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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 660/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5132/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150018680422000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160072264270000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259047916291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Difensore_1.
Contro
Regione Lombardia Sett. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, e
Agenzia Entrate Riscossione- Milano.
Per l'annullamento previa sospensione, ex art. 47, comma 3, del D. Lgs n. 546/92, dell'intimazione di pagamento n. 06820259047916291/000 notificato il 03.11.2025 con specifico riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 06820150018680422000 notificata presumibilmente in data 02.04.2015 per un importo pari ad € 122,11; e n. 06820160072264270000 notificata presumibilmente in data 22.07.2016 per un importo pari ad € 466,81.
Con l'atto impugnato, l'Agente per la Riscossione richiede il versamento della somma di € 588,82 per l'asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'annualità 2009,2010,2011 e 2012. L'art. 5 del D.L. 935/1982, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 e convertito nella legge n. 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione della tassa de qua “alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento”.
Nella specie, le pretese si riferiscono a tassa automobilistica di oltre 15 anni orsono. Dunque, è evidente come tale pretesa sia, ad oggi, ampiamente prescritta poiché tra la data della presunta notifica della cartella di pagamento (02.04.2015 per il debito relativo all'anno 2009 e il 22.07.2016 per il debito relativo agli anni
2010 e 2011) e quello della notifica del preavviso dell'intimazione di pagamento odierno, notificata a dire dall'Agenzia Entrate Riscossione in data 03.11.2025 sono decorsi più di tre anni, senza la ricezione di alcun atto interruttivo.
Conclude nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti. Condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
AdER ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure del ricorrente, in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'Inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 e 21 del D.lgs. 546/92, non solo la corretta notifica delle cartelle ma anche la presenza di atti successivi mai regolarmente impugnati, precipuamente:
- Avviso di intimazione n. 06820179020584955000 notificato il 20/09/2017 per la cartella
06820150018680422000 ;
-Avviso di intimazione n. 06820189039511448000 notificato il 21/01/2019 per la cartella
06820160072264270000;
- Preavviso Fermo Amministrativo -PFA 06880201900003945000 notificato il 03/07/2019 per entrambe le cartelle;
-Avviso Intimazione -Avi 06820239007290592000 notificato il 19/05/2023 per la cartella
0682016007226427000;
-Avviso Intimazione -Avi 06820239031996248000 notificato il 21/09/2023 per la cartella
06820150018680422000;
Avviso di intimazione.-Avi 06820249047921063000 notificato il 19/11/2024 per entrambe le cartelle in contestazione.
La mancata tempestiva reazione giudiziale alla succitata intimazione / comunicazione preventiva “intermedia” ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione.
Conclude In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92. Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese.
La Regione Lombardia ritualmente costituitasi con controdeduzioni ha documentato la tempestiva notifica degli avvisi di accertamento.
Documenta che: Precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820150018680422000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, al ricorrente, da parte di Regione Lombardia, è stato notificato il seguente avviso di accertamento: - ACC09-020902695910 notificato in data 27/11/2012 con raccomandata n. 77900716203-8 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2009 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato entro sessanta giorni e, quindi, definitivo.
Precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820160072264270000, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, al ricorrente sono stati notificati, da parte di Regione Lombardia, i seguenti avvisi di accertamento:
- ACC10-021005389621 notificato in data 14.12.2013 con raccomandata n. 78090895087-9 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2010 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato entro sessanta giorni e, quindi, definitivo;
- ACC11-021105815946 notificato in data 03.03.2014 con raccomandata n. 61291361505-7 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2011 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato entro sessanta giorni e, quindi, definitivo;
- -ACC12-021208866746 notificato in data 13.03.2015 con raccomandata n. 61425298530-7 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2012 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato entro sessanta giorni e, quindi, definitivo.
I citati avvisi sono stati notificati nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta
2009 era il 31/12/2012, per l'anno d'imposta 2010 era il 31/12/2013, per l'anno d'imposta 2011 era il
31/12/2014, mentre per l'anno d'imposta 2012 era il 31/12/2015 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003
(entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Dunque, non è intervenuta la prescrizione dei crediti vantati da Regione Lombardia. I citati atti sono stati notificati secondo l'estratto Siatel che si allega.
In merito alla correttezza delle notifiche con riferimento agli avvisi di accertamento, Regione Lombardia ha versato in atti certificato storica di residenza del ricorrente.
Conclude di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dal ricorrente
MOTIVAZIONI
Il giudice, esaminati gli atti osserva quanto segue.
Le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dal ricorrente.
Regione Lombardia come già riportato sopra ha dato prova delle corretta notifica degli avvisi di accertamento entro i termini di decadenza.
AdER ha dato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento e successivamente di atti interruttivi precisamente:
- Avviso di intimazione n. 06820179020584955000 notificato il 20/09/2017 per la cartella
06820150018680422000 ;
-Avviso di intimazione n. 06820189039511448000 notificato il 21/01/2019 per la cartella
06820160072264270000;
- Preavviso Fermo Amministrativo -n. 06880201900003945000 notificato il 03/07/2019 per entrambe le cartelle;
-Avviso Intimazione -n.06820239007290592000 notificato il 19/05/2023 per la cartella
0682016007226427000;
-Avviso Intimazione -n. 06820239031996248000 notificato il 21/09/2023 per la cartella
06820150018680422000;
Avviso di intimazione.- 06820249047921063000 notificato il 19/11/2024 per entrambe le cartelle in contestazione.
I citati atti risultano ritualmente notificati e non impugnati nei termini di legge. Si osserva che in caso di notifica a mezzo posta come nel caso in esame, la notifica è valida anche se consegnata al portiere, quanto statuito dalla Corte di Legittimità con carattere nomofilattico ( tra le ultime cass. 14449/25 in motiv). “ Nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l.
n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018). Ne consegue altresì che, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 19795 del 09/08/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022).
In presenza di avvisi di intimazione, ritualmente notificati e non impugnati nei termini di legge, le pretese risultano cristallizzate e nessuna censura può essere sollevata in merito alla cartelle, nessuna prescrizione può essere più eccepita.
In materia di mancata impugnazione di “Intimazione di pagamento" , la Corte di legittimità ha statuito il seguente principio di diritto a cui questo giudice vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi, anche per il carattere nomofilattico, “ L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.(cass. n. 25756/25, n.
20476/2025, cass. n. 6436/2025)”.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
La domanda cautelare è assorbita dall'esame di merito.
Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano sezione 16 in composizione Monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per ogni parte resistente costituita oltre oneri di legge se dovuti.
Il giudice
EL SA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5132/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150018680422000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160072264270000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259047916291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Difensore_1.
Contro
Regione Lombardia Sett. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, e
Agenzia Entrate Riscossione- Milano.
Per l'annullamento previa sospensione, ex art. 47, comma 3, del D. Lgs n. 546/92, dell'intimazione di pagamento n. 06820259047916291/000 notificato il 03.11.2025 con specifico riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 06820150018680422000 notificata presumibilmente in data 02.04.2015 per un importo pari ad € 122,11; e n. 06820160072264270000 notificata presumibilmente in data 22.07.2016 per un importo pari ad € 466,81.
Con l'atto impugnato, l'Agente per la Riscossione richiede il versamento della somma di € 588,82 per l'asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'annualità 2009,2010,2011 e 2012. L'art. 5 del D.L. 935/1982, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 e convertito nella legge n. 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione della tassa de qua “alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento”.
Nella specie, le pretese si riferiscono a tassa automobilistica di oltre 15 anni orsono. Dunque, è evidente come tale pretesa sia, ad oggi, ampiamente prescritta poiché tra la data della presunta notifica della cartella di pagamento (02.04.2015 per il debito relativo all'anno 2009 e il 22.07.2016 per il debito relativo agli anni
2010 e 2011) e quello della notifica del preavviso dell'intimazione di pagamento odierno, notificata a dire dall'Agenzia Entrate Riscossione in data 03.11.2025 sono decorsi più di tre anni, senza la ricezione di alcun atto interruttivo.
Conclude nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti. Condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
AdER ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure del ricorrente, in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'Inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 e 21 del D.lgs. 546/92, non solo la corretta notifica delle cartelle ma anche la presenza di atti successivi mai regolarmente impugnati, precipuamente:
- Avviso di intimazione n. 06820179020584955000 notificato il 20/09/2017 per la cartella
06820150018680422000 ;
-Avviso di intimazione n. 06820189039511448000 notificato il 21/01/2019 per la cartella
06820160072264270000;
- Preavviso Fermo Amministrativo -PFA 06880201900003945000 notificato il 03/07/2019 per entrambe le cartelle;
-Avviso Intimazione -Avi 06820239007290592000 notificato il 19/05/2023 per la cartella
0682016007226427000;
-Avviso Intimazione -Avi 06820239031996248000 notificato il 21/09/2023 per la cartella
06820150018680422000;
Avviso di intimazione.-Avi 06820249047921063000 notificato il 19/11/2024 per entrambe le cartelle in contestazione.
La mancata tempestiva reazione giudiziale alla succitata intimazione / comunicazione preventiva “intermedia” ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione.
Conclude In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92. Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese.
La Regione Lombardia ritualmente costituitasi con controdeduzioni ha documentato la tempestiva notifica degli avvisi di accertamento.
Documenta che: Precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820150018680422000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, al ricorrente, da parte di Regione Lombardia, è stato notificato il seguente avviso di accertamento: - ACC09-020902695910 notificato in data 27/11/2012 con raccomandata n. 77900716203-8 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2009 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato entro sessanta giorni e, quindi, definitivo.
Precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820160072264270000, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, al ricorrente sono stati notificati, da parte di Regione Lombardia, i seguenti avvisi di accertamento:
- ACC10-021005389621 notificato in data 14.12.2013 con raccomandata n. 78090895087-9 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2010 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato entro sessanta giorni e, quindi, definitivo;
- ACC11-021105815946 notificato in data 03.03.2014 con raccomandata n. 61291361505-7 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2011 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato entro sessanta giorni e, quindi, definitivo;
- -ACC12-021208866746 notificato in data 13.03.2015 con raccomandata n. 61425298530-7 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2012 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato entro sessanta giorni e, quindi, definitivo.
I citati avvisi sono stati notificati nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta
2009 era il 31/12/2012, per l'anno d'imposta 2010 era il 31/12/2013, per l'anno d'imposta 2011 era il
31/12/2014, mentre per l'anno d'imposta 2012 era il 31/12/2015 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003
(entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Dunque, non è intervenuta la prescrizione dei crediti vantati da Regione Lombardia. I citati atti sono stati notificati secondo l'estratto Siatel che si allega.
In merito alla correttezza delle notifiche con riferimento agli avvisi di accertamento, Regione Lombardia ha versato in atti certificato storica di residenza del ricorrente.
Conclude di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dal ricorrente
MOTIVAZIONI
Il giudice, esaminati gli atti osserva quanto segue.
Le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dal ricorrente.
Regione Lombardia come già riportato sopra ha dato prova delle corretta notifica degli avvisi di accertamento entro i termini di decadenza.
AdER ha dato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento e successivamente di atti interruttivi precisamente:
- Avviso di intimazione n. 06820179020584955000 notificato il 20/09/2017 per la cartella
06820150018680422000 ;
-Avviso di intimazione n. 06820189039511448000 notificato il 21/01/2019 per la cartella
06820160072264270000;
- Preavviso Fermo Amministrativo -n. 06880201900003945000 notificato il 03/07/2019 per entrambe le cartelle;
-Avviso Intimazione -n.06820239007290592000 notificato il 19/05/2023 per la cartella
0682016007226427000;
-Avviso Intimazione -n. 06820239031996248000 notificato il 21/09/2023 per la cartella
06820150018680422000;
Avviso di intimazione.- 06820249047921063000 notificato il 19/11/2024 per entrambe le cartelle in contestazione.
I citati atti risultano ritualmente notificati e non impugnati nei termini di legge. Si osserva che in caso di notifica a mezzo posta come nel caso in esame, la notifica è valida anche se consegnata al portiere, quanto statuito dalla Corte di Legittimità con carattere nomofilattico ( tra le ultime cass. 14449/25 in motiv). “ Nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l.
n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018). Ne consegue altresì che, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 19795 del 09/08/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022).
In presenza di avvisi di intimazione, ritualmente notificati e non impugnati nei termini di legge, le pretese risultano cristallizzate e nessuna censura può essere sollevata in merito alla cartelle, nessuna prescrizione può essere più eccepita.
In materia di mancata impugnazione di “Intimazione di pagamento" , la Corte di legittimità ha statuito il seguente principio di diritto a cui questo giudice vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi, anche per il carattere nomofilattico, “ L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.(cass. n. 25756/25, n.
20476/2025, cass. n. 6436/2025)”.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
La domanda cautelare è assorbita dall'esame di merito.
Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano sezione 16 in composizione Monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per ogni parte resistente costituita oltre oneri di legge se dovuti.
Il giudice
EL SA