinata dai contratti collettivi, nonché di una retribuzione accessoria consistente: a) nell'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità
connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna Amministrazione, e b)
nell'indennità di risultato finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La delineata struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette
“il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione”, e la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
la retribuzione di posizione denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale.
Pertanto, indennità di posizione e indennità di risultato rappresentano strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante,
conseguendone che la retribuzione di posizione variabile va attribuita solo in ragione della graduazione delle funzioni.
Si è, inoltre, statuito - v. Cass., sez. lav., n. 11084/2007 - che la retribuzione di posizione, che riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo,
non può essere attribuita nella misura massima dell'emolumento per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto, e tantomeno, in modo indifferenziato, sulla base di una diretta proporzionalità esclusivamente di tipo aritmetico rispetto alle eventuali disponibilità del fondo
(con un'operazione matematica di suddivisione dell'importo ancora fruibile), ma solo a seguito della giusta e corretta graduazione delle funzioni, in conformità degli incarichi, ossia sulla base di determinazioni aziendali riferite ad ogni singolo dirigente e, dunque, adattate,
parametrate - si parla, appunto, di “pesatura” - alle specificità individuali.
In particolare, non appare condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale capitolino, secondo il quale l'Accordo sindacale del 2/8/2000 costituisse valida fonte per riconoscere l'indennità a titolo retributivo alla sul rilievo che l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 aveva Pt_4 conferito proprio alla contrattazione collettiva la capacità di fissare i criteri generali per l'erogazione ai dirigenti medici del trattamento economico accessorio della dirigenza medica,
atteso che - come sopra rilevato - le voci retributive accessorie possono essere riconosciute al dirigente medico e sanitario solo in base alle funzioni ricoperte ed alle connesse responsabilità, da individuarsi sulla base di una graduazione operata da ciascuna
Amministrazione.
Invero, l'art. 24 del d.lgs. n. 29/1993 prevede che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”, e, a sua volta, l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 demanda alla contrattazione collettiva, peraltro in osservanza dei principi e delle disposizioni del suddetto decreto, la determinazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento;
tuttavia, l'atto di graduazione e conferimento dell'incarico è atto proprio dell'Amministrazione, che deve essere da questa adottato, in conformità a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, sicché l'Accordo de quo non potrà mai tener luogo della determinazione aziendale, costituendone semmai il presupposto per l'individuazione dei criteri generali di attribuzione.
D'altronde, tale Accordo - di cui è bene rimarcare la funzione solo transitoria - non contiene una vera e propria determinazione delle indennità di posizione variabile, ma una mera “ipotesi di ripartizione fondi per la dirigenza”, sulla quale non può certo fondarsi il diritto ad un corrispettivo, atteso che, perché possa riconoscersi un emolumento retributivo, è necessario che la fonte (contrattuale o legale), che disciplina il rapporto di lavoro, la riconosca espressamente in favore del lavoratore, sicchè l'eventuale inadempimento del datore di lavoro si risolve nell'inadempimento di un'obbligazione di pagamento di una somma determinata in favore di un soggetto altrettanto determinato, sulla base di una fonte certa. Nella specie, invece, l' si è, piuttosto, resa inadempiente rispetto all'obbligo, su di essa CP_1
gravante in base alla contrattazione collettiva, di procedere alla graduazione delle funzioni,
laddove la mancata percezione della retribuzione di posizione variabile è il frutto solo mediato della violazione di obblighi di buona fede e correttezza, e non il risultato diretto di un obbligo di pagamento.
In quest'ordine di concetti, si rivela fondata, dunque, la domanda risarcitoria, avanzata dalla in via subordinata nel ricorso introduttivo e riproposta in questa sede ai sensi Pt_4
dell'art. 346 c.p.c. (non necessitando di apposito appello incidentale ad opera della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, v., da ultimo, Cass., sez. I, n. 25840/2021).
Il diritto all'invocato risarcimento trova, infatti, la sua fonte nelle norme di cui al d.lgs. n.
502/1992, recepite nella contrattazione collettiva del 1996 - sopra richiamate - e nell'inerzia dell' protrattasi per un periodo di tempo intollerabile (v., altresì, Cass., sez. lav., n. CP_1
22934/2016, secondo la quale la ritardata graduazione delle funzioni da parte dell'
[...]
è fonte di un obbligo risarcitorio in favore del dirigente pubblico). Parte_5
Segnatamente, viene in considerazione, innanzitutto, la disposizione dettata dall'art. 15,
comma 4, del citato d.lgs. n. 502/1992, laddove prevede che: “All'atto della prima assunzione,
al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
Inoltre, l'obbligo di provvedere alla graduazione delle funzioni risulta in modo inequivocabile dall'art. 51 del CCNL di settore del 1996, dove si prevede che: “1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero
della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (…) 3. Le
aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente,
attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro”.
In effetti, la determinazione n. 29/2006 - nel sospendere il pagamento dell'indennità di posizione variabile - rinviava espressamente ad un successivo atto: “la completa regolamentazione di tutta la materia connessa all'individuazione, graduazione, ed affidamento degli incarichi dirigenziali ed all'eventuale rivisitazione delle retribuzioni ad esso collegate”.
Pacifico, dunque, che l' non aveva ancora provveduto a dettare le preannunciate nuove CP_1
disposizioni in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali e di graduazione delle funzioni, va sottolineato che il suo inadempimento all'obbligo di conferire l'incarico ai dirigenti e di provvedere alla graduazione delle funzioni si è protratto per un lasso di tempo apprezzabile, pari ad oltre 11 anni;
laddove si consideri, poi, che tali disposizioni erano state preannunciate anche nell'Accordo sindacale del 2/8/2000 (avente per questo la natura di accordo interinale), tale inadempimento è durato per quasi 17 anni.
Tenuta conto la natura contrattuale del rapporto tra le parti, deve ritenersi provato, pertanto,
l'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. dell' , visto il ritardo CP_1 intollerabile sopra evidenziato, mentre quest'ultima non ha fornito la prova liberatoria prevista dallo stesso art. 1218 c.c., non avendo, in particolare, allegato, né tantomeno chiesto di provare che la mancata attivazione della procedura per la graduazione delle funzioni ed il mancato conferimento degli incarichi dirigenziali sia stato determinato da causa a lei non imputabile. Né può sostenersi - come dedotto l'appellante - che l' dal 2006 si fosse CP_1
attivata e che l'atto necessitasse della partecipazione di più soggetti: trattasi di circostanze del tutto generiche, poiché l' non spiega in cosa sia consistita la sua attivazione fin CP_1
dall'anno 2006, e la responsabilità non può certo essere esclusa per il fatto solo che l'atto doveva essere concertato con altri Enti, non avendo la stessa dimostrato di essersi CP_1
fatta parte diligente presso le altre Amministrazioni coinvolte e che l'atto di graduazione non sia stato adottato per colpa esclusiva di queste.
Si ribadisce, al riguardo, che l'Accordo del 2000 aveva violato le norme che imponevano la graduazione delle funzioni quale presupposto della determinazione della relativa indennità,
secondo le richiamate norme, e non solo l'ordine di tempo in cui le attività dovevano essere svolte;
in ogni caso, la ricognizione delle funzioni, attuata in sede di Accordo, è atto evidentemente diverso dalla graduazione, poiché non individua gli incarichi, i criteri ed i punteggi idonei a consentire un'effettiva “pesatura” delle funzioni dirigenziali svolte in
Azienda, limitandosi a prevedere una retribuzione modulata in base al solo inquadramento del personale per fasce e livelli di dirigenza. Ne consegue che deve dichiararsi il diritto della al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. - d'altronde, la stessa Azienda, nel Pt_4
presente appello, riconosce che, “al più, avrebbero potuto esserci … profili risarcitori per una omissione … laddove imputabile e colposa” - danno che va liquidato con riferimento all'unico parametro certo e costantemente applicato (e, quindi, riconosciuto come valido) dalla stessa parte datoriale, ossia l'indennità di posizione variabile così come prevista dall'Accordo
sindacale del 2/8/2000. Nel caso di specie, il danno va correlato alla somma che la ha perduto rispetto ad un Pt_4
dirigente medico che, all'interno della stessa Azienda, aveva rivestito la medesima posizione,
beneficiando, invece, dell'indennità di posizione variabile aziendale, e segnatamente pari ad €
1.097,42 per n. 13 mensilità, nel periodo gennaio 2011 (inizio della strutturazione come dirigente medico I livello presso la UOC) - dicembre 2012, e pari a € 548,76 nel periodo gennaio 2013 (inizio del rapporto a tempo definito) - novembre 2017 (deposito del ricorso introduttivo), per complessivi € 65.028,63, come da conteggi allegati non contestati specificamente ex adverso.”.
Applicando tali principi al caso di specie, condivisi dal giudicante, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno di natura contrattuale determinato dall'inadempimento della parte convenuta per le ragioni innanzi indicate, che deve pertanto essere liquidato con riferimento all'unico parametro certo e costantemente applicato (e quindi riconosciuto come valido) dalla stessa parte convenuta: indennità di posizione variabile così
come prevista dall'accordo sindacale del 2 agosto del 2000.
Rileva inoltre questo Giudice che non può essere accolta l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'intervenuta prescrizone quinquennale delle somme richieste essendo stata avanzata dal ricorrente un'azione risarcitoria di natura contrattuale e, pertanto, la prescrizione non può che essere considerata decennale.
In merito si rileva che la Prof.ssa è stata strutturata ad aprile 2015 e ha trasmesso un Pt_3
valido atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione con lettera del 2.4.2024 (cfr. all.
42 del ricorso).
È dunque evidente che nulla si è prescritto in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio.
Avuto riguardo all'inquadramento della ricorrente, la parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di euro 121.261.01, come calcolato nei conteggi allegati al ricorso e non contestati, oltre accessori. Va infine rigettata della richiesta di condanna all'accantonamento delle relative quote del TFR
stante il riconoscimento della somma anzidetta a titolo di risarcimento del danno.
L'accoglimento del ricorso determina la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno cagionato dalla ricorrente ,
liquidato in euro di euro 121.261.01, oltre agli accessori dal dovuto al saldo effettivo;
- rigetta nel resto il ricorso
- condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite vengono liquidate in euro
6.600.000,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali;
Roma, 30.09.2025
Il GIUDICE
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Paola Crisanti, quale giudice del lavoro, all'udienza del 30/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 35000/24 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Frezza, elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio sito in Roma, Viale Gioacchino Rossini, n. 18, in forza di procura in atti;
ricorrente
E
l in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Cristina Fiacconi in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Roma, in Viale Mazzini, 11;
convenuto oggetto: pagamento dell'indennità di posizione variabile;
conclusioni delle parti: come in atti;
FATTO Con ricorso depositato in data 30/09/2024, la ricorrente ha premesso di essere professore associato presso la Facoltà di Medicina e Dirigente Medico dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” ed ha esposto di svolgere attività assistenziale presso l'Azienda O.U. Policlinico
Umberto I di Roma. Ha dedotto che con delibera del Direttore Generale dell'
[...]
del 19 gennaio 2015, le erano state attribuite Parte_2
funzioni assistenziali di Dirigente medico di I livello, in rapporto di lavoro esclusivo, nell'ambito del Dipartimento di Attività Integrata (DAI) denominato “Medicina Interna, Terapia Medica,
Geriatrica e Medicina Riabilitativa” presso la UOC di “Reumatologia”.
Ha chiarito che, con Delibera n. 670/2017, le veniva conferito l'incarico professionale di IP
“Terapia innovativa delle spondiliti” afferente alla UOS “Day Service Reumatologico” del DAI
“Medicina Interna e Specialità Mediche”.
Ha esposto quindi che, in data 2.8.2000, era stato sottoscritto in sede di contrattazione decentrata un accordo sindacale tra l'Università La Sapienza, l' e le OO.SS per Parte_2
l'applicazione del CCNL della dirigenza medica al personale universitario che svolgeva anche attività assistenziale presso il predetto , in forza del quale al personale dirigente medico e CP_1
non medico, universitario e contrattista, a decorrere dal settembre 2000, sarebbero state corrisposte le competenze relative alla retribuzione di posizione variabile aziendale (nella misura ivi specificatamente indicate).
Ha quindi rappresentato che dunque il Policlinico Umberto I, in forza di tale accordo, aveva corrisposto l'indennità di posizione variabile a tutti i dirigenti medici e che tuttavia, con
Deliberazione n. 29 dell'11.10.2006 (e con la successiva Deliberazione di rettifica n. 31 del
30.11.2006), il direttore generale pro tempore, dott. non avendo il ancora Per_1 CP_1
proceduto alla doverosa graduazione delle funzioni e considerando tale adempimento quale presupposto indispensabile per l'erogazione di tale emolumento, aveva disposto la sospensione della relativa attribuzione ai dirigenti medici assunti o trasferiti presso il a partire CP_1
dall'1.1.2007 (e, tra questi, alla ricorrente), mentre aveva continuato a corrispondere la predetta indennità ai dirigenti medici strutturati prima dell'1.1.2007. Ha dunque dedotto che la detta deliberazione non era legittima in quanto: a) non era destinata al personale medico del comparto universitario, di cui la ricorrente faceva parte;
b) era un atto unilaterale del datore di lavoro e, come tale, non sarebbe mai potuto intervenire sul trattamento accessorio del personale con previsioni meno favorevoli di quelle di un accordo sindacale, trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva;
c) determinava una evidente violazione del principio di parità di trattamento retributivo nel pubblico impiego di cui agli artt. 45 d.lgs. n. 165/2001 e 51 CCNL
dirigenza medica. In subordine, ha dedotto che l' non aveva provveduto nel senso richiesto CP_1
dalla legge e dalla contrattazione collettiva, di fatto procrastinando colposamente sine die la graduazione delle funzioni alla base della retribuzione di posizione, rendendosi così responsabile di un inadempimento contrattuale che avrebbe prodotto un danno da perdita di chances, del quale il ricorrente avrebbe diritto di essere risarcito. Ha esposto che, peraltro, se l' avesse CP_1
adempiuto, senz'altro ella avrebbe percepito la retribuzione di posizione variabile, essendo titolare di undiritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale di base sin dalla data di strutturazione e che l'inadempimento aziendale continuerebbe a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore del CCNL Dirigenza medica 2016-2018, atteso che se il Policlinico non fosse stato inadempiente agli obblighi di cui sopra, avrebbe continuato a percepire la retribuzione di posizione parte variabile nella medesima misura dei suoi colleghi assunti prima del 2007, anziché
nella misura più bassa prevista dall'articolo 92 CCNL citato.
Ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l'
[...]
di Roma, chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Controparte_2
a ricevere il pagamento, a titolo retributivo, ovvero, a titolo di risarcimento del Parte_3
danno parametrato alla retribuzione di posizione variabile aziendale dovuta e non corrisposta dall' secondo tutto quanto dedotto nel Parte_2
presente atto, ovvero, di quelle maggiori o minori somme comunque dovute e non corrisposte,
secondo quanto dedotto nel presente ricorso;
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al capo 1), condannare l' , in Parte_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla prof.ssa l'importo di € 121.261,01, per il periodo da aprile 2015 ad agosto 2024, oltre Parte_3
interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo,
ovvero, di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) quale conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui sopra, condannare altresì l'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, all'accantonamento delle relative quote del TFR dovute alla prof.ssa in relazione alle maggiori somme comunque liquidate in suo favore;
4) con vittoria Parte_3
di onorari..”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituiva in giudizio l'azienda convenuta, contestando la domanda di controparte e, in particolare, ossrvava che dalle buste paga prodotte, la ricorrente risultava percepire l'indennità ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 (c.d. indennità “ ), Per_2
incompatibile con la indennità di posizione variabile e, in via ulteriore, l'infondatezza della pretesa nonché in via ulteriore la prescrizione parziale delle somme richieste, concludendo pertanto per il suo rigetto.
All'udienza odierna la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DI DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto per quanto di ragione.
Questo Giudice richiama, anche ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c. la precedente pronuncia della Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 3900/2021) che sulla medesima questione ha affermato: “In argomento, i giudici di legittimità - v., tra le altre, Cass., sez. lav., nn.
1385/2019, 2459/2011, 11084/2007 - hanno già avuto modo di affermare, in termini generali,
che il trattamento retributivo del dirigente, ex d.lgs. n. 165/2001 (artt. 19 e 24), si compone di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal medesimo dirigente e determinata dai contratti collettivi, nonché di una retribuzione accessoria consistente: a) nell'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità
connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna Amministrazione, e b)
nell'indennità di risultato finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La delineata struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette
“il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione”, e la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
la retribuzione di posizione denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale.
Pertanto, indennità di posizione e indennità di risultato rappresentano strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante,
conseguendone che la retribuzione di posizione variabile va attribuita solo in ragione della graduazione delle funzioni.
Si è, inoltre, statuito - v. Cass., sez. lav., n. 11084/2007 - che la retribuzione di posizione, che riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo,
non può essere attribuita nella misura massima dell'emolumento per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto, e tantomeno, in modo indifferenziato, sulla base di una diretta proporzionalità esclusivamente di tipo aritmetico rispetto alle eventuali disponibilità del fondo
(con un'operazione matematica di suddivisione dell'importo ancora fruibile), ma solo a seguito della giusta e corretta graduazione delle funzioni, in conformità degli incarichi, ossia sulla base di determinazioni aziendali riferite ad ogni singolo dirigente e, dunque, adattate,
parametrate - si parla, appunto, di “pesatura” - alle specificità individuali.
In particolare, non appare condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale capitolino, secondo il quale l'Accordo sindacale del 2/8/2000 costituisse valida fonte per riconoscere l'indennità a titolo retributivo alla sul rilievo che l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 aveva Pt_4 conferito proprio alla contrattazione collettiva la capacità di fissare i criteri generali per l'erogazione ai dirigenti medici del trattamento economico accessorio della dirigenza medica,
atteso che - come sopra rilevato - le voci retributive accessorie possono essere riconosciute al dirigente medico e sanitario solo in base alle funzioni ricoperte ed alle connesse responsabilità, da individuarsi sulla base di una graduazione operata da ciascuna
Amministrazione.
Invero, l'art. 24 del d.lgs. n. 29/1993 prevede che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”, e, a sua volta, l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 demanda alla contrattazione collettiva, peraltro in osservanza dei principi e delle disposizioni del suddetto decreto, la determinazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento;
tuttavia, l'atto di graduazione e conferimento dell'incarico è atto proprio dell'Amministrazione, che deve essere da questa adottato, in conformità a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, sicché l'Accordo de quo non potrà mai tener luogo della determinazione aziendale, costituendone semmai il presupposto per l'individuazione dei criteri generali di attribuzione.
D'altronde, tale Accordo - di cui è bene rimarcare la funzione solo transitoria - non contiene una vera e propria determinazione delle indennità di posizione variabile, ma una mera “ipotesi di ripartizione fondi per la dirigenza”, sulla quale non può certo fondarsi il diritto ad un corrispettivo, atteso che, perché possa riconoscersi un emolumento retributivo, è necessario che la fonte (contrattuale o legale), che disciplina il rapporto di lavoro, la riconosca espressamente in favore del lavoratore, sicchè l'eventuale inadempimento del datore di lavoro si risolve nell'inadempimento di un'obbligazione di pagamento di una somma determinata in favore di un soggetto altrettanto determinato, sulla base di una fonte certa. Nella specie, invece, l' si è, piuttosto, resa inadempiente rispetto all'obbligo, su di essa CP_1
gravante in base alla contrattazione collettiva, di procedere alla graduazione delle funzioni,
laddove la mancata percezione della retribuzione di posizione variabile è il frutto solo mediato della violazione di obblighi di buona fede e correttezza, e non il risultato diretto di un obbligo di pagamento.
In quest'ordine di concetti, si rivela fondata, dunque, la domanda risarcitoria, avanzata dalla in via subordinata nel ricorso introduttivo e riproposta in questa sede ai sensi Pt_4
dell'art. 346 c.p.c. (non necessitando di apposito appello incidentale ad opera della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, v., da ultimo, Cass., sez. I, n. 25840/2021).
Il diritto all'invocato risarcimento trova, infatti, la sua fonte nelle norme di cui al d.lgs. n.
502/1992, recepite nella contrattazione collettiva del 1996 - sopra richiamate - e nell'inerzia dell' protrattasi per un periodo di tempo intollerabile (v., altresì, Cass., sez. lav., n. CP_1
22934/2016, secondo la quale la ritardata graduazione delle funzioni da parte dell'
[...]
è fonte di un obbligo risarcitorio in favore del dirigente pubblico). Parte_5
Segnatamente, viene in considerazione, innanzitutto, la disposizione dettata dall'art. 15,
comma 4, del citato d.lgs. n. 502/1992, laddove prevede che: “All'atto della prima assunzione,
al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
Inoltre, l'obbligo di provvedere alla graduazione delle funzioni risulta in modo inequivocabile dall'art. 51 del CCNL di settore del 1996, dove si prevede che: “1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero
della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (…) 3. Le
aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente,
attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro”.
In effetti, la determinazione n. 29/2006 - nel sospendere il pagamento dell'indennità di posizione variabile - rinviava espressamente ad un successivo atto: “la completa regolamentazione di tutta la materia connessa all'individuazione, graduazione, ed affidamento degli incarichi dirigenziali ed all'eventuale rivisitazione delle retribuzioni ad esso collegate”.
Pacifico, dunque, che l' non aveva ancora provveduto a dettare le preannunciate nuove CP_1
disposizioni in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali e di graduazione delle funzioni, va sottolineato che il suo inadempimento all'obbligo di conferire l'incarico ai dirigenti e di provvedere alla graduazione delle funzioni si è protratto per un lasso di tempo apprezzabile, pari ad oltre 11 anni;
laddove si consideri, poi, che tali disposizioni erano state preannunciate anche nell'Accordo sindacale del 2/8/2000 (avente per questo la natura di accordo interinale), tale inadempimento è durato per quasi 17 anni.
Tenuta conto la natura contrattuale del rapporto tra le parti, deve ritenersi provato, pertanto,
l'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. dell' , visto il ritardo CP_1 intollerabile sopra evidenziato, mentre quest'ultima non ha fornito la prova liberatoria prevista dallo stesso art. 1218 c.c., non avendo, in particolare, allegato, né tantomeno chiesto di provare che la mancata attivazione della procedura per la graduazione delle funzioni ed il mancato conferimento degli incarichi dirigenziali sia stato determinato da causa a lei non imputabile. Né può sostenersi - come dedotto l'appellante - che l' dal 2006 si fosse CP_1
attivata e che l'atto necessitasse della partecipazione di più soggetti: trattasi di circostanze del tutto generiche, poiché l' non spiega in cosa sia consistita la sua attivazione fin CP_1
dall'anno 2006, e la responsabilità non può certo essere esclusa per il fatto solo che l'atto doveva essere concertato con altri Enti, non avendo la stessa dimostrato di essersi CP_1
fatta parte diligente presso le altre Amministrazioni coinvolte e che l'atto di graduazione non sia stato adottato per colpa esclusiva di queste.
Si ribadisce, al riguardo, che l'Accordo del 2000 aveva violato le norme che imponevano la graduazione delle funzioni quale presupposto della determinazione della relativa indennità,
secondo le richiamate norme, e non solo l'ordine di tempo in cui le attività dovevano essere svolte;
in ogni caso, la ricognizione delle funzioni, attuata in sede di Accordo, è atto evidentemente diverso dalla graduazione, poiché non individua gli incarichi, i criteri ed i punteggi idonei a consentire un'effettiva “pesatura” delle funzioni dirigenziali svolte in
Azienda, limitandosi a prevedere una retribuzione modulata in base al solo inquadramento del personale per fasce e livelli di dirigenza. Ne consegue che deve dichiararsi il diritto della al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. - d'altronde, la stessa Azienda, nel Pt_4
presente appello, riconosce che, “al più, avrebbero potuto esserci … profili risarcitori per una omissione … laddove imputabile e colposa” - danno che va liquidato con riferimento all'unico parametro certo e costantemente applicato (e, quindi, riconosciuto come valido) dalla stessa parte datoriale, ossia l'indennità di posizione variabile così come prevista dall'Accordo
sindacale del 2/8/2000. Nel caso di specie, il danno va correlato alla somma che la ha perduto rispetto ad un Pt_4
dirigente medico che, all'interno della stessa Azienda, aveva rivestito la medesima posizione,
beneficiando, invece, dell'indennità di posizione variabile aziendale, e segnatamente pari ad €
1.097,42 per n. 13 mensilità, nel periodo gennaio 2011 (inizio della strutturazione come dirigente medico I livello presso la UOC) - dicembre 2012, e pari a € 548,76 nel periodo gennaio 2013 (inizio del rapporto a tempo definito) - novembre 2017 (deposito del ricorso introduttivo), per complessivi € 65.028,63, come da conteggi allegati non contestati specificamente ex adverso.”.
Applicando tali principi al caso di specie, condivisi dal giudicante, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno di natura contrattuale determinato dall'inadempimento della parte convenuta per le ragioni innanzi indicate, che deve pertanto essere liquidato con riferimento all'unico parametro certo e costantemente applicato (e quindi riconosciuto come valido) dalla stessa parte convenuta: indennità di posizione variabile così
come prevista dall'accordo sindacale del 2 agosto del 2000.
Rileva inoltre questo Giudice che non può essere accolta l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'intervenuta prescrizone quinquennale delle somme richieste essendo stata avanzata dal ricorrente un'azione risarcitoria di natura contrattuale e, pertanto, la prescrizione non può che essere considerata decennale.
In merito si rileva che la Prof.ssa è stata strutturata ad aprile 2015 e ha trasmesso un Pt_3
valido atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione con lettera del 2.4.2024 (cfr. all.
42 del ricorso).
È dunque evidente che nulla si è prescritto in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio.
Avuto riguardo all'inquadramento della ricorrente, la parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di euro 121.261.01, come calcolato nei conteggi allegati al ricorso e non contestati, oltre accessori. Va infine rigettata della richiesta di condanna all'accantonamento delle relative quote del TFR
stante il riconoscimento della somma anzidetta a titolo di risarcimento del danno.
L'accoglimento del ricorso determina la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno cagionato dalla ricorrente ,
liquidato in euro di euro 121.261.01, oltre agli accessori dal dovuto al saldo effettivo;
- rigetta nel resto il ricorso
- condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite vengono liquidate in euro
6.600.000,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali;
Roma, 30.09.2025
Il GIUDICE
Paola Crisanti